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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.60
Data decisione, Autorità:
18.10.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00060
Lugano
18 ottobre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 30 settembre 2002 presentato da
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 23 settembre 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. La sera del 21 dicembre 2001 __________ e __________ si trovavano
all'interno del “Grottino __________ ” a __________, in gruppi separati, per la
cena di fine anno con i rispettivi colleghi di lavoro. Per ragioni sue
__________ ha deciso di lasciare il ristorante ancor prima di iniziare la cena.
Mentre stava uscendo, egli ha avuto una discussione con __________, che lo ha
seguito fuori. La sera stessa __________ si è presentato al Pronto soccorso
dell'Ospedale __________, dove gli sono state diagnosticate una ferita
lacero-contusa al labbro superiore sinistro, una contusione allo zigomo
sinistro, una contusione alla zona occipitale e dolori al gomito sinistro.
Ripresentatosi al nosocomio il giorno seguente, egli è stato ricoverato nel reparto
di chirurgia, i sanitari avendogli diagnosticato una commozione cerebrale.
L'indomani, 23 dicembre 2001, egli è stato dimesso in buone condizioni generali
e locali.
B. Sullo svolgimento dei fatti gli interessati hanno fornito versioni
contrastanti. Nella denuncia del 31 dicembre 2001 sporta per ingiurie, lesioni
personali e danneggiamento __________ ha affermato di essere stato colpito al
volto da __________ mentre si trovava nel vestibolo all'entrata del “Grottino
__________ ” e di essere caduto indietro a seguito del colpo infertogli.
__________ ha sostenuto, dal canto suo, che nell'intento di seguirlo il querelante
sarebbe inciampato e caduto in avanti.
C. Con decreto di accusa del 17 giugno 2002 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici e danneggiamento
per avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________,
colpendolo con un pugno al volto, facendolo cadere per terra, procurandogli le
lesioni descritte nei certificati medici agli atti e fratturandogli gli
occhiali. Egli ne ha proposto perciò la condanna a una multa di fr. 500.–. Statuendo
su opposizione, con sentenza del 23 settembre 2002 il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha prosciolto l'accusato, non ravvisando una versione dei fatti che
si imponesse al di là di ogni ragionevole dubbio.
D. Contro la sentenza citata __________ ha introdotto il 25 settembre
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 30 settembre successivo, egli
chiede l'integrale conferma dell'atto di accusa, la condanna di __________ al
pagamento di fr. 2'207.80 in risarcimento del danno, di fr. 1'000.– per torto
morale e di fr. 1'000.– per ripetibili. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti né la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato
denota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì
manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56
consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a).
Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata,
né contrapporre a quest'ultima un propria versione dei fatti, per quanto preferibile
essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti
e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in
chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in modo urtante il sentimento di
giustizia ed equità (DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12
consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o poggino unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF118 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3).
Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando
è arbitraria non solo nelle motivazioni, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129
consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 153 consid. 6c).
-
Nella sentenza di assoluzione il Pretore ha ricordato anzitutto che
non vi sono testimoni in grado di raccontare che cosa sia realmente accaduto
quella sera all'uscita dell'esercizio pubblico. Egli ha rilevato che in un
verbale istruttorio del 6 febbraio 2002 __________ aveva dichiarato di avere
tentato invano di trattenere __________, il quale aveva invece seguìto
l'accusato, e di essere poi uscito dal ristorante non vedendolo rientrare,
tanto più che aveva udito colpi provenire dal vestibolo. Quest'ultima circostanza
era stata confermata anche da __________. Il Pretore ha soggiunto che
__________ aveva riferito altresì di avere trovato __________ nel vestibolo del
ristorante, oltre la seconda porta, con la bocca sanguinante e in procinto di
rialzarsi. Al pubblico dibattimento __________ ha confermato la propria
deposizione, salvo precisare che quando era uscito dal locale per sincerarsi
dell'accaduto aveva trovato __________ non nel vestibolo, bensì all'esterno
dell'edificio, accasciato e sul punto di rimettersi in piedi. Se non che – ha
continuato il Pretore – tale precisazione mal si concilia con la versione dei
fatti esposta nella denuncia, ove __________ affermava di essere stato colpito
alla parte sinistra del volto e di essere caduto all'indietro, battendo la
faccia contro un muro e poi la nuca per terra. Secondo il Pretore, se __________
ha soccorso il denunciante all'esterno dell'edificio, __________ sarebbe dovuto
cadere in avanti, oltre la porta del ristorante, e non all'indietro. Per di
più, non si poteva affermare con sufficiente certezza che le ferite riportate
da __________ fossero incompatibili con una caduta verso l'avanti, sicché – per
finire – in mancanza di una versione dei fatti che si imponesse al di là di
ogni ragionevole dubbio, il primo giudice ha assolto l'imputato.
