AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2001.42
Data decisione, Autorità:
30.10.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00042
Lugano
30 ottobre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 26 giugno 2001 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 16 maggio 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona nei
suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 febbraio 2000 la polizia cantonale ha sequestrato nel negozio
__________, per ordine del Procuratore pubblico, numerosi sacchetti odorosi
denominati “bagno-relax” a base di canapa. Dalle analisi è risultato che questi
contenevano complessivamente 1'050 g di marijuana con un tenore THC variante
tra l'11.3 e il 17.2%. Il giorno stesso gli inquirenti hanno controllato anche
il cliente del negozio __________, che aveva appena acquistato per fr. 100.–
tre sacchetti “bagno-relax” nell'intento di fumarne poi il contenuto. Durante
l'inchiesta __________, commesso nel negozio (appartenente a sua sorella
__________), ha dichiarato che il 90% delle vendite giornaliere riguardava i
sacchetti in questione. Egli andava a ritirare tali confezioni ogni mattina dal
cognato, cui passava le ordinazioni nel corso del pomeriggio precedente. Il
costo del sacchetto variava da fr. 20.– a fr. 100.– e il giro d'affari del
negozio era compreso tra i fr. 300.– e i fr. 1'000.– giornalieri.
B. Con decreto di accusa del 23 ottobre 2000 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di violazione della legge federale
sugli stupefacenti per avere, in qualità di commesso di negozio, ripetutamente
venduto senza autorizzazione a un numero indeterminato di persone, alcune delle
quali minorenni, un quantitativo considerevole di marijuana, conseguendo un
guadagno lordo di circa fr. 2'200.– mensili. Egli ne ha proposto perciò la
condanna a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di
prova di due anni. Statuendo il 16 maggio 2001 su opposizione, il presidente
ella Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha confermato tanto l'imputazione
quanto la proposta di pena.
C. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il
18 maggio
2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 26 giugno 2001, egli chiede di
riformare il giudizio impugnato nel senso di pronunciare la sua assoluzione. il
Procuratore pubblico ha comunicato il 3 luglio 2001 di non avere particolari
osservazioni da formulare, limitandosi a proporre di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente si duole di una violazione dell'art. 20 CP. Ora,
l'art. 20 CP abilita il giudice ad attenuare la pena secondo il suo libero
apprezzamento (art. 66 CP) o prescindere da ogni pena se l'agente ha avuto
ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito. L'errore (in diritto)
può essere invocato, secondo giurisprudenza, da chi ha avuto ragionevole motivo
di ritenere che non stesse compiendo alcun illecito e non soltanto un'azione
non punibile dal profilo penale (DTF 104 IV 217 consid. 2, 98 IV 293 consid.
4a). “Ragioni sufficienti” sussistono, in altri termini, solo quando l'autore
va esente da ogni rimprovero, essendosi fondato su motivi che avrebbero indotto
in errore anche una persona coscienziosa (DTF 104 IV 217 consid. 3a, 98 IV
303). Poiché è compito della persona confrontata con situazioni poco chiare –
ha precisato il Tribunale federale – assumere informazioni affidabili,
dandosene il caso con l'ausilio di un legale (DTF 98 IV 293 consid. 4a). Non vi
è spazio per l'errore, ad esempio, quando l'autore ha dubitato o avrebbe dovuto
dubitare della liceità del suo comportamento (DTF 121 IV 105 consid. 5, 120 IV
208 consid. 5a, 104 IV 217 consid. 3a) o quando egli sa dell'esistenza di una
norma di legge, ma non si cerziora sul suo contenuto e sulla sua portata (DTF
120 IV 208 consid. 5a).
-
Quel
che l'autore di un reato o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa
cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti (DTF 121 IV
92 consid. 2b con rinvii). Il ricorso per cassazione è invece un rimedio di
mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). L'accertamento dei
fatti e la valutazione delle prove possono essere rimessi in discussione solo
se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1
lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo,
bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo
o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170
consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a).
