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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.20
Data decisione, Autorità:
29.08.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00020
Lugano
29 agosto
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23
marzo 2001 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 20 febbraio 2001 dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio-Nord nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 18 dicembre 2000 il Procuratore pubblico
ha condannato __________ a 15 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente
per 2 anni) e a una multa di fr. 4'000.– per avere messo a disposizione il suo
furgone a una persona priva di licenza di condurre (art. 95 n. 1 LCStr), per
avere violato la legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
(art. 23 cpv. 4 LDDS) e per favoreggiamento (art. 305 cpv. 1 CP). Gli ha
imputato, in sostanza, di avere concesso tra il 1° maggio e il 23 agosto 2000
la guida del citato furgone al cittadino turco __________ pur sapendo (o
dovendo sapere) che costui non aveva la licenza di condurre; di avere
intenzionalmente impiegato cittadini stranieri non autorizzati a lavorare in
Svizzera, in particolare __________ dal 1° maggio
al 23 agosto 2000, __________ dal 14 al 25 agosto 2000, un certo “__________ ”
(un richiedente d'asilo non meglio identificato) dal 14 al 16 agosto 2000 e
__________ da agosto all'8 dicembre 1998 e da metà aprile al 20 luglio 1999; di
avere sottratto, infine, __________ all'espulsione a lui inflitta dal Ministero
pubblico il 5 novembre 1997 e il 17 dicembre 1998, ospitandolo e impiegandolo
dall’aprile al 20 luglio 1999.
B. Statuendo
su opposizione, con sentenza del 20 febbraio 2001 il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio-Nord ha confermato le imputazioni di infrazione alla legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri e di favoreggiamento, mentre ha
prosciolto l'imputato – nel dubbio – dall'accusa di avere violato la legge federale
sulla circolazione stradale. Ciò posto, egli ha condannato __________ a 15
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni, e a una multa di fr.
3'000.–.
C. Contro
il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato il 20 febbraio 2000 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta del 23 marzo 2001 egli chiede di essere prosciolto anche dall'accusa di
favoreggiamento o quanto meno, in subordine, di annullare la sentenza impugnata
e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni
del 2 aprile 2001 il Procuratore pubblico propone
di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 305 cpv. 1 CP chiunque sottrae una persona ad atti di
procedimento penale o alla esecuzione di una pena o di una delle misure
previste negli articoli 42 a 44 e 100bis è punito con la detenzione.
L'esecuzione di una pena comprende – come rileva il
Pretore – non solo le condanne privative della libertà, ma anche le multe e le
pene accessorie nel senso degli art. 51 segg. CP (DTF 104 IV 190 consid. 4b; Trechsel, StGB,
Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 4 ad art. 305 CP). Secondo
giurisprudenza, costituisce favoreggiamento dare alloggio a una persona contro
la quale è in corso un procedimento penale o che è oggetto di una misura
esecutiva, poiché l'aiuto a essa fornito rende più difficile l'arresto (DTF 104
IV 189 consid. 2b). D'altro canto è sufficiente, perché sia adempiuto
l'elemento oggettivo dell'illecito, che l'azione sia idonea a sottrarre per un
certo tempo la persona al procedimento penale o all'esecuzione di una pena. Non
occorre invece che ciò si avveri concretamente, bastando un pericolo in tal
senso (DTF 114 IV 39 consid. 1b).
