AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.12
Data decisione, Autorità:
14.06.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00012
Lugano
14 giugno
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 7 marzo 2002 presentato da
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 24 gennaio 2002 dal presidente della Corte
delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 24 gennaio 2002 il presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole dei reati di
truffa e di falsità in documenti. Egli ha accertato - in estrema sintesi - che
il 10 marzo 1999 il soggetto ha indotto __________ a versargli la somma di fr.
40'000.--, per conto di un suo cliente __________, con la promessa di reperire
una garanzia bancaria a favore di quest'ultimo, sottacendole tuttavia di non
essere intenzionato ad assolvere il mandato ricevuto e di non avere le
conoscenze necessarie per adempierlo, confermandole di avere ottenuto,
contrariamente al vero, una garanzia bancaria per la somma di fr. 12'000'000.--
e consegnandole falsi documenti bancari (due lettere con testo modificato e con
l'intestazione __________), allo scopo di dimostrarle la bontà dell'operazione
e di confermare l'errore in cui l'ha indotta. In applicazione della pena, l'ha
pertanto condannato a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo
di prova di due anni, e all'espulsione (effettiva) dal territorio svizzero per
un periodo di 3 anni.
B. Contro
la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 28 gennaio 2002 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del
gravame, presentati il 7 marzo successivo, egli chiede, in via principale, il
proscioglimento da ogni imputazione e, in via subordinata, la rinuncia alla
pena accessoria dell'espulsione e, in ogni modo, la sua sospensione
condizionale. Non sono state richieste osservazioni sul ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere
in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1
lett. a 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il
giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c
CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche
erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti
(DTF 126 I 168 consid. 3a, 125 I 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4, 118 Ia 20
consid. 1b e rinvii). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi
criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei
fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale
ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in
modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid.
3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I consid. 3a),
rispettivamente poggino su una valutazione unilaterale dei mezzi di prova (DTF
del 25 settembre 2000 in re S., consid. 3b con riferimenti a DTF inedita del 25
gennaio 2000 in re S., consid. 3b). Seconda costante giurisprudenza, inoltre,
una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nella
motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166
consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
- Ai
fini degli accertamenti sulla colpevolezza dell'accusato, il presidente della
Corte delle assise correzionali ha ricordato anzitutto che nell'autunno del
1998 questi ha fatto la conoscenza di __________, titolare di una ditta
individuale attiva nel settore immobiliare, come pure, grazie a quest'ultima,
di __________, persona di riferimento della __________ SA, attiva tra l'altro
nel campo dell'assistenza in operazioni di finanziamenti per conto di terzi
(sentenza, pag. 4). Il ricorrente - sempre stando alla sentenza impugnata -
avrebbe manifestato un interesse personale ad acquistare, per il tramite delle
due donne, e in particolare di __________, due proprietà immobiliari in Ticino
per un prezzo complessivo di circa fr. 13'000'000.--. Uno dei due immobili
avrebbe dovuto essere intestato a una società già esistente a __________
__________ pagando fr. 3'600'000.--, ovvero a una persona giuridica messa appositamente
a disposizione dell'accusato, impossibilitato all'acquisto personale, mediante
un finanziamento messo a disposizione della Banca __________ a sua volta
garantito da un istituto di credito scozzese (sentenza, pag. 5 con riferimento
ad act. 1/1). L'accusato, in realtà, non aveva però alcuna intenzione di
acquistare gli immobili e questo nonostante quanto da lui sottoscritto nella
convenzione del 7 gennaio 1999 conclusa con __________, agente per sé e per
conto della __________ e della __________, nella quale egli confermava che sia
la somma di fr. 3'900'000.-- relativa al prezzo del primo immobile, sia la
somma di fr. 9'000'000.-- relativo al prezzo del secondo immobile erano state
emesse lo stesso giorno, a mezzo di garanzia bancaria irrevocabile con scadenza
1 anno + 1 giorno bancario (act. 1/3). Nessuna delle pretese garanzie era stata
infatti accordata (sentenza, pag. 7). Scopo di questa messa in scena era in
realtà, secondo la prima Corte, quello di far credere alle venditrici, fin
tanto non fosse emersa la verità, di trovarsi di fronte una persona facoltosa,
in grado di trattare con le banche transazioni immobiliari importanti e,
quindi, di preparare il terreno in vista della conclusione di futuri e
importanti affari con le stesse donne, cui aveva fatto credere di essere, in
buona sostanza, un facoltoso imprenditore (sentenza, pag.7).