-
Il
presidente della Corte d'assise ha rilevato anzitutto che la vendita di fiori
di canapa è punibile a norma dell'art. 19 n. 1 LStup se lo scopo è quello di
estrarre stupefacenti, condizione data quando l'agente sa che la canapa sarà
usata come stupefacente e, ciò nonostante la vende, accettando che sia utilizzata
a tale scopo (DTF 126 IV 60). Il primo giudice ha escluso subito l'errore di
diritto invocato dall'imputato, già per il fatto che sui sacchetti a base di
canapa figurava l'invito a non usare il contenuto come stupefacente e
l'imputato sapeva che nella maggior parte dei casi tale raccomandazione cadeva
nel vuoto. Visto poi che nel negozio si vendevano anche cartine per sigarette e
apparecchi per la confezione meccanica di sigarette, l'agire del commesso risultava
finanche intenzionale (sentenza, pag. 4 e 5). Che la citata sentenza del
Tribunale federale sia apparsa dopo i fatti contemplati nel decreto di accusa –
ha continuato il primo giudice – poco importa. Già prima della pubblicazione
divampava infatti nei media la discussione intorno alla liceità delle droghe leggere.
Trattandosi di una situazione poco chiara, una persona coscienziosa non poteva avere
la certezza di mettere legalmente in commercio sacchetti a base di canapa, rinunciando
ad assumere precise informazioni prima di agire (sentenza, pag. 5).
-
Il
ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere liquidato il problema in modo
sommario e semplicistico, senza esaminare compiutamente i motivi che potevano
indurlo a ritenere lecito il suo comportamento. Egli ricorda che al momento dei
fatti vi erano 50 “canapai” attivi in Ticino, di cui l'autorità non si
interessava, e che il precedente gestore del negozio in cui egli lavorava era
stato indagato non per la vendita di sacchetti a base di canapa, ma per
commercio di hashish. In realtà l'argomentazione non ha consistenza. Il
ricorrente non poteva infatti dare per scontata la liceità del proprio
comportamento solo perché altri “canapai” non venivano perseguiti. L'art. 20 CP
non tutela la parità di trattamento nell'illegalità. Del resto, come il
ricorrente medesimo ha ammesso di sapere, su ogni sacchetto figurava
l'avvertenza che aprendo la confezione “si incorre alla LF sugli stupefacenti“
(act. 3.3 pag. 3), ma la maggior parte dei clienti comperava i sacchetti per
fumarne contenuto (sentenza, pag. 4 e 5; act. 3.3, pag. 3 e act. 4, pag. 2). In
circostanze del genere era suo dovere agire con cautela, eventualmente
chiedendo consiglio a uno specialista, non fidarsi di opinioni generiche o
dell'impunità riservata – a suo dire – ad altri “canapai” e al precedente
gestore del negozio (act. 4, pag. 4). Come si è spiegato, l'errore è escluso
quando l'interessato abbia sufficienti ragioni per ritenere di compiere un
illecito; confidare soltanto sulla non punibilità dell'azione non basta (DTF 98
IV 303, 120 IV 215). Nella fattispecie l'imputato ha agito avventatamente,
senza approfondire alcunché. A torto egli insiste pertanto sull'attenuante
prevista dall'art. 20 CP.
-
A parere del ricorrente le autorità hanno profittato dei “canapai”,
che permettevano da un lato di fermare il mercato nero e dall'altro di impedire
ai giovanissimi di entrare in contatto con spacciatori di droghe anche pesanti.
Di conseguenza gli inquirenti hanno visitato svariati “canapai”, uscendo dai
negozi senza dare l'impressione di avere ravvisato nulla di illegale. Trattasi
di un atteggiamento – sostiene il ricorrente – che può solo confortare l'errore
in cui egli è incorso. Fondata su congetture, ossia su illazioni e non su fatti
accertati (o per lo meno con qualche riscontro agli atti), la tesi va
dichiarata inammissibile. Certo, il ricorrente invoca anche la prassi di altri
Cantoni e assoluzioni pronunciate da tribunali confederati in situazioni
definite analoghe. Se non che, raffronti del genere avrebbero richiesto una
disamina dei motivi idonea a dimostrare che, comportandosi in maniera diversa
nel caso specifico, le autorità ticinesi sono cadute in una palese disparità di
trattamento. Così com'è motivato, al proposito il ricorso è una volta ancora
inammissibile.
