AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.61
Data decisione, Autorità:
23.10.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00061
17.2002.00062
Lugano
23 ottobre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sui ricorsi per cassazione presentati
– il 3 ottobre
2002 (inc. 17.2002.00061) da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________) e
– il 4 ottobre
2002 (inc. 17.2002.00062) da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 28 agosto 2002 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di __________ in __________ nei loro confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;
-
Se dev'essere accolto
il ricorso per cassazione di __________ ;
-
Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 27 settembre 2000 il Procuratore pubblico
ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di infrazione
aggravata alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per
avere in correità tra loro, a scopo di indebito profitto, ospitato un numero
imprecisato di cittadine straniere tra il 1997 e il giorno del loro arresto
(il 28 ottobre 1999), per poco meno di complessivi 6000 pernottamenti, sapendo
che tali donne si prostituivano nelle camere loro affittate all'Osteria
__________ senza alcun permesso di lavoro. Il Procuratore pubblico ha
riconosciuto gli stessi prevenuti, inoltre, autori dello stesso reato per
essere andati a prendere nella primavera del 1999 all'aeroporto di Kloten otto
donne in arrivo dalla Lettonia, destinate alla prostituzione, e per avere
alloggiato quattro cittadine colombiane nell'ottobre del 1999 prive del visto
turistico d'entrata. In applicazione della pena, egli ha proposto per entrambi
la condanna a 90 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente) e al pagamento
di una multa di fr. 5000.–.
B. Statuendo su opposizione, con sentenza del 28 agosto 2002 il
presidente della Corte delle assise correzionali di __________, sedente in
__________, ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di
infrazione aggravata alla legge federale sul domicilio e la dimora degli
stranieri per avere, in correità fra loro a scopo di indebito profitto,
facilitato il soggiorno illegale in Svizzera tra il 17 e il 27 ottobre 1999
delle quattro cittadine colombiane indicate nel decreto di accusa, ospitandole
come prostitute nell'esercizio pubblico da essi gestito benché sprovviste del
visto di entrata. In applicazione della pena, egli ha condannato gli accusati a
10 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente con un periodo di prova di
due anni) e al pagamento di una multa di fr. 2000.–.
Il
presidente della Corte ha prosciolto gli imputati invece dalle altre accuse,
fondandosi su DTF 128 IV 117, secondo cui l'esercizio abusivo (ovvero non
autorizzato dalla competente autorità amministrativa) di un'attività lucrativa
da parte di cittadini stranieri validamente entrati in Svizzera come turisti
non rende di per sé illegale il soggiorno di tali persone, né ospitare queste
ultime basta per agevolare un soggiorno illegale nel senso dell'art. 23
cpv.
2 LDDS, pur nella consapevolezza che costoro utilizzino l'alloggio per lavorare
senza permesso. Nell'impossibilità di accertare quante e quali persone
necessitassero in concreto di un visto d'entrata e di appurare se chi
abbisognasse veramente del visto lo possedesse, il presidente della Corte nulla
è stato in grado di appurare sull'asserito soggiorno illecito delle turiste,
cui i prevenuti avrebbero fornito complessivi 5914 pernottamenti. Alla stessa
conclusione egli è giunto per quanto riguarda l'accusa rivolta agli imputati di
avere violato la LDDS per avere raggiunto l'aeroporto di Kloten allo scopo di
condurre a __________ otto cittadine lettoni (che non necessitavano di un visto
d'entrata), poi prostituitesi all'Osteria __________. Il presidente della Corte
ha lasciato indecisa infine la questione di sapere se agli accusati fosse per
lo meno applicabile l'art. 23 cpv. 4 LDDS; trattandosi di una contravvenzione –
egli ha spiegato – la relativa azione penale era in ogni modo prescritta (sentenza,
pag. 6).
C. Contro la sentenza di assise __________ e __________ hanno
introdotto una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 3 e il 4 ottobre 2002, essi
chiedono:
– __________:
l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte
delle assise correzionali per nuovo giudizio;
– __________:
il proscioglimento dal capo d'imputazione o, in via subordinata, il rinvio
degli atti a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio.
