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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.31
Data decisione, Autorità:
10.05.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00031
Lugano
10 maggio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 7 maggio 2002 presentato da
__________,
contro
la
sentenza emanata il 15 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona
nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: che con decreto di accusa del 4 marzo 2002 il Procuratore pubblico
ha ritenuto __________ autore colpevole di contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti per avere acquistato, consumato personalmente e detenuto
hashish e marijuana nei 12 mesi precedenti il 1° febbraio 2002;
che
in applicazione delle pena egli ne ha proposto la condanna al pagamento di una
multa di fr. 200.– e alla confisca di 1.5 g di hashish sequestrati il 1°
febbraio 2002;
che,
statuendo su opposizione, con sentenza del 15 aprile 2002 il Pretore del Distretto
di Bellinzona ha confermato l'imputazione e la confisca, riducendo tuttavia la
multa a fr. 100.–;
che
il 7 maggio 2002 __________ ha inoltrato al Pretore una dichiarazione di ricorso;
e considerando
in diritto: che, “conclusa la discussione, il Pretore emana la sentenza che è
immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei
motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico”
(art. 276 cpv. 1 CPP)
che
il Pretore avverte le parti, inoltre, del diritto di presentare per il suo
tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale
entro il termine di cinque giorni e del diritto di rinunciare, pure entro il
termine di cinque giorni, alla motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2
CPP);
che
alla dichiarazione di ricorso deve poi far seguito la motivazione entro venti
giorni dalla notifica della sentenza scritta (art. 289 cpv. 1 e 4 CPP, cui
rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP)
che
nel caso in esame il condannato non risulta avere dichiarato di ricorrere
contro la sentenza del Pretore entro cinque giorni dalla comunicazione orale
dei dispositivi, avvenuta il 15 aprile 2002, né l'interessato pretende il
contrario o asserisce che – per ipotesi – la comunicazione dell'art. 276 cpv. 1
CPP non sia avvenuta o che non gli sia stato indicato il termine per ricorrere
in cassazione;
che
la dichiarazione di ricorso inviata al Pretore il 7 maggio 2002 è pertanto tardiva
e come tale irricevibile;
che,
quand'anche il ricorrente postulasse – per avventura – la restituzione del termine
di cinque giorni (art. 21 CPP) perché impedito senza sua colpa ad agire, la sostanza
delle cose non muterebbe;
che,
infatti, alla dichiarazione di ricorso non ha fatto seguito alcuna motivazione
scritta nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza pretorile;
che,
quanto allo scritto come tale, esso manca di qualsiasi motivazione e non può
manifestamente essere trattato come ricorso (art. 289 cpv. 2 CPP);
che
nelle circostanze descritte gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza
del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP);
che
nondimeno, data la particolarità del caso, si giustifica di soprassedere eccezionalmente
da ogni prelievo;
per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
-
Non
si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione
a:
–
__________;
–
Ministero pubblico, 6901 Lugano;
– Comando
della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
–
Tribunale penale cantonale, 6901 Lugano;
– Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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