AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.10
Data decisione, Autorità:
29.05.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00010
17.2001.00011
17.2001.00012
Lugano
29 maggio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sui ricorsi per cassazione presentati
– il 23 febbraio 2001 (inc. 17.2001.00010) da
___________,
(patrocinato dall' avv. __________)
– il 26 febbraio 2001 (inc. 17.2001.000111) da
___________ (già
___________),
(patrocinata dall'avv. __________)
– il 26 febbraio 2001 (inc. 17.2001.00012) dal
PROCURATORE PUBBLICO del Cantone Ticino
contro
la sentenza emanata il 17 gennaio 2001 dal presidente della Corte delle
assise correzionali di Leventina;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione di ___________;
-
Se deve essere accolto
il ricorso per cassazione di ___________ (già ___________);
-
Se deve essere accolto
il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico.
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 gennaio 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali
di Leventina, riunita in Bellinzona, ha giudicato ___________ (già ___________)
e ___________ per tratta di esseri umani, riciclaggio di denaro, infrazione e
contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri,
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge
federale sulle armi. Egli ha riconosciuto:
a) ___________
(già ) autrice colpevole di tratta di esseri umani per avere avviato
alla prostituzione, tra il novembre del 1998 e il maggio del 2000, 20 donne nell'
a ___________ e, tra il settembre del 1998 e il maggio del 2000, altre 38 donne
in vari locali ticinesi;
b) ___________
(già ), inoltre, autrice colpevole di riciclaggio di denaro per
avere inviato all'estero almeno fr. 10'000.– di origine criminosa, autrice
colpevole di infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e
la dimora degli stranieri per avere favorito l'entrata e il soggiorno illegale
di 6 donne nell', per avere illegalmente soggiornato essa medesima
in Svizzera dal 26 ottobre al 5 novembre 1998 e per avere esercitato
un'attività lavorativa senza permesso tra il 26 luglio e il 26 ottobre 1998,
come pure autrice colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti per avere consumato un'imprecisata quantità di cocaina e marijuana;
c) ___________
autore colpevole di tratta di esseri umani per avere avviato alla
prostituzione, tra il novembre del 1998 e il maggio del 2000, 20 donne nell'___________
e, tra l'agosto e il settembre del 1999, altre 5 o 6 donne nel medesimo esercizio
pubblico;
d) ,
inoltre, autore colpevole di riciclaggio di denaro per avere inviato all'estero
almeno fr. 10'000.– di origine criminosa, autore colpevole di infrazione e
contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri
per avere favorito l'entrata e il soggiorno illegale di almeno 6 donne nell',
per avere impiegato senza autorizzazione il cittadino lettone ___________,
oltre a una sessantina di donne lettoni e a un imprecisato numero di donne dell'America
latina, come pure autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti per avere consumato un'imprecisata quantità di cocaina e marijuana
e autore colpevole di infrazione alla legge federale sulle armi per avere,
senza diritto, acquistato e detenuto una pistola Maverick “357 Magnum”.
In
applicazione della pena il presidente della Corte delle assise correzionali ha
condannato:
a) ___________
(già ___________) a 18 mesi di detenzione, al pagamento di una multa di fr.
7'000.– e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni;
b) ___________
a 14 mesi di detenzione e al pagamento di una multa di fr. 5'000.–
(parzialmente aggiuntiva a una multa di fr. 200.– inflittagli con decreto di
accusa del 27 settembre 1999).
Computato
a entrambi il carcere preventivo sofferto, egli ha sospeso condizionalmente
l'esecuzione delle pene detentive, come pure l'espulsione inflitta a
___________ (già ___________) con un periodo di prova di due anni. Infine ha ordinato
la confisca di fr. 20'000.– depositati su un conto n. ___________ PSF presso la
Banca ___________, oltre alla confisca di fr. 19'806.10 in contanti e a quella
della pistola sequestrata.
B. Contro la sentenza di assise tanto ___________ quanto ___________
(già ___________) e il Procuratore pubblico hanno inoltrato una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei rispettivi
gravami, presentati il 23 e il 26 febbraio 2001, essi chiedono:
a) ___________:
il proscioglimento dalle imputazioni di tratta di esseri umani e di riciclaggio
di denaro, la ricommisurazione della pena privativa della libertà e della
multa, la liberazione dei valori confiscati o quanto meno – in subordine – la
confisca limitata alla somma di fr. 19'806.10 in contanti e di fr. 16'000.– sul
conto n. ___________ presso la Banca ____________.
b) ___________
(già ___________): il proscioglimento dalle imputazioni di tratta di esseri
umani e di riciclaggio di denaro, la ricommisurazione della pena privativa
della libertà, della multa e della pena accessoria dell'espulsione.
c) Il
Procuratore pubblico:
– la condanna di
___________ (già ___________) a 28 mesi di detenzione, a una multa di fr.
30'000.– e a tre anni di espulsione effettiva dalla Svizzera per tratta di
esseri umani compiuta nei confronti di almeno 81 donne avviate alla
prostituzione, per riciclaggio di almeno fr. 60'000.–, infrazione alla legge
federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, avendo favorito l'entrata e
il soggiorno illegale in Svizzera di almeno 98 donne non autorizzate a lavorare
(di cui 6 sprovviste di permesso) e per contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti;
– la condanna di
___________ a 18 mesi di detenzione (sospesi condizionalmente con un periodo di
prova di due anni), a una multa (parzialmente aggiuntiva) di fr. 15'000.– e a
tre anni di espulsione dal territorio svizzero (pure sospesi condizionalmente)
per tratta di esseri umani compiuta nei confronti di almeno 43, rispettivamente
5 o 6 altre donne avviate alla prostituzione, per riciclaggio di almeno fr.
34'000.–, per infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli
stranieri, avendo favorito l'entrata illegale in Svizzera di 65 o 66 donne
provenienti dall'Europa dell'Est, di cui 6 sprovviste di permesso, oltre a un
imprecisato numero di donne dall'America latina, per contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti e per infrazione alla legge federale sulle armi;
– la confisca di
fr. 60'000.– sul noto conto presso la Banca dello Stato, di fr. 19'806.10 in
contanti, della pistola Maverick “357 Magnum” e il dissequestro sugli altri
beni o oggetti o quanto meno, in subordine, il rinvio degli atti a una nuova
Corte di assise per nuovo giudizio.
C. Con osservazioni del 13 marzo 2001 il Procuratore pubblico propone
di respingere i ricorsi di ___________ e di ___________ (già ___________).
Nelle loro osservazioni del 22 e 23 marzo 2001 ___________ e ___________ (già
___________) postulano a loro volta la reiezione del ricorso presentato dal
Procuratore pubblico.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento e i fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili
unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288
cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile,
contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto
contrasto con gli atti (DTF126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I
208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare
la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per
quanto preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento
dei fatti e la valutazione delle prove della prima Corte siano manifestamente
insostenibili, si trovino chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo
urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124
I 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo
giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è
arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 125 II
129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid.
