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Numero d'incarto:
17.2001.67
Data decisione, Autorità:
27.11.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00067
Lugano
27 novembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 30 ottobre 2001 presentato da
__________,
contro
la sentenza emanata il 23 ottobre 2001 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, nei suoi confronti;
esaminati
gli atti;
posti
a giudizio i seguenti punti di questione:
-
Se deve essere accolto il ricorso per
cassazione.
-
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto di accusa del 15 dicembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ autore colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni
dell'autorità, imputandogli di non avere ottemperato alla decisione 16 luglio
1996 del Pretore del Distretto di Lugano, all'ordinanza del 3/4 maggio 1999 del
Municipio di __________ e al decreto esecutivo del 26 ottobre 1999 del Pretore
di Lugano che gli ingiungevano di procedere al risanamento del muro posto a
confine tra le particelle n. __________e __________RFD di __________ al più
tardi entro il 15 dicembre 1999. Ne ha pertanto proposto la condanna alla multa
di fr. 300.--.
B. Statuendo
sull'opposizione, con sentenza del 23 ottobre 2001 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha confermato l'imputazione di ripetuta disobbedienza a decisioni
dell'autorità e ha inflitto all'accusato una multa di fr. 1'000.--.
C. Contro
il giudizio appena citato __________ ha inoltrato una dichiarazione di ricorso
il 23 ottobre 2001. Nella successiva motivazione scritta del 30 ottobre 2001
egli ha chiesto l'annullamento della sentenza. Sia il Procuratore pubblico che
la parte civile hanno postulato, con osservazioni del 12 e rispettivamente del
15 novembre 2001, la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorrente assevera che il Pretore lo ha riconosciuto colpevole senza tenere
conto di quanto da lui sostenuto e documentato, ossia di non avere riparato il
muro perché aveva deciso di abbatterlo su tutta la lunghezza e di sostituirlo
con una scarpata. Orbene, la decisione 16 luglio 1996 del Pretore indicava
chiaramente che il muro di confine in questione doveva essere rettificato con
adeguati rinforzi come precisato dalla perizia giudiziaria del giugno 1994
dell'arch. __________ entro 90 giorni dall'intimazione della sentenza, con la
comminatoria dell'art. 292 CP, riportato integralmente. La decisione è stata
confermata dalla I Camera civile del Tribunale di appello il 16 luglio 1996. Il
ricorrente non pretende che il comportamento penalmente rilevante non fosse
sufficientemente definito (Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997,
n. 6 ad art. 292 CP), e potesse quindi dare adito ad interpretazione. D'altro
canto va ricordato che quel che l'autore sa o non sa, quello che vuole o
l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato
all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 122 IV 156
consid. 2b, 121 IV 90 consid. 2b con rinvii). Stando agli accertamenti del
Pretore, il ricorrente non ha mai dato seguito all'ordine impartito dal Pretore
e, ancora oggi, a distanza di 5 anni dall'emissione del giudizio, l'intervento
non è stato eseguito (pag. 4). Circostanza questa atta a configurare l'elemento
soggettivo dell'intenzione. Condannando quindi il ricorrente per ripetuta
violazione dell'art. 292 CP, il Pretore ha correttamente applicato il diritto
federale.
- Il
ricorrente rimprovera poi al Pretore di avere aumentato arbitrariamente la pena
pecuniaria proposta nel decreto di accusa senza porre il relativo quesito ed
oltrepassando le sue competenze.
a) Nell’applicazione
dell’art. 63 CP entrano in considerazione numerosi fattori: movente e
circostanze esterne, intensità del proposito, eventuale assenza di scrupoli,
modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente,
durata e reiterazione dell’illecito, ruolo in seno a una eventuale banda,
recidiva, difficoltà personali e psicologiche, pentimento, volontà di
emendamento, collaborazione con gli organi inquirenti, imperativi di
prevenzione generale ecc. La Corte di cassazione e di revisione penale
interviene in tale commisurazione - come il Tribunale federale (DTF 127 IV 19
consid. 2 e 122 IV 300 consid. 2a con riferimenti) - solo ove l’autorità di
primo grado si sia sospinta oltre i limiti della pena edittale o si sia fondata
su criteri senza pertinenza (rispettivamente abbia trascurato criteri
rilevanti) oppure abbia fissato la pena cadendo nell’eccesso o nell’abuso del
proprio potere di apprezzamento (Rep. 1983 pag. 367 consid. 6).
b) Contrariamente
a quanto pretende il ricorrente, il Pretore non è vincolato alla proposta di
pena del decreto di accusa ma solo ai principi sanciti dall’art. 63 CP. Il
principio della reformatio in peius trova applicazione solo avanti la
Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP, sentenza del 14 febbraio 1996
in re D., consid. 3b). Nel caso concreto il Pretore ha preso in considerazione,
quali elementi per la commisurazione della pena, le condanne precedenti
inflitte all'accusato per il medesimo reato, ossia dapprima una multa di fr.
500.-- il 2 febbraio 1999 e successivamente 6 giorni di detenzione (recte: di
arresto) il 22 settembre 1999 (act. 3). Ha poi soggiunto che, ciononostante,
egli nuovamente non aveva ottemperato all'ordine impartitogli dal giudice.
Anzi, aveva ribadito al dibattimento di non essere intenzionato in nessun modo
a riedificare il muro neppure a fronte dell'ingiunzione del Pretore, da lui
ritenuta ingiustificata (pag. 5). Tenuto conto di tutti questi elementi, la
multa di fr. 1'000.-- irrogata dal giudice del
merito, peraltro ampiamente entro i limiti edittali (art. 106 cpv. 1 CP) e
nell'ambito delle sue competenze (art. 28 LOG), merita piena conferma.
- La
reiezione del gravame ha per conseguenza il carico delle spese e della tassa di
giustizia al ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), il quale verserà
inoltre alla controparte, che per presentare le osservazioni si è avvalsa
dell'assistenza di un legale, un'equa indennità per ripetibili in questa sede
(art. 9 cpv. 6 CPP).
Per
questi motivi,
visto
inoltre per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso
è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.--
b) spese fr. 100.--
fr.
500.--
sono
a carico del ricorrente, il quale verserà inoltre alla controparte fr. 600.--
di ripetibili in questa sede.
- Intimazione
a:
–
__________ o;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
avv. __________, per la parte civile __________
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
–
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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