Il
Presidente della Corte di assise ha quindi accertato che, approfittando della
situazione, il ricorrente ha ricevuto il 10 marzo 1999 da __________ la somma
di fr. 40'000.-- per conto di un suo cliente, tale __________ (act. 1/4 ove
come mittente figura però tale __________), quale anticipo sul compenso che gli
sarebbe pertoccato per il reperimento di un finanziamento in favore dello
stesso , a mezzo di una garanzia bancaria, di US$ 10'000'000 da
destinare ad operazioni immobiliari dello stesso mandante. In realtà, sempre
secondo il primo giudice, anche in questo caso l'accusato, che a torto ha
preteso di avere percepito tale somma soltanto come anticipo delle spese per
l'esecuzione di un mandato assunto senza garanzia, ossia con il solo impegno di
darsi da fare per trovare una persona eventualmente disponibile al
finanziamento (altrimenti non avrebbero avuto senso le azioni messe in atto
successivamente), perseguiva intenti diversi, come dimostrato dalle false
attestazioni annesse alla denuncia penale sporta da __________ (act. 1, annessi
5 e 6). Erano infatti un falso sia la lettera del 22 marzo 1999 (giunta nelle
mani di __________ /) con la quale la __________, ha confermato
all'accusato l'impegno della banca di concedere il 2 aprile successivo
irrevocabilmente una garanzia bancaria di fr. 10'000'000.-- in favore di
__________ facendola pervenire alla __________, come ad accordi, come pure a
mettere a disposizione per il 24 marzo l'altra garanzia di fr. 3'900'000.--
(act. 1/6), sia la lettera del 2 giugno 1999 (giunta anche essa nelle mani di
__________), con la quale __________ ha confermato all'accusato l'emissione di
una garanzia bancaria in favore di __________ di US$ 10'000'000, come pure
l'avvenuto bonifico sul __________ della somma di US$ 100'000.000.-- (esiste
anche un esemplare senza tale riferimento).
-
Il
ricorrente critica la sentenza di assise anzitutto nella misura in cui la prima
Corte non gli ha creduto quando ha preteso di avere agito, in occasione delle
trattative per l'acquisto dei due immobili, soltanto come prestanome di
__________, sua amante, intenzionata lei medesima ad acquistare dette
proprietà. E' in questo contesto che egli ha quindi sottoscritto, senza preoccuparsi
più di quel tanto, la convenzione del 7 gennaio 1999. Prova ne è, egli
soggiunge, che uno dei due immobili, appartenente a una cliente di __________,
è in seguito stato venduto a una terza persona proprio da __________. Nemmeno
può essere condivisa, a mente del ricorrente, l'affermazione della prima Corte,
secondo cui un acquisto da parte sua come fiduciario di terzi, si sarebbe
presentato difficile per problemi legati alla LAFE, trattandosi a ben vedere di
stabili adibiti ad uffici. Si trattava perciò di un'operazione consentita dalla
LAFE. Se non che, la natura appellatoria delle obiezioni, peraltro al limite
del pretesto, è manifesta dato che risulta evidente che il ricorrente si è
limitato a prospettare una versione dei fatti diversa, a lui apparentemente favorevole,
senza sostanziare alcun arbitrio e, in particolare, senza dimostrare la
manifesta insostenibilità della conclusione della prima Corte fondata sulla
convenzione 7 gennaio 1999, ove l'accusato ha sottoscritto l'accordo non come
fiduciario, ma in prima persona; sulla inverosimiglianza della giustificazione
addotta al dibattimento, ossia di aver firmato il documento al buio senza
nemmeno leggerlo con attenzione e trascurando perfino il dettaglio concernente
l'emissione della garanzia; sulla constatazione che egli non ha mai preteso di
essere stato nominato rappresentante a titolo fiduciario della __________,
ossia della società che per evidenti ragioni doveva apparire come intestataria
dell'immobile che doveva essere ceduto al prezzo di fr. 3'600'000.-- (sentenza,
pag. 6). A ben vedere, il ricorrente insorge anche contro il rimprovero mossogli
dal primo giudice di avere già nel dicembre del 1998 promesso una garanzia da
parte di un istituto bancario scozzese per circa fr. 4'000'000.-, asseverando
che una circostanza del genere, peraltro nemmeno prospettata dal Procuratore
pubblico, non trova conforto negli atti. Ora, a prescindere dal fatto che non
trae alcuna conclusione dalla censura, egli per finire concorda con
l'accertamento del primo giudice - ed è ciò che conta - che le operazioni
immobiliari prospettate non sono andate in porto, non essendo stata versata
alcuna garanzia bancaria al 7 gennaio e non esistendo nemmeno la dichiarata
disponibilità in tal senso, anche se solo per fr. 3'600'00.--, da parte della
banca scozzese (ricorso, pag. 4-5). Non si intravede perciò la ragione della
doglianza.
-
Secondo
il ricorrente, il primo giudice sarebbe di nuovo trasceso nell'arbitrio stabilendo
che mediante l'operazione immobiliare caduta nel vuoto egli si sarebbe costituito
agli occhi delle operatrici l'immagine di un importante e facoltoso uomo di affari,
almeno nella fase in cui le trattative rimanevano in essere e vi era
l'aspettativa della disponibilità finanziaria. Basti rilevare, egli opina, che
__________ aveva fretta di vendere lo stabile, come risulta dallo scritto del 4
dicembre 1998 dell'avv. __________ e che, in ogni modo, la transazione
immobiliare doveva essere conclusa entro la fine di gennaio del 1999. Tenendo
conto del contesto della convenzione del 7 gennaio 1999, che dava per acquisita
la messa a disposizione della somma di fr. 12'000'000.-- a mezzo di garanzia
bancaria e che conteneva l'impegno di __________ di regolarizzare i pagamenti
entro la fine del mese come pure i contratti societari, è lecito ritenere,
assevera sempre il ricorrente, che quest'ultima, rispettivamente il suo
rappresentante (avvocato) abbiano appreso nel corso dello stesso mese o nel
febbraio successivo che la garanzia bancaria non è in realtà mai esistita. Sia
gli atti del processo, sia la sentenza di assise, sempre secondo il ricorrente,
sono però silenti su quanto avvenuto tra il 7 gennaio 1999, data in cui egli ha
confermato l'esistenza della garanzia, e il 10 marzo 1999, data in cui egli ha
ricevuto da __________ la somma di fr. 40'000.-- per il reperimento di
un'ulteriore garanzia. In una situazione del genere, soggiunge il ricorrente,
la sua credibilità non poteva che essere scemata agli occhi delle venditrici,
al punto da non potere più apparire, contrariamente a quanto accertato dal
primo giudice, come quel uomo di affari facoltoso evidenziato nella sentenza di
assise.
Anche
se non banale, l'argomento manca di pregio. Certo, la mancata prestazione della
garanzia entro i tempi precisati nello scritto del 4 dicembre 1998 dell'avv.
__________ e nella convenzione del 7 gennaio 1999 non costituiva un segnale positivo.
Tale circostanza non appare però ancora decisiva alla luce dei (vincolanti)
accertamenti della sentenza impugnata, da cui risulta che agli occhi della
vittima le affermazioni del ricorrente - rese evidenti in particolare nella
convenzione del 7 gennaio 1999 - sulla sua potenziale disponibilità di ingenti
importi da investire erano comunque credibili, tanto da trattenerla
dall'effettuare ulteriori verifiche sulla sua consistenza patrimoniale e sulla
sua possibilità di avere accesso a importanti crediti bancari (sentenza, pag.
7). A rafforzare la credibilità dell'accusato potevano d'altro canto anche
contribuire gli scritti dell'avv. __________ (act. 1, pag. 2), ossia del legale,
stando alla denuncia penale, di __________ (cfr. annessi 1 e 2 ). A giusta ragione
il presidente della Corte delle assise correzionali non ha quindi conferito, in
mancanza di elementi più concludenti (ad esempio una comunicazione della banca
che smascherava l'accusato), peso determinante al fatto che le prospettate
transazioni immobiliari non siano state concluse entro i termini stabiliti
dalla convenzione sulla cui possibile decadenza - almeno stando agli atti del
processo - la stessa vittima peraltro nemmeno ha insistito. Anzi, è verosimile
che almeno per uno degli immobili le trattative erano ancora seriamente aperte
(da qui il mantenimento del rapporto di fiducia), altrimenti non si
spiegherebbe perché nell'annesso n. 6 alla denuncia penale (si trattava però di
un falso) figuri anche la conferma dell'altra garanzia di fr. 3'900'000.--
(sentenza, pag. 7 e 9). Ne discende che non si può far carico al primo giudice
di avere abusato del proprio potere di apprezzamento per avere accertato che il
10 marzo1999, data della consegna al ricorrente della somma di fr. 40'000.--
affinché questi reperisse un finanziamento a mezzo di garanzia bancaria,
__________ fosse sempre realmente convinta di trattare con una persona che poteva
concretamente aiutarla nella soluzione del suo problema, nonostante il mancato
acquisto degli immobili oggetto della convenzione del 7 gennaio 1999, sul quale
nessuno, prima del 10 marzo 1999, ha peraltro manifestato disappunto.
-
Il
ricorrente ravvisa gli estremi dell'arbitrio anche nella conclusione del primo
giudice, secondo cui non è vero che egli avrebbe percepito la somma di fr.
40'000.-- per il motivo da lui sempre addotto, ossia come anticipato rimborso
delle spese che egli avrebbe sostenuto nella ricerca tra i suoi conoscenti di
persone disposte a prendere in considerazione (senza alcuna garanzia di
risultato) l'eventualità di concedere il richiesto finanziamento a __________,
ma per la ragione indicata dalla vittima, ossia quale anticipo sul non
precisato compenso per il reperimento di un finanziamento in favore dello
stesso __________, a mezzo di una garanzia bancaria di US$ 10'00'000 da
destinare in operazioni finanziarie. Nell'affrontare l'argomento, il ricorrente
perde però di vista il potere di cognizione della Corte di cassazione e di revisione
penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. La
natura appellatoria e finanche pretestuosa dell'esposto, in cui vengono
peraltro accomunate questioni di fatto e di diritto, risulta infatti palese, il
ricorrente limitandosi in buona sostanza a contrapporre agli accertamenti e al
conseguente ragionamento del primo giudice il proprio personale punto di vista
sia sulla natura e portata dell'accordo venuto in essere con la vittima, sia
sullo svolgimento dei fatti capitati successivamente, con particolare
riferimento all'equivoco che sarebbe stato causato da tale __________ con
l'invio degli annessi n. 5. e 6 alla denuncia penale. Ciò che non è però
consentito in un ricorso per cassazione (v. consid. 1). Va comunque rilevato
che le argomentazioni e le riflessioni (sentenza, consid. 9) che hanno spinto
il presidente della Corte delle assise correzionali a preferire la versione
della vittima sullo scopo del versamento della somma di fr. 40'000.--, come
pure a non credere al ricorrente di essere a sua volta stato vittima di un
pasticcio combinato da __________, come pure a ritenere che gli allegati 5 e 6
fossero dei falsi, perché la __________ non ha mai inteso concedere alcuna garanzia
ad __________ né ad altri, sarebbero resistite perfino a un libero esame.
-
Assevera
il ricorrente che gli scritti annessi alla denuncia penale attestanti la concessione
della garanzia a favore di __________ non sono comunque causali, dato che essi
sono successivi al versamento della somma di fr. 40'000.--. Ora, però, nemmeno
la sentenza impugnata si è spinta sino a tanto. Anzi, il primo giudice si è
chiesto se il ricorrente aveva ancora motivo di esibire i noti scritti (falsi)
rischiando le inevitabili conseguenze del caso se avesse realmente agito in
malafede, apparendo perciò più logico che egli si dileguasse con la somma. La
stessa Corte ha però in seguito rilevato che circa due settimane dopo avere
esibito la prima falsa assicurazione di __________, l'accusato è riuscito a
farsi consegnare da __________ ulteriori fr. 100'000.-- (non oggetto di accusa;
cfr. act. 12 da cui risulta che al riguardo il Procuratore pubblico ha persino
emesso un decreto di non luogo a procedere) in circostanze non chiare, poi
svaniti senza che il ricorrente sia riuscito a dimostrarne la destinazione.
Egli non ha perciò escluso che il ricorrente si proponesse di ulteriormente ingannare
la vittima (sentenza, 12). Perché tale riflessione sarebbe arbitraria, il
ricorrente non lo dimostra, limitandosi nuovamente a criticare la sentenza di
assise con argomenti appellatori. La questione non ha comunque da essere
vagliata oltre. Più avanti il primo giudice ha infatti definitivamente chiarito
il problema, stabilendo che l'accusato ha fatto uso dei documenti falsi
anzitutto per dimostrare alla vittima di avere adempiuto al proprio incarico,
ossia - in altre parole - per far si che essa non si accorgesse dell'inganno
(sentenza, pag. 15). Ha quindi agito in questo modo perché non fosse subito
smascherato e - senza che ciò gli sia stato prospettato nell'atto di accusa e
tantomeno nel dispositivo di condanna - perché potesse di nuovo contare sulla
fiducia della vittima anche per affari futuri, come quello relativo al versamento
di fr. 100'000.-- (sentenza, pag. 15). La fattispecie è pertanto chiara: usando
i noti falsi, il ricorrente si proponeva in primo luogo che la vittima
continuasse a credere che egli stava agendo correttamente, ovvero mirava a
mantenerla nell'errore (sentenza, pag. 15). Non vi è perciò serio motivo per
vagliare ulteriormente il ricorso su questo punto fondato su argomenti per lo
più pretestuosi.
-
Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di avere violato il diritto federale,
segnatamente l'art. 146 n. 1 CP, condannandolo per truffa. Nel motivare la
critica egli si diparte però da premesse che la Corte di cassazione e di
revisione penale non ha ritenuto fondate al momento di vagliare le censure che
precedono, ossia dà per scontato che ben prima del 10 marzo 1999 la vittima
aveva sufficienti motivi per diffidare e quindi per non consegnargli la somma
di fr. 40'000.--. Formulato in questo modo il ricorso è perciò inammissibile,
in quanto fondato, come visto, su fatti diversi da quelli accertati nella
sentenza di assise, alle cui pertinenti considerazioni per il rimanente si
rinvia (sentenza, pag. 13 e 14). __________ è stata infatti vittima di uno
scolastico caso di truffa. A un giudizio di inammissibilità è pure destinata la
censura rivolta dal ricorrente alla condanna per falsità in documenti. Anche in
questo caso il gravame si fonda su premesse che non trovano riscontro nella
sentenza di assise, ove i termini del problema sono stati esposti e trattati
correttamente (sentenza, pag. 15).
-
Il
ricorrente si duole dell'entità della pena irrogatagli, facendo carico al primo
giudice di averlo condannato, senza spiegarne le ragioni, alla medesima pena
prospettata nel decreto di accusa nonostante il parziale proscioglimento
dall'imputazione di falsità in documenti, come pure di non avere considerato la
negligenza della vittima, che avrebbe facilitato la commissione dei reati. A
torto. Il primo giudice non ha mancato di rilevare che il ricorrente è stato in
parte prosciolto dall'imputazione ricordata nel ricorso. Nemmeno ha trascurato
di spiegare perché, ciononostante, egli non ha ridotto la pena proposta dal
Procuratore pubblico. Ha infatti ritenuto decisivo che l'accusato abbia agito a
scopo di lucro, senza farsi scrupolo di arrecare danno alla vittima, di cui ha
carpito la fiducia e ha ricordato anche i suoi trascorsi penali, segnatamente
le diverse condanne subite per reati patrimoniali, in particolare per emissione
di assegni a vuoto, oltre che per ricettazione e truffa (cfr. anche sentenza,
pag. 4 con riferimento al casellario giudiziario in atti). Ha anche ricordato
il suo comportamento preprocessuale e processuale, volto alla negazione di ogni
addebito (sentenza, pag. 16). Irriducibile fino all'ultimo, il ricorrente non
poteva perciò attendersi ulteriore comprensione da parte del primo giudice, cui
non può di certo essere rimproverata eccessiva severità. La sentenza resiste
perciò anche su questo punto alla critica, proposta invero con leggerezza, in
particolare nella misura in cui il ricorrente pretende anche, caso mai fossero
condivise le obiezioni che precedono, la conseguente riduzione del periodo
dell'espulsione e di conseguenza, visto che non e possibile scendere sotto il
limite di tre anni (art. 55 cpv. 1 CP), la sua non pronuncia.
-
Infine,
il ricorrente insorge anche contro la mancata concessione della sospensione
condizionale del provvedimento dell'espulsione dal territorio svizzero per tre
anni pronunciata nei suoi confronti, rimproverando al primo giudice di non
avere spiegato perché, accordata la sospensione condizionale della pena principale,
non ha deciso altrettanto per l'espulsione. La critica non è seria, giacché il
primo giudice ha negato tale beneficio dopo avere stabilito (a giusta ragione)
che il territorio svizzero potrebbe anche in futuro costituire terreno fertile
per la commissione di eventuali reati patrimoniali (sentenza, pag. 16). Con ciò
risulta evidente che egli ha formulato prognosi negativa sulla futura condotta
dell'accusato con riferimento proprio alla sua eventuale permanenza in Svizzera
(e non nel suo paese di origine), ciò che fa apparire la sua decisione conforme
al diritto federale (DTF 114 IV 97).
-
Da
quanto precede, discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve
essere disatteso siccome manifestamente infondato (art. 291 cpv. 1 CPP). Gli
oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del
ricorrente (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 291 cpv. 1 CPP e per le spese la LTG
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.--
b)
spese fr. 100.--
fr. 1'000.--
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________, tramite
l'avv. __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico
avv. __________;
– Presidente della
Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino,
Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– avv. __________
(rappresentante parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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