6c con rinvii).
I. Sul
ricorso di ___________ (già ___________)
-
La ricorrente rimprovera anzitutto al presidente della Corte di
assise di averla condannata a torto per tratta di esseri umani (art. 196 cpv. 1
CP). Essa ricorda che l'accusa rivoltale era quella di avere mediato l'invio di
38 giovani prostitute provenienti dall'Europa dell'est a vari esercizi pubblici
ticinesi (punto 4 dell'atto di accusa, dispositivo n. 1.1.2) e di avere
arruolato, in correità con ___________ e con l'aiuto rimunerato di terzi,
un'altra ventina di prostitute destinate all'___________ di ___________ (punto
1.1 dell'atto di accusa, dispositivo n. 1.1.1). Se non che – essa sostiene –
secondo una recente sentenza del Tribunale federale una tratta di esseri umani
entra in considerazione solo quando una persona è sbalestrata contro la sua
volontà da una casa chiusa all'altra. Se una donna sceglie di propria
iniziativa e in piena libertà la professione di prostituta, nulla le impedisce
di ricorrere, dietro compenso, ai servizi di un intermediario. Nella
fattispecie le donne sono arrivate nel Ticino per libera scelta, senza
costrizione di sorta, e una volta giunte erano libere di fare quello che meglio
credevano, come ha accertato il primo giudice. Già per questo motivo
un'eventuale tratta di esseri umani viene a cadere.
-
Giusta l'art. 196 cpv. 1 CP chiunque, per favorire l'altrui
libidine, esercita la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione o con
la detenzione non inferiore a sei mesi. Chiunque compie atti preparatori per la
tratta di esseri umani, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la
detenzione (art. 196 cpv. 2 CP). In ogni caso il colpevole è punito inoltre con
la multa (art. 196 cpv. 3 CP).
a) Ricordata
la genesi dell'art. 196 CP, che ha sostituito l'art. 202 vCP (tratta delle
donne e dei minorenni), in DTF 126 IV 225 il Tribunale federale ha stabilito
che una condanna per tratta di esseri umani presuppone la lesione del diritto
della persona interessata di decidere liberamente della propria vita sessuale.
Il reato entra in considerazione solo nel caso in cui l'autore disponga di
persone come se si trattasse di oggetti, di merci, profittando del fatto che le
vittime ignorano quanto sta loro succedendo, oppure del fatto che esse non sono
state sufficientemente informate del loro destino oppure che esse, per un
motivo qualsiasi, non sono in grado di difendersi dai suoi reali propositi (DTF
126 IV 225 consid. 1 c e d). Il Tribunale federale non ha seguito la
raccomandazione contenuta nel Messaggio del Consiglio federale che accompagnava
la nuova formulazione dell'art. 196 CP – accettata dalle Camere senza
discussione – secondo cui è punibile anche l'arruolamento di prostitute
consenzienti, perfettamente d'accordo – ad esempio – di cambiare luogo di
lavoro (DTF 126 IV 228 con riferimento a FF 1985 II 978). A suo modo di vedere
la revisione del capitolo sui reati contro l'integrità sessuale aveva per
oggetto la libertà e l'autodeterminazione di ogni essere umano in campo
sessuale (DTF 126 IV 225 consid. 1c). Il nuovo diritto, entrato in vigore il 1°
ottobre 1992, non è stato concepito per punire comportamenti moralmente reprensibili,
ma per evitare lo sfruttamento sessuale e per garantire a ognuno il diritto di
determinarsi liberamente nella sfera sessuale. Fondandosi anche sulla dottrina
dominante, il Tribunale federale ha stabilito pertanto che, di regola, non vi è
tratta di esseri umani se non è stato leso il diritto della persona interessata
di decidere liberamente della propria vita sessuale (DTF 126 IV 225 consid.
1c).
b) Nella sentenza appena citata il Tribunale federale ha soggiunto
che, in caso di trasferimento di prostitute da uno stabilimento all'altro con
l'intermediazione di terzi, il principio testé esposto vale nel caso in cui la
persona interessata si dedichi spontaneamente alla prostituzione e, dietro
compenso, ricorra all'intervento di intermediari per cambiare posto di lavoro,
analogamente a quanto avviene in altre professioni. Il fatto è che i rapporti
caratteristici di altre professioni non corrispondono necessariamente a quelli
nel settore della prostituzione, le persone che si dedicano a siffatta attività
essendo esposte alla discriminazione e a una sorta di doppia morale, onde un
alto grado di isolamento. Chi esercita la prostituzione ha per lo più contatti,
quindi, con soggetti che si muovono nello stesso ambiente, ciò che comporta
dipendenza personale e finanziaria nei confronti di protettori, tenutari di
postriboli e gestori di saloni di massaggio. Particolarmente esposte sono –
sempre secondo il Tribunale federale – le prostitute che soggiornano in
Svizzera illegalmente. E siccome i mediatori operano generalmente nello stesso
giro, il rischio di sfruttamento è ancor più concreto. Di regola, pertanto, il
diritto di autodeterminazione di prostitute condotte da uno stabilimento all'altro
con l'intermediazione di terzi non è maggiore di quello che ha la prostituita
nell'esercizio della sua professione. Il principio illustrato dianzi non si
applica, di conseguenza, qualora l'intermediario e il gestore del postribolo
arruolino delle malcapitate senza nemmeno chiedere il loro parere, né si
applica ove siano sfruttati i rapporti di dipendenza, giacché in situazioni del
genere le persone interessate non hanno alcuna autodeterminazione. La questione
di sapere se il trasferimento di prostitute da uno stabilimento a un altro con
l'intermediazione di terzi leda la libertà sessuale delle prostitute medesime
dipende perciò delle circostanze concrete. Le autorità che trattano simili
fattispecie non devono fondarsi sul consenso formale della vittima, ma devono
accertare se tale consenso sia effettivo. Anche in caso di consenso – ha specificato
il Tribunale federale – potrebbe infatti ravvisarsi tratta di esseri umani (DTF
126 IV 225 consid. 1 d–e).
- Nella fattispecie il presidente della Corte di assise ha ricordato
anzitutto che per tratta di esseri umani a norma dell'art. 196 CP si intende
non soltanto la vendita di persone, ma anche il fatto di procurarle, offrirle,
consegnarle o prenderle in consegna, negoziarle (mediazione), fornirle,
trasportarle e svolgere trattative a tale scopo. Occorre, in ogni modo, un atto
di partecipazione al commercio nel senso appena descritto. Fondandosi sul messaggio
del Consiglio federale, su una parte della dottrina e sulla sentenza emanata
dal Tribunale federale il 23 settembre 1997 in re Z., il primo giudice ha
ritenuto ininfluente sapere, invece, se le vittime fossero all'oscuro di ciò
che le attendeva, se esse fossero consenzienti o dissenzienti per quanto riguardava
il trasferimento nel Ticino o quello da un esercizio pubblico all'altro
finalizzato all'esercizio della prostituzione. Punito non è il comportamento
sessuale, egli ha precisato, ma il fatto di ridurre esseri umani a merce di
scambio, tanto che su questo punto il legislatore nulla ha mutato rispetto
all'art. 202 vCP, che prevedeva sì la costrizione della vittima o il profittare
del suo stato di angustia o di dipendenza, ma solo come presupposti della
fattispecie qualificata (art. 202 cpv. 2 vCP). Il primo giudice ha anche
richiamato – almeno per quel che concerne la tratta alla prostituzione di donne
da una paese all'atro – la Convenzione internazionale concernente la
repressione della tratta delle donne maggiorenni dell'11 ottobre 1933, che
esige il perseguimento anche in caso di consenso della vittima. Egli ha perciò
lasciato aperto il quesito di sapere se la povertà in cui versavano in patria
le donne giunte in Ticino per prostituirsi fosse da considerare una limitazione
della loro libertà di scelta (sentenza, pag. _ e _).