-
Sostiene
il ricorrente che una parte della dottrina, facente capo all'opinione del prof.
Peter Albrecht, reputa legale la
vendita di derivati della canapa come avviene presso i “canapai” ticinesi e che
persino il consulente giuridico del Consiglio di Stato, interpellato
dall'esecutivo cantonale al riguardo, ha ritenuto legale l'attività dei
“canapai” nella misura in cui questi vendono piante di canapa o prodotti di
canapa essiccata sotto forma di sacchetti profumati, confezioni per tisane,
imbottiture per cuscini o altro. Avesse egli assunto informazioni, avrebbe
quindi ottenuto risposte sbagliate. Il ricorrente tenta però di equivocare sui
termini, giacché egli non è perseguito per avere venduto canapa in quanto tale,
ma per avere venduto sacchetti a base di canapa ben sapendo che il contenuto
della maggior parte delle confezioni veniva usato dai compratori come
stupefacente. Nessun esperto degno di fede gli avrebbe mai assicurato la
liceità di un comportamento siffatto. Anche su questo punto il ricorso è destinato
perciò all'insuccesso. Il ricorrente soggiunge che la società per cui lavorava
era regolarmente iscritta a registro di commercio, nonostante il suo scopo
fosse la compravendita di prodotti a base di canapa. Avesse riscontrato un
impedimento qualsiasi, l'ufficiale avrebbe senz'altro rifiutato l'iscrizione.
Anche tale asserzione è inconsistente, repressa dall'art. 19 n. 1 LStup non essendo
l'attività di “canapai” in sé, ma la vendita di canapa destinata a essere usata
come stupefacente (DTF 126 IV 60).
-
Il ricorrente assevera che il suo grado di diligenza non può essere
valutato senza tenere conto della stima e della venerazione che egli nutriva
per la sorella, della quale si fidava ciecamente, come non si può sorvolare
sulle sua limitata formazione scolastica, che non gli ha consentito di
comportarsi in modo più scrupoloso. Ricorda inoltre il suo modesto stipendio e
il ruolo di semplice commesso, senza potere decisionale. Se non che, tutto ciò
non gli ha impedito di rendersi conto che gran parte degli acquirenti usava il
contenuto dei sacchetti odorosi come stupefacente. Quanto all'errore sui fatti
(art. 19 CP) che egli invoca sostenendo di non essere stato a conoscenza
dell'esatto tenore di THC presente nei sacchetti venduti, né del limite ammesso
dello 0.3%, la pretestuosità dell'obiezione è evidente. Né durante
l'istruttoria né al dibattimento egli ha mai sostenuto, per vero, di avere confidato
sul limitato tenore di THC. Anzi, in un primo momento egli ha dichiarato agli
inquirenti che la questione non lo interessava (art. 3.3., pag. 4), salvo
riconoscere poi che il tasso massimo di THC consentito dalla legge è dello 0.3%
(act. 4, pag. 4), e ciò dopo avere dato atto di essersi reso conto che la
maggior parte degli acquirenti usava il contenuto dei sacchetti come stupefacente.
Le caratteristiche della sostanza venduta gli erano quindi indifferenti.
-
Secondo il ricorrente il presidente della Corte è in ogni modo caduto
in arbitrio ritenendo che egli abbia venduto marijuana anche a minorenni, come
gli ha imputato il Procuratore pubblico nell'atto di accusa, richiamato nel
dispositivo n. 1 di condanna. La critica è infondata, ove si consideri che al
Procuratore pubblico il ricorrente ha riferito di non poter escludere di avere
venduto sacchetti anche a minorenni, seppure inconsapevolmente (act. 4, pag.
4). E il presidente della Corte non gli ha rimproverato di essersi reso conto
che tra gli acquirenti v'erano anche minorenni. Fosse vero il contrario, la
commisurazione della pena ne avrebbe risentito del resto in misura sensibile.
Se ne conclude che il ricorso è destinato all'insuccesso anche su quest'ultimo
punto.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
900.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– presidente
della Corte delle assise correzionali di Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento
delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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