AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.1999.51
Data decisione, Autorità:
19.10.1999, CCRP
Incarto n.
17.1999.00051
Lugano
19 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di
cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione del 5 agosto 1999 presentato da
____________ e ____________,
(patrocinati dall’avv. dott.
__________)
contro
la sentenza pronunciata
il 7 luglio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nei
confronti di
____________,
(patrocinato dall’avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. La
____________ SA, ____________, di cui ____________ era amministratore, ha
stipulato il 25 ottobre 1996 con ____________ e ____________ un contratto di
locazione avente per oggetto una casa unifamiliare da costruire sulla particella
n. __________ RFD di __________. La pigione è stata pattuita in fr. 1’640.–
mensili, spese accessorie escluse, e l’inizio della locazione è stato previsto
circa 8 mesi dopo l’ottenimento della licenza edilizia. I coniugi ____________
hanno potuto accedere allo stabile solo nel Natale del 1997 e, lamentando la
manchevole finitura dell’abitazione oltre a numerosi difetti, non hanno versato
il canone di locazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998. Il 23
marzo 1998 la ____________ SA ha preteso il versamento di fr. 5’440.– per le
pigioni e le spese accessorie arretrate, e il 27 successivo ha ribadito la
richiesta, aggiungendo il canone del mese di aprile e minacciando
l’interruzione dell’erogazione elettrica in caso di mancato pagamento. I
conduttori hanno versato fr. 3’000.– come acconto sulle pigioni di gennaio,
febbraio e marzo 1998, rilevando che i difetti riscontrati giustificavano una
riduzione del canone di fr. 1’000.– mensili.
B. Il
1° aprile 1998 ____________ ha tolto dal quadro elettrico che si trova presso
la sua abitazione la valvole della casa occupata dai coniugi ____________.
Questi hanno fatto intervenire un impiegato della ____________, il quale le ha
reinserite. Il 3 aprile successivo ____________ nuovamente levato i fusibili.
La mancanza di corrente avendo spento il riscaldamento, i coniugi ____________
hanno lasciato l’abitazione per evitare di trascorrere la notte al freddo con
due bambini piccoli. Essi non hanno più fatto ritorno nello stabile,
limitandosi a chiedere di poter disporre di un paio di locali per depositare le
loro masserizie, nell’attesa di trovare un’altra sistemazione. ____________ ha
preteso la consegna delle chiavi di casa. Non avendo i coniugi dato seguito
alla richiesta, egli ha sostituito il cilindro della serratura ed è entrando
nella casa a due riprese: la prima dalla porta principale e la seconda dalla
porta della cantina. Infine egli ha fatto portare via i mobili in un deposito
della ditta __________ SA.
C. Con
decreto di accusa del 15 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
____________ autore colpevole di coazione e di ripetuta violazione di
domicilio, proponendone la condanna a 10 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per 2 anni. Statuendo su opposizione dell’accusato, con
sentenza del 7 luglio 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna
ha prosciolto quest’ultimo dall’accusa di coazione, infliggendogli una multa di
fr. 1’000.– per ripetuta violazione di domicilio.
D. Contro
il giudizio del Pretore i coniugi ____________ hanno inoltrato il 9 luglio 1999
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nella motivazione scritta del 5 agosto 1999 essi chiedono che ____________ sia
condannato per coazione alla pena di 7 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente
per 2 anni, in aggiunta a quella già irrogata per ripetuta violazione di
domicilio. Il Procuratore pubblico si è rimesso al giudizio della Corte, mentre
nelle sue osservazioni del 7 settembre 1999 ____________ propone di respingere
il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L’art.
181 CP punisce con la detenzione o con la multa chiunque, usando violenza o
minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la
libertà d’agire di lei, la costringe a fare, a omettere o a tollerare un atto.
Protetta dalla legge è la libertà d’azione della vittima. Non occorre che
l’autore abbia agito con proposito illecito, né che abbia raggiunto appieno il
proprio scopo, né che la vittima abbia subito tutto il pregiudizio che l’autore
intendeva arrecarle. Determinante è – come detto – la limitazione della libertà
della vittima. Il fatto di mettere in atto quanto si è minacciato di compiere
nulla giustifica sotto il profilo dell’art. 181 CP: il reato è in effetti
perfezionato al momento in cui la vittima ha dovuto cominciare a fare o subire
quanto l’agente voleva o, in altre parole, nel momento in cui il ricorso a quel
mezzo di pressione ha influito sulla formazione della di lei volontà in modo
illecito (DTF 122 IV 324 consid. 1a, 105 IV 122 consid. 2a; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 9 ad art. 181 CP; CCRP sentenza
del 17 dicembre 1992 in re P., consid. 2). La possibilità di difendersi
giudizialmente contro il danno nulla toglie alla serietà della minaccia, se a
quest’ultima non si può rimediare facilmente (DTF 122 IV 325 consid. 1a in fine
con riferimento alla DTF 115 IV 212 consid. 2a in fine; Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 12 in
fine ad art. 181 CP).
