AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.69
Data decisione, Autorità:
31.10.2002, CCRP
Incarto n.
17.2001.00069
Lugano
31 ottobre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni,
vicecancelliera
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 8 novembre 2001 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 3 ottobre 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno in Lugano
nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 settembre 1987 __________ ha acquistato al prezzo di fr.
3'300'000.– la particella n. __________ RFD di __________, sul quale sorgeva
uno stabile d'appartamenti. Quello stesso giorno egli ha sottoposto il fondo al
regime della proprietà per piani, ricavando 8 quote corrispondenti agli 8
appartamenti e suddividendo il carico ipotecario gravante il fondo base sulle
singole quote di comproprietà. Tra le varie quote di comproprietà, vi era la n.
__________ (pari a 126.5 millesimi) con diritto esclusivo sull'appartamento
n.
1 al primo piano, gravata da tre cartelle ipotecarie al portatore: una di fr.
425'000.– in primo grado, una di fr. 75'0000.– in secondo grado e una di fr.
40'000.– in terzo grado.
B. Nell'estate del 1990 __________, interessato con la moglie
__________ all'acquisto dell'appartamento formante oggetto della quota n.
__________, ha interpellato un'agenzia immobiliare, che lo ha messo in
relazione con __________. Con lettera del 14 settembre 1990 quest'ultimo ha comunicato
all'avv. __________, incaricato dagli acquirenti di fungere da notaio rogante,
che il prezzo di vendita era di fr. 420'000.–, che tale importo sarebbe stato
saldato con il ritiro del credito ipotecario di pari importo presso la
__________ e che le restanti cartelle di fr. 75'000.– in secondo grado e di fr.
40'000.– in terzo grado sarebbero state messe a disposizione del venditore,
libere da ogni impegno (annesso all'act. 24.1).
C. Il 21 settembre 1990 si è proceduto alla firma dell'atto notarile di
compravendita. Al punto 3 le parti hanno concordato quanto segue (act. 1,
annesso 1):
Il
prezzo è fissato in fr. 420'000.– (quattrocentoventimila). Questo importo verrà
versato dai compratori con valuta 30 settembre1990 (novanta) alla __________ la
quale provvederà poi a fargli avere le cartella ipotecaria di iniziali fr.
425'000.– (quattrocentovenicinquemila) di cui alla iscrizione
n.
__________ del __________ 1987 nella quale subentreranno quali nuovi debitori
solidali. Le restanti cartelle ipotecarie di fr. 75'000.– (settantacinquemila),
d.g. n. __________ del __________ 1987 in secondo rango e di fr. 40'000.–
(quarantamila) d.g. n. __________ del __________ 1989 in terzo rango, verranno
messe a disposizione ai qui compratori che ne diverranno quindi creditori liberando
da ogni impegno il qui venditore verso i terzi. Le consegne delle tre cartelle
ipotecarie ai compratori avverranno contemporaneamente.
e __________ hanno regolarmente pagato il prezzo di vendita concordato. Il 28
settembre 1990 __________ ha scritto alla __________ di avere provveduto al
pagamento di fr. 40'000.–, motivo per cui invitava la banca a inviare a
__________ la cartella ipotecaria di pari importo accesa sul fondo in terzo
grado. Ciò è poi avvenuto. La cartella ipotecaria di fr. 75'000.– di secondo
grado non è invece stata consegnata agli acquirenti.
D. Il 24 dicembre 1992, oltre due anni dopo la stipulazione della
compravendita, il __________ ha informato __________ che la cartella
ipotecaria di secondo grado era da esso detenuta in garanzia di un mutuo di fr.
75'000.– a suo tempo concesso a __________ e mai rimborsato, come risultava per
altro dal registro dei debitori presso l'Ufficio dei registri di __________
(act. 1, annesso 2). La conseguente procedura esecutiva messa in atto dalla
banca nei confronti degli acquirenti quali terzi proprietari del pegno ha
condotto a una transazione in virtù della quale gli escussi sono potuti entrare
in possesso del titolo contro pagamento di fr. 30'000.– (act. 31). A nulla
hanno portato invece, stante la sua insolvenza, le procedure esecutive avviate
dagli stessi compratori nei confronti di __________.
E. Dando
seguito a una denuncia penale dell'11 aprile 1995 sporta da __________ e
__________, con decreto di accusa del 17 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di truffa, proponendone la condanna a
90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni, oltre al
pagamento di fr. 38'338.– agli acquirenti in risarcimento del danno subìto e di
fr. 2'496.90 per ripetibili. Al decreto di accusa __________ ha presentato
opposizione.
F. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 3 ottobre 2001 il
presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno in Lugano ha
riconosciuto __________ autore colpevole di truffa per avere, nel settembre del
1990, ingannato con astuzia __________ e __________ a scopo di indebito
arricchimento, inducendoli a firmare il contratto di acquisto della proprietà
per piani n. __________ di __________ e a pagare l'intero prezzo di fr.
420'000.–. E ciò facendo loro credere, con scritto 14 settembre 1990 al notaio
rogante, di avere la disponibilità delle cartelle ipotecarie di secondo e
terzo grado, impegnandosi alla loro consegna contestualmente alla firma del
rogito e promettendo loro in quell'occasione la consegna dei titoli a
brevissimo termine, sottacendo che in realtà la cartella di secondo grado (di
nominali fr. 75'000.–) era stata data in pegno al __________ in garanzia di un
mutuo a lui concesso. Non avendo egli la possibilità di rimborsare tale somma,
gli acquirenti avevano dovuto versare fr. 30'000.– al __________ per entrare in
possesso del titolo. In applicazione della pena, il presidente della Corte di
assise ha condannato __________ a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente,
e al pagamento alle parti civili __________ e __________ di fr. 38'338.– in
titolo di risarcimento del danno e fr. 2'496.90 per ripetibili.
G. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 3 ottobre
2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 novembre 2001, egli chiede di
essere prosciolto dall'imputazione di truffa. Nelle loro osservazioni del 13
novembre e del 3 dicembre 2001 le parti civili __________ e __________ e il
Procuratore pubblico propongono di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
sono sindacabili unicamente se la sentenza impugnata denota estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 128 I 81 consid. 2 pag.86, 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid.
3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I
166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione
di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag.
371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile
essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza,
inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria nel
risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125
I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
-
Il ricorrente ravvisa anzitutto un vizio di procedura nella circostanza
che già durante la prima fase del pubblico dibattimento il presidente della
Corte avrebbe fatto presente che il solo riscontro importante era costituito
dalla lettera che egli aveva inviato al notaio rogante il 14 settembre 1990,
ciò che lasciava presagire fin dall'inizio una sua condanna per truffa. Tale
modo di procedere viola, a parere del ricorrente, l'art. 1 cpv. 3 CPP, secondo
cui ogni persona accusata è innocente sino a quando la sua colpevolezza sia
stata legalmente accertata, ossia fino alla comunicazione della sentenza (art.
276 CPP). La doglianza è inammissibile. Giusta l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP
vizi essenziali di procedura possano essere sollevati davanti alla Corte di cassazione
solo ove il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità “non appena possibile”.
Nel caso in esame non risulta che l'imputato abbia ossequiato a tale esigenza. Avesse
egli dubitato dell'imparzialità del giudice, avrebbe dovuto far rilevare la
circostanza, proponendo la ricusa del presidente della Corte (art. 46 cpv. 2
CPP). Egli è però rimasto silente; non può perciò porre rimedio alla sua passività
in sede di ricorso.
-
Il ricorrente ravvisa un secondo vizio di procedura nella mancata
sospensione del processo, nonostante la sua richiesta volta all'assunzione di
ulteriore documentazione presso il __________ e all'audizione del teste
__________, in modo da dimostrare che l'ipoteca in discussione era
effettivamente a disposizione, secondo gli accordi intervenuti con la
__________ e il __________. Ancora una volta l'ammissibilità del ricorso non è
data, poiché dal verbale del processo non risulta che l'imputato abbia chiesto
quanto pretende ora nel ricorso, né tanto meno che abbia eccepito una
limitazione dei propri diritti processuali di fronte al preteso diniego da
parte del primo giudice.
-
Sempre per quanto riguarda i vizi di forma, il ricorrente ricorda di
avere – due giorni prima del dibattimento – chiesto, per iscritto, di disporre
di determinati atti dell'incarto penale, senza ottenere soddisfazione. La doglianza
non manca di disinvoltura. Anzitutto il ricorrente trascura ancora una volta
l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP, che impone a chi intende valersi di un vizio di
procedura un comportamento diligente. Anche in questo caso però non risulta che
all'inizio del dibattimento – rispettivamente nel corso del suo svolgimento –
l'imputato abbia preteso di non potersi difendersi per l'impossibilità di
consultare determinati atti istruttori. Per tacere del fatto che gli atti posti
a fondamento del giudizio impugnato sono stati acquisiti, come emerge dal
verbale del processo con il consenso di tutte le parti (pag. 2).
