AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.67
Data decisione, Autorità:
21.05.2004, CCRP
Incarto n.
17.2002.67
Lugano
21 maggio 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G.A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4
novembre 2002 presentato da
_________________,
contro
la sentenza emanata il 24 settembre 2002 dalla Corte
delle assise correzionali di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 novembre 1999 __________, in compagnia del figlio __________ e
del fratello __________, ha lasciato la cascina di cui è proprietario
sui monti di __________, nel Comune di __________, per una battuta di caccia.
L'intenzione era di liberare due fagiani per vedere
come si comportasse un cane da caccia, un setter inglese novello di __________.
Un primo fagiano è stato liberato e abbattuto; per la ricerca del secondo, su
invito di __________, si è unito __________. I quattro sono scesi lungo un
terreno in forte pendenza e si sono divisi: __________ si è appostato sulla
sinistra (guardando verso valle) di un avvallamento, il figlio __________ si è
fermato poco distante da lui e __________ ha preso posizione sulla parte destra
dell'avvallamento. __________, con due suoi cani, ha risalito la china, si è
inoltrato in una valletta e ha attraversato un ruscello, intenzionato a
raggiungere __________. Notato uno dei cani in posizione di ferma, egli ha
scorto il fagiano e ha gridato ai compagni: “gh'è scià al fasan!”.
Sentito ciò, __________ ha visto effettivamente il fagiano alzarsi in volo e ha
fatto fuoco due volte, ma ha mancato il bersaglio. Il primo colpo ha raggiunto
__________ in pieno viso, provocandogli gravi lesioni agli occhi e rendendolo
pressoché cieco.
B. Con decreto di accusa del 14 aprile 2000 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni colpose gravi e lo ha
condannato a 60 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di due anni, come pure alla privazione del diritto di caccia per
cinque anni. Ha ordinato inoltre la confisca del fucile da caccia da lui usato.
Statuendo su opposizione, con sentenza del 24 settembre 2002 la presidente
della Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha confermato l'imputazione
e la pena contemplate nel decreto di accusa. Essa ha condannato altresì
__________ a versare a __________, costituitosi parte civile, un'indennità di
fr. 90'000.– con interessi al 5% dal 14 novembre 1999, ordinando nondimeno il
dissequestro dell'arma.
C. Contro
il giudizio predetto __________ ha introdotto il 27 settembre 2002 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta del 4 novembre 2002 egli chiede di essere prosciolto dall'accusa di lesioni
colpose gravi o quanto meno, in via subordinata, di essere condannato a una
sola multa. Nelle sue osservazioni del 14 novembre 2002 il Procuratore pubblico
propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula la parte civile
__________ con osservazioni del 22 novembre 2002.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP
non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria
versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
-
Secondo
gli accertamenti della Corte di assise l'imputato sapeva che, mentre egli si
trovava appostato con il fucile nella posizione illustrata dalle fotografie n.
19 e 20, la vittima aveva risalito il pendio per cercare di stanare il fagiano
rifugiatosi – secondo una loro valutazione – in una macchia d'alberi nell'avvallamento
o nelle immediate vicinanze. L'imputato conosceva anche i movimenti degli altri
compagni, sebbene non fossero stati presi accordi che imponessero il
mantenimento di determinate posizioni. Chiaro era in ogni modo che __________ e
__________ dovevano stanare il volatile e che a tale scopo essi si muovevano nell'area
sovrastante __________, in particolare nella zona indicata con la freccia verde
nella fotografia n. 11 e nei suoi immediati dintorni, __________ proveniendo
dal versate sud e __________ da quello nord. L'imputato sapeva altresì che l'uomo
indossava una pellegrina mimetica (fotografia n. 4). A un certo punto egli
aveva anche perso il contatto visivo con lui: lo udiva, ma non lo vedeva. Ciò
nonostante, sentito l'avvertimento di questi (“gh'è scià al fasan!”) e
avvistato il volatile, egli ha fatto fuoco nella direzione in cui sapeva che
potevano trovarsi i due compagni. Pur non scorgendo __________, del quale gli
era noto l'abbigliamento, egli ha sparato a un'altezza da lui stimata in “circa
2 metri da terra”, cioè ad altezza d'uomo, quantunque per sua stessa ammissione
la linea di tiro non fosse libera, né per la configurazione del terreno (“ci
trovavamo in un avvallamento”) né per la presenza di numerosi arbusti che
ostacolavano di molto la visuale (fotografia n. 20). In definitiva, quindi,
__________ ha sparato in mezzo a una boscaglia (sentenza impugnata, consid. 5,
pag. 9 seg.).
