AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.1999.49
Data decisione, Autorità:
07.09.1999, CCRP
Incarto n.
17.99.00049
Lugano
7 settembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di
cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per
statuire sul ricorso per cassazione del 30 luglio 1999 di
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________)
contro
la
sentenza 22 giugno 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4.
Esaminati gli
atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. __________
è portinaia del complesso Residenza __________ a __________. L’incarico le è
stato affidato dalla ditta __________, che si occupa dell’ammini-strazione. La
famiglia __________, composta da __________, __________ e dalla figlia
__________, abita nel blocco A del complesso. Da dicembre 1997 a giugno 1998
__________ ha funto da aiuto portinaia, subordinata a __________, su incarico dell’ammini-strazione.
Il rapporto di collaborazione è stato interrotto perché, secondo le indicazioni
fornite da ____________, ____________ avrebbe gonfiato le ore di lavoro. A
seguito di questo fatto i rapporti tra le famiglie ____________ e ____________
sono pessimi.
L’11
agosto 1998 ____________ ha sporto querela penale contro ____________. A suo
dire il giorno 8 agosto 1998, la querelata, uscendo dal blocco ove abita e dirigendosi
verso il blocco B, era passata accanto alla figlia ____________ e le aveva dato
un colpo violento al torace, facendola cadere a terra. Dopo di che si era avvicinata
a ____________, che stava conversando con degli altri inquilini, tacciandola di
ladra e indirizzando lo stesso epiteto a tutta la famiglia ____________ (act.
1).
B. Con
decreto di accusa del 29 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
____________ colpevole di lesioni semplici e di ingiuria e ne ha proposto la condanna
ad una multa di fr. 400.–. Inoltre egli non ha revocato il beneficio della sospensione
condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflitta il 15 dicembre
1997, ma ha formalmente ammonito l’accusata ai sensi dell’art. 41 n. 3 CP (act.
9). Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 22 giugno 1999 il Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 4, ha condannato ____________ ad una multa di fr.
400.– per vie di fatto e ingiuria, confermando per il resto il decreto di
accusa.
C. Contro
il giudizio del Pretore ____________ ha inoltrato la dichiarazione di ricorso
per cassazione il 22 giugno 1999. Nella motivazione scritta del 30 luglio 1999
ella ha chiesto: in via principale il proscioglimento da ogni imputazione; in
via subordinata il proscioglimento dall’imputazione di vie di fatto e la non
punibilità, subordinatamente l’esenzione da pena, o ancora più subordinatamente
la condanna a una multa di fr. 30.– per ingiuria; in via ulteriormente
subordinata la riduzione della pena comminata ad una multa di fr. 50.–; in via
ancora ulteriormente subordinata il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo
giudizio nel merito o per una nuova commisurazione della pena; infine, in ogni
caso, che non sia dato luogo alla revoca della sospensione condizionale della
pena detentiva precedente, che non venga pronunciato l’ammonimento e che
l’eventuale condanna per contravvenzione non venga iscritta a casellario giudiziale.
Sia il Procuratore pubblico che il denunciante, con scritti del 10 e rispettivamente
del 20 agosto 1999, hanno postulato la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. La
ricorrente si duole dapprima del fatto che aveva potuto prendere conoscenza
della querela e leggere gli atti solo dopo l’intimazione del decreto di accusa,
essendole in precedenza l’accesso agli atti sempre stato negato in violazione
del diritto di essere sentito, così come era stato arbitrariamente dichiarato
decaduto il tentativo di conciliazione, per il quale aveva chiesto
tempestivamente e validamente il rinvio. Ella lamenta poi un errore nella posa
dei quesiti nella misura in cui è indicata l’attenuante specifica dell’art. 64
cpv. 2 CP invece dell’invocato cpv. 3. Infine eccepisce la mancata indicazione
a verbale delle proprie dichiarazioni, in particolare della precisazione che
l’epiteto ladra era diretto a ____________, ma non al querelante ____________.