Ciò
posto, il presidente della Corte ha ravvisato una tratta di esseri umani (art.
196 cpv. 1 CP) nell'intermediazione svolta dalla ricorrente, che ha procurato a
diversi postriboli ticinesi, dietro compenso, 38 prostitute provenienti
dall'Europa dell'est (punto 4 dell'atto di accusa, dispositivo n. 1.1.2). Ha
inoltre ritenuto che l'imputata ha commesso il medesimo reato nella misura in
cui, per arruolare in correità con ___________ una ventina di donne da
destinare all'___________ (gestita dalla coppia), ha fatto capo a intermediari
prezzolati (si tratta della cosiddetta “terza tipologia” di ragazze giunte nel
Ticino: sentenza, pag. _). Così facendo, essa ha partecipato al commercio di
persone, il profitto pecuniario dei gestori consistendo nelle entrate
dell'esercizio pubblico, che senza la presenza delle prostitute sarebbero state
di gran lunga inferiori (sentenza, pag. _).
Il
presidente della Corte della assise correzionali ha prosciolto la ricorrente
invece – come pure ___________ – da una parte dell'imputazione figurante al
punto 1.1 dell'atto di accusa, ossia da quella relativa all'ingaggio, per il
postribolo di _, di un'altra ventina di prostitute rivoltesi
personalmente e direttamente a lei (“seconda tipologia” di ragazze giunte nel
Ticino: sentenza, pag. ). Le gestione in comune dell' e delle donne
ivi dedite alla prostituzione – ha spiegato il primo giudice – ancora non
permette di considerare il ruolo svolto dalla ricorrente, d'intesa con l'amico,
come intermediazione (sentenza, pag. _). Il primo giudice ha prosciolto la
ricorrente – e ___________ – anche dall'imputazione di cui al punto 1.2 dell'atto
di accusa per avere permesso a 3 o 4 donne di prostituirsi in altri locali
pubblici durante la chiusura dell'Osteria, le donne medesime essendosi rivolte
ai gestori di tali postriboli (sentenza, pag. _). Che gli accusati abbiano
tratto profitto pecuniario dall'operazione, ha soggiunto il primo giudice,
nulla cambia, poiché nel 1992 il lenocinio e lo sfruttamento della
prostituzione (art. 198, 199 e 201 vCP) sono stati abrogati e in qualche modo sostituiti
dall'art. 195 CP (promovimento della prostituzione). Egli ha escluso però anche
tale ipotesi di reato. Trattandosi di persone maggiorenni – egli ha rilevato –
si richiede una certa pressione sulle prostitute, tale da lederne la libertà di
azione. Per nessuna delle donne vendutesi nel postribolo degli accusati ciò è
però stato il caso (sentenza, pag. _).
-
Riferendosi al capo di imputazione n. 4 la ricorrente fa valere in
primo luogo che non tutte le 38 donne sono giunte nel Ticino grazie
all'intermediazione di terzi, presupposto che però è indispensabile per
applicare l'art. 196 cpv. 1 CP, come riconosce il primo giudice in relazione
alla “terza tipologia” di ragazze alloggiate a ___________ (sentenza, pag. _ e
_). Non meno di 24, in effetti, hanno lasciato il paese personalmente e per il
suo tramite, ciò che non costituisce reato. L'argomento cade nel vuoto. Nella
fattispecie alla ricorrente non è stato imputato di avere ingaggiato direttamente
le donne per l'___________, gestita con ___________, dopo avere anticipato loro
il denaro per il viaggio e per la cosiddetta “evidenza fondi”, come nel caso
della ventina di donne menzionate al punto 1 dell'atto di accusa (inserite
dalla Corte nella “seconda tipologia”: sentenza, pag. _), al cui riguardo
faceva difetto una vera e propria mediazione (sentenza, pag. _). Stando ai
vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, fondati sulle dichiarazioni
della stessa imputata, nel caso specifico quest'ultima ha svolto un'attività di
mediazione vera e propria (in parte anche con la complicità di altri mediatori
rimunerati), procurando le 38 prostitute non al proprio esercizio pubblico, ma
ad altri postriboli del Canton Ticino. Poco importa sapere quindi se per
raggiungere tale scopo essa si sia fatta assistere anche da altri intermediari.
La sua attività mediatoria è sufficiente (Jenny/Schubarth/Albrecht,
Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, n. 4 ad art. 196 CP). Sotto
questo profilo il ricorso è dunque infondato.
-
La ricorrente ritiene che – comunque sia – non sussista in concreto
una tratta di esseri umani perché le donne sono giunte nel Ticino per libera
scelta e con chiare finalità. Nulla impediva loro, perciò, di far capo a
intermediari retribuiti.
a) Ove
ciò fosse, il ricorso sarebbe provvisto di buon diritto. Come si è visto, una
tratta di esseri umani presuppone un'offesa al diritto di autodeterminazione in
campo sessuale. Il mediatore che si occupa di collocare una prostituta in un postribolo
non è quindi punibile – di regola – a norma dell'art. 196 cpv. 1 CP, sempre che
l'interessata abbia dato il proprio assenso con cognizione di causa. Nella
misura in cui la prima Corte non si è fondata su tale criterio, ritenendo già
sufficiente l'attività intermediatoria come tale esercitata dalla ricorrente,
essa ha perciò violato l'art. 196 CP, incorrendo nel medesimo errore in cui era
caduta l'autorità cantonale nella sentenza annullata da DTF 126 IV 225. Non per
negligenza, giacché al momento di statuire il primo giudice non poteva ancora
conoscere la citata sentenza del Tribunale federale. È vero che nella
fattispecie la prima Corte si è fondata anche sulla convenzione internazionale
concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni, dell'11
ottobre 1933, che all'art. 1 cpv. 1 esige il perseguimento anche in caso di consenso
della vittima (sentenza, pag. _). Se non che, pure la Corte cantonale che aveva
giudicato il caso sfociato in DTF 126 IV 225 aveva evocato le convenzioni
internazionali (DTF 126 IV 226), ma ciò non ha impedito al Tribunale federale
di annullare la sentenza impugnata. Si volesse relativizzare la giurisprudenza
del Tribunale federale, risulterebbe punibile l'intermediario che colloca in un
postribolo una donna proveniente dall'estero, mentre andrebbe esente da pena
chi si adopera per trasferire una prostituta da uno stabilimento all'altro in
territorio svizzero (come in DTF 126 IV 125). Una soluzione del genere sarebbe
palesemente iniqua.
b) Occorre
ancora da verificare se in concreto l'assenso dato dalle donne fosse
effettivo, ovvero non viziato da informazioni insufficienti o da pressioni.