I ricorsi non sono stati oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il presidente della Corte di assise ha ricordato anzitutto, per quanto
riguarda l'accusa mossa agli imputati di avere ospitato quattro cittadine
colombiane sprovviste del visto d'entrata, che __________, il quale si occupava
di ricevere le donne all'Osteria __________, di chiedere loro i documenti di
legittimazione e di assegnare loro le camere, ha ammesso di avere constatato che
talune ospiti potevano non essere in regola con il timbro o con il visto.
__________ aveva segnalato la circostanza a __________, responsabile delle
notifiche dei soggiorni turistici alla polizia degli stranieri, il quale si
limitava a rispondere che le nuove arrivate se ne sarebbero andate di lì a
poco, ciò che tuttavia non è sempre avvenuto (sentenza impugnata, pag. 7 seg.).
Il primo giudice ha accertato altresì che __________ sapeva – per sua
ammissione –che dal 1° maggio 1999 i cittadini colombiani dovevano essere muniti
di visto d'entrata, ancorché talune donne giunte all'Osteria __________ non ne
fossero provviste (sentenza, pag. 8). Da tali constatazioni il presidente della
Corte non ha tratto in ogni modo conclusioni particolari sulla colpevolezza
degli imputati per quanto riguarda la specifica imputazione; si è limitato a
rilevare i due erano consapevoli della necessità del visto d'entrata per alcune
cittadine straniere (sentenza, pag. 8 in fondo e 9 in alto).
Confrontato
con la giustificazione degli imputati, secondo cui le quattro cittadine
colombiane indicate nel decreto di accusa erano giunte a __________ Ticino solo
il giorno prima del loro arresto, ovvero il 26 novembre 1999, sicché essi non
avevano avuto il tempo per eseguire la notifica di polizia, il presidente della
Corte non ha creduto a tale spiegazione. Ha ricordato in primo luogo come dai
rapporti d'inchiesta riguardanti le quattro donne __________, interrogate il 27
ottobre 1999, le stesse sono risultate prive di visto d'entrata, sicché
ciascuna è stata condannata a 15 giorni di detenzione (sospesi
condizionalmente) e a tre anni di espulsione effettiva dalla Svizzera per
violazione della LDDS. __________ ha dichiarato agli inquirenti che alloggiava
all'Osteria __________ dal 25 ottobre 1999, __________ e __________ hanno
raccontato di essere giunte a __________ il 26 ottobre 1999, mentre __________
ha dato atto di essere arrivata il 24 ottobre 1999. Soltanto due di esse hanno
riferito pertanto di essere arrivate il giorno precedente la retata della
polizia (avvenuta il 27 ottobre). A fronte di ciò gli imputati si sono limitati
a protestare per l'avvenuta produzione in aula dei verbali in questione,
affermando – nonostante la sospensione del dibattimento che egli era disposto a
concedere e che per finire gli interessati non hanno voluto – di essere in tal
modo messi in difficoltà, con la conseguenza di essere indotti a rilasciare sul
tema dichiarazioni diverse da quelle che avrebbero fornito se avessero potuto
prepararsi preventivamente (sentenza, pag. 9).
Il
presidente della Corte di assise ha soggiunto che, sentita una seconda volta,
__________ ha precisato agli inquirenti di essere giunta a __________ già il 17
ottobre 1999 e non solo il 24 ottobre. La donna ha dichiarato altresì che
__________ si era adirato dopo avere saputo della sua iniziale dichiarazione
sulla data d'ingresso in Svizzera e l'aveva rimproverata per non avere detto
alla polizia di essere arrivata solo da due giorni e di non avere ancora avuto
modo di consegnato il passaporto. __________, cui il l'affermazione della
__________ è stata sottoposta all'interrogatorio del 12 novembre 1999, ha
smentito tale versione (sentenza, pag. 10). Il presidente della Corte ha
rilevato nondimeno che durante la perquisizione all'Osteria __________ la
polizia ha trovato __________ in possesso di una pagina d'agenda relativa ai
giorni compresi tra il 24 e il 28 ottobre 1999 sulla quale figuravano, giorno
per giorno, nomi di ragazze. E per tutti i giorni dal 24 al 28 ottobre 1999
compresi figurano sulla lista i nomi delle quattro le donne colombiane.
Invitati a spiegarsi, in aula gli imputati non hanno saputo dare alcuna
ragionevole giustificazione al riguardo (sentenza, pag. 11).