-
Il ricorrente invoca i certificati medici agli atti, compatibili a
suo parere con la propria versione dei fatti. Egli ricorda l'ostilità del
denunciato nei suoi confronti, le occhiatacce e gli sguardi che hanno preceduto
la sua uscita dal ristorante, onde le premesse per un alterco che poteva
concludersi solo nel modo descritto nella querela, avuto riguardo alla
prestanza fisica dell'accusato. Egli rileva inoltre che i rumori uditi da testimoni
non sono quelli di una caduta all'esterno dell'esercizio pubblico, che nessuno
di costoro si è meravigliato nel constatare che l'accusato lo aveva percosso,
tant'è che costui si è poi reso irreperibile, ciò che non è sicuramente segno
di innocenza. Il ricorrente soggiunge che il testimone __________ ha dato atto
di essere stato interpellato dal denunciato poco prima del dibattimento, a
dimostrazione che quegli non si sentiva tranquillo. Il ricorrente fa valere poi
che la sua reazione è stata istintiva, nel senso che non ha avuto né il modo né
il tempo per architettare una falsa accusa nei confronti dell'accusato, che il
suo stato fisico era normale, dato che a tavola non aveva nemmeno terminato il
primo bicchiere. L'imputato invece aveva già bevuto l'aperitivo e, trascorsa la
serata con gli amici, aveva ormai deciso di lasciare il locale. Verosimilmente
il suo stato psicofisico ha avuto perciò un ruolo importante nella fattispecie.
Infine il ricorrente torna a descrivere lo svolgimento dei fatti, rimproverando
al primo giudice di avere emesso una sentenza affrettata.
-
Così com'è formulato il ricorso, la natura appellatoria delle censure
è palese. A prescindere dalla circostanza che il ricorrente si duole di
arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove solo
nell'ingresso del memoriale, quando indica i motivi invocati a sostegno del
gravame (pag. 2), l'esposto che segue è lungi dal rispettare le esigenze di per
un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Come appare
evidente scorrendo l'esposto dei motivi, il ricorrente si limita a ribadire la
propria versione dei fatti, riproponendosi di dimostrare che è possibile
valutare altrimenti le risultanze del processo, al punto da far risultare il
suo racconto ben più attendibile. Ciò non basta tuttavia per sostanziare una
critica di arbitrio. Il ricorrente avrebbe dovuto spiegare non perché
l'episodio da egli narrato sia più credibile, coerente e consono al normale
andamento delle cose, ma perché il Pretore, giungendo alla conclusione che tale
descrizione lasciasse spazio al dubbio, abbia giudicato in modo manifestamente
insostenibile, in chiaro contrasto con gli atti, offendendo il senso di
giustizia ed equità o considerando unilateralmente talune prove a esclusione di
tutte le altre. Certo, la sentenza impugnata può appare opinabile e fors'anche
sommaria, ma la sola eventualità che la versione dei fatti allegata dal ricorrente
sia preferibile alla valutazione degli indizi data dal Pretore non è
sufficiente per connotare arbitrio. Motivato alla stregua di un appello, il
ricorso per cassazione deve quindi essere dichiarato inammissibile.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese
l'art. 39 lett. d la LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
avv. __________;
–
__________;
–
avv. __________;
–
Pretura di Bellinzona;
–
Ministero pubblico, PP __________, in sede;
–
Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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