Ora, su questo punto gli accertamenti del primo giudice sono chiari. Stando
alla sentenza impugnata, le ragazze che giungevano all'___________ sapevano che
cosa le attendeva e a quali condizioni dovevano vendersi, non hanno subìto costrizioni
o pressioni né sono state influenzate da un rapporto di dipendenza dagli
imputati o dagli intermediari (sentenza, pag. _ e _). La Corte di merito ha
perciò creduto agli imputati quando hanno affermato che le ragazze si
prostituivano liberamente, che a costoro non sono mai stati imposti clienti né
sono mai state minacciate o percosse, che esse decidevano autonomamente il
prezzo con il cliente (anche se era stato loro consigliato un minimo di fr.
100.–), che esse erano libere di decidere la durata della prestazione e che non
era stata loro imposta alcuna percentuale sul prezzo (sentenza, pag. _ segg.).
Il primo giudice ha creduto agli imputati anche quando essi hanno dichiarato
che alle donne non è mai stato trattenuto il passaporto se non per il tempo
necessario a sbrigare le formalità di polizia, che a esse non è mai stata
imposta una permanenza obbligatoria di tre mesi e che esse non sono mai state
costrette a scendere nell'esercizio pubblico contro la loro volontà. Erano
soltanto avvertite se vi erano clienti (sentenza, pag. _). Nemmeno nell'altra
fattispecie, quella contemplata dal punto 4 dell'atto di accusa (mediazione
attuata per sistemare 38 ragazze in altri postriboli) la Corte di merito ha
ravvisato elementi coercitivi; anche tali ragazze erano informate e consenzienti
(sentenza, pag. _).
Certo,
stando alla sentenza impugnata le ragazze si sono prostituite per povertà,
tant'è che non avevano neppure i soldi per il viaggio. Il denaro veniva loro
anticipato e poi chiesto di ritorno con il pagamento della stanza a un prezzo
variante da fr. 60/70.– all'inizio a fr. 90.– nell'ultimo periodo (sentenza,
pag. _). Inoltre alle ragazze giunte in aereo veniva ritirato l'argent de
poche e le commissioni corrisposte ai vari intermediari – tra cui la ricorrente
– erano prelevate dalla somma versata da ogni singolo pernottamento pagato, che
costava di regola circa il doppio del normale (sentenza, pag. _). Tali riscontri
non bastano però per ritenere che le donne non disponessero di quell'autonomia
che esclude l'applicazione dell'art. 196 CP. Il solo richiamo alla povertà in
cui versavano le donne (sentenza, pag. _ e _), in mancanza di accertamenti e
più precisi (che andavano recati dalla pubblica accusa con riferimento a ogni
singola ragazza giunta nel Ticino), è infruttuoso. Prostituzione e condizioni economico-sociali
precarie sono un binomio ricorrente. Un intermediario rischierebbe perciò di
cadere sistematicamente nel reato dell'art. 196 CP ogni qual volta collocasse
una prostituta che vive in condizioni economiche disagiate, a prescindere dal
suo consenso. L'art. 196 CP non può tuttavia essere interpretato in modo tanto
esteso senza snaturare l'orientamento contenuto in DTF 126 IV 225 segg. Per
essere considerate come persone soggette a tratta, le donne avrebbero dovuto
trovarsi in miseria tale da doversi mettere per forza nelle mani di
intermediari senza scrupoli (ipotesi del genere ricordano lo sfruttamento dello
stato di bisogno secondo l'art. 193 CP). Il primo giudice non ha accertato però
che in concreto si trattasse di ragazze tanto povere da essere ridotte a una
sorta di schiavitù. Né egli ha accertato che l'assenso delle ragazze fosse
inficiato dall'ignoranza o dall'incapacità di capire, né ha equiparato tali
donne a quelle provenienti da paesi del terzo mondo ove è diffusa la fame e il
ratto delle persone. Nemmeno ha preteso che la ricorrente abbia procurato le 38
ragazze ad altri postriboli ticinesi d'intesa con il solo gestore del singolo
esercizio pubblico, senza sollecitare il consenso dell'interessata (DTF 126 IV
225 consid. 1d).
È
vero che alle donne si chiedeva di rimborsare le somme anticipate dagli imputati
e dagli altri intermediari per il viaggio in Svizzera (che variavano secondo il
mezzo di trasporto: autobus o aereo), ma non consta che ciò abbia influito
sulla libertà delle prostitute. Nemmeno è stato accertato che si trattasse di
forti somme o che, ottenuto l'anticipo, le ragazze si trovassero alla mercé dei
creditori, subendo pressioni per il rimborso al punto da doversi prostituire.
Nemmeno il fatto di dover pagare somme varianti da fr. 60.–/70.– a fr. 90.– per
pernottamento (da cui venivano prelevate le commissioni) ha limitato
apprezzabilmente – sempre secondo la sentenza impugnata – l'autodeterminazione
delle donne. Come detto, esse erano libere di fare quello che volevano e
potevano lavorare come meglio credevano (quantunque si trattasse di cittadine
straniere che non potevano legalmente esercitare un'attività lucrativa).
Identico trattamento è stato riservato anche alle donne più esposte, ossia a
quelle 6 prostitute che risiedevano illegalmente in Ticino (sentenza, pag. _ e
). Perplessità può invero destare il fatto che la ricorrente, principale
mediatrice, gestiva l'__________ con ___________ e che grazie a tale attività
essa procurava, tra l'altro, ragazze che finivano per esercitare la
prostituzione in casa propria e a proprio vantaggio. In condizioni del genere
si potrebbe arguire che le prostitute disponessero di libertà limitata (DTF 126
IV 229 consid. 1 d). Già si è visto però che, comunque fosse, le ragazze
potevano esercitare la prostituzione in modo autonomo, senza ingerenze dei
gestori, per quanto la sopravvivenza dell'Osteria dipendesse in buona parte
dall'attività di tali ospiti (sentenza, pag. _). Nemmeno sotto questo profilo è
possibile perciò ravvisare una tratta di esseri umani.
c) Se ne conclude che la ricorrente dev'essere prosciolta dall'accusa
di tratta di esseri umani in relazione ai capi di imputazione n. 1.1 e 4
(dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, riferito alla tratta di circa 58
donne, di cui circa 20 attive presso l'___________ e 38 presso altri
postriboli). Provvisto di buon diritto, su questo punto il ricorso va accolto.
-
Rimane ancora da domandarsi se le azioni compiute dalla ricorrente
non integrino gli estremi di un promovimento della prostituzione giusta l'art.
