AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2001.39
Data decisione, Autorità:
29.08.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00039
17.2001.00040
Lugano
29 agosto
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione
presentati
– il 18 giugno 2001 (inc. 17.2001.00039) da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________) e
– il 18 giugno 2001 (inc. 17.2001.00040) da
__________,
(patrocinato dalla lic. iur. __________,
studio legale __________)
contro la sentenza emanata l'8 maggio 2001 dalla
Corte dalle assise criminali in Lugano nei confronti loro e di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________) e di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________), non ricorrenti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso di __________;
Se dev'essere accolto il ricorso di __________;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 maggio 2001 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha giudicato __________, __________, __________ e __________ per i
titoli di violazione semplice e aggravata della legge federale sugli
stupefacenti, infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e
la dimora degli stranieri, come pure circolazione senza targhe e assicurazione.
Essa ha riconosciuto:
– __________
autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti per avere venduto nel corso del 2000 a vari tossicodipendenti del
__________ almeno 1000 g di eroina a fr. 250.– la busta minigrip da 5 g;
– __________
e __________ autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale
sugli stupefacenti per avere venduto a tossicodipendenti del __________
ulteriori 500 g di eroina allo stesso prezzo e per avere compiuto atti preparatori
per l'acquisto di altri 100 g di eroina;
– __________
e __________ autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti per avere venduto a tossicodipendenti del __________ almeno altri
50 g di eroina;
– __________
e __________ autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale
sugli stupefacenti per avere venduto nel __________ ulteriori 100 g di eroina a
fr. 300.– la busta minigrip da 5 g;
– __________,
inoltre, autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti per avere venduto ulteriori 400 g di eroina e per avere, in due
occasioni su incarico di __________, acquistato 150 g di eroina;
– __________
autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti per avere procurato a __________, che agiva per sé e per
__________, 100 g di eroina al prezzo di fr.150.– la busta minigrip da 5 g;
– __________
e __________ autori colpevoli di infrazione e contravvenzione alla legge
federale sul domicilio e la dimora degli stranieri e __________ autore colpevole
di circolazione senza targhe né assicurazione.
In
applicazione della pena la Corte di assise ha condannato:
– __________
e __________ a 4 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione effettiva dalla
Svizzera per un periodo di 15 anni;
– __________
a 4 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo
di 10 anni, pena quest'ultima sospesa condizionalmente con un periodo di prova
di 5 anni;
– __________
a 10 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni.
Computato
a tutti i prevenuti il carcere preventivo sofferto, essa ha infine ordinato
diverse confische.
B. Contro la sentenza di assise __________ e __________ hanno inoltrato
il 9 e l'11 maggio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e
di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 18 e il 19 giugno
successivo, essi chiedono:
– __________,
la riduzione della pena inflittagli;
– __________,
la derubricazione del reato principale in complicità in violazione aggravata
della legge federale sugli stupefacenti, con conseguente riduzione della pena.
C. Nelle sue osservazioni del 26 giugno 2001 il Procuratore pubblico
propone di respingere i ricorsi.
Considerando
in diritto: I. Sul ricorso
di __________
-
Il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avergli inflitto
una pena esageratamente severa, trascurando elementi di rilievo, come la
giovane età, l'incoscienza, lo scarso guadagno conseguito dall'attività
illecita, la collaborazione prestata e, in particolare, il laborioso
reinserimento sociale nel caso in cui fosse confermata la decisione impugnata.
Ritiene altresì ingiusto scontare la medesima pena inflitta ai correi, che non
hanno collaborato con gli inquirenti.
-
Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui
(art. 63 CP). A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori:
movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), modo
d'esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata
o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà
personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in
particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale,
l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli
eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento
dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la
collaborazione prestata agli inquirenti, il pentimento e la volontà di
emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e
116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi
analoghi hanno invece portata relativa (loc. cit.; v. anche DTF 124 IV 47
consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di
second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
-
Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve
indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non
necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso
possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo
ragionamento e verificare concretamente l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in:
RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e
rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata
liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella
commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione
penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito
sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere
nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid.
2a con richiami).
