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Numero d'incarto:
17.1999.79
Data decisione, Autorità:
23.03.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00079
Lugano
23 marzo 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23
dicembre 1999 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 23 novembre 1999 del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese;
Ritenuto
in fatto: A. __________ gestisce da anni giostre e luna park nel Cantone Ticino. La sua
attività consiste nel trovare terreni idonei, nel concludere un contratto di
locazione con il proprietario, che generalmente è un'amministrazione comunale,
e nell'installare i propri giochi (giostre, autoscontri ecc.), subaffittando
parte dell'area a terzi gestori di bancarelle adibite a giochi, tiro, allo
spaccio di bevande, di fast food e così via. In tale mercato si è inserito pure
__________ e tra i due, dopo un inizio caratterizzato da controversie
giudiziarie, si è instaurato un periodo di collaborazione, interrotta nel 1998.
Per quanto riguarda gli spazi di proprietà del Comune di __________, lo stesso
Municipio ha proibito con scritto del 27 maggio 1998 a __________ di subappaltare
qualsiasi attività a __________. Sta di fatto che dopo la fine della collaborazione,
le parti hanno vicendevolmente vantato delle pretese finanziarie.
B. Con
lettera del 23 dicembre 1998 __________ si è rivolto a __________, esprimendo
da un lato il rincrescimento per la fine dell'intesa e assicurando dall'altro
la propria disponibilità finanziaria, oltre l'intenzione di continuare
l'attività. __________ ha risposto per scritto il 4 gennaio 1999 con – tra
l'altro – le frasi “(…) Hai voluto dedicarti (…) alla gestione di prostitute
(…) dove sei riuscito a completare il tuo fallimento totale”, “(…) Sei pieno di
debiti, sotto fallimento ed i tuoi beni sono sotto sequestro, inoltre il tuo
alcolismo non può che danneggiare la tua posizione”, “(…) annegando i problemi
dietro una bottiglia”, “(…) Sistema i tuoi rottami (…) soprattutto per la
sicurezza del pubblico”. Il 10 aprile 1999 __________ ha querelato __________
per ingiuria. Con decreto di accusa del 31 maggio 1999 il Procuratore pubblico
ha riconosciuto il querelato autore colpevole di tale reato e l'ha condannato a
una multa di fr. 500.–. Statuendo il 23 novembre 1999 su opposizione, il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato l'imputazione, ma ha
ridotto la multa a fr. 150.–, assegnando alla parte civile fr. 500.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza del Pretore __________ ha inoltrato il 23 novembre
1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta del 23 dicembre 1999 egli chiede
l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore competente per
un nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2000 il Procuratore
pubblico postula la reiezione del ricorso. Analogamente si è espresso
__________, costituitosi parte civile, nelle sue osservazioni del 19 gennaio
2000.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente lamenta una violazione dei diritti della difesa (art.
288 lett. b CPP) per il fatto che con ordinanza del 12 agosto 1999, confermata
il 20 ottobre 1999, il Pretore ha rifiutato l'audizione di testimoni al
dibattimento, chiesta dall'accusato il 25 giugno 1999.
a) Il diritto di essere sentito assicura, tra l'altro, la facoltà di
far assumere le prove formalmente e tempestivamente offerte (DTF 115 Ia 11
consid. 2b con citazioni), rispettivamente – in sede penale – di interrogare i
testi a carico e di far escutere quelli a discarico (DTF 116 Ia 291 consid. 3
con richiami). In tale prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali
dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e la sua inosservanza comporta la cassazione
della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF
116 Ia 54 consid. 2a con richiami). Il Tribunale federale ha però avuto modo di
stabilire che se per un verso – e per principio – l'imputato ha diritto
all'assunzione delle prove offerte, per altro verso l'autorità può rinunciare a
quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo (DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d con rinvio al principio
enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Entro questi limiti l'apprezzamento
anticipato delle prove non viola la garanzia di equo processo consacrata
dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler
in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota
367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenze del 23 agosto 1999 in re R., consid.