-
Il
Pretore ha ritenuto che la minaccia di interrompere l’erogazio–ne di corrente
elettrica (poi effettivamente attuata) configura bensì un intralcio alla
libertà d’agire del conduttore, tanto più durante i mesi invernali, quando il
riscaldamento è necessario. Dato però che i coniugi avrebbero facilmente potuto
far ricorso al giudice civile chiedendo l’emanazione di misure cautelari, come
ad esempio quella di ordinare al denunciato di astenersi dal mettere in atto o
dal ripetere le interruzioni di corrente sotto comminatoria della sanzioni
previste dall’art. 292 CP, l’agire di questi non poteva reputarsi una minaccia
o un intralcio seri. I denuncianti, del resto, avevano potuto facilmente
ripristinare la corrente, dopo la prima interruzione del 1° aprile 1998,
facendo intervenire un addetto della ____________.
-
Secondo
i ricorrenti il Pretore è caduto nell’arbitrio individuando come controparte al
contratto di locazione la ____________ SA (mentre in realtà si trattava del
querelato), disconoscendo totalmente che già prima della minaccia di togliere
la corrente essi si erano rivolti all’Ufficio di conciliazione per cercare
un’intesa su tutti i punti della controversia e, infine, trascurando che il
versamento dei fr. 3’000.– serviva anche a coprire i costi delle spese accessorie.
Per quel che è della prima censura, risulta dal giudizio impugnato che la
lettera 27 marzo 1998 della ____________ SA era bensì firmata dal querelato,
nella sua veste però di amministratore (consid. 2). La questione non ha per
altro importanza, giacché sotto inchiesta è stato posto proprio costui. Quanto
al procedimento davanti all’Ufficio di conciliazione, la questione è di sapere
se in concreto il comportamento del querelato integri i requisiti della coazione,
di modo che tale procedimento non è di alcun rilievo. Per quanto concerne
infine la somma di fr. 3’000.– versata il 31 marzo 1998, essa è stata definita
dai ricorrenti stessi come “acconto” (atti annessi alla querela penale del 6
aprile 1998), senza ulteriore specificazione.
-
Ciò
premesso, occorre esaminare come debba essere qualificato giuridicamente
l’agire del querelato in base agli accertamenti non arbitrari del primo
giudice. Ora, come si è detto, con raccomandata del 27 marzo 1998 costui aveva
diffidato i ricorrenti a versare l’importo di fr. 7’440.– entro il 1° aprile
1998, in difetto di che egli li avrebbe lasciati senza corrente elettrica.
Constatato che i coniugi si erano limitati a versare fr. 3’000.– come
“acconto”, il 1° aprile 1998 egli ha tolto dal quadro elettrico che si trova
presso la sua abitazione le valvole della casa dei querelanti, i quali hanno
dovuto far intervenire un addetto della ____________ per ripristinare
l’erogazione di corrente. Se non che, il 3 aprile 1998 il querelato ha
nuovamente levato i fusibili, sicché i conduttori hanno lasciato
definitivamente l’abitazione. A prescindere dal fatto che per l’incasso delle
pigioni e delle spese accessorie impagate il ricorrente avrebbe potuto escutere
i conduttori (rispettivamente procedere a norma dell’art. 257d CO),
appare escluso che questi ultimi potessero difendersi efficacemente
rivolgendosi al giudice civile, ove appena si consideri che l’ingiunzione del ricorrente
è stata spedita il 27 marzo 1998 e che il termine di versamento scadeva già il
1° aprile successivo. Anche se i conduttori avessero adito immediatamente il
giudice civile, il relativo decreto supercautelare avrebbe dovuto essere intimato
al ricorrente per raccomandata, la quale avrebbe potuto essere ritirata
all’ufficio postale anche a distanza di una settimana. Certo, alla prima
interruzione di corrente i querelanti hanno potuto rimediare facendo
intervenire la ____________, ma a quel momento la coazione si era già
consumata. Per di più, appena due giorni dopo (il 3 aprile 1998), il ricorrente
ha levato di nuovo i fusibili dal quadro, senza che i conduttori potessero più
chiamare l’addetto della società elettrica, il ricorrente minacciando di
sporgere querela per violazione di domicilio (atti del Ministero pubblico,
allegato all’act. 7). Non si vede, in tali condizioni, come i querelanti
potessero efficacemente impedire che in quel mese di aprile 1998 l’imputato li
lasciasse senza corrente, senza acqua calda e senza riscaldamento per svariati
giorni quand’anche si fossero rivolti immediatamente al giudice civile, subito
dopo avere ricevuto l’ingiunzione del 27 marzo 1998. Agendo come descritto, il
querelato ha inteso coartare la volontà dei querelanti allo scopo di ottenere
il noto pagamento, e ciò per lo meno nella forma del dolo eventuale. Il suo
comportamento integra di conseguenza i presupposti della coazione.