Ciò
posto, il presidente della Corte ha accertato che gli imputati mentivano quando
affermavano che le quattro colombiane erano giunte nel loro esercizio pubblico
solo la vigilia del fermo, come mentivano le stesse colombiane ad eccezione di
__________. Né si spiegherebbero altrimenti le annotazioni sul foglio d'agenda
relative all'occupazione delle camere dal 24 al 28 ottobre 1999, tanto meno ove
si consideri che i diretti interessati non erano in grado di spiegare tale
circostanza. Il contenuto dell'agenda corrispondeva invece con le dichiarazioni
della __________, che ha contribuito così in modo rilevante a chiarire la
verità. D'altro canto, un'altra delle cittadine colombiane interrogate e
condannate ha smentito i due soggetti, riferendo in modo inveritiero, ma pur
sempre compromettente per di due, di essere giunta a __________ già il 25
ottobre 1999. Ricordato che tutte e quattro le donne erano sprovviste del visto
d'entrata, il presidente della Corte ha pertanto concluso che __________ è
stata alloggiata nell'esercizio pubblico degli imputati dal 17 ottobre al 27
ottobre 1997, mentre le altre connazionali almeno dal 24 al 27 ottobre 1999
(sentenza, pag. 12).
Accertato
che le quattro donne hanno violato la LDDS, il presidente della Corte ha
ritenuto che anche gli imputati hanno fatto altrettanto facilitando il
soggiorno illegale delle ospiti con l'offerta di camere a pagamento (art. 23
cpv. 1 n. 5 LDDS). Gli imputati inoltre hanno agito intenzionalmente, dato che
per loro ammissione sapevano della necessità del visto per le cittadine colombiane.
Quanto alla buona fede invocata per essersi attenuti alle norme amministrative
previste per chi presta alloggio a titolo professionale, notificando l'arrivo
delle ragazze alla polizia degli stranieri entro 24 ore – ha epilogato il primo
giudice – questa non è loro di giovamento, gli aspetti di rilevanza penale e
gli aspetti di rilevanza amministrativa non dovendo essere confusi (sentenza,
pag. 14).
I. Sul
ricorso di __________
-
Il ricorrente censura anzitutto un vizio di forma. Fa valere che,
secondo il precetto dell'immutabilità del processo penale, la pubblica accusa
deve fissare in maniera definitiva già prima del processo i temi che saranno
dibattuti, mentre in concreto il tema del processo è stato modificato
all'ultimo momento. Anziché discutere dei circa 6000 pernottamenti di donne che
hanno alloggiato all'Osteria __________, nella fattispecie si è insistito nel
focalizzare la discussione su circa 20 pernottamenti conseguenti all'alloggio
di quattro avventrici entrate in Svizzera senza validi documenti. Così facendo,
soggiunge il ricorrente, si è violato anche il suo diritto d'essere sentito,
impedendogli di prepararsi convenientemente al processo. Inoltre alla pubblica
accusa è stato consentito di acquisire in aula agli atti gli incarti relativi
alla condanna delle quattro colombiane che sarebbero entrate in Svizzera senza
visto, nonostante che – contravvenendo alla CEDU – dal 17 novembre 1999, ossia
dal momento in cui gli è stata estesa l'accusa di violazione della LDDS, gli
inquirenti non gli abbiano consentito di partecipare all'interrogatorio delle
quattro donne. Ciò gli ha precluso ogni controdomanda, sottraendogli anche la
possibilità di indicare mezzi di prova una volta appresa in termini precisi la
natura della accuse. Invece egli è comparso al dibattimento intenzionato a
difendersi dalle altre imputazioni, pronto a sostenere l'errata applicazione da
parte del Procuratore pubblico dell'art. 23 LDDS per quanto riguarda i circa
6000 pernottamenti prospettati nel decreto di accusa, trovandosi di fronte per
finire a un'accusa d'altro genere, con elementi prodotti all'ultimo momento
dal Procuratore pubblico ed estrapolati in modo inaccettabile dall'istruttoria,
sfuggita al contraddittorio. Oltre a ciò, assevera il ricorrente, il primo
giudice si è fondato su circostanze accertate in modo arbitrario.
