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Numero d'incarto:
17.2000.18
Data decisione, Autorità:
11.05.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00018
Lugano
11 maggio
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi (in sostituzione
del giudice G.A. Bernasconi, assente)
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17
aprile 2000 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza 14 marzo 2000 del Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 4;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per
cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto,
in
fatto: A. __________ è titolare e direttore responsabile della società fiduciaria
__________ SA, che si occupa di incassi e di recuperi di crediti. Il 27 maggio
1999 essa ha inviato a __________ un'ultima diffida di pagamento entro il 6
giugno 1999 dell'importo di fr. 3'784.50, a valersi quale residuo relativo ad
un contratto di vendita concluso il 2 maggio 1998 con la ditta __________ SA di
__________. Nella diffida il debitore veniva esplicitamente avvertito che
"trascorso infruttuoso tale termine, inizieremo senza ulteriori
preavvisi la procedura esecutiva nei vostri confronti e provvederemo ad
informare l'ufficio regionale degli stranieri" (act. 1).
B. Con decreto di accusa dell'8 novembre 1999
il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di coazione e
lo ha condannato ad una multa di fr. 300.--. Statuendo sull'opposizione, con
sentenza del 14 marzo 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha
condannato l'accusato per coazione mancata alla multa di fr. 200.--.
C. Contro il giudizio del Pretore __________
ha presentato la dichiarazione di ricorso il 17 marzo 2000. Nella successiva
motivazione scritta del 17 aprile 2000 egli ha chiesto il proscioglimento
dall'accusa. Con scritto del 2 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha
comunicato di rinunciare a presentare osservazioni dettagliate e ha postulato
la reiezione del ricorso.
Considerando
in
diritto: 1. L’art. 181 CP punisce con la detenzione o con la multa chiunque, usando
violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro
modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, a omettere o a tollerare
un atto. Perché vi sia la minaccia di un grave danno occorre da un lato che il
pregiudizio appaia serio e dall'altro che la coercizione sia illecita. La
minaccia di un grave danno è data quando appare dalla dichiarazione fatta che
il verificarsi dell'inconveniente dipende dal suo autore e tale prospettiva è
atta a pregiudicare il destinatario nella sua libertà d'azione. La questione va
decisa secondo criteri oggettivi e non sulla base della reazione del destinatario.
La coercizione è illecita quando il mezzo o lo scopo è contrario al diritto o
quando è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora quando un
mezzo di coercizione di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo
costituisce, viste le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai
buoni costumi. Quest'ultima ipotesi è realizzata segnatamente
quando non sussiste rapporto tra l'oggetto della minaccia e la pretesa
formulata (DTF 120 IV 18 segg. con riferimenti).
-
Secondo gli accertamenti del Pretore, lo
scopo della diffida in questione era di costringere il debitore a pagare lo
scoperto di fr. 3'784.50 (consid. 3, inizio). A mente del primo giudice,
minacciare un cittadino straniero di avvertire la polizia degli stranieri in
caso di mancato pagamento è certamente illecita poiché, oggettivamente, lo pone
in una situazione di disagio, di turbamento e finanche di preoccupazione, indipendentemente
dal fatto che nel rinnovo di un permesso o rispettivamente nella concessione del
domicilio la sussistenza di debiti privati per poche migliaia di franchi non
abbia influsso. Da un lato tale circostanza non può ritenersi così notoria,
ritenuto che la persona comune sembra piuttosto incline a credere il contrario,
e dall'altro uno straniero stabilitosi nel nostro paese non può rimanere
indifferente di fronte all'ipotesi che l'autorità preposta a rinnovargli il
permesso sia messa a conoscenza del fatto che abbia dei debiti (consid. 3b). Il
Pretore ha altresì ritenuto illegittima la minaccia contenuta nella diffida
perché essa non era che un ulteriore mezzo di pressione, del tutto estraneo
alla pretesa civile, per ottenere il pagamento del debito (consid. 3c). Dal
momento che, tuttavia, il destinatario non aveva saldato il debito, il Pretore
ha configurato l'agire dell'accusato quale reato mancato di coazione (consid.
3d).
