AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.23
Data decisione, Autorità:
22.11.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.23
Lugano
22 novembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta,
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 5 aprile 2002 presentato da
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 7 marzo della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 12 settembre 1986 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto
per divorzio il matrimonio contratto nel 1969 fra __________, nato nel 1946, e
__________, nata nel 1948. Contestualmente il Pretore ha omologato la convenzione
sulle conseguenze accessorie, la quale prevedeva – tra l'altro – un contributo
alimentare mensile paterno di fr. 1000.– (indicizzati) a favore del figlio
__________, nato nel 1970 (affidato alla madre) e un assegno indicizzato per la
ex moglie di fr. 1'430.– mensili, da aumentarsi di fr. 500.– non appena il
figlio non avesse più diritto ai contributi. Quest'ultima aggiunta non andava
versata "durante il periodo in cui la signora __________ avesse
un'attività lucrativa e coabitasse", mentre l'alimento (indicizzato) di
fr. 1'430.– andava versato "vita natural durante e non saranno riducibili
". Il 19 ottobre 1995 __________ si è risposato con __________, nata il
__________ 1965. Da questo matrimonio non sono nati figli.
B. Da
gennaio del 1997 __________ non ha più pagato gli alimenti a favore della ex
moglie. Con petizione del 28 marzo 1998 egli ha chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano la soppressione del contributo alimentare a favore della
moglie retroattivamente a partire dal 1° luglio 1995, subordinatamente una sua
riduzione. Con sentenza del 10 agosto del 2000, il Pretore ha parzialmente
accolto la petizione, riducendo il contributo alimentare mensile per la ex
moglie a fr. 950.– indicizzati a partire dal 20 marzo 1998. Contro tale
decisione __________ ha interposto appello.
C. A
seguito della querela sporta il 21 luglio 1997 da __________, con decreto di accusa
del 9 aprile 2001 il Procuratore pubblico ha posto __________ in stato di accusa
per trascuranza degli obblighi di mantenimento "per avere, a __________ e
__________, nel periodo dal mese di gennaio 1997 all'ottobre dello stesso anno,
pur avendo o potendo avere i mezzi per farlo, omesso di versare alla ex moglie
__________, i contributi alimentari di cui alla sentenza di divorzio del
12.9.1986 del Pretore del Distretto di Lugano, accumulando arretrati per
complessivi fr. 18'813.–" e ne ha proposto la condanna alla pena di 10
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Al decreto di accusa
__________ ha interposto tempestiva opposizione.
D. Statuendo
sull'opposizione, con sentenza del 7 marzo 2002 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, ha confermato sia l'imputazione, sia la proposta di pena
contenute nel decreto di accusa, caricandogli spese e tasse di giustizia
dell'intero procedimento.
E. Contro
la sentenza pretorile __________ ha inoltrato l'8 marzo 2002 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame,
presentati il 5 aprile successivo, egli chiede il proscioglimento dall'imputazione
di trascuranza dei doveri di assistenza. Con scritto del 17 aprile 2002 il
Procuratore pubblico ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
F. Pendente
ricorso per cassazione, con sentenza del 10 aprile 2002 la I Camera civile del
Tribunale di appello ha respinto l'appellazione proposta da __________ contro
la sentenza emanata il 10 agosto 2000 dal Pretore del distretto di Lugano in
parziale accoglimento della petizione del 20 marzo 1998, volta alla soppressione,
rispettivamente alla riduzione del contributi alimentare a favore della moglie
a far tempo dal 1°luglio 1995. Adito da __________, con sentenza del 10 luglio
2002 il Tribunale federale ha confermato la sentenza cantonale.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con la detenzione chiunque non
presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia
benché abbia o possa avere i mezzi di farlo. Presupposto oggettivo è che
l'autore disponesse dei mezzi per adempiere il proprio obbligo o potesse
conseguirli. Non occorre che egli avesse mezzi sufficienti per onorare integralmente
la prestazione; basta che egli potesse versare più di quanto ha effettivamente
pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b). Per stabilire se egli potesse far capo,
anche solo parzialmente, all'obbligo alimentare tornano applicabili i principi
derivanti dall'art. 93 LEF: si deve quindi accertare, per il periodo in
questione e in ogni caso sull'arco di più mesi, l'insieme delle entrate del
debitore e il relativo fabbisogno (DTF121 IV 272 consid. 3c pag. 277 e 3d pag.
