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Numero d'incarto:
17.2001.54
Data decisione, Autorità:
29.08.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00054
Lugano
29 agosto
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 13
agosto 2001 presentato da
__________,
(patrocinato dal lic. iur. __________)
contro
la sentenza emanata il 5 luglio 2001 del presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 2 aprile 2001 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e
di infrazione alle norme della circolazione per avere, a __________ e, condotto
il 10 dicembre 2000 una VW “Golf” targata __________ con un tasso alcolemico
compreso tra l'1.10 e l'1.58 g ‰ (nonostante fosse già stato condannato nel
1999 per avere circolato con un'alcolemia di 1.10 g ‰) e di avere in tali
circostanze, abbordando una curva verso destra, perso la padronanza del mezzo e
urtato due cippi posti a delimitazione del campo stradale. In applicazione
della pena __________ è stato condannato a 90 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per 4 anni, e a una multa di fr. 1'500.–, con revoca della sospensione
condizionale concessa alla pena di 75 giorni di detenzione inflittagli dal
Ministero pubblico il 7 dicembre 1999.
B. Statuendo
su opposizione, con sentenza del 5 luglio 2001 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano, constatato che __________– regolarmente citato
al proprio domicilio – non era comparso al processo, ha deciso di procedere nelle
forme contumaciali. Egli ha confermato le imputazioni, ha condannato l'imputato
alla pena di 90 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per 4 anni) e a
una multa di fr. 1'000.–, revocando altresì la sospensione condizionale della
pena di 75 giorni di detenzione risalente al 7 dicembre 1999.
C. Contro
il giudizio appena citato __________ ha inoltrato il
9 luglio
2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nella motivazione scritta del 13 agosto 2001 egli conclude perché la sentenza
impugnata sia riformata nel senso di non revocargli la sospensione condizionale
della pena di 75 giorni di detenzione irrogatagli il 7 dicembre 1999. Non sono
state chieste osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 229 cpv. 1 CPP stabilisce che il presidente della Corte di
assise, sentito il Procuratore pubblico e tutte le parti, “può autorizzare
l'accusato a non presenziare al dibattimento, se sono fatte valere preminenti
ragioni”. La norma riprende alla lettera il cessato art. 177 cpv. 1, introdotto
nel (vecchio) Codice di procedura penale con effetto al 1° gennaio 1993.
Ottenuto il permesso di non comparire, l'accusato è processato come se fosse presente,
senza pregiudizio per lui (Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale
del Codice di procedura penale, del 20 marzo 1991, in: Verbali del Gran
Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1992, vol. 3, pag. 1849 in fondo). In
tal caso contro una sentenza di condanna egli può quindi ricorrere per cassazione.
-
Diversa
è la situazione qualora l'accusato non intenda essere processato in absentia,
ma chieda un rinvio del dibattimento. Simile eventualità è regolata dall'art.
237 cpv. 2 CPP, che contempla appunto l'ipotesi di un rinvio (o di una
sospensione, se il dibattimento è già cominciato) per malattia o grave
impedimento, ma “solo per tempo determinato”. Ove l'impedimento sia duraturo,
si procede al giudizio; “sono in tal caso applicabili le norme previste per la
procedura contro gli assenti, eccetto quelle riguardanti le pubblicazioni”
(art. 237 cpv. 3 CPP). In tal caso contro una sentenza di condanna non può
essere introdotto ricorso per cassazione (DTF 122 I 36; cfr. anche DTF 121 IV
341 consid. 1a e 2a). Entro i termini di prescrizione dell'azione penale
l'imputato può chiedere in ogni momento, tuttavia, la revoca del giudizio pronunciato
in assenza e lo svolgimento del processo con rito ordinario (art. 316 cpv. 1
CPP; CCRP, sentenza del 2 aprile 1998 in re G., consid. 2).
-
Nell'eventualità
di una sentenza contumaciale il ricorso per cassazione è ammissibile, in ogni
modo, contro la dichiarazione stessa di contumacia, ovvero sulla questione di
sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza
dell'accusato (Rep. 1982 pag. 194 con la sentenza del Tribunale federale parzialmente
riprodotta in calce; da ultimo: CCRP, sentenza citata
del 2 aprile 1998 in re G., consid. 5). Nel caso in esame la madre del
ricorrente, __________, ha inviato il 25 giugno 2001 una lettera al Tribunale
penale cantonale in cui comunicava che il figlio __________ si trovava
all'estero per tre mesi circa, ragione per cui non poteva partecipare al
dibattimento, e che non le era possibile indicare alcun recapito perché il
figlio era in cerca di lavoro, quindi senza dimora fissa. Essa chiedeva così di
posticipare la data del processo, in modo da permettere la presenza
all'accusato. Se non che, la giustificazione addotta a sostegno della domanda
di rinvio non configurava alcuno dei motivi previsti dall'art. 237 cpv. 2 CPP.
Per di più il difensore dell'imputato nulla ha eccepito in aula quando il
presidente della Corte, constatata la regolarità della citazione e la mancanza
di una valida giustificazione, ha deciso di procedere in contumacia (sentenza,
pag. 2 in basso). Né egli censura tale decisione in questa sede, limitandosi a
riproporre quanto la madre dell'imputato aveva fatto valere nella richiesta del
25 giugno 2001, a esprimere qualche considerazione sulle conseguenze del processo
contumaciale e a concludere che, forse, sarebbe stato meglio un rinvio del
dibattimento (art. 237 e 313 cpv. 2 CPP), vedendosi l'imputato costretto ora a
impugnare il giudizio, salvo postularne la purgazione. In definitiva, quindi,
il ricorrente non impugna la dichiarazione di contumacia. Ciò rende d'acchito
il gravame irricevibile.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto l'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
500.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
lic. iur. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Corte delle assise correzionali di Lugano;
–
Comando della polizia cantonale, Bellinzona;
–
Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;
–
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino;
–
Comune di __________ (parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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