1b, e G., consid. 2.1 con riferimenti).
b) Nell'istanza del 25 giugno 1999 il ricorrente aveva chiesto
l'escussione al dibattimento di tre testimoni. Invitato dal Pretore il 1°
luglio 1999 a specificare su quali fatti indicati nel decreto di accusa i
testimoni avrebbero dovuto deporre, egli ha precisato il 13 luglio 1999 che
scopo dell'audizione era di provare sia che non vi era stata intenzione alcuna
“di ingiuriare il querelante, ma soltanto di ricordargli i suoi impegni, le sue
mancate promesse, la non osservazione degli accordi, il tutto a seguito del suo
stato di salute fisica ed ‘economica’ (entrambi legati al suo ‘stile’ di
vita)”. L'accusato ha soggiunto inoltre di voler dimostrare “che gli addebiti
mossi al signor __________ corrispondono non solo alla realtà, ma solo a parte
di essa”. Il 12 agosto 1999 il Pretore ha respinto le offerte di prova, rilevando
che “oggetto del procedimento sono (…) le affermazioni fatte dall'accusato nel
contesto da egli descritto nel verbale di interrogatorio del 25 aprile 1999. Le
citate prove testimoniali, così come presentate, sono pertanto irrilevanti”. Il
Pretore ha confermato la propria decisione ancora il 20 ottobre 1999.
c) Nel
ricorso l'accusato assevera che le prove offerte avrebbero permesso di dimostrare
che quanto figura nella lettera incriminata non era riferito solo allo scritto
23 dicembre 1998 del querelante, ma era la conseguenza di una lunghissima serie
di comportamenti scorretti. Con simili argomenti però il ricorrente non dimostra
assolutamente che negando l'assunzione dei tre testi il Pretore sarebbe caduto
in un arbitrario apprezzamento anticipato delle prove, limitando i suoi diritti
di difesa. Si ricordi che il ricorrente è stato condannato per avere dato al
querelante dell'alcolizzato e dello sfruttatore della prostituzione. Nel
ricorso l'accusato non pretende che i testimoni da lui indicati avrebbero
potuto dare del querelante il ritratto di un uomo dedito al bere o al
lenocinio, asserzioni al cui riguardo il Pretore ha ritenuto non essere stata
provata né la verità né la buona fede (consid. 6). Mal si capisce dunque perché
il primo giudice avrebbe arbitrariamente ritenuto ininfluenti le tre prove ai
fini del giudizio.
- Giusta l'art. 177 CP si rende colpevole di ingiuria chiunque offende
in altro modo – rispetto a quanto prevedono gli art. 173 (diffamazione) e 174
(calunnia) CP – con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di
una persona. Per giudicare se un'allegazione è lesiva dell'onore bisogna
dipartirsi dal senso che le attribuisce un ascoltatore imparziale;
oggettivamente l'espressione deve risultare lesiva dell'onore dal punto di
vista di una persona comune. Bene protetto è il sentimento soggettivo che una
persona ha della propria reputazione e dignità, vale a dire il sentimento di
essere una persona meritevole di rispetto e di comportarsi secondo le regole
generalmente riconosciute (DTF 117 IV 28 consid. 2; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997,
n. 1 ad art. 173 segg. CP; CCRP, sentenze del 22 gennaio 1998 in re P., consid.
3a, e del 5 agosto 1997 in re G., consid. 5). Per giudicare se un testo è
lesivo dell'onore non è determinante il senso che gli attribuisce la vittima,
ma occorre dipartirsi dall'interpretazione oggettiva che gli darebbe un lettore
imparziale nelle circostanze concrete (DTF 117 IV 30 consid. 2c con
riferimenti). Il testo deve essere analizzato non solo in funzione delle
singole espressioni utilizzate, ma anche secondo il senso generale che
scaturisce dal suo insieme (DTF 117 IV 30 consid. 2c in fine).
Nella
misura in cui ha riconosciuto l'imputato autore colpevole di ingiuria per avere
tacciato il querelante di dedicarsi alla gestione di prostitute e
all'alcolismo, il Pretore non ha violato il diritto federale. In effetti, anche
seguendo il ricorrente nella misura in cui pretende che tali espressioni non
sono tanto crude quanto sarebbe potuto essere l'uso di termini come “puttane”,
“malpaga”, “pufatt” o “ubriacone”, per un comune lettore, equanime e
imparziale, il loro senso è chiaro ed esplicito. Certo, il ricorrente nega di
avere avuto l'intenzione di proferire ingiurie. Sottolinea che egli voleva solo
“ricordare al querelante parte degli antefatti e della sua situazione, nella
speranza che cessasse ogni turbativa e rientrasse nei binari della
correttezza”. Se non che, quanto l'autore sa o ignora, quello che egli vuole o
l'eventualità delittuosa cui egli consente è un dato di fatto, come tale
vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale (DTF 122 IV 160, consid.