278). Ove risulti che costui non disponeva dei mezzi necessari per dare
seguito all'obbligo contributivo, occorre ancora verificare se egli non avesse
la possibilità di conseguirli. E' infatti compito del debitore, in casi del
genere, intraprendere quanto possibile per onorare il debito (DTF 126 IV 131
consid. 3a/cc pag. 134). Sapere quale fosse la situazione finanziaria del debitore
e quali possibilità egli avesse di conseguire i mezzi necessari è poi una
questione legata all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove
(Corboz, Les principales infarctions, Berna 1997, n. 26 segg. ad art. 217 CCRP,
sentenza del 12 dicembre 2001 in re P. consid.2 con rif.). In sede di
cassazione problemi siffatti sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato
denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP e 295 CPP). E arbitrario
non significa opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento
di giustizia e dell'equità (DTF128 I 81 consid. 2a pag. 86, 127 I 54 consid. 2b
pag. 56).
- Riassunte
le ammissioni del ricorrente nel corso del pubblico dibattimento sull'evoluzione
del suo reddito dal 1991, il Pretore ha concluso che apparentemente il soggetto
si sarebbe trovato nell'oggettiva impossibilità di fare fronte alla pensione
alimentare a favore della ex moglie stabilita nella nota convenzione di divorzio.
Se non che, egli ha soggiunto, la situazione finanziaria da lui descritta, è
inconciliabile con il suo sproporzionato elevato tenore di vita; non soltanto
egli ha vissuto e vive tuttora in una lussuosa abitazione che comporta una
pigione mensile di
fr.
2'850.–, ma ha pure beneficiato di una costosa automobile (Mercedes), il cui
leasing ha comportato da gennaio ad agosto 1997 pagamenti per un totale di fr.
17'432.– a fronte di rate mensili di fr. 2'179.–. Poco importa, ha poi
soggiunto il primo giudice, che a consentire tali pagamenti siano state la
madre e la sorella dell'accusato. Non è infatti ammissibile che un debitore
della pensione alimentare non faccia fronte ai suoi obblighi, ma si permetta
una vita così agiata, quantunque finanziata da terzi; egli avrebbe infatti
dovuto utilizzare, almeno in parte, gli aiuti finanziari famigliari. L'accusato
– sempre secondo il Pretore – non ha nemmeno provato di avere tentato di
conseguire un reddito maggiore di quello che ha conseguito nel periodo in
questione; nulla si sa infatti dei tentativi messi in atto per conseguire un
reddito maggiore, segnatamente quello di fr. 4'000.– che il giudice civile ha ritenuto
che potesse essere conseguito dal soggetto. Incomprensibile, secondo il
Pretore, è poi la decisione del prevenuto di non essersi iscritto alla
disoccupazione già nel 1995 ossia dopo essere stato licenziato. Infine, ha
osservato il primo giudice, non può essere trascurato che il prevenuto si è
risposato nel 1995 con una nuova compagna trentenne, di formazione aiuto
farmacista, che da allora non ha mai lavorato. Anche questa circostanza – ha
spiegato il Pretore – è inconciliabile con una persona che pretende di essere
sprovvista di mezzi.
Ciò
posto, il Pretore ha concluso che nel periodo indicato nel decreto di accusa il
ricorrente aveva una potenzialità di reddito di almeno fr. 4'000.– al mese, che
egli avrebbe senz'altro dovuto utilizzare, almeno in parte, gli aiuti
famigliari non nel mantenersi nel lusso, ma nel far fronte ai suoi obblighi
derivanti dal primo matrimonio. Né può essere trascurato, sempre secondo il
primo giudice, il reddito potenziale del coniuge o parte di esso per almeno fr.
1'000.– mensili, stante pure l'obbligo di contribuire ai bisogni familiari. Non
avere fatto fronte alla pensione alimentare in circostanze del genere, secondo
il Pretore, costituisce trascuranza dei doveri di assistenza ex art. 217 CP.
- Il
ricorrente fa anzitutto valere che non possono essere considerati gli aiuti
finanziari corrisposti dalla madre e dalla sorella per far fronte al canone di
locazione e al pagamento del leasing della Mercedes, poiché tali elargizioni
non sarebbero state garantite qualora egli le avesse utilizzate per versare
alla ex moglie la pensione alimentare. D'altro canto, gli soggiunge, essendo
stato il contratto di locazione stipulato per la durata di 3 anni a partire da
ottobre del 1996, egli non avrebbe potuto disdirlo prima. Non va peraltro
dimenticato, sempre secondo il ricorrente, che il contratto in rassegna è stato
sottoscritto nell'aprile del 1996, ossia quando la sua situazione economica era
diversa. Riferendosi al leasing, il ricorrente assevera di non avere subito
restituito l'automobile perché in caso contrario avrebbe dovuto corrispondere
una pena convenzionale che superava di molto la sua disponibilità finanziaria.
