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Numero d'incarto:
16.2002.60
Data decisione, Autorità:
15.01.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.60
Lugano
15 gennaio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17
giugno 2002 presentato nella forma dell'appello da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 28 maggio 2002 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura
speciale in materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 11 aprile 1996 nei confronti di
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 9'326.30 oltre interessi a titolo di
pretese salariali, nonché il rigetto
dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n.
__________dell'UEF di Mendrisio, domande ridotte
in corso di causa a fr. 7'801.70 e
respinte dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ in qualità di
autotrasportatore, dal mese di maggio 1995 sino all'8 febbraio 1996, data per
la quale si è licenziato con effetto immediato a dipendenza della mora della
datrice di lavoro nel pagamento del salario degli ultimi due mesi e di altri
importi dovutigli. Da qui l'inoltro dell'istanza in esame con la quale il
lavoratore ha chiesto la condanna della sua ex datrice di lavoro al pagamento
di complessivi fr. 9'326.30 per i seguenti titoli: salario per due mesi,
tredicesima pro rata temporis per il 1995 e il 1996, assegni famigliari,
indennità per vacanze non godute e spese di trasferta. La convenuta ha
parzialmente contestato tali poste del credito, ma solo a titolo abbondanziale,
ritenendo che nulla fosse comunque dovuto alla controparte a dipendenza di un
proprio credito nei confronti dell'istante (di importo molto maggiore, ossia di
almeno fr. 350'000.-) opposto in compensazione. L'istante sarebbe infatti
responsabile del furto di un autocarro con rimorchio appartenente alla ditta
__________ -carico e pronto per un trasporto- avvenuto nella notte fra il 12 e
il 13 gennaio 1996, mentre era parcheggiato, contrariamente (come essa afferma)
alle disposizioni interne dell'azienda, nell'abitato di __________, non lontano
dall'abitazione dell'istante.
In sede
di conclusioni l'istante ha ridotto la sua domanda a fr. 7'801.70.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertato dapprima il benfondato
delle pretese dell'istante, in sé ammesse per l'importo complessivo di fr.
7'438.25, ha tuttavia respinto l'istanza, ammettendo la compensazione fatta
valere dalla convenuta per un importo maggiore. Considerando l'istante responsabile
del furto dell'autocarro per non essersi attenuto alle chiare direttive della
datrice di lavoro in merito all'obbligo di parcheggiare i veicoli nell'area del
posteggio aziendale, il primo giudice ha ravvisato nel comportamento del
lavoratore una colpa grave al punto da permettere alla datrice di lavoro di
prevalersi della facoltà di compensazione illimitata (ossia senza riguardo al
fabbisogno del lavoratore) prevista dall'art. 323b cpv. 2 in fine CO. Da qui
l'integrale reiezione dell'istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame, trasmesso per competenza a questa Camera con
decreto 19 giugno 2002 della seconda Camera civile, __________ insorge contro
il predetto giudizio. Il ricorrente, pacifico il conteggio delle pretese
proprie così come ammesse dal primo giudice, rimprovera a quest'ultimo di non
aver considerato perento il diritto della datrice di lavoro di far valere la
propria pretesa risarcitoria, che la stessa avrebbe dovuto far valere già al
momento della notifica della sospensione del rapporto di lavoro (avvenuta il 17
gennaio 1996, doc. B) e non solo nell'ambito della presente azione giudiziaria.
Contesta inoltre l'accertamento del primo giudice secondo il quale sarebbero
dati in concreto gli estremi della sua responsabilità, in particolare la prova
del danno e della sua grave negligenza, tale da escludere un'eventuale
riduzione del danno e da permettere alla datrice di lavoro di proporre
l'eccezione di compensazione senza riguardo al suo minimo vitale.
Con
osservazioni 8 luglio 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso
eccependone innanzi tutto la tardività e la nullità dal punto di vista formale.
- Per
quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va
rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente
dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art.