-
Nella misura in cui il ricorrente lamenta la violazione di norme di
procedura, il gravame è inammissibile. A prescindere dal fatto che egli nemmeno
indica quale norma sarebbe stata concretamente disattesa, il ricorso per
cassazione per vizi di procedura è dato solo ove l'imputato abbia eccepito
l'irregolarità “non appena possibile” (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Dal
verbale del processo non risulta che egli abbia sollevato incidente alcuno, né
che si sia opposto alla richiesta del Procuratore pubblico volta all'acquisizione
degli incarti relativi ai procedimenti penali aperti nei confronti della
quattro cittadine colombiane per violazione della LDDS. Certo, dalla sentenza
impugnata risulta che il difensore ha genericamente protestato, ma ciò non
basta per eccepire vizi di forma. Del resto il presidente della Corte si era
dichiarato disposto a sospendere il dibattimento perché l'imputato potesse –
volendo – approfondire il contenuto dei fascicoli richiamati (sentenza, pag.
10), ma tale proposta è caduta nel vuoto. A poco sussidia dunque che in sede di
arringa il difensore si sia poi doluto che il capo d'accusa a carico del suo
cliente si fonda su prove non contestate a quest'ultimo in sede di inchiesta
(verbale del processo, pag. 2). Tanto più che nemmeno in quella circostanza
egli ha preteso in modo chiaro che simili prove fossero inutilizzabili ai fini
del giudizio.
-
A prescindere da quanto si è rilevato, il richiamo al principio dall'immutabilità
del processo penale e al diritto d'essere sentito non gioverebbe comunque al
ricorrente. Non solo il decreto d'accusa, infatti, ma già il rapporto di
polizia giudiziaria (del 15 dicembre 1999: act. 46) prospettava nei confronti
di lui una violazione della LDDS per avere ospitato – fra l'altro – le quattro
cittadine colombiane prive di visto, condannate a loro volta con decreto d'accusa.
E ciò in base al foglio d'agenda rinvenuto sulla sua persona durante la
perquisizione di polizia, foglio su cui figuravano come ospiti dell'Osteria
__________, dal 24 al 28 ottobre 1999, anche le citate donne colombiane (si
veda anche il verbale del 28 ottobre 1999). Ora, non consta che il ricorrente
si sia mai attivato per contestare tale risultanza, chiedendo ad esempio un
contraddittorio con le ragazze oggetto dei separati procedimenti penali. Tanto
meno risulta che egli abbia preteso un confronto prima del dibattimento, men
che meno nel termine previsto dall'art. 227 cpv. 1 CPP. Dolersene ora è perciò
tardivo. Si aggiunga, per abbondanza, che l'acquisizione agli atti dei citati
incarti nemmeno sarebbe risultata decisiva, giacché la condanna in questione si
sarebbe potuta ancorare senza arbitrio alle note figuranti sul foglio d'agenda
sequestrato, al cui proposito il ricorrente non ha saputo dare spiegazioni
(sentenza, pag. 11). Su questo punto il ricorso è destituito perciò di ogni
consistenza.
-
Il ricorrente denuncia il fatto che in fase istruttoria talune dichiarazioni
del coaccusato, segnatamente quelle illustrate a pag. 8 della sentenza di
assise, non gli sono mai state contestate. Ancora una volta però egli reagisce
tardivamente: non solo infatti egli non risulta essersi opposto all'uso dei
verbali del coaccusato (v. in proposito l'art. 227 cpv. 2 CPP), ma ha persino consentito
a che tutti i verbali e i documenti facenti parte dell'incarto penale fossero
considerati risultanze del dibattimento (verbale, pag. 2 in fondo e 3 in alto).
Quanto alle asserite precisazioni che egli avrebbe addotto in aula, il ricorso
si esaurisce in considerazioni appellatorie, nelle quali l'interessato si
limita a contrapporre la propria personale versione dell'accaduto, senza
sostanziare tuttavia alcun arbitrio nell'accertamento dei fatti o nella la
valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Dalle
contestate ammissioni riportate a pag. 8 della sentenza impugnata, per altro,
il primo giudice non ha tratto deduzioni rilevanti ai fini del giudizio di
colpevolezza, salvo accertare – ciò che sarebbe resistito anche a libero esame
– che gli imputati erano consapevoli già da tempo della necessità del visto
d'entrata per talune cittadine straniere (sentenza, pag. 9 in alto).