-
Il ricorrente fa valere inoltre che, contrariamente a quanto figura
a pag. 3 della sentenza impugnata, il suo difensore non ha affermato che “se l'imputato
avesse voluto truffare, lo avrebbe fatto anche con le cartelle di primo e
secondo rango”. È stato detto invece – egli spiega – per evidente logica, anche
per la cartella in primo e terzo grado, poiché egli, dopo la firma del rogito,
è andato in banca e dal suo conto ha prelevato e pagato alla __________ fr.
40'000.– (act. 66). Se non che, da tale precisazione egli non trae alcuna
conclusione che possa giovare all'esito del ricorso. Ancora una volta
l'ammissibilità del gravame non è quindi data.
-
Riepilogata la fattispecie, il ricorrente rimprovera al primo
giudice di avere tralasciato di precisare, al fine di dare alla vicenda un'interpretazione
a lui sfavorevole, che al punto 3 del rogito notarile le parti avevano inserito
la frase secondo cui “le consegne delle tre cartelle ipotecarie ai compratori
avverranno contemporaneamente”. A torto. Fosse da intendere il rimprovero come
mancato accertamento del fatto che le parti avevano stipulato una clausola del
genere, il ricorso non è serio, dato che a pag. 5 della sentenza di assise è
stato riportato per intero il punto 3 del contratto di compravendita circa le
modalità di pagamento e di consegna delle cartelle ipotecarie. Fosse il
rimprovero da intendere invece come critica alla sentenza impugnata per non
avere, il primo giudice, percepito la reale portata della clausola sotto il
profilo della sua rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 146 CP, il ricorso
sarebbe inammissibile, non spiegando l'interessato perché quella specifica
pattuizione lo avrebbe liberato da ogni responsabilità penale. L'argomento
verrà comunque ripreso più avanti (consid. 9).
-
Al primo giudice il ricorrente fa carico altresì di non avere considerato
la situazione immobiliare esistente al momento dei fatti, ove le banche erano
d'accordo di vendere in perdita gli immobili. Perché una puntualizzazione del
genere sarebbe di giovamento alla sua posizione processuale, il ricorrente non
spiega. Donde l'inammissibilità della critica.
-
Secondo il ricorrente la Corte di assise ha accertato i fatti con
arbitrio e ha sorvolato su svariati particolari da lui provati. A prescindere
dal fatto però che il primo giudice non ha mancato di indicare buona parte di
quanto è sostenuto nel ricorso, come la circostanza che __________ era
impiegato presso il __________ (sentenza, pag. 7), che l'imputato ha subito
provveduto a pagare la somma di fr. 40'000.– relativa alla cartella ipotecaria
di terzo grado (sentenza, pag. 5), che egli medesimo è incensurato (sentenza,
pag. 13), che nel rogito figura la clausola secondo cui le cartelle ipotecarie
sarebbero state consegnate contemporaneamente (sentenza, pag. 5), che il
__________ ha accettato di limitare la pretesa relativa alla cartella
ipotecaria di secondo grado a fr. 30'000.– (sentenza, pag. 6), dal suo disarticolato
esposto, limitato per lo più a generiche puntualizzazioni di singoli stralci di
verbali istruttori, il ricorrente non trae conclusioni specifiche. Egli non
spiega per quali motivi le sue precisazioni renderebbero arbitrario il convincimento
del primo giudice, basato su una valutazione complessiva degli elementi
riscontrati, secondo cui egli era senz'altro conscio che non avrebbe potuto
mantenere l'impegno assunto nei confronti del compratori e non sarebbe stato in
grado di consentir loro di entrare in possesso delle tre cartelle ipotecarie
gravanti il fondo acquistato con il pagamento di fr. 420'000.–. Proposto in
modo inconcludente, il gravame dev'essere dichiarato una volta ancora
inammissibile.
-
In diritto il ricorrente scorge nella condanna per truffa una violazione
dell'art. 146 n. 1 CP, facendo difetto a mente sua il requisito dell'inganno
astuto. Ora, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando
cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad
atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione
sino a cinque anni (art. 146 n. 1 CP; v.art. 148 n. 1 vCP).
a) Un
“inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne
oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 126 IV 165
consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag.
25), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile,
difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando
impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà
a verificare in virtù di un specifico rapporto di fiducia (DTF 126 IV 165 consid.
2a pag. 171, 125 IV 128 in alto, 120 IV 186 consid. 1a pag. 188, 123 consid.
6a/bb pag. 133, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35). Il diritto penale non protegge
invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 126 IV 165 consid.