329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione
risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che
il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto,
sia -eventualmente- la norma di legge ritenuta violata (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 329, m. 2). In concreto è fuori di dubbio che a fondamento della
propria impugnazione il ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove e
l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice (in
particolare dell'art. 323b cpv. 2 CO), ovvero invoca il titolo di cassazione di
cui all'art. 327 lett. g CPC: ne consegue la ricevibilità del ricorso.
Esso è
inoltre tempestivo: proprio seguendo le indicazioni della resistente, il
termine di dieci giorni per impugnare la sentenza di primo grado è rispettato,
ritenuto che -cadendo l'ultimo giorno del termine in sabato- lo stesso è
validamente trasferito al successivo lunedì 17 giugno 2002 (art. 131 cpv. 3
CPC).
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Anzitutto il ricorrente sostiene che il datore di lavoro -che è a
conoscenza di tutti i presupposti del suo diritto al risarcimento danni nei
confronti del lavoratore- deve avanzare la sua pretesa già a partire dalla
successiva scadenza salariale, pena la perenzione del suo diritto.
L'argomento non può trovare conferma; infatti, contrariamente a quanto preteso
dal ricorrente, la legge non prevede nessun termine di decadimento del diritto
al risarcimento (Favre/ Munoz/ Tobler, Le contrat de travail,
Code annoté, 2001, n. 1.14 ad art. 321e CO), per il quale vale semmai solo l'art.
127 CO che tuttavia concerne la prescrizione. In altre parole, il silenzio
della norma non costituisce una lacuna della legge, ragione per la quale una
rinuncia del datore di lavoro a chiedere un risarcimento danni può essere
ammessa solo se il comportamento delle parti -interpretato secondo il principio
dell'affidamento- permetta nel caso concreto di dedurne l'esistenza di un
annullamento convenzionale del debito ai sensi dell'art. 115 CO (DTF 110
II 345). In questo contesto va rilevato che la natura del contratto di lavoro
esige che alla fine del contratto il lavoratore possa contare sul fatto che il
datore di lavoro abbia a rendergli note eventuali pretese nei suoi confronti
prima di compiere gli atti che normalmente accompagnano la fine di un contratto
di lavoro, come il pagamento delle ultime spettanze, il regolamento delle
prestazioni di previdenza e l’allestimento di un certificato di lavoro (DTF
110 II 346; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, art.
321e CO, N. 3). In caso contrario, si potrebbe ritenere in linea di massima che
il datore di lavoro, per atti concludenti, ha offerto la propria rinuncia a far
valere le sue eventuali pretese e che il lavoratore con il suo silenzio ha
fatto propria tale offerta (JAR 1996 pag. 132; Streiff/ von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 1992, art. 321e CO, N. 14). Non si può invece giungere a una
tale conclusione nel caso in cui il datore di lavoro si sia almeno riservato
l'esercizio del suo diritto al risarcimento (JAR 1993, pag. 133 e 134 e
rif. ivi).
Nel caso
concreto, non è contestato -al di là di ogni considerazione sull'oggettiva
conoscenza del danno- che "sospendendo" il lavoratore, ossia
verosimilmente rinunciando con effetto immediato alla sua collaborazione, la
datrice di lavoro abbia chiaramente espresso l'intenzione di chiarire la
situazione riguardo al ns. camion … che le è stato rubato nei pressi della sua
abitazione (doc. B): ciò che non permette di concludere a una rinuncia
espressa o tacita ai propri diritti.
- Di regola la compensazione di pretese salariali da parte del
datore di lavoro con un credito proprio verso il lavoratore è possibile
soltanto nella misura in cui il salario (così come tutte le forme di
remunerazione di prestazioni lavorative: Rehbinder, in Comm. di Berna,
1985, art. 323b CO, N. 11; Brühwiler, op. cit., art. 323b CO, N. 7) è
pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF; eccezionalmente la compensazione è
ammessa senza limiti se il credito del datore di lavoro si fonda su un danno
cagionatogli intenzionalmente dal lavoratore (art. 323 cpv. 2 CO), ancorché si
tratti di dolo eventuale (Rehbinder, op. cit., art. 323b CO, N. 15); per
contro, non rientrano in questa categoria i danni cagionati da negligenza,
anche grave (Streiff/ von Kaenel, art. 323b CO, N. 6; Brühwiler,
op. cit., ibidem, N. 9).