-
Dalla
sentenza impugnata risulta che __________ era stato espulso per tre anni con
sentenza del 17 dicembre 1998 poiché aveva aiutato certi suoi connazionali a
entrare illegalmente in Svizzera. Il ricorrente sapeva di tale condanna quando
ha deciso di dare lavoro e ospitalità al cittadino turco (consid. 5 e 7). Egli
contesta ora i presupposti oggettivi del reato, definendo assurdo ritenerlo
colpevole di favoreggiamento solo per avere dato un impiego a __________, il
quale aveva completa libertà di movimento, avendo più volte varcato il confine
dall'Italia alla Svizzera tra il 1998 e il 2000. Con il proprio agire non gli
ha quindi permesso di sottrarsi all'espulsione, che per altro non sarebbe mai
stata eseguita nemmeno se egli si fosse astenuto dal concedere alloggio e
l'impiego. Nessun ostacolo, di conseguenza, è stato posto alla giustizia, né
esso è stato dimostrato. Se non che, le argomentazioni appena riassunte nulla
mutano al fatto che il ricorrente ha dato alloggio e lavoro per circa tre mesi
a un soggetto colpito da espulsione, ciò di cui era a conoscenza. Poco importa
che __________ abbia potuto varcare più volte la frontiera tra il 1998 e il
-
Che poi l'espulsione mai sarebbe stata eseguita è una mera asserzione del
ricorrente. Quanto all'invocazione dell'aiuto umanitario, nel senso che il
ritorno in patria sarebbe equivalso per __________ alla pena di morte, nulla
risulta dagli atti, né si pretende che costui non potesse presentarsi al
confine svizzero e chiedere asilo.
-
Il
ricorrente invoca l'errore di diritto, asserendo che sapeva di agire
illegalmente, ma solo per quanto riguarda la legge federale sulla dimora e sul
domicilio degli stranieri, mai avendo egli immaginato di compiere un atto di
favoreggiamento. Soggiunge che le autorità sapevano già al momento della prima violazione
del bando da parte di __________ che questi lavorava presso di lui, ma che non
lo hanno perseguito né lo hanno informato del carattere illecito del proprio
agire. Con ciò – a suo dire – gli avevano fatto credere di essere nel giusto.
Tutt'al più, egli conclude, si potrebbe prospettare un caso di negligenza, ma
non di dolo. Ora, l'errore di diritto (art. 20 CP) non significa che possa
essere pronunciata una condanna unicamente per il reato che l'autore ritiene di
perfezionare (errore di sussunzione: DTF 112 IV 137 seg. consid. 4b, 105 IV 182
consid. 4c). La norma può essere invocata solo da chi si ritiene in diritto di
agire perché ignora che l'atto compiuto è punibile (DTF 118 IV 174 consid. 4),
rispettivamente perché ritiene di non compiere alcun illecito (Trechsel, op. cit., n. 4 ad art. 20
CP). La sensazione o l'impressione che il comportamento che si intende assumere
è contrario alla legge o in contrasto con la concezione del diritto esclude
l'errore di diritto (Trechsel,
op. cit., loc. cit). In concreto risulta dalla sentenza impugnata – e dagli
atti istruttori – che il ricorrente ha ammesso di avere agito nell'illegalità
quando ha deciso di dare lavoro e ospitalità a __________, essendogli nota
quanto meno la condanna all'espulsione. Che egli sia caduto in un errore di valutazione
giuridica non basta per integrare gli estremi dell'art. 20 CP. Al riguardo la
sentenza del Pretore è corretta.
-
In
subordine il ricorrente postula una riduzione della pena inflittagli sostenendo
che il dispositivo di condanna, nella misura in cui gli imputa di essere stato
a conoscenza delle (due) espulsioni pronunciate a carico di __________, si
fonda su un accertamento arbitrario, essendo a lui nota solo la seconda
espulsione, del 17 dicembre 1998. Quand'anche ciò fosse, tuttavia, per incorrere
nella cassazione una sentenza deve rivelarsi arbitraria nel risultato, non solo
nei motivi (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid.
6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 3a). Nella fattispecie la pena di 15
giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per 2 anni) e della multa di fr.
3'000.– si riferisce al favoreggiamento per l'alloggio e l'impiego concessi
__________ sull'arco di circa tre mesi e alla concomitante violazione dell'art.
23 cpv. 4 LDDS (art. 68 CP). Nel suo esito tale condanna non denota eccesso né
abuso del potere di apprezzamento seppure ci si dipartisse dalla circostanza
che il ricorrente ignorasse la prima espulsione a carico del cittadino turco.
Tanto meno la commisurazione della pena appare insostenibile se si considera
che essa si situa nella fascia bassa della sanzione edittale. Anche al
proposito il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
–
__________;
– avv.
__________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore
della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, Bellinzona;
– Sezione
cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona;
– Ufficio
giuridico della circolazione, Camorino.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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