195 cpv. 2 CP. Secondo quest'ultima norma è punito con la reclusione fino a
dieci anni o con la detenzione, in effetti, chiunque sospinga altri alla
prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un
vantaggio patrimoniale. È dato sfruttamento dello stato di dipendenza quando la
vittima, non dedita alla prostituzione, si trovi nei confronti dell'autore in
una situazione di inferiorità tale da risultare fortemente condizionata nella
sua volontà, fino a prostituirsi (Corboz,
Les principales infractions, vol. II, art. 195 n. 29; cfr. anche Jenny, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 195
CP). È dato vantaggio patrimoniale invece quando l'autore, oltre a prospettare
e conseguire un vantaggio patrimoniale dal lenocinio, induca una donna a
prostituirsi, esercitando pressioni su di lei (Corboz, n. 37 ad art. 195 CP). Jenny (op. cit., n. 9 ad art. 195 CP) e Trechsel (StGB, Kurzkommentar, 2ª
edizione, n. 7 ad art. 195) ritengono addirittura che tali pressioni debbano
essere rilevanti, simili a quelle esercitate dall'autore che profitti di un
rapporto di dipendenza. Sia come sia, gli accertamenti contenuti nella sentenza
impugnata non consentono di ravvisare estremi del genere. D'altro canto, nel prosciogliere
gli imputati dal capo di accusa n. 1.2 lo stesso primo giudice ha rilevato –
ancorché richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art.
195 cpv. 3 CP (lesione della libertà di azione di una persona dedita alla
prostituzione) – che un promovimento della prostituzione non entra in linea di
conto proprio perché fa difetto in concreto la (rilevante) pressione esercitata
sulla vittima (sentenza, pag. _). Nelle circostanze descritte la ricorrente
deve essere prosciolta, perciò, anche dall'accusa di promovimento della prostituzione.
-
La ricorrente insorge contro la condanna per riciclaggio di denaro
(art. 305bis n. 1 CP) inflittagli per avere inviato all'estero almeno
fr. 10'000.– di origine criminosa. Sostiene che, venendo a cadere l'accusa di
tratta di esseri umani, viene a cadere anche l'accusa di riciclaggio. A
ragione. Colpevole di riciclaggio si rende soltanto chi compie un atto
suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine, conoscendo e dovendo
presumere tale origine. Secondo il presidente della Corte, il crimine che ha
consentito alla ricorrente di inviare alla sua famiglia la somma di fr.
10'000.– era la tratta di esseri umani perpetrata in correità con l'altro
imputato. Se non che, la ricorrente va prosciolta da quest'ultima imputazione
(come pure da un eventuale promovimento della prostituzione, che costituisce a
sua volta un crimine e quindi un potenziale reato previo ai sensi dell'art. 305bis
n. 1 CP). Anche su questo punto il ricorso deve essere perciò accolto, nel
senso che la ricorrente va pure prosciolta dall'imputazione di riciclaggio di
denaro (sull'incidenza di tale decisione ai fini della confisca si veda il
consid. 18). Per quanto riguarda la ricommisurazione della pena a carico della
ricorrente, si rinvia al consid. 17.
II. Sul
ricorso di ___________
- Richiamata la sentenza del Tribunale federale già ricordata dalla
coimputata nel ricorso parallelo, il ricorrente insorge contro la condanna per
tratta di esseri umani sia per quanto riguarda la ventina di donne giunte all'___________
per comune accordo di entrambi facendo capo a intermediari prezzolati
(sentenza, pag. _ e _ con riferimento alla cosiddetta “terza tipologia”: atto
di accusa n. 1.1, dispositivo n. 2.1.1 e dispositivo n. 1.1.1), sia per quanto
riguarda le 5 o 6 ragazze ingaggiate da lui medesimo nel medesimo esercizio
pubblico, quando la sua compagna era assente, grazie alla mediazione di una
cittadine lettone (sentenza, pag. _ consid. 3; atto di accusa n. 8 e
dispositivo n. 2.1.2). Assevera anch'egli che in nessuno dei due casi le
persone interessate sono state limitate nella loro autonomia decisionale,
avendo esse accettato spontaneamente e con piena cognizione di trasferirsi nel
Ticino per esercitare la prostituzione.
a) La
fattispecie che ha portato alla condanna del ricorrente per tratta di esseri umani
(art. 196 cpv. 1 CP) relativa all'ingaggio di circa venti donne provenienti dall'Europa
dell'est grazie (anche) alla mediazione di terzi è la stessa di quella che ha
comportato la condanna della coimputata nel dispositivo n. 1.1.1 della sentenza
di assise. Già si è visto però che costei è stata prosciolta da tale imputazione,
così come da quella subordinata di promovimento della prostituzione (art. 195
CP). Valendo nella fattispecie gli stessi accertamenti ricordati nei
considerandi che precedono, anche il ricorrente va prosciolto dall'accusa per
gli stessi motivi.
b) Nemmeno
la condanna del ricorrente per l'ingaggio di altre 5 o 6 donne nell'___________
grazie a ___________ trova giustificazione negli accertamenti della sentenza
impugnata. Nulla induce a ritenere infatti che le ragazze non abbiano deciso
liberamente di trasferirsi nel Ticino per esercitare la prostituzione, come nel
caso delle donne giunte all'___________ con il comune accordo degli accusati e
sempre con l'intermediazione di terzi (“terza tipologia”: sentenza, pag. _ e
_). Non vi è ragione quindi per giudicare l'imputazione n. 8 diversamente dalle
altre fattispecie.
- Ne deriva che ricorrente deve essere prosciolto sia dall'accusa di
tratta di esseri umani (art. 196 CP) sia da quella di promovimento della
prostituzione (art. 195 CP). Di riflesso egli va assolto, dunque, anche
dall'imputazione di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), che
presuppone – come noto – un crimine (sulla conseguenze di tale decisione sulla
confisca si veda il consid. 18). Sulla ricommisurazione della pena a carico
dell'accusato si rinvia al consid. 17.
III. Sul
ricorso del Procuratore pubblico
-
Il Procuratore pubblico fa carico al presidente della Corte di assise
di avere violato l'art. 196 n. 1 CP per avere ritenuto che non costituisce
tratta di esseri umani l'ingaggio, da parte degli imputati, di almeno 23
ragazze cui è stato anticipato il denaro per il viaggio e l'eventuale argent
de poche (“seconda tipologia”: sentenza, pag. _ e ). Asserisce che il
fatto di non avere fatto capo a intermediari per consentire alle ragazze di
prostituirsi nell'__________ non è decisivo, poiché il modo in cui i due si
sono comportati ricorda proprio quello dell'art. 196 CP. Quanto alla sentenza
del Tribunale federale invocata nei paralleli ricorsi, essa non sarebbe di rilievo
poiché riguarderebbe una fattispecie diversa, cioè la mediazione destinata a
trasferire prostitute da un postribolo all'altro in Svizzera. Nel caso in esame
la tratta concerne persone provenienti dell'estero. Non si tratta di giudicare
dunque un semplice trasferimento all'interno del territorio nazionale, ma di un
vero e proprio traffico che comprende l'organizzazione, l'approvvigionamento e
l'alloggio in Svizzera di prostitute straniere. A mente del Procuratore
pubblico la sentenza del Tribunale federale lascia spazio a riflessioni
dubitative, giacché si scosta dal messaggio del Consiglio federale ed evoca
solo i principi generali che hanno portato alla revisione degli art. 187 seg.