-
In concreto la Corte di assise ha fatto carico al ricorrente di avere
spacciato al dettaglio, nell'arco di sette mesi e senza scrupoli, 1'700 g di
eroina solo per lucro e per finanziare i proprio futili divertimenti. Perso il
lavoro, anziché cercarne un altro egli ha preferito concentrarsi sull'attività
illecita iniziata poco prima, rafforzando i propri intenti criminosi e aderendo
finanche a un gruppo costituitosi per spacciare sostanze stupefacenti. A
differenza dei correi – ha soggiunto la prima Corte – egli poteva contare su un
solido retroterra economico e affettivo: beneficiava di un permesso di lavoro
ed era perfettamente inserito nella professione. Solo l'arresto ha posto fine all'attività
di spaccio. Nondimeno, i primi giudici hanno considerato la sua giovane età (ha
cominciato a delinquere prima del 21° anno di età) e la collaborazione prestata
sin dall'inizio dell'inchiesta. Gli ha pure riconosciuto l'incensuratezza
(sentenza, consid. 13). Donde la condanna alla pena di 4 anni e 6 mesi di
reclusione.
-
I motivi addotti nel gravame non consentono di intravedere nella
decisione impugnata eccessi o abusi del potere di apprezzamento. Spacciatore
sistematico per 7 mesi di una quantità di eroina vicina ai 2 kg con correi
dediti anch'essi allo smercio di sostanze stupefacenti, il ricorrente non
poteva contare su ulteriore comprensione della Corte solo per avere conseguito
un guadagno giudicato modesto, per avere compiuto i reati in giovane età e per
avere sollecitamente collaborato con gli inquirenti. I primi giudici hanno
considerato le circostanze attenuanti che potevano entrare in linea di conto
per rapporto alla gravità della colpa, infliggendo una pena che rientrava nella
loro latitudine di valutazione. Non compete alla Corte di cassazione e di
revisione penale sostituirsi a tale legittima autonomia di giudizio.
-
Il
ricorrente si duole di una disparità di trattamento rispetto alle pene irrogate
ai correi che non hanno subito collaborato. La Corte di assise però non ha
trascurato il problema. Anzi, ha sottolineato il comportamento inizialmente
reticente di __________ (sentenza, consid. 14) e la pressoché totale assenza di
collaborazione di __________ durante l'intero procedimento (sentenza, consid.
15). Nondimeno, essa ha inflitto ai due correi la medesima pena in virtù di
altre circostanze attenuanti, segnatamente la situazione personale venutasi a
creare dopo la reiezione della domanda di asilo (per entrambi) e il minor ruolo
svolto nell'attività criminosa da __________. Ciò premesso, non si scorge
alcuna flagrante disparità di trattamento. Anche su questo punto il ricorso è
destinato perciò all'insuccesso.
II. Sul
ricorso di __________
-
Il ricorrente si duole che la prima Corte ha violato il diritto federale
ritenendolo correo e non complice di __________ e __________ nei vari traffici
di eroina che hanno portato alla sua condanna per violazione aggravata della
legge federale sugli stupefacenti. Egli insiste nell'affermare di avere svolto
ruoli marginali e di non avere praticamente mai spacciato eroina, né di avere
tenuto i contatti con fornitori, operazione questa curata dagli altri imputati.
-
Sapere quale ruolo abbia svolta una determinata persona in un
traffico di stupefacenti è un dato di fatto. È una questione di diritto – per
contro – valutare se l'attività svolta dall'autore in base agli accertamenti
stabiliti nella sentenza sia qualificabile come correità o complicità. Il
ricorso per cassazione tuttavia è un rimedio di mero diritto e la Corte di
cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di
prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett.
c e 295 CPP). Tali accertamenti possono essere censurati, quindi, solo ove risultino
non solo discutibili o finanche errati, ma palesemente insostenibili o in
aperto contrasto con gli atti del processo (DTF 124 I 208 consid. 4, 174
consid. 2g).
-
I primi giudici hanno escluso che il ricorrente possa essere considerato
complice giusta l'art. 25 CP, rilevando che, per quanto attiene al capo di
imputazione principale (lo spaccio di 1 kg di eroina: punto 1 dell'atto di
accusa), egli ha infine ammesso sia la quantità di droga trattata, sia il ruolo
svolto all'interno del gruppo al quale avevano aderito __________ e __________.