-
Il ricorrente torna poi sull'acquisizione degli incarti relativi ai
procedimenti penali contro le quattro cittadine colombiane prive di visto,
ribadendo una violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto
partecipare all'assunzione delle prove e criticando il fatto che tali inchieste
siano state condotte “alla spicciolata”, senza approfondimenti, tant'è che le
donne sono state espulse dalla Svizzera il giorno dopo essere state
interrogate. Già si è spiegato nondimeno che il ricorrente avrebbe dovuto eccepire
il preteso vizio di forma al dibattimento, opponendosi all'acquisizione degli atti.
Censurare il problema per la prima volta in cassazione è troppo tardi. Il
ricorrente soggiunge che, sia come sia, nei rapporti di polizia riguardanti le
quattro donne si adombrava unicamente il reato di attività lucrativa svolto
senza permesso di lavoro o altra autorizzazione. A parte il fatto però che i
decreti di accusa emanati a carico delle quattro donne poggiano anche sul capo
d'imputazione per cui il ricorrente è stato condannato (quello di avere
alloggiato le cittadine straniere sprovviste del visto d'entrata), ancora una
volta l'argomento avrebbe dovuto, dandosi il caso, essere sollevato in prima
sede. Cosa che l'imputato non ha fatto, avendo persino rifiutato di prendere in
considerazione una sospensione del dibattimento offertagli dal presidente della
Corte (sentenza, pag. 10).
-
Riepilogate le doglianze all'indirizzo del primo giudice, il ricorrente
conclude evocando anche critiche di arbitrio nell'accertamento dei fatti e
nella valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Così come sono
esposte, tuttavia, tali censure non sono che la conseguenza della pretesa
violazione del suo diritto d'essere sentito nell'assunzione delle prove e non
hanno portata propria. L'inerzia manifestata dall'imputato in prima sede, del resto,
non può essere rimproverata alla Corte di assise. A nulla sussidia poi dolersi
– come fa il ricorrente – di essere stato condannato per irregolarità in 23
pernottamenti di quattro cittadine colombiane a fronte di 6000 pernottamenti
complessivi menzionati nel decreto di accusa. Anche volendo sorvolare sulla
palese appellatorietà dell'argomento (come tale improponibile), è appena il
caso di rammentare che il proscioglimento dell'interessato da gran parte dei
capi d'imputazione si deve all'orientamento preso nel frattempo dalla
giurisprudenza (DTF 128 IV 117, secondo cui cittadini stranieri che soggiornano
regolarmente in Svizzera non rendono abusivo il loro soggiorno per il solo
fatto di esercitare un'attività lucrativa senza permesso), non all'ipotesi che
i 6000 pernottamenti non siano avvenuti. Gli accenti polemici del ricorrente si
dimostrano quindi fuori luogo.
-
Se ne conclude che il ricorso, non privo di toni inutilmente offensivi
verso il primo giudice (pag. 4 e 9), si rivela già a un primo esame
irricevibile nel suo intero. Può quindi essere deciso con la procedura
preparatoria dell'art. 291 cpv. 1 CPP.
II. Sul
ricorso di __________
- Con il proprio ricorso, sostanzialmente indentico – sia per la numerazione
delle allegazioni sia per il contenuto – a quello di __________, __________
giunge alla conclusione che la sentenza nei suoi confronti è stata emanata
anch'essa violando norme di procedura, in particolare per quanto attiene al suo
diritto di essere sentito, e integra estremi di arbitrio nell'accertamento dei
fatti e nella valutazione delle prove. Tutto ciò è già stato trattato nel
quadro del ricorso parallelo e non soccorre ripetersi in quest'ambito. Si
rinvia dunque ai considerandi che precedono, dai quali il ricorrente ha modo di
capire perché la sua impugnazione è destinata all'insuccesso.
III. Sulle
spese
- Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.
1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Sono posti di conseguenza a carico dei
ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso di __________ è inammissibile.
-
Il ricorso di __________ è inammissibile.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1500.–
sono
posti a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle Assise correzionali di __________;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, SERCO, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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