CP senza ulteriori approfondimenti.
-
Nella misura in cui pretende che la giurisprudenza pubblicata in DTF
126 IV 225 non sia applicabile alla fattispecie poiché le prostitute ingaggiate
dagli imputati provenivano direttamente dall'estero, il Procuratore pubblico
accampa una tesi manifestamente infondata. Già si è visto che gli imputati non
vanno giudicati diversamente dal soggetto che tra il novembre del 1996 e maggio
del 1997 aveva mediato il passaggio di prostitute da uno stabilimento all'altro
dietro compenso per il solo fatto che le donne destinate al mercimonio provenivano
direttamente da un altro Stato (consid. 6a). Nemmeno inducono a un giudizio
diverso le perplessità del Procuratore pubblico sulla sentenza impugnata. Le
considerazioni che hanno spinto lo stesso Tribunale federale a non riprendere
la giurisprudenza relativa all'art. 202 vCP e le raccomandazioni del messaggio
relativo all'art. 196 CP sono chiare. Vincolano pertanto la Corte di cassazione
e di revisione penale.
-
Contrariamente a quanto assume il Procuratore pubblico, non
soccorrono motivi per riformare la sentenza impugnata nella misura in cui il
primo giudice ha prosciolto gli accusati dalla contestata imputazione. Intanto
ci si potrebbe seriamente domandare se il fatto di avere direttamente
ingaggiato le 23 prostitute dopo avere anticipato la somma per il viaggio
costituisca una forma di commercio repressa dall'art. 196 CP. La questione è
dubbia, in concreto le donne non essendo state soggette a pressioni quando si è
trattato di onorare il debito. Comunque sia, una condanna per tratta di esseri
umani presuppone la lesione del diritto della persona interessata di decidere
liberamente. Nella fattispecie nessuna delle ragazze giunte nel Ticino è stata
apprezzabilmente limitata in tale autonomia: esse erano consenzienti al loro
trasferimento e hanno goduto di ampia libertà una volta alloggiate all'___________.
Per il resto si richiamano le considerazioni esposte nella trattazione degli
altri due ricorsi.
-
Il Procuratore pubblico chiede inoltre che la condanna per riciclaggio
di denaro sia estesa alla somma di almeno fr. 60'000.– nel caso di ___________
(già ___________) e di fr. 34'000.– nel caso di ___________. Alla richiesta non
può essere dato seguito già per il fatto che gli imputati sono stati prosciolti
dall'accusa di tratta di esseri umani, ossia dal crimine che presuppone il riciclaggio.
-
Il Procuratore pubblico si duole che il primo giudice ha riconosciuto
gli imputati autori colpevoli di mera contravvenzione all'art. 24 cpv. 4 LDDS
per avere impiegato il cittadino lettone ___________ e circa 60 donne nell'___________,
tutti sprovvisti di autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Egli reputa
che gli accusati abbiano violato invece l'art. 23 quinta frase LDDS, integrando
di conseguenza la fattispecie qualificata dell'art. 23 cpv. 2 LDDS.
a) L'art.
23 cpv. 4 LDD stabilisce che chiunque impiega intenzionalmente stranieri non
autorizzati a lavorare in Svizzera è punito, per ogni straniero impiegato illegalmente,
con la multa fino a cinquemila franchi, cumulata se del caso con la pena
prevista nel capoverso 1. Se l'autore ha agito per negligenza, la multa non può
eccedere i tremila franchi. Nei casi di minima gravità si può prescindere da
ogni pena, ma ove l'autore abbia agito per fine di lucro, il giudice non è
vincolato a questi massimi. Per converso, secondo l'art. 21 cpv. 1 LDDS, chiunque
in Svizzera o all'estero facilita o aiuta a preparare l'entrata o l'uscita
illegale o un soggiorno illegale è punito con la detenzione fine a sei mesi. A
tale pena può essere aggiunta la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco
gravi si può infliggere solo una multa (art. 21 cpv. 1 sesta frase LDDS).
b) Riepilogati gli accertamenti al consid. 6 della sentenza di assise,
il presidente della Corte ha ritenuto che, alloggiando 6 ragazze giunte in
Svizzera senza permesso di soggiorno e omettendo di notificarne la presenza
all'autorità, anzi impiegandole come prostitute per trarne vantaggio
pecuniario, gli imputati si siano resi colpevoli del delitto previsto dall'art.
21 cpv. 2 LDDS in concorso con la contravvenzione intenzionale prevista
dall'art. 24 cpv. 4 LDDS. Tale decisione non è stata impugnata dai condannati
né dal Procuratore pubblico ed è passata in giudicato. Per quanto riguarda le
altre prostitute rimaste in Svizzera non più di tre mesi, la prima Corte ha ritenuto
che gli imputati si sono resi colpevoli della sola contravvenzione prevista
dall'art. 24 cpv. 4 LDDS, avendole assunte senza autorizzazione. Riconosciuta
agli accusati la qualifica di datore di lavoro, la Corte ha precisato tuttavia
che il lavoro non autorizzato non rende illegale il soggiorno in Svizzera.
Donde l'applicazione del solo art. 24 cpv. 4 LDDS (sentenza, pag. _).
c) Il
Procuratore pubblico dissente da tale conclusione. Ammette che in linea di
principio chi si limita a impiegare una persona senza permesso non agevola per
ciò solo un soggiorno illegale nel senso dell'art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS,
ma commette soltanto la contravvenzione prevista dall'art. 23 cpv. 4 LDDS.
Invocando DTF 118 IV 262 egli rileva nondimeno che, pure in casi del genere,
l'autore può integrare gli estremi dell'art. 21 cpv. 1 quinta frase LDDS ove
compia atti qualificati e faciliti la permanenza illegale in Svizzera non solo
offrendo un'occupazione, ma ad esempio – com'è avvenuto nella fattispecie –
prestando alloggio. Di per sé l'argomento è pertinente (DTF 118 IV 262 consid.
4). La Corte di cassazione e di revisione penale ha avuto modo di lasciare
aperto il problema di sapere – in un caso analogo – se donne che giungevano
dall'Italia senza permesso di lavoro per svolgere l'attività di telefoniste in
appartamenti messi loro a disposizione soggiornassero illegalmente in Svizzera
(art. 21 cpv. 1 quinta frase LDDS) quando trascorrevano la notte in tali appartamenti
(sentenza del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 3). In quel caso la Corte aveva
infatti rinviato la causa alla Corte di assise per motivi formali (mancata
notifica dell'imputazione) per nuovo giudizio previo contraddittorio.
d) La
fattispecie in esame è diversa. A differenza delle altre 6 ragazze menzionate
nel consid. 6 della sentenza impugnata (sprovviste di permesso di entrata e di
visto), le donne in questione erano giunte in Svizzera regolarmente, erano
state regolarmente annunciate all'autorità (art. 2 cpv. 2 LDDS; sul mancato
rispetto di tale obbligo v. comunque DTF 127 IV 27) e non hanno soggiornato più
di tre mesi in Svizzera. Gli imputati non hanno specificato all'autorità che
costoro esercitavano la prostituzione, né lo hanno fatto le dirette interessate
(art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 3 LDDS). Nondimeno esse hanno continuato a soggiornare
legalmente, dal momento che – come correttamente ha rilevato il primo giudice –
l'esercizio di un'attività abusiva con il solo permesso di turista non rende
anche illegale il soggiorno (Rohschacher,
Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufhentalt
und Niederlassung der Ausländer [ANAG], Zurigo 1991,
pag. _).