In tale ambito essi hanno accertato che l'imputato ha intrattenuto contatti
telefonici con i fornitori, è andato alcune volte agli appuntamenti con gli
acquirenti per la consegna dello stupefacente, ha fatto del proprio
appartamento la sede operativa del gruppo e ha sempre partecipato ai ricavi
nella misura di un terzo dell'utile, pur sostenendo di non avere personalmente
venduto per strada la droga ai tossicodipendenti (sentenza, consid. 8.2).
Quanto alle imputazioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 4 dell'atto di accusa
(spaccio di ulteriori 300 g di eroina e preparativi per lo smercio di altri 100
g della stessa sostanza in correità con __________, oltre alla vendita di
ulteriori 100 g di eroina in correità con __________), la Corte di merito ha
ritento pacifico il ruolo di correo dell'imputato sulla base delle sue stesse
ammissioni (sentenza, consid. 8.3 con riferimento ai consid. 6.4, 7.4 e 7.5).
Riferendosi al punto 2.1 dell'atto di accusa, ossia allo spaccio di 150 g di
eroina in correità con __________, la prima Corte ha ricordato che l'addebito è
stato ammesso dal ricorrente, pur con la precisazione di non avere venduto
personalmente e direttamente la droga ai tossicomani (droga che i due avevano
comprato insieme per venderla a un'unica cliente: sentenza, consid. 7.1). Essa
non ha indagato ulteriormente su quest'ultimo aspetto, lasciando aperto il
quesito di sapere se il ricorrente abbia o non abbia venduto personalmente la
droga ai dettaglio con l'argomento che – comunque fosse – la correità era data
per altri motivi, segnatamente per il fatto che egli aveva sempre mantenuto i
contatti con i fornitori, aveva messo a disposizione il proprio appartamento
come sede logistica e operativa e aveva beneficiato nella stessa misura degli
altri dei proventi del traffico (sentenza, consid. 15).
-
Tali accertamenti potevano senz'altro consentire alla Corte di
assise di ritenere il ricorrente (co)autore di violazione aggravata della legge
federale sugli stupefacenti. La giurisprudenza richiamata nel ricorso (CCRP,
sentenza del 22 marzo 1996 in re B. e coimputati, consid.12a) è chiara e non
lascia dubbi al riguardo, né il ricorrente pretende il contrario. Consapevole
che la complicità nell'ambito dell'art. 19 LStup va ammessa con riserbo, egli
insiste nell'affermare che il ruolo da lui svolto era del tutto secondario. Se
non che, nel motivare l'argomento egli si discosta sistematicamente dai
vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, fornendo la propria
riscostruzione dei fatti e la propria valutazione delle prove, apportando
precisazioni sul suo reale coinvolgimento e richiamando passaggi di singoli verbali
istruttori. Non pretende però che la Corte di assise sia caduta in arbitrio
operando gli accertamenti che l'hanno indotta a considerarlo correo e non
complice nei vari traffici di droga. Ciò non è ammissibile davanti alla Corte
di cassazione e di revisione penale. Fondato per lo più su fatti diversi da
quelli riportati nella sentenza impugnata, il ricorso sfugge a un esame di
merito e va perciò dichiarato inammissibile.
-
Secondo il ricorrente la pena irrogatagli andrebbe ridotta entro
limiti che ne consentano la sospensione condizionale per tenere conto del ruolo
di complice svolto nella vicenda. A parte il fatto però che l'ipotesi della
complicità si fonda – come detto – su fatti diversi da quelli accertati, di nuovo
egli dà per acquisite circostanze che non trovano conforto nella sentenza
impugnata. Ancora una volta l'ammissibilità del ricorso non è data. Tanto meno
ove si ricordi che nel commisurare la pena i primi giudici hanno considerato il
ruolo minore – comunque di correo – svolto dall'imputato al momento di
spacciare l'eroina (sentenza, consid. 15).
III. Sulle
spese
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Dato l'esito dei ricorsi, si giustifica di addebitarli ai ricorrenti in ragione
di metà ciascuno.
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il
ricorso di __________ è respinto.
-
Il
ricorso di __________ è inammissibile.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'000.–
sono
posti a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
- Intimazione:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale , 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– lic.
iur. __________, studio legale __________;
– avv.
__________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali in Lugano;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio
di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure,
casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003
Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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