-
Il ricorrente assevera dapprima di ritenere
che la mancanza di influsso dell'avviso alla polizia degli stranieri su una
decisione di rinnovo di un permesso può essere nota all'uomo comune e può
facilmente essere verificata. Egli contesta poi che la minaccia espressa nella
diffida sia tale da porre il cittadino straniero in una situazione di disagio
psicologico e di tormento considerevoli. Per quanto concerne l'illegittimità
della stessa, ribadisce che, trattandosi di avviare una procedura di incasso
nei confronti per l'appunto di un cittadino straniero, occorre dapprima
informarsi sulla sua residenza effettiva. A causa della legge sulla protezione
dei dati, informazioni del genere vengono però rilasciate solo se è provato un
interesse legittimo, ossia, nel caso di mandato di incasso, è documentata la
situazione debitoria. A dire del ricorrente, proprio questo accertamento
preliminare del tipo di permesso suffraga la connessione tra la frase
incriminata e la procedura di incasso che si sarebbe dovuto avviare nei
confronti del debitore. Per concludere egli nega qualsiasi intenzione di esercitare
una pressione, precisando che semmai si trattava di evitare malintesi con il
denunciante.
-
Orbene, gli argomenti proposti dal
ricorrente non sono pertinenti. Intanto va rilevato che la frase oggetto della
querela penale è contenuta in una ultima diffida di pagamento e menziona
espressamente che in difetto di saldo del debito entro la data indicata non
solo sarebbe stata iniziata la procedura esecutiva, ma si sarebbe provveduto ad
informare l'ufficio regionale degli stranieri. Che con tale avvertimento il ricorrente
abbia espresso all'indirizzo del destinatario, cittadino straniero, la minaccia
di un pregiudizio serio perché atto a porlo in una situazione di ansia e
disagio non indifferente e, di conseguenza, a indurlo a cedere non può
seriamente essere posto in dubbio, non essendo per nulla destituita di
fondamento la considerazione del Pretore, secondo il quale non è notorio -ma
semmai si dovrebbe ritenere piuttosto il contrario- che debiti privati anche
di poche migliaia di franchi non influiscono su una decisione di rinnovo del
permesso della competente autorità. Il ricorrente si limita peraltro in questa
sede a esporre un'opinione propria, evidentemente divergente, che non rende
illogico quanto ritenuto dal Pretore. Altrettanto sostenibile è che per un
cittadino straniero stabilitosi nel nostro paese non può essere indifferente la
circostanza che detta autorità sia posta al corrente della sua situazione di
debitore. Che, poi, la verifica dell'incidenza dell'avviso all'ufficio
regionale degli stranieri avrebbe eventualmente potuto essere chiarita con uno
sforzo minimo nulla toglie al fatto che, in ogni caso, la prospettiva della
segnalazione era atta a pregiudicare il destinatario nella sua libertà di
azione. Per quanto concerne la necessità di informarsi presso detto ufficio sul
tipo di permesso per seguire la procedura di incasso corretta e di documentare
l'interesse legittimo per ottenere le indicazioni del caso, il ricorrente non
spiega perché, per conseguire tale scopo, si rendesse necessario l'avvertimento
contenuto nella diffida. Intanto il tenore dell'avvertimento in questione non
dà certo adito all'interpretazione che il ricorrente tenta di dare in questa
sede, specie se riferito all'intestazione della missiva e al contenuto della
stessa. Inoltre, non si vede perché fosse necessario comunicare al debitore
l'assunzione di informazioni presso l'ufficio degli stranieri, onde conoscerne
lo statuto e la residenza per seguire la via ordinaria del precetto esecutivo o
quella del sequestro. È quindi senz'altro corretto l'accertamento del Pretore,
per il quale, posta nel contesto della diffida di pagamento, la frase
incriminata non era altro che un ulteriore mezzo di pressione per indurre il
debitore a versare il residuo scoperto della fattura. Le censure sollevate in
questa sede dal ricorrente non sono, in definitiva, altro che un tentativo di
dare all'avvertimento espresso all'indirizzo del debitore una diversa
motivazione e interpretazione. E, infine, che l'avviso all'autorità degli
stranieri fosse senza rapporto con la prestazione chiesta risulta già solo dal
fatto che l'adozione di tale mezzo di coercizione non entrerebbe lontanamente
in considerazione per un debitore di cittadinanza svizzera. Ciò posto, la tesi
del ricorrente che l'intenzione sua fosse stata solo di evitare malintesi con
il debitore, oltre che ardita, si rivela priva di consistenza. Condannandolo
pertanto per coazione, nella forma del reato mancato, il Pretore non ha violato
il diritto federale.
-
La reiezione del ricorso comporta il carico
degli oneri processuali secondo la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.––
b)
spese fr. 100.––
fr. 700.––
sono
a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– __________;
– Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 4;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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