Ciò
non toglie che le interessate hanno contravvenuto all'art. 23 cpv. 6 LDDS (Roschacher, op. cit. pag. 115). Alloggiando
le ragazze e mettendo loro a disposizione l'esercizio pubblico per l'attività
abusiva, anche gli accusati hanno concorso alla commissione dell'illecito.
Secondo Roschacher, un datore di
lavoro che agisce in tal modo commette la contravvenzione prevista dall'art. 24
cpv. 4 LDDS (op. cit., pag. 57 ). In realtà, stando a DTF 118 IV 262 tale
opinione appare dubbia. Un datore di lavoro che occupa lavoratori sprovvisti di
permesso, ma che risiedono legalmente in Svizzera, potrebbe invero essere
prosciolto, dato che l'art. 23 cpv. 4 LDDS si riferisce anzitutto al caso in
cui i lavoratori soggiornano illegalmente nel nostro paese (DTF 118 IV 262
consid. 4a). Se non che, in tale ipotesi si privilegerebbe il datore di lavoro
che impiega per suo proprio lavoratori risiedenti illegalmente in Svizzera nei
confronti di un altro datore di lavoro che soccorra uno straniero nella
medesima situazione per motivi umanitari. Il primo andrebbe infatti punito
soltanto per contravvenzione ai sensi dell'art. 24 cpv. 4 LDDS, mentre il
secondo per il delitto previsto dall'art. 23 n. 1 quinta frase LDDS (DTF 118 IV
262 consid. 4b). Avessero gli accusati effettivamente agito quali datori di
lavoro, come ha ritenuto la prima Corte, ci si potrebbe interrogare se essi non
andassero prosciolti, perché l'unica fattispecie che entrava in considerazione
(l'art. 24 cpv. 4 LDDS) era impropria allo scopo, trattandosi di prostitute che
soggiornavano legalmente in Svizzera. Costoro, come turiste, non necessitavano
infatti di un'autorizzazione particolare (Roschacher,
op. cit., pag. 45 con riferimento all'art. 2 cpv. 1 e 1 cpv. 1 della relativa
ordinanza). Gli imputati non essendo insorti contro la relativa condanna
(dispositivo n. 1.3.3 e 2.3.2), la questione non merita ulteriore
approfondimento.
Più
complessa sarebbe stata la fattispecie qualora gli imputati avessero ospitato
le donne anche dopo la scadenza del permesso di turista. In tale ipotesi, alloggiandole
nel modo descritto, essi avrebbero aiutato le interessate a soggiornare illegalmente
(art. 21 cpv. 1 quinta frase LDDS), com'è avvenuto nel caso delle 6 ragazze
giunte in Svizzera senza permesso (donde la condanna sia per violazione
dell'art. 24 cpv. 4 LDDS, sia per violazione dell'art. 23 cpv. 2 LDDS, avendo
essi agito per lucro). Come detto però, la fattispecie in rassegna è diversa.
Il Procuratore pubblico cita la sentenza pubblicata in DTF 126 IV 225, facendo
valere che in quel caso l'accusato era stato condannato anche per avere violato
l'art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS. Egli disconosce però che in quel caso
l'autore si era reso conto che le prostitute non avevano alcun permesso di
soggiorno (sentenza citata, pag. _ consid. 2a). Nel caso in esame le ragazze
nemmeno abbisognavano di permesso, dato che soggiornavano lecitamente in Svizzera
come turiste (Roschacher, op.
cit., pag. 45; cfr. anche pag. 57 e 115). I principi testé esposti valgono mutatis
mutandis anche per quanto concerne l'impiego, da parte di ___________,
di ___________ e di altre donne provenienti dall'America latina (dispositivo n.
2.1.3). Nemmeno in tal caso il Procuratore pubblico pretende che queste ultime
persone abbiano continuato a lavorare una volta scaduti i tre mesi che
consentivano loro di soggiornare in Svizzera senza formalità. Sprovvisto di
buon diritto, anche su questo punto il ricorso va perciò disatteso.
- Il Procuratore pubblico rimprovera inoltre alla prima Corte di avere
violato il diritto federale ritenendo ___________ (già ___________) autrice
colpevole di mera contravvenzione (art. 23 cpv. 6 LDDS) per avere svolto
attività abusiva nei primi tre mesi di soggiorno in Svizzera. A suo avviso,
esercitando ininterottamente tale attività – poi proseguita – l'accusata si è
resa colpevole del delitto previsto dall'art. 23 cpv. 1 quarta fase LDDS. L'assunto
è infondato. Come ha ritenuto il presidente della Corte di assise, ___________
(già ___________) è incorsa nel delitto previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS per
avere soggiornato illegalmente in Svizzera dal 26 ottobre al 5 novembre 1998,
quando il suo permesso di turista era ormai scaduto (sentenza, pag. _). Prima
di quel periodo, essa soggiornava lecitamente nel nostro paese, ragion per cui,
esercitando la prostituzione senza regolare la sua posizione entro i termini di
legge (art. 2 cpv. 2 LDDS), essa è incorsa in una contravvenzione punita
dall'art. 23 cpv. 6 LDDS (Roschacher,
op. cit., pag. 57 e 115). Ancora un volta il ricorso è destinato quindi
all'insuccesso.
IV. Sulla
ricommisurazione della pena e sulla confisca
- Con il proscioglimento dalle accuse relative alla tratta di esseri
umani, al promovimento della prostituzione e al riciclaggio di denaro, gli
accusati risultano colpevoli soltanto dei reati minori loro ascritti e oggetto
dei dispositivi che non hanno impugnato. ___________ (già ) rimane
colpevole di infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e
la dimora degli stranieri per avere favorito l'entrata e il soggiorno illegale nell'
di 6 donne straniere sprovviste di permesso (art. 23 cpv. 2 e 4 LDDS), di
infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per
avere illegalmente soggiornato in Svizzera una decina di giorni (art. 23 cpv. 1
quarta frase LDDS), di contravvenzione alla stessa legge per avere esercitato
un'attività lucrativa senza permesso tra il 26 luglio e il 26 ottobre 1998
(art. 26 cpv. 6 LDDS) e per avere impiegato circa 60 donne straniere non autorizzate
a lavorare in Svizzera (art. 23 cpv. 4 LDDS). ___________ (già ___________)
rimane anche colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere consumato un'imprecisata quantità di cocaina e marijuana.