2b; 118 IV 124 consid. 1, 174 consid. 4, 117 IV 165 consid. 2c, 116 IV 145
consid. 2c, 115 IV 223; CCRP sentenza del 17 dicembre 1997 in re W., consid.
4). In concreto il Pretore ha ritenuto che il testo della nota lettera nel suo
insieme, in quanto risposta a un precedente scritto del querelante, denota il
chiaro proposito non soltanto di precisare taluni fatti cui si riferiva l'interlocutore
(e quindi il proposito di agire a tutela di interessi legittimi), ma anche
quello di colpire il destinatario con denigrazioni di alcolismo e di lenocinio
(consid. 4). Perché tale accertamento sarebbe manifestamente insostenibile il
ricorrente non spiega. Insufficientemente motivato, al riguardo il gravame si
rivela finanche irricevibile.
- In analogia con il reato di diffamazione, anche in caso di ingiuria
la dottrina ammette le prove liberatorie degli art. 173 n. 2 e 3 CP (Corboz, Les principales infractions,
pag. 215 n. 26). Ora, secondo l'art. 173 n. 2 CP il colpevole non incorre in
alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere
avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Tuttavia, per il n. 3
dello stesso disposto, il colpevole non è abilitato alla prova della verità se
le imputazioni sono state proferite o divulgate senza essere giustificate
dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente
nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono
alla vita privata o alla vita di famiglia. I due requisiti che ostano alla
prova della verità, rispettivamente della buon afede (interesse pubblico insufficiente
e intento di maldicenza), sono cumulativi (DTF 116 IV 38, 208, 101 IV 294; Trechsel, op. cit., n. 15 ad art. 173
CP).
In
concreto il Pretore ha escluso la prova della verità e della buona fede perché,
foss'anche vera la situazione pesantemente debitoria del querelante e la
ragione per cui era finita la collaborazione fra i due, il carattere ingiurioso
delle espressioni scaturiva dall'insieme del testo. Comunque fosse, l'accusato
non aveva dimostrato come veri – o di avere avuto serie ragioni per ritenere
veri in buona fede – l'alcolismo e lo sfruttamento della prostituzione riferiti
al querelante (consid. 6 in fine). Il ricorrente ribadisce che nella lettera in
questione egli intendeva ricordare alla controparte comportamenti tenuti nel
passato, scorrettezze che per essere dimostrate necessitavano delle prove
rifiutate dal Pretore. Il fatto è ch'egli doveva provare la verità (rispettivamente
la buona fede) per rapporto non ai comportamenti pregressi del querelante,
bensì all'alcolismo e al lenoconio. Del resto egli nemmeno tenta di spiegare
perché, se lo scopo della lettera era quello preteso, egli dovesse far uso di
espressioni ingiuriose. Ciò posto, non si vede perché il Pretore avrebbe
violato il diritto negando la prova della verità e della buona fede.
-
Da ultimo il ricorrente chiede l'annullamento del dispositivo che
riconosce le ripetibili alla controparte. Ora, giusta l'art. 9 cpv. 6 CPP con
la decisione sulle spese l'autorità giudica anche se e in che misura debbano
essere attribuite ripetibili. Essa dispone, in tale ambito, di un proprio
margine di apprezzamento e decide anche in base a criteri di equità (CCRP,
sentenza del 18 febbraio 2000 in re F. e B. S., consid. 7). Nella fattispecie
il Pretore ha ritenuto che, almeno al dibattimento, la parte civile dovesse essere
assistita da un legale, vista la relativa complessità giuridica delle eccezioni
sollevate dalla difesa. Il ricorrente sostiene che la pretesa punitiva
competeva allo Stato, sicché il querelante poteva anche agire da sé solo, ma
dimentica che nei reati di azione privata il Procuratore pubblico non è il
(solo) titolare dell'azione penale. Nella misura in cui il querelante si
rivolge legittimamente a un patrocinatore, è giusto quindi che gli sia
attribuita – in caso di vittoria – un'indennità per ripetibili. Anche sotto
tale profilo la sentenza del Pretore sfugge perciò alla critica.
-
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.
1 e 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che per presentare le sue osservazioni si
è valsa del patrocinio di un legale, si giustifica di attribuire congrue
ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.--
b) spese fr.
100.--
fr.
700.--
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________;
– avv.
__________;
–
__________;
– avv.
dott. __________ (per la parte civile);
–
Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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