-
L’accoglimento
del ricorso impone alla Corte di cassazione e di revisione penale di
ricommisurare la pena in virtù dell’art. 296 cpv. 1 CPP (cui rinvia l’art. 278
cpv. 2 CPP), tenendo conto che l’imputato non si è reso colpevole soltanto di
violazione di domicilio, ma anche di coazione.
a) Il
giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,
della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravita
della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo
entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne,
intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto,
assenza di scrupoli, modo di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, durata e reiterazione dell’illecito, ruolo in seno a una
banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto
riguarda l’autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione
familiare e professionale l‘educazione ricevuta e la formazione seguita,
l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere.
Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,
compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di
emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e
116 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi
analoghi hanno invece portata relativa (loc. cit.; v. anche DTF 124 IV 47
consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di
second’ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
b) Per
la sola violazione di domicilio il Pretore aveva limitato la pena a una multa,
fissata in fr. 1’000.– (pur senza dati precisi sulla capacità finanziaria
dell’imputato: verbale del dibattimento, pag. 3). Dovendosi estendere la condanna
anche al reato di coazione (art. 181 CP), la pena deve essere commisurata
tenendo conto anche dell’art. 68 n. 1 cpv. 1 CP, secondo cui il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in
misura adeguata, ma senza oltrepassare nell’aumento la metà della pena massima
comminata. A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la pena edittale più
elevata (Trechsel, Kurzkommentar
zum StGB, 2ª edizione, n. 12 ad art. 68; DTF 116 IV 304, 93 IV 10; CCRP,
sentenza del 28 aprile 1998 in re P. e coimputati, consid. 22.2c). Nella
fattispecie sia l’art. 181 CP (coazione) sia l’art. 186 CP (violazione di
domicilio) prevedono le medesime pene, ossia la detenzione o la multa.
c) Per
quel che è della coazione (art. 181 CP), precedente alla violazione di domicilio,
giovi considerare che per ottenere quanto voleva l’imputato non si è limitato a
minacciare, ma ha anche messo in atto il suo proposito a due riprese, privando
i ricorrenti di corrente elettrica, riscaldamento e acqua calda, tanto da
costringerli a trasferirsi altrove. E che l’imputato abbia agito con
determinazione è dimostrato dal fatto che la seconda volta egli non si è fatto
scrupolo di togliere dal quadro i fusibili appena rimessi dall’addetto della
società elettrica, diffidando penalmente i ricorrenti dal penetrare nella sua
proprietà per ripristinare l’erogazione di corrente. Non minore determinazione
l’imputato ha denotato in seguito, quando si è introdotto nella casa locata dai
ricorrenti una volta dalla porta principale, dopo avere cambiato il cilindro, e
l’altra dalla cantina, facendo anche trasportar via i mobili depositati dai conduttori,
all’insaputa di questi ultimi, nel magazzino di una ditta di Losone (sentenza,
pag. 3 e 4). Né l’imputato ha mai accennato a un qualsiasi rincrescimento. Si è
semplicemente limitato ad ammettere la violazione di domicilio (sentenza, pag.
4 e verbale del processo, pag. 3). Tutto ciò posto, non è possibile infliggere
nella fattispecie una semplice multa. Pur considerando a favore dell’imputato
l’incensuratezza, la buona condotta fino al compimento dei noti illeciti, il
comportamento processuale corretto, il buon grado di integrazione sociale, e –
per certi versi – il particolare clima di tensione creatosi con i ricorrenti,
una pena privativa della libertà non può essere elusa. Una condanna a sei
giorni di detenzione, che per altro si situa nella fascia bassa della pena
edittale per entrambi i reati, appare congrua. Tale pena va sospesa condizionalmente
per due anni, in applicazione dell’art. 41 n. 1 CP, non sussistendo ostacoli
alla formulazione di un pronostico favorevole sulla futura condotta del
soggetto.
- Se
ne conclude che, nella misura in cui chiedono la condanna dell’imputato per coazione,
i ricorrenti ottengono causa vinta. Il gravame è invece inammissibile nella misura
in cui i ricorrenti postulano la fissazione della pena a 7 giorni di detenzione
cumulati a una multa di fr. 1’000.–, non spettando alla parte civile
pronunciarsi sulla pena (art. 251 cpv. 2 CPP). Quanto agli oneri processuali,
essi vanno a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), la parziale
irricevibilità del ricorso non influendo apprezzabilmente al proposito.
____________ ha proposto a torto la reiezione del ricorso. Rifonderà pertanto
ai ricorrenti, che hanno dovuto valersi dell’assistenza di un avvocato, un’equa
indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l’art. 39 lett. d
LTG,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ammissibile, Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata
come segue:
-
è riconosciuto autore colpevole di coazione e di ripetuta violazione di
domicilio nei confronti di ____________ e di ____________, compiute nelle
circostanze di tempo e di luogo figuranti nel decreto di accusa n. 493/1999
emanato dal Procuratore pubblico il 15 marzo 1999.
-
In
applicazione della pena, ____________ è condannato a sei giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
-
La
condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e verrà cancellata una volta
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CP.
Per
il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico dello Stato. ____________ rifonderà ai ricorrenti fr. 900.– complessivi
per ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
–
avv. dott. __________ (per la parte civile);
–
____________,
–
avv. __________
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
–
Comando della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di
revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi
di ricorso
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La
dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10
giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster