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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.22
Data decisione, Autorità:
23.04.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00022
Lugano
23 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 17 marzo 2002 presentato da
__________,
contro
la
sentenza emanata il 5 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso
per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 25 giugno 2001 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di danneggiamento e di violazione
della legge federale sulle armi, gli accessori delle armi e le munizioni per
avere, il 6 febbraio 2001 ad __________, portato fuori casa il proprio fucile
cal. 22 senza essere al beneficio di alcuna autorizzazione e ferito intenzionalmente
alla gamba destra, esplodendo un colpo, il cane di __________. In applicazione
della pena, egli ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 500.–. Statuendo
su opposizione, con sentenza del 5 marzo 2002 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, ha confermato le due imputazioni, ma ha ridotto la multa a
fr. 300.–.
B. Il 17 marzo 2002 __________ ha scritto alla Pretura di avere
ritirato il 15 marzo precedente la busta raccomandata contenente la sentenza e
ha manifestato stupore per il fatto che il termine di ricorso (5 giorni) era
cominciato a decorrere dalla pronuncia orale dei dispositivi, circostanza di
cui egli non sarebbe stato informato, il Pretore avendo soltanto accennato a un
termine di 5 giorni senza ulteriori specificazioni. Premesso di avere atteso
per tale motivo la notifica della sentenza, egli ha dichiarato, dopo avere
esaminato la motivazione, di ricorrere alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Il Pretore ha trasmesso l'atto a questa Corte per competenza. La
lettera non è stata oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 276 cpv. 1 CPP, conclusa la discussione, il
Pretore emana la sentenza, che è immediatamente comunicata verbalmente nei
dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte
civile e al Procuratore pubblico. In base all'art. 276 cpv. 2 CPP egli avverte
inoltre le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e
del diritto di rinunciare, pure entro il termine di cinque giorni, a esigere la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Secondo l'art. 276 cpv. 3
CPP, la sentenza motivata dev'essere intimata sotto pena di nullità, entro
venti 20 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, all'accusato, al suo
difensore, alla parte civile e al Procuratore pubblico con l'indicazione del
rimedio di diritto e del termine entro il quale può essere proposto.
-
Dal verbale del dibattimento risulta che il Pretore, chiusa l'udienza,
ha dichiarato il ricorrente colpevole di danneggiamento e di violazione della
legge federale sulle armi, pronunciando la pena (multa di fr. 300.–) e
avvertendo le parti del diritto di presentare, per il tramite della Pretura,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro 5
giorni dalla pronuncia dei dispositivi. Egli ha anche reso attenti gli
interessati che, presentata tale dichiarazione, la motivazione del ricorso
sarebbe dovuta seguire entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza
scritta. Il ricorrente non pretende di essere stato assente alla lettura dei
dispositivi, né censura il verbale di falso (art. 256 cpv. 2 CPP). Nulla induce
pertanto a ritenere che il Pretore abbia in qualche modo disatteso l'art. 276
cpv. 2 CPP. Su questo punto il ricorso non ha consistenza.
-
La mancata presentazione della dichiarazione di ricorso entro 5
giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi (da non confondere con la
presentazione del ricorso per cassazione motivato) rende inammissibile lo
scritto del 5 marzo 2002, nella misura in cui questo può essere inteso come
ricorso per cassazione. Come si è appena spiegato, il termine di 5 giorni decorre
dal momento in cui il Pretore comunica oralmente il suo giudizio e non dal
momento in cui intima la sentenza motivata. Il rispetto di tale regola è
imposto finanche alle parti che non hanno presenziato al dibattimento. Spetta
infatti a costoro di informarsi tempestivamente sull'esito della sentenza, in
modo da decidere se dichiarare di ricorrere (CCRP, sentenza del 2 dicembre 1997
in re Ministero pubblico contro G., e del 4 maggio 1998 in re B.).
-
Si aggiunga che, quand'anche il ricorrente potesse ottenere una
restituzione del termine di 5 giorni (art. 21 CPP) invocando un malinteso con
il Pretore a lui non imputabile, la sostanza delle cose non muterebbe. Potesse
lo scritto in esame essere considerato come tempestiva dichiarazione di ricorso
per cassazione, infatti, nessuna motivazione scritta del gravame è stata presentata
entro il termine di 20 giorni dalla sentenza pretorile motivata (art. 289 cpv.
4 CPP cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP). Quanto allo scritto come tale, esso
manca di qualsiasi motivazione e non può manifestamente essere trattato come
ricorso (art. 289 cpv. 2 CPP).
-
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza e andrebbero
quindi a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Data la
particolarità del caso, si soprassiede tuttavia – eccezionalmente – da ogni
prelievo.
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
-
Non si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione a:
– __________;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Ministero
pubblico della Confederazione, Berna;
– Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– __________.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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