2a con rinvio pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 120 IV 186 consid. 3a
pag. 188). L'inganno è “astuto” quando le menzogne siano l'espressione di una
scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da
ingannare anche una persona dotata di senso critico. Non è considerato tale,
invece, ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci
possano ragionevolmente essere controllate o quando la scoperta di una sola
menzogna sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197
consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c pag. 36 e 3e pag. 37). Qualora
sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente
raffinati, è superfluo in ogni modo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV
165 consid. 3d pag. 171).
b) Secondo
il presidente della Corte di assise l'imputato ha mentito agli acquirenti del
fondo allorché ha preteso di avere la disponibilità delle cartelle ipotecarie
di secondo e terzo grado “libere da ogni impegno” e di essere pronto a consegnarle
nelle loro mani il giorno previsto per il pagamento del prezzo. Simile assicurazione,
ripetutamente espressa in scritti e colloqui, è stata di intensità tale – ha
soggiunto il primo giudice – da indurre non solo un acquirente mediamente avveduto,
ma in concreto anche il notaio rogante a rinunciare a verifiche nel registro
fondiario sulla titolarietà delle cartelle, verifiche che in ogni modo non
avrebbe avuto portata decisiva, il contenuto del registro dei creditori non
corrispondendo necessariamente al vero (pag. 9). L'imputato – ha soggiunto il
presidente della Corte – ha poi nuovamente mentito, sottacendo al notaio e agli
acquirenti di non essere in grado di ricuperare la cartella ipotecaria di fr.
75'000.– a causa della sua insolvenza o almeno della sua illiquidità;
insolvenza o illiquidità confermate dal fatto che egli ha venduto il bene
immobile per soli
fr.
420'000.– a fronte di un dichiarato valore commerciale di fr. 600'000.– e, comunque,
a fronte di un carico ipotecario di fr. 540'000.– (sentenza, pag. 9 a 11).
c) Ciò
posto, il primo giudice ha ritenuto per finire che le menzogne e i silenzi dell'imputato
costituiscano nel loro complesso un inganno astuto a norma dell'art. 146 CP,
sia perché l'affermazione di disporre delle cartelle ipotecarie ha dissuaso
gli acquirenti dall'eseguire controlli, sia perché non era verificabile da
parte degli acquirenti la possibilità del venditore di onorare la prestazione
promessa e la sua intenzione di fornirla. Nelle circostanze descritte – ha
concluso il primo giudice – le menzogne dell'accusato hanno indotto gli
acquirenti in errore circa la disponibilità dei titoli ipotecari.
Sottoscrivendo il contratto e versando il pagamento pattuito, essi hanno disposto
in modo pregiudizievole del loro patrimonio, tant'è che hanno poi subìto un
danno di fr. 30'000.–, pari a quanto hanno dovuto pagare al __________ per
ottenere la consegna della cartella ipotecaria di nominali fr. 75'000.– accesa
in secondo grado, titolo che secondo il corretto svolgimento del contratto
avrebbe dovuto essere loro consegnato dal venditore senza aggravio (sentenza,
pag. 11 seg.). Dal profilo soggettivo, secondo il presidente, l'imputato ha
agito intenzionalmente, consapevole della situazione per lo meno con dolo
eventuale (sentenza, pag. 12 seg.).
d) Il
ricorrente contesta, come detto, qualsiasi inganno astuto da parte sua, insistendo
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non vi è truffa se è data
le possibilità di verificare la situazione prestando un minimo di attenzione.
Nella fattispecie non soltanto il controllo era agevole e di prammatica, ma si
imponeva, trattandosi di un atto notarile. Egli contesta inoltre di avere
proferito affermazioni false, avendo ricordato fin dall'inizio che vi erano
tre cartelle ipotecarie e avendo indicato dove si trovavano. Tali titoli erano
a disposizione presso i rispettivi istituti per il ritiro e la procedura
sarebbe dovuta avvenire per il tramite dei colleghi di __________, che
lavoravano per il __________.
e) Intravedendo nel comportamento dell'imputato gli estremi dell'inganno
astuto, il presidente della Corte di assise non ha avuto corretta nozione
dell'art. 146 n. 1 CP. Che il 14 settembre 1990 l'imputato abbia trasmesso al
notaio incaricato di rogare l'atto di compravendita uno scritto in cui
comunicava l'ammontare del prezzo (fr. 420'000.–), indicando che tale importo
sarebbe stato saldato con il ritiro del credito ipotecario di pari importo
presso la __________ e che le restanti cartelle ipotecarie di fr. 75'000.– in
secondo grado e di fr. 40'000.– in terzo grado sarebbero state messe a
disposizione dal venditore, libere da ogni impegno (sentenza, pag. 5), non
basta a denotare inganno astuto. Tanto meno ove si pensi che al momento di
firmare il rogito, una settimana più tardi, le cartelle ipotecarie, nonostante
l'impegno assunto dal venditore in tale scritto (considerato decisivo dal primo
giudice per l'applicazione dell'art. 146 CP), non erano ancora state messe a disposizione
né degli acquirenti né del notaio. Eppure, nonostante tale inquietante
circostanza, gli acquirenti hanno sottoscritto una clausola stando alla quale
le cartelle ipotecarie sarebbero state loro consegnate in seguito.
