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Numero d'incarto:
17.1999.61
Data decisione, Autorità:
18.02.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00061
17.1999.00062
Lugano
18 febbraio
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione del 4
e 5 novembre 1999 presentati da
____________,
(patrocinata dal difensore d'ufficio avv.
__________)
e dalla
Banca ____________,
(patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 28 settembre 1999 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di ____________;
-
Se
deve essere accolto il ricorso per cassazione della Banca ____________;
-
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 aprile 1997 la Banca ____________ ha querelato ____________,
____________ e ____________ per diffamazione, calunnia, istigazione a diffamazione
e calunnia. Le querele si riferivano a una comunicazione che ____________ aveva
fatto alla redazione del quindicinale Der ____________, secondo cui da
un conto asseritamente a lei intestato presso la Banca ____________ a Lugano
erano spariti fr. 1.2 milioni e che l'istituto si era reso responsabile di
truffa, appropriazione indebita, soppressione di documenti e violazione del
segreto bancario. La dichiarazione era poi stata riportata negli articoli
"Gesucht wird eine Million" apparso il 4 aprile 1997 su Der
____________ e "Seltsame Vorgänge bei der Banca ____________ – Vermögen
verschwunden" apparso il 3-4 aprile 1997 sulla ____________.
B. Con
decreti di accusa del 9 ottobre 1998 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
____________ e ____________ autori colpevoli di diffamazione, condannandoli rispettivamente
a una multa di fr. 300.– e di fr. 3'000.–. In seguito la Banca ____________ ha
ritirato la querela contro ____________. Statuendo
su opposizione di ____________, con sentenza del 28 settembre 1999 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, ha prosciolto l'imputata dall'accusa di
diffamazione poiché la parte lesa non aveva presentato una querela valida,
senza però accordare le ripetibili chieste.
C. Contro il giudizio predetto la Banca ____________ e ____________
hanno inoltrato il 1° e il 4 ottobre 1999 una dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 4
novembre 1999 ____________ chiede il riconoscimento di ripetibili, lasciando a
questa Corte di determinarne l'importo. Nella propria motivazione, del 5
novembre 1999, la Banca ____________ postula l'annullamento della sentenza
impugnata. Con osservazioni del 24 novembre 1999 il Procuratore pubblico si
rimette al giudizio di questa Corte per quanto attiene al ricorso della Banca
____________, mentre conclude per il rigetto del ricorso introdotto da
____________. Querelante e querelato propongono la vicendevole reiezione dei
ricorsi.
Considerando
in diritto: I. Sul ricorso
della Banca ____________
-
In cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha fatto
oggetto del primo giudizio. Nuovi documenti o nuove prove non sono quindi
ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza del 17
maggio 1999 in re W., consid. 1). L'estratto del verbale della commissione del
Consiglio di amministrazione della Banca ____________ dell'11 aprile 1997 (doc.
3), lo scritto indirizzato dal Procuratore pubblico il 26 giugno 1997
all'istituto di credito (doc. 4) e le osservazioni da questi presentate il 13
giugno 1997 alla Camera dei ricorsi penali (doc. 5), annessi al ricorso per
cassazione della parte civile, non possono dunque essere considerati ai fini
del giudizio.
-
Il Pretore ha ritenuto che la querela sporta il 17 aprile 1997 dalla
Banca ____________, parte lesa, non era valida perché sottoscritta dal solo
avv. ____________, direttore aggiunto con diritto di firma a due. Il primo atto
di ratifica, intervenuto al più presto il 21 giugno 1999 da parte del procuratore
____________, che ha firmato con l'avvocato ____________ la procura in favore
dell'avv. ____________ (prodotta alla prima udienza in Pretura del 22 giugno
1999), è inefficace perché avvenuto ben oltre il termine dell'art. 29 CP (pag.
3 in fine e 4 in alto). La ricorrente fa valere che il pubblico Ministero, il
quale aveva trattato congiuntamente le denunce penali del 1° marzo 1997 di
____________ contro di lei e le proprie del 17 aprile successivo, non aveva sollevato
obiezioni sulla validità delle stesse, tant'è che agli atti vi sono documenti
da cui risulta la volontà incondizionata di perseguire la denunciata per
diffamazione. In particolare la ricorrente richiama le osservazioni all'istanza
di promozione dell'accusa di ____________ inoltrate il 13 giugno 1997 alla
Camera dei ricorsi penali, in cui essa fa esplicito riferimento alla denuncia
del 17 aprile precedente.