Al
proposito il segretario assessore, dopo aver affermato che il
comportamento dell'istante era gravemente negligente (punto 9.1), ha poi
concluso che -contravvenendo alle direttive della ditta di non parcheggiare al
di fuori dell'area aziendale- il lavoratore avrebbe preso in considerazione
l'eventualità della sottrazione del veicolo, ciò che configurerebbe un dolo
eventuale. Va anzitutto precisato, ancorché non sia oggetto del conciso ricorso
in esame, che la negligenza grave attribuita all'istante nell'adempimento dei
suoi obblighi contrattuali nulla ha a che fare con l'affermato dolo eventuale
che caratterizzerebbe semmai la volontà dell'agente di un'attività penale o
comunque illecita, ma che sicuramente non attiene alla fattispecie e alla
posizione dell'istante, a meno che si voglia supporre (ma la questione non è
nemmeno stata ipotizzata) che l'istante stesso abbia inteso danneggiare la
propria datrice di lavoro per mezzo del furto dell'autocarro, situazione che
comunque ancora non concorrerebbe a rendere verosimile l'asserito dolo eventuale.
Ma tant'è, poiché il ricorrente non contesta questa considerazione del primo
giudice, ma addirittura la conclusione che definisce negligente il
comportamento dell'autista. La censura non può però essere condivisa.
Anzitutto, al di là della presenza o no della prova dell'esistenza di
disposizioni aziendali, in sede di discussione l'istante -pur replicando (Cocchi/
Trezzini, op. cit., art. 175 CPC, m. 2)- non ha contestato l'affermazione
della convenuta secondo cui egli avrebbe disatteso precise direttive in
vigore presso la ditta __________ e presso tutte le ditte di trasporti (risposta,
ad 2): ciò che già potrebbe equivalere all'ammissione del fatto (art. 170 cpv.
2 CPC). Inoltre, non appare sicuramente arbitraria (per quanto esposto al
precedente capoverso 5) la considerazione che -anche prescindendo
dall'esistenza di disposizioni particolari- la circostanza di lasciare
incustodito sulla pubblica via e per tutta una notte un autocarro, carico di
merce e con i documenti a bordo (carta di circolazione, tessera Viacard,
carta __________ diesel, licenza di circolazione, bolle di carico e
documenti doganali: doc. 1), tanto più vista l'alternativa del deposito in
luogo sicuro, costituisca negligenza grave da parte dell'autista; e ciò per il
semplice fatto che un diverso comportamento s'imponeva secondo criteri
elementari di ragione e di comune esperienza.
- Da
tutto ciò dev'essere così dedotto -contrariamente a quanto ritenuto dal
segretario assessore- che la possibilità di compensazione del credito della
convenuta è sì data, ma solo limitatamente alla parte pignorabile del credito
dell'istante. Quest'ultima questione è tuttavia rimasta esclusa dal
contraddittorio, dovendosi di conseguenza imputare alla parte convenuta di non
aver provato che l'importo oggetto di compensazione corrispondesse a quanto (e
per quanto) eccedeva la parte impignorabile delle pretese del lavoratore (Rehbinder,
op. cit., art. 323b CO, N. 12 e 13; Brühwiler, op. cit., idem, N. 8).
Considerazione che, poiché la Camera -in accoglimento del ricorso- è chiamata a
decidere il merito della controversia (art. 332 cpv. 2 CPC), comporta
l'accoglimento dell'istanza nei termini accertati dal primo giudice.
Non
v'è pertanto motivo per esaminare l'ulteriore censura, relativa alla contestazione
del danno denunciato dalla convenuta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e
CPC
pronuncia: I. Il
ricorso 17 giugno 2002 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza
__________ è condannata a pagare a __________ l'importo di fr. 7'438.25 oltre
interessi del 5% a far tempo dall'8 febbraio 1996.
Limitatamente a tale
importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n.
__________dell'UEF di Mendrisio.
- Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.
__________ verserà a __________ fr. 800.- a titolo di ripetibili.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
verserà al ricorrente fr. 400.- per ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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