Anche in questo caso, spiega il ricorrente, risulta comunque assodato che a
partire dal 1997 a pagare le relative rate della Mercedes è stata ancora una
volta la madre.
a) Ci si deve seriamente chiedere se il Pretore avesse valide ragioni
per far carico al ricorrente di non avere attinto, almeno in parte, agli aiuti
della madre e della sorella, per far fronte al debito alimentare con la moglie.
È infatti presumibile che tali aiuti venissero di volta in volta corrisposti
dalla madre direttamente al creditori e che in ogni modo essi non sarebbero
stati garantiti qualora il ricorrente li avesse utilizzati per pagare i debiti
nei confronti della ex moglie. Il tenore di vita dell'accusato – reso possibile
grazie all'aiuto di terzi – poteva pertanto, di principio, essere censurato
solo da un punto di vista morale, come rilevato dal Pretore nella sentenza
(civile) del 10 agosto 2000, in cui egli ha peraltro anche puntualizzato che
dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che gli aiuti volontari provenienti
dai genitori non costituiscono fonti di reddito computabili per il calcolo
alimentare (pag. 5).
b) La questione
non ha comunque da essere approfondita, il ricorso dovendo essere respinto per
le considerazioni che seguono. Fondandosi sulla sentenza (civile) del 10 agosto
2000, il primo giudice ha in ogni modo constatato che, comunque sia, l'accusato
era in grado di conseguire un reddito di almeno fr. 4'000.– mensili. Orbene,
questi non fa valere che con un simile introito non sarebbe stato in grado di
tacitare, almeno in parte, il debito alimentare, avuto riguardo al suo minimo
di esistenza vitale. Egli si limita infatti a rimproverare al Pretore di essere
trasceso in arbitrio acquisendo quel dato, stabilito da un giudice diverso con
riferimento peraltro a un periodo non oggetto del decreto di accusa. Ora è vero
che nella sentenza del 10 agosto 2000 il Pretore ha determinato la potenzialità
economica del ricorrente con riferimento allo stipendio di fr. 2'500.– che
questi ha dichiarato di avere percepito dal marzo del 1998, ossia dopo il
periodo (gennaio–ottobre del 1997) considerato dal Procuratore pubblico nel decreto
di accusa per trascuranza dei doveri di assistenza, mentre che – stando
all'accusato – tra marzo e dicembre del 1997 egli avrebbe conseguito soltanto
la somma complessiva di fr. 16'643.– versata dall'ufficio del lavoro. Se non
che, a prescindere dal fatto che il ricorrente non spiega perché egli non fosse
in grado di versare almeno una minima parte di quell'importo alla ex moglie,
tenuto conto del fatto che a partire proprio dal 1° gennaio 1997 egli era
sgravato totalmente dagli obblighi che erano stati assunti dalla madre
(sentenza 10 agosto 2000, pag. 4), non si può in ogni modo sostenere che il
primo giudice sia caduto in arbitrio ritenendo che la potenzialità di reddito
del ricorrente riferita al 1998 potesse valere anche per il 1997, ove si
considerino le diffuse considerazioni che avevano spinto il giudice civile a
ridimensionare determinate affermazioni del prevenuto (pag. 5–6). Invero il
ricorrente fa anche valere di avere fatto il possibile per conseguire un
reddito maggiore. Tale asserzione è però rimasta priva di ogni riscontro.
d) Rimarrebbe da vagliare la pertinenza della considerazione del
Pretore, secondo cui occorrebbe conglobare nelle disponibilità del ricorrente
anche il potenziale reddito o parte di esso che avrebbe potuto conseguire la
nuova compagna. La questione – ancorché la circostanza rilevata al consid. 7d
della sentenza impugnata susciti seri interrogativi sulle reali condizioni
economiche dell'accusato – può esser per finire lasciata irrisolta, data la
reiezione del ricorso già sulla base delle considerazioni che precedono.
- Da
quanto precede discende che il ricorso deve essere disatteso, siccome infondato.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente
(art.15 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
richiamata
per le spese la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– __________;
– avv. __________;
– Pretura di Lugano,
Sezione 4, 6900 Lugano;
– Dipartimento delle
Istituzioni, Casellario, 6500 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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