-
Secondo costante giurisprudenza, una querela è valida quando il
procedente ha espresso all'autorità competente, entro il termine previsto
dall'art. 29 CP e nelle forme previste dal diritto cantonale, la volontà
incondizionata che l'autore del reato sia perseguito (DTF 118 IV 169 consid.
1b, 115 IV 2 consid. 2a, 108 Ia 99 seg. consid. 2; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a
edizione, 1997, n. 7 all'introduzione all'art. 28 CP; CCRP, sentenza del 6
marzo 1995 in re C.-M., consid. 2). Se la parte lesa intende agire tramite un
rappresentante o se un terzo agisce in suo nome senza procura, la querela è
ammissibile soltanto ove la procura – rispettivamente la ratifica – avvenga
prima della scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 29 CP (DTF 103
IV 72 consid. 4). Il diritto di presentare querela è di principio solo
personale e non può essere trasferito ad altri. Ove sia è lesa una persona
giuridica, la competenza per sporgerla è definito dall'organizzazione interna
della stessa. La facoltà spetta a quell'organo, cui incombe la tutela degli
interessi lesi dal reato e i cui poteri risultano dal registro di commercio. In
materia di delitti contro l'onore occorre una procura speciale (DTF 122 IV 209
consid. 3c, 118 IV 170 consid. 1b, 99 IV 2 segg.; Trechsel, op. cit., n. 5 ad art. 28 CP).
-
In concreto è pacifico che la denuncia del 17 aprile 1997 contro ____________
è stata sottoscritta unicamente dall'avv. ____________, direttore aggiunto con
diritto di firma a due, come risulta dall'estratto del registro di commercio.
Gli argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno della validità dell'atto non
possono essere condivisi. Intanto giova ricordare che, nei reati a querela di
parte, la valida dell'atto è un requisito di procedibilità, che va esaminato
d'ufficio. Poco importa dunque che la pubblica Accusa non l'abbia fatto. In
secondo luogo la ricorrente fonda il proprio gravame su documenti irricevibili.
Per di più le osservazioni inoltrate il 13 giugno 1997 alla Camera dei ricorsi
penali (doc. 5), oltre a non menzionare la volontà incondizionata di perseguire
____________, nemmeno sono indirizzate all'autorità competente, ossia al
Procuratore pubblico (art. 2 cpv. 3 CPP). Ne segue che, come rettamente ha
ritenuto il Pretore, il primo atto di ratifica valido è intervenuto con la
sottoscrizione da parte dell'avv. ____________ e del procuratore ____________
della procura 21 giugno 1999 (nel fascicolo "documenti di parte
civile") rilasciata al patrocinatore della querelante, allorché il termine
dell'art. 29 CP era ampiamente scaduto (DTF 103 IV 72 consid. 4b in fine). Ciò
posto, il ricorso della Banca ____________ deve essere respinto.
II. Sul
ricorso di ____________
-
Il Pretore non ha attribuito alla ricorrente indennità per
ripetibili per il fatto che costei durante l'istruttoria non si era voluta sottoporre
a interrogatorio e in seguito, pur patrocinata da un legale e disponendo della
facoltà di esaminare gli atti, mai aveva sollevato eccezione alcuna sulla
validità della querela. Oltre a ciò, secondo il Pretore, gli argomenti di
merito sollevati al dibattimento non avevano trovato accoglimento alcuno.
Anzitutto perché quanto da lei comunicato al giornalista ____________ dello ____________
costituiva diffamazione, ciò che l'accusata stessa ammetteva nella copiosa
corrispondenza inviata al Ministero pubblico. Inoltre perché il ritiro della querela
contro ____________ non poteva giovarle, trattandosi di fattispecie completamente
distinte. In effetti, alla querelata era stato imputato di avere comunicato al
giornalista ____________ i fatti costituenti diffamazione, mentre a
____________ di avere pubblicato sulla ____________ gli stessi fatti
appresi da ____________. In definitiva, quindi, il Pretore ha rimproverato alla
ricorrente di essere stata negligente nell'omettere di sollevare immediatamente
l'eccezione d'ordine e ha altresì ritenuto che non era ammissibile caricare
alla querelante spese legali causate dalla preparazione e dalla presentazione
al dibattimento di argomenti infondati (pag. 4 cpv. 3).