Certo,
il predetto impegno è stato ribadito anche al cospetto del notaio, pubblico
ufficiale, il che poteva costituire un indizio sull'affidabilità della
promessa. Ciò non esonerava tuttavia da ragionevoli ed elementari verifiche,
per altro di agevole attuazione, essendo sufficiente pazientare il tempo
necessario per risalire al creditore in possesso della cartella ipotecaria di secondo
grado. Le circostanze del caso non erano del resto rassicuranti. Ai compratori
era noto infatti che il venditore aveva premura di alienare il fondo,
pacificamente gravato da oneri ipotecari nominali di fr. 540'000.–, a un prezzo
(di fr. 420'000.–) chiaramente inferiore all'effettivo valore venale del bene,
stimato fr. 600'000.– (sentenza, pag. 11). Non era quindi il caso di credere
ciecamente, come ha fatto anche il notaio rogante (sentenza, pag. 9 seg.), alle
promesse dell'imputato né tanto meno alla conclamata affermazione di avere la
disponibilità del titolo di pegno.
Nemmeno
risulta che venditore e compratore fossero – per avventura – legati da rapporti
di amicizia o di fiducia tali da far supporre che il ricorrente abbia deliberatamente
previsto che la controparte avrebbe rinunciato a verificare le sue asserzioni.
D'altro lato non consta neppure che il ricorrente abbia profittato delle scarse
conoscenze degli acquirenti in campo immobiliare, ove si consideri che al
momento della stipulazione del contratto __________ lavorava per il __________,
proprio l'istituto in possesso della cartella ipotecaria che sarebbe dovuta
essergli consegnata libera da aggravi. Né si può ritenere che l'imputato abbia
dato una falsa indicazione la cui verifica era impossibile, difficile o non ragionevolmente
esigibile dai compratori, men che meno tenuto conto degli interessi in gioco e
del contesto in cui si è volta l'operazione, se non sospetto quanto meno poco
tranquillizzante. In una situazione del genere una persona minimamente avveduta
avrebbe subordinato il pagamento (concordato per il 30 settembre successivo
alla rogazione dell'atto), alla consegna della cartelle ipotecarie e
all'attestazione della banche interessate che non vi erano scoperti residui a
carico del venditore.
f) Se ne deve concludere, in ultima analisi, che gli acquirenti non
possono dirsi vittima di un inganno “astuto” nel senso dell'art. 146 n. 1 CP.
Facendo uso della diligenza richiesta dalla circostanze, essi avrebbero
senz'altro potuto evitare di firmare un contratto il cui adempimento da parte
del venditore appariva per lo meno dubbio, tenuto conto dei notevoli carichi
ipotecari che gravavano il fondo. Già per questa ragione il ricorrente va
prosciolto dall'imputazione di truffa, senza che sia necessario inquisire
sull'aspetto soggettivo. Pur avendo agito in modo riprovevole, egli non ha
infatti dato prova di quell'astuzia che l'art. 146 n. 1 CP richiede.
- In sintesi, è annullata e nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
va accolto, la sentenza impugnata e il ricorrente prosciolto dall'accusa di
truffa. Data l'assoluzione, cade anche la condanna al risarcimento del danno
previsto nel dispositivo n. 2.3 del giudizio impugnato (art. 272 CPP). La tassa
di giustizia di fr. 300.– e le spese processuali di prima sede vanno sopportate
dallo Stato, soccombente (art. 9 cpv. 4 CPP). Identico principio vale per gli
oneri processuali del presente giudizio (art. 15 cpv. 2 CPP), che sono
addebitati allo Stato, tenuto a rifondere al ricorrente un'indennità di fr.
1'500.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto, la
sentenza impugnata è annullata e il ricorrente è prosciolto dall'imputazione di
truffa. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese processuali di prima sede
sono poste a carico dello Stato.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr.
1'500.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Locarno;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– avv.
dott. __________ (per la parte civile).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente La
segretaria
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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