Per quanto concerne la prima doglianza si rileva che in occasione della stesura
del verbale 24 gennaio 1999 (act. 4) la ricorrente era stata informata della
querela sporta nei suo confronti l’11 agosto 1998 e che dagli atti istruttori
non risulta nessuna richiesta di accesso ad essi né tantomeno un rifiuto in tal
senso. Non solo. In quel contesto la ricorrente è stata espressamente edotta
della facoltà di chiedere di essere interrogata dal Procuratore pubblico,
qualora ciò non fosse già avvenuto. Diritto di cui ella non si è avvalsa, per
cui la censura si rivela infondata. A proposito del tentativo di conciliazione,
a parte il fatto che si tratta di una formalità lasciata alla discrezione del
Procuratore pubblico, il quale può trasmettere gli atti al giudice di pace se
lo ritiene opportuno (art. 180 cpv. 1 CPP), il fatto che sia stato dichiarato
decaduto non ha comportato conseguenza alcuna per la ricorrente, non essendo
del resto quella l’istanza in cui avvalersi di mezzi di difesa proprio perché
lo scopo è semmai quello di conciliare le parti. Riguardo all’errata
indicazione dell’attenuante specifica nei quesiti, non risulta che al momento
della loro posa l’errore sia stato eccepito, per cui la doglianza è tardiva.
Circa la verbalizzazione delle dichiarazioni dibattimentali della ricorrente in
merito ai destinatari dell’epiteto “ladro”, a parte il fatto che non vi è norma
procedurale alcuna che la impone, la questione verrà trattata nell’ambito delle
censure relative all’apprezzamento delle prove.
-
Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere
in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1
lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre
1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il
giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c
CPP). Arbitrario, ossia lesivo dell’art. 4 Cost., non significa tuttavia
opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed
equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di
arbitrio: DTF 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b,
119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con richiami; nell’ambito
dell’apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).
-
a) Per
quanto concerne l’accusa di lesione semplici nei confronti di ____________, il
Pretore, fondandosi sulla deposizione resa in sede di istruttoria e al
dibattimento dalla teste ____________, ha accertato che la querelata aveva
spintonato la piccola fino a farle urtare con la spalla o con il braccio lo
stipite della porta, senza tuttavia farla cadere. Seppure il certificato medico
allestito il giorno successivo attestava una contusione sternale e una piccola escoriazione,
in ossequio al principio in dubio pro reo il primo giudice, visto quanto
dichiarato dalla teste, ha ritenuto che non vi fosse prova sufficiente della
sussistenza di una relazione di causa tra la diagnosi del medico e i fatti
oggetto del procedimento. Esclusa pertanto la sussistenza del reato di lesioni
semplici, il Pretore ha qualificato l’agire della querelata quale vie di fatto
(sentenza, consid. 5).
b) La
ricorrente assevera che il Pretore è incorso in un chiaro e inaccettabile arbitrio
nell’accertamento dei fatti, risultante da una lettura inammissibilmente distorta
della testimonianza di ____________ e delle emergenze istruttorie. In effetti,
la teste non aveva mai dichiarato che ella aveva colpito la piccola
____________, anzi lo aveva escluso, bensì solo che l’aveva spinta, finanche
leggermente. Nel giudizio impugnato, invece, il primo giudice ha più volte insistito
sul fatto che, contrariamente al vero, ____________ era stata colpita. Dopo
avere riportato ampi stralci del verbale della teste, evidenziando e richiamando
le parti che il Pretore ha omesso di menzionare, la ricorrente descrive i fatti
come, secondo lei, sarebbe stato corretto, concludendo che ella, in sostanza,
aveva spinto sulla spalla uno dei bimbi che giocavano, in dispetto del regolamento,
alle nove di sera, nel locale delle biciclette, e ciò mentre li faceva uscire e
provvedeva alla chiusura per evitare ulteriori reclami degli inquilini. Orbene,
visti gli argomenti proposti dalla ricorrente in questa sede, giova dapprima evidenziare
che la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, comunque sia, che per
incorrere nell’annullamento una sentenza deve essere arbitraria –o anche solo
erronea, ove l’autorità di ricorso sia munita di pieno potere cognitivo– nel
suo esito, non soltanto nella motivazione (DTF 117 Ia 139 consid. 2c con
rinvii). Ed è proprio nell’esito che il giudizio del Pretore regge alle innumerevoli
censure sollevate nel gravame, le quali, a ben vedere, si rivelano essenzialmente
appellatorie e pertanto irricevibili. Sui fatti determinanti la teste ha in
effetti dichiarato (sentenza, consid. 2) che la querelata, giunta nel cortile
del complesso perché da lei chiamata per la presenza di vespe nell’apparta-mento,
aveva notato dei bambini nel locale adibito a deposito delle biciclette. Da
momento che in precedenza alcuni inquilini avevano chiesto all’amministrazione
di impedire il gioco nel cortile, si era arrabbiata e aveva iniziato a gridare.
Entrata nel locale, aveva spento la luce, e, mentre si apprestava a uscire,
nelle vicinanze della porta aveva notato la presenza della piccola
____________. Seppure abbastanza da lontano, (n.d.r. la teste) aveva visto la
querelata spingere la bimba, senza farla cadere, facendole urtare con il
braccio o con la spalla lo stipite della porta. Come risulta ulteriormente dal
giudizio impugnato, la teste è apparsa estremamente lucida, precisa e
soprattutto distaccata dai motivi all’origine della disputa, in particolare
dalle cause che hanno condotto alla rottura dei rapporti tra le due famiglie,
dimostrando di non prendere parte né per gli uni né per gli altri (consid. 2
all’inizio). A ben vedere, la ricorrente si limita, in questa sede, da un lato
a tentare di fare apparire prevenuto nei suoi confronti il Pretore, dall’altro
a cercare di minimizzare quanto successo, disquisendo su dettagli quali la
differenza tra spintonare e colpire, o, ancora, a descrivere i fatti a modo suo
e inserendo dettagli a suo favore che neppure risultano dagli atti (ad esempio
che la piccola ____________ avrebbe “perso leggermente l’equilibrio e
toccato di striscio con la spalla o con il braccio lo stipite della porta”:
ricorso pag. 7, consid. 6). Fatte queste premesse, non si vede come possa
essere ritenuto arbitrario il giudizio del Pretore. Tanto più che la ricorrente
nemmeno dimostra che egli abbia completamente travisato o modificato la
descrizione di quanto accaduto fornito da una teste disinteressata e non
coinvolta nelle beghe personali tra le due famiglie.
- a) Fondandosi
sulla deposizione della teste __________, il Pretore ha confermato
l’imputazione di ingiuria, nella misura in cui l’epiteto “ladro” era diretto
all’intera famiglia ____________, essendo in particolare il marito __________
completamente estraneo alla vicenda delle ore di lavoro asseritamente gonfiate
dalla moglie ____________ (sentenza, consid. 4).
b) La
ricorrente assevera di avere chiaramente deposto all’udienza di avere dato
della ladra solo a ____________ e non a ____________ e rimprovera al Pretore di
non avere tenuto conto della ritrattazione. Essa asserisce inoltre che il
giudice non ha esaminato il fatto che le ingiurie erano state provocate dall’esagerato
e ingiustificato insorgere di ____________ a seguito della leggera spinta data
alla figlia ____________. Nuovamente il ricorso si rivela irricevibile. In
effetti la ricorrente non spende parola alcuna riguardo alle dichiarazioni rese
dalla teste, la quale al dibattimento ha ripetutamente specificato –peraltro
esplicitamente anche su domanda del patrocinatore della ricorrente– che
l’epiteto era stato proferito non solo nei confronti di ____________, ma di
tutta la famiglia (sentenza, consid. 2). Che poi ____________ sia insorta in
modo esagerato e ingiustificato dopo la leggera spinta data dalla querelata a
____________ non trova riscontro alcuno in sentenza, la stessa teste avendo
dichiarato che la madre era solo intervenuta in difesa della figlia,
invitandola a non toccarla.
-
L’art.
126 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con l’arresto o con la multa chiunque
commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o
alla salute. Già si è visto che secondo gli accertamenti non arbitrari del
Pretore (consid. 3) la ricorrente aveva dato una spinta alla piccola
____________ –allora di 4 anni– facendola finire con la spalla o con il
braccio contro lo stipite della porta del locale adibito a deposito delle biciclette.
La ricorrente asserisce che era perfettamente normale che, visti i reclami di
diversi inquilini presso l’amministrazione, quale portinaia avesse a
intervenire per sgomberare il locale dalla presenza dei bambini come pure
logico, usuale, proporzionato e socialmente ammissibile fosse che, fattili
uscire dal locale e spenta la luce, trovando ancora una bimba sulla soglia, le
avesse dato una leggera spinta per allontanarla del tutto e per poter chiudere
il locale. Ella rileva inoltre di avere unicamente riportato un po’ di ordine e
di non avere maltrattato ____________, per cui difetta il requisito soggettivo
dell’intenzionalità. A torto. Premesso che la ricorrente inserisce nuovamente
circostanze di fatto non risultanti né dal giudizio né dagli atti (ad esempio “...
forse è proprio per la giovane età di ____________ che ella non era ancora
uscita del tutto dal locale delle biciclette, a differenza degli altri bambini
...: ricorso pag. 10), va ricordato che ____________ era in tenera età, che
evidentemente non poteva essere consapevole di stare facendo qualcosa che
magari il regolamento del complesso o l’amministrazione non permetteva, e che,
pertanto, sicuramente non può essere questione di “correzione” nei suoi
confronti, non avendo ella dato adito alcuno né in precedenza né per il fatto
di trovarsi sull’uscio del locale ad un intervento in tal senso. Del resto la
ricorrente neppure spiega perché, per allontanarla da quel luogo, fosse
necessaria una spinta tale da mandarla a urtare lo stipite della porta, e non,
semplicemente, di prenderla per la mano e portarla dalla madre. Ciò posto,
l’intervento di cui si è detto ha sicuramente ecceduto quanto si presume
tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini sociali (DTF 117 IV 17, consid.
2a cc). Alla ricorrente si deve inoltre addebitare di avere realizzato le vie
di fatto per lo meno nella forma del dolo eventuale, non potendo seriamente
mettere in dubbio che spintonando da persona adulta una piccola di 4 anni la
mandasse a finire contro lo stipite della porta.
-
Giusta
l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.
In questo ambito il Pretore fruisce di un ampio apprezzamento, che la Corte di
cassazione e di revisione penale può rivedere solo –come il Tribunale
federale– per eccesso o per abuso (DTF 121 IV 4 consid. 1a, 120 IV 142 consid.
3a, 70 consid. 2a con richiami). Nel caso in esame il Pretore ha confermato la
pena pecuniaria proposta dal Procuratore pubblico rilevando che la colpa
dell’accusata non è sicuramente lieve, posto che se l’era presa con una bambina
di 4 anni, del tutto innocente e estranea ai suoi rapporti con la di lei madre.
A ciò si aggiungeva che, dopo aver spintonato la bimba, aveva insultato tutta
la famiglia ____________. Secondo la ricorrente il Pretore non ha minimamente
indagato sulla sua situazione personale ed economica e ha ritenuto
arbitrariamente la colpa in relazione alle vie di fatto non lieve, per cui si
imporrebbe perlomeno una drastica riduzione della pena. Per quanto concerne le
ingiurie, la ricorrente sostiene dapprima che vi è stato recesso di querela
perché nel verbale il querelante ____________ l’aveva confermata solo per
l’epiteto proferito alla moglie, ribadisce poi che comunque sarebbero dati gli
estremi della reciprocità o, dal momento che aveva ammesso che il querelante
non era un ladro, per cui era data la facoltà di mandarla esente da pena o di
attenuarla, e conclude chiedendo l’applicazione dell’attenuante specifica della
provocazione. Orbene, posti i limiti di intervento della Corte di cassazione e
di revisione penale di cui si è detto, gli argomenti proposti dalla ricorrente
si rivelano per una volta ancora infondati. Intanto un recesso di querela è da
escludersi già solo per il fatto che il querelante alla fine della
verbalizzazione ha integralmente confermato la querela. Sulla rilevanza della
colpa relativamente alle vie di fatto contro la piccola ____________ come pure
sulla pretesa reciprocità, rispettivamente della provocazione, riguardo alle ingiurie
già si è ampiamente detto in precedenza (consid. 4b e 5), per cui non si impone
di ritornarvi a questo stadio. Dal momento che entra in considerazione
l’applicazione dell’art. 68 n. 1 CP e che già l’esigua multa di fr. 400.––
inflitta dal Procuratore pubblico e confermata dal Pretore si situa ampiamente
nei limiti inferiori previsti dalla legge (art. 48 n. 1 CP), non può essere questione
di arbitrio. Per concludere la ricorrente ritiene sproporzionato l’ammonimento.
Fermo restando che il Pretore non ha ordinato la revoca della sospensione
condizionale di 3 anni della pena detentiva di 15 giorni per circolazione in
stato di ebrietà concessa con decreto di accusa del Procuratore pubblico di
data 15 dicembre 1997 (act. 8), una misura suppletiva si imponeva (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
2a edizione, 1977, n. 57 ad art. 41 CP). Optando per l’ammonimento
il primo giudice non ha violato il diritto federale né ha abusato del proprio
ampio potere di apprezzamento.
-
La
reiezione integrale del ricorso, manifestamente infondato, comporta il carico degli
oneri processuali secondo la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto per le spese
l’art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In
quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
900.–
sono
a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
–
____________,
–
avv. ____________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;
–
____________,
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi
di ricorso
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La
dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10
giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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