-
La ricorrente sottolinea dapprima che la validità della querela
doveva essere rilevata d'ufficio dal Procuratore pubblico. Cittadina germanica
non cognita dell'italiano e non giurista, essa afferma di avere incontrato
parecchi problemi di comprensione linguistica durante l'istruttoria. Inoltre il
proprio legale di fiducia, cui il mandato era stato affidato l'8 gennaio 1999,
a istruttoria conclusa, aveva rinunciato al patrocinio prima del dibattimento
previsto inizialmente per il 22 giugno 1999, ma poi rinviato al 28 settembre
proprio per tale motivo. La ricorrente assevera pure di non avere mai ammesso
la diffamazione. L'articolo pubblicato da ____________ non riportava altro che
il contenuto dell'incontro avvenuto presso la querelante il 7 febbraio 1997, al
quale costui aveva partecipato, ragione per cui non si può addebitarle responsabilità
alcuna per l'agire di questi. Da ultimo la ricorrente sostiene di dover
beneficiare del recesso di querela nei confronti di ____________ in base
all'art. 31 CP.
-
Nel caso specifico si è trattato, come rileva il Pretore (pag. 4 ultimo
cpv.), di proscioglimento tecnico, poiché il difetto formale della querela, che
la invalidava, avrebbe comportato l'abbandono del procedimento (Trechsel, op. cit., n. 11 ad art. 28
CP). La ricorrente non è stata assistita da un patrocinatore durante
l'istruttoria. Solo a decreto di accusa emanato (e del quale era stato
attestato il passaggio in giudicato) è pervenuta al Ministero pubblico una
dichiarazione di ricorso datata 15 dicembre 1998 da parte dell'avv.
___________, il quale segnalava che la sua mandante aveva ricevuto una polizza
di versamento per fr. 3'300.– senza mai avere mai visto decisione alcuna (act.
54). In seguito l'avv. ___________ ha comunicato l'8 gennaio 1999 l'assunzione
del mandato e l'opposizione a titolo cautelativo per lo stesso motivo (act.
57), salvo rinunciare al patrocinio il 18 giugno successivo, onde il rinvio del
dibattimento già fissato per il 22 giugno 1999 e la richiesta di nomina di un
difensore d'ufficio formulata dal Pretore. A parte il fatto però che il difetto
formale della querela doveva essere rilevato d'ufficio, nello stadio in cui era
giunto il procedimento l'eccezione poteva essere sollevata solo in sede di
dibattimento. D'altro canto – e contrariamente a quanto ritiene il Pretore –
dalla copiosa corrispondenza inviata al Ministero non risulta che la querelata
abbia ammesso la diffamazione. Anzi, essa l'ha contestata, rilevando che il
giornalista ____________ aveva riportato nel proprio articolo quanto appreso
durante un colloquio del 7 febbraio 1997 presso la Banca ____________, al quale
aveva presenziato.
Sia come
sia, determinante resta il fatto che nella fattispecie la ricorrente è stata
prosciolta perché al dibattimento ha eccepito il vizio formale della querela,
sicché la questione dell'applicazione in suo favore dell'art. 31 cpv. 3 CP può
restare aperta, non influendo essa sull'esito del procedimento. Ora, dato che
in caso di proscioglimento le spese del procedimento non possono essere
caricate al querelato (art. 9 cpv. 3 CP), l'art. 9 cpv. 6 CPP lascia
all'autorità giudicante di decidere se e in che misura debbano essere
attribuite ripetibili. L'autorità dispone, in tale ambito, di un proprio potere
di apprezzamento e decide in base a criteri di equità, specie in caso di
proscioglimento. In concreto, come si è già rilevato, l'attribuzione di ripetibili
per il patrocinio d'ufficio si giustifica, quanto meno in sede dibattimentale.
E tali ripetibili vanno poste a carico della controparte, la quale ancora in
replica ha postulato a torto la conferma del decreto di accusa. Date le
circostanze, un'indennità di fr. 1'000.– appare adeguata (cfr. l'art. 33 TOA).
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli oneri del presente giudizio vanno addebitati alla parte civile
(soccombente) e ____________ (accoglimento del ricorso di ____________) in
ragione di metà ciascuno (art. 15 cpv. 1 e 2 CPP). Trattandosi di un reato a
querela di parte, la parte civile verserà inoltre ad ____________, che per
presentare il ricorso e le osservazioni al ricorso della controparte si è valsa
di un avvocato, un'equa indennità a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso per cassazione della Banca
____________ è respinto.
-
Il ricorso per cassazione di ____________ è accolto e la sentenza
impugnata è riformata nel senso che la Banca ____________ è condannata a
versarle fr. 1'000.–- per ripetibili di prima sede.
-
Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–-
b)
spese fr. 100.–-
fr.
700.–-
sono
posti per metà a carico ____________ e per metà a carico della Banca
____________, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili di
questa sede.
- Intimazione a:
–
____________ tramite l'avv. __________;
– avv.
__________;
– Banca
____________,
– avv.
____________,
–
Ministero pubblico, Lugano;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo;
la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza
motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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