Quanto
a , egli rimane autore colpevole di infrazione alla legge federale
sul domicilio e la dimora alla LDDS per avere favorito l'entrata e il soggiorno
illegale nell' di almeno 6 donne sprovviste di permesso (art. 23
cpv. 2 e 4 LDDS), di contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la
dimora degli stranieri per avere impiegato ___________ e circa 60 donne straniere
e un imprecisato numero di donne dell'America del Sud non autorizzate a
lavorare in Svizzera, di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere consumato un'imprecisa quantità di cocaina e marijuana e di
infrazione alla legge federale sulle armi per avere abusivamente detenuto una
pistola Maverick “Magnum”.
Tenuto
conto del ridimensionamento dei capi d'accusa, dell'incensuretezza (___________
(già )) rispettivamente della quasi incensuratezza ()
degli imputati, del lungo carcere preventivo patito (___________ (già
___________)), come pure delle pene edittali che entrano in considerazione
(art. 21 cpv. 1, 2, 4 e 6 LDDS), appare equo e conforme all'art. 63 CP irrogare
a entrambi 2 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto)
sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre a una multa
di fr. 4'000.– (nel caso di ___________ parzialmente aggiuntiva a quella di fr.
200.– infittagli con decreto di accusa del 27 settembre 1999). Per finire,
infatti, le colpe dei condannati si equivalgono: mentre ___________ (già
___________) si è resa colpevole di infrazione alla legge sul domicilio e la
dimora degli stranieri per avere soggiornato illegalmente in Svizzera dal 26
ottobre al 5 novembre 1998, ___________ si è reso colpevole anche di infrazione
alla legge federale sulle armi. I rimanenti reati sono stati commessi in
correità. Non vi è motivo invece per prescindere dall'espulsione nei confronti
di ___________ (già ___________) (art. 55 cpv. 1 CP). Il matrimonio in vista
con ___________ consente unicamente, infatti, di sospendere il provvedimento
condizionalmente con un periodo di prova di due anni, come stabilito per altro
dal primo giudice, ancorché in relazione anche alla tratta di esseri umani e al
riciclaggio di denaro. D'altro canto nemmeno ___________ (già ___________)
chiede che si rinunci all'espulsione, limitandosi a postularne una riduzione di
durata. Tre anni è però già il minimo legale (art. 55 cpv. 1 CP).
-
Rimane da risolvere il problema della confisca. Il presidente della
Corte di assise ha ritenuto che il provento conseguente alla tratta di esseri
umani ammontasse a circa fr. 50'000.–. Ha ordinato quindi la confisca di un
importo complessivo equivalente a circa 40'000.–, ossia fr. 19'860.10
sequestrati in contanti e fr. 20'000.– sul conto salario di ___________ presso
la Banca ___________ (sentenza, pag. _ e _.). Come si è visto, tuttavia, le
accuse fondate sulla tratta di essere umani e sul riciclaggio di danaro sono
cadute. Anche le somme confiscate devono pertanto essere liberate a favore dell'avente
diritto. Resta per contro invariata la confisca della pistola.
-
Alla luce di quanto precede, i ricorsi di ___________ (già
___________) e di ___________ vanno accolti, nel senso che tutti e due i
ricorrenti vanno prosciolti dai reati di tratta di esseri umani, di promovimento
della prosituzione e di riciclaggio di denaro. Per gli altri reati ___________
(già ___________) è condannata alla pena di 2 mesi di detenzione, al pagamento
di una multa di fr. 4'000.– e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni,
mentre ___________ è condannato alla pena di 2 mesi di detenzione e al
pagamento di una multa di fr. 4'000.– in aggiunta a quella di fr. 200.–
inflittagli con decreto di accusa del 27 settembre 1999. Computato a entrambi
il carcere preventivo sofferto, le pene privative delle libertà e quella
accessoria dell'espulsione vanno sospese condizionalmente per due anni. Con il
parziale annullamento del dispositivo sulla confisca, è ordinato il dissequestro
di fr. 20'000.– dal conto n. 41084 PSF presso la Banca ___________ e di fr.
19'806.10 in contanti.
V. Sulle
spese
- Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza. Sono poste
così a carico dello Stato, che rifonderà a ognuno dei ricorrenti un'indennità
di fr. 1'500.– per ripetibili (art. 15 e 9 cpv.6 CPP). Gli oneri di prima sede,
di complessivi fr. 7'245.50 (fr. 1'200.– più fr. 5'995.60 e fr. 50.–) vanno
addebitati due terzi allo Stato e per il resto ai condannati in ragione di metà
ciascuno. Per l'eventuale rifusione dei danni (ingiusta carcerazione, spese di
patrocinio ecc.) gli accusati sono rinviati alla procedura prevista dagli art.
317 segg. CPP.
Per questi motivi,
visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso del Procuratore pubblico è respinto.
-
Il
ricorso di ___________ (già ___________) è accolto, nel senso che in riforma
dei dispositivi n. 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata la ricorrente è
prosciolta dalle imputazioni di tratta di esseri umani, di promovimento della
prostituzione e di riciclaggio di denaro. In applicazione della pena,
___________ (già ___________) è condannata a 2 mesi di detenzione (computato il
carcere preventivo sofferto), al pagamento di una multa di fr. 4'000.– e
all'espulsione dalla Svizzera per tre anni. La pena privativa della libertà e
la pena accessoria dell'espulsione sono sospese condizionalmente con un periodo
di prova di due anni.
-
Il
ricorso di ___________ è accolto, nel senso che in riforma dei dispositivi n.
2.1 e 2.2 della sentenza impugnata il ricorrente è prosciolto dalle imputazioni
di tratta di esseri umani, di promovimento della prosituzione e di riciclaggio
di denaro. In applicazione della pena, ___________ è condannato a 2 mesi di
detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente
con un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr.
4'000.–, parzialmente aggiuntiva a quella di fr. 200.– inflittagli con decreto
di accusa del 27 settembre 1999.
-
I
dispositivi n. 5.1 e 5.2 della sentenza impugnata sono annullati ed è ordinata
la liberazione a favore del suo titolare della somma di fr. 20'000.– sul conto
n. ___________ PSF presso la Banca ___________ e di fr. 19'806.10 in contanti.
-
In
riforma del dispositivo n. 7 della sentenza impugnata, la tassa di giustizia di
fr. 1'200.– e le spese processuali di complessivi fr. 6'045.60 (fr. 5'995.60
più fr. 50.–) sono poste per due terzi a carico dello Stato e per il resto a
carico di ___________ e di ___________ (già ___________) in ragione di metà
ciascuno.
-
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'400.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1'500.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà a ___________ e a ___________ (già
___________) l'indennità di fr. 1'500.– ciascuno per ripetibili.
- Intimazione
a:
– ___________,
– avv.
____________;
– ___________,
– avv.
____________;
– Procuratore
pubblico avv. ___________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Leventina;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino,
viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento
delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale
svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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