-
A
parere del ricorrente la Corte ha arbitrariamente ignorato l'importanza e la
profondità dell'avvallamento, il quale avrebbe permesso a __________, scendendo
dal crinale verso il ruscello, di trovarsi in un luogo completamente protetto e
fuori tiro. Del resto – prosegue – egli lo aveva visto, proprio come il figlio
__________, scendere verso il letto del corso d'acqua e sparire, onde la
conclusione soggettivamente certa ch'egli si trovasse fuori dal campo di tiro.
Purtroppo l'uomo, invece di rimanere sul fondo dell'avvallamento o scendere
verso valle in direzione di __________, si era spostato sul versante sinistro,
rimanendo invisibile per la presenza della vegetazione e per la pellegrina mimetica
che indossava. Il ricorrente sottolinea inoltre di essere stato convintissimo
che __________ si trovasse disassato sulla sua destra, completamente fuori
dalla linea di mira. Convinzione che la sentenza sorvola, riducendola a mera
congettura.
L'argomento
non basta a sostanziare l'asserito arbitrio. Intanto il ricorrente non ha mai
preteso di essere stato “convinto” che la vittima si trovasse più a destra
rispetto alla linea di mira. Come risuta dal giudizio impugnato, egli ha
semplicemente dichiarato di “presumere” che __________ fosse dalla parte dove
si trovava suo fratello __________, molto più a destra rispetto alla sua
posizione mentre puntava il fucile (consid. 5, pag. 11; verbale di __________,
pag. 3). In secondo luogo, come si è detto, tra i compagni non v'era alcun
accordo sul mantenimento di determinate posizioni. Chiaro era soltanto, al
ricorrente, che __________ si muoveva nella zona sovrastante (freccia verde
sulla fotografia n. 11) e nei suoi immediati dintorni per stanare il fagiano
con i cani. Quanto alla profondità dell'avvallamento, la questione è di poca
importanza, dato che a un certo punto il ricorrente ha perso di vista
__________. In altre parole, il ricorrente non disponeva di alcun elemento
idoneo a conferirgli ragionevole certezza che __________ si trovasse
effettivamente nella valle, fuori dalla traiettoria di tiro. Come detto, egli
lo sentiva, ma non lo vedeva. Ne discende che su questo punto la sentenza
impugnata resiste anche a libero esame.
- Il
ricorrente si duole di un ulteriore arbitrio per il fatto che la sentenza gli
rimprovera di avere sparato ad altezza d'uomo, orizzontalmente rispetto al
pendio. A suo dire, quando aveva affermato di avere fatto fuoco a circa 2 m da
terra, egli si riferiva al crinale dell'avvallamento. In realtà egli ha sparato
in alto, verso il fagiano in volo, che aveva visto arrivare di punta a circa 2
m da terra, cioè 2 m sopra l'avvallamento. Egli reputa quindi arbitrario fargli
carico di avere sparato orizzontalmente in mezzo alla boscaglia, verso un
bersaglio indistinto e nella direzione in cui sapeva che potevano trovarsi due
compagni.
Così
argomentando, il ricorrente si limita però ad attribuire alle proprie
dichiarazioni e alle risultanze degli atti, riportate nella sentenza, una
propria interpretazione. Egli stesso, in effetti, ha dichiarato che
improvvisamente il fagiano si era alzato in volo dirigendosi verso di lui.
Avendo già il fucile imbracciato, egli aveva alzato l'arma e senza indugio
aveva esploso un colpo in direzione del volatile che arrivava “di punta a circa
due metri da terra: intendo dire due metri sopra l'avvallamento” (sentenza,
consid. 2, pag. 6; verbale di __________, pag. 3). Il giudizio impugnato non fa
che attenersi a tali dichiarazioni, la Corte avendo accertato – appunto – che
l'imputato ha fatto fuoco a circa 2 m da terra, cioè ad altezza d'uomo, tenuto
conto della pendenza del terreno (consid. 5, pag. 9 in fine e 10). Tale
accertamento è confortato anche dalle dichiarazioni di __________, il quale
aveva sentito il padre sparare un primo colpo nella direzione del fagiano che
si era appena alzato in volo (verbale, pag. 3, citato dal ricorrente). Che poi
il ricorrente non avesse la visuale libera è stato da lui medesimo ammesso
(“Davanti a me c'erano degli arbusti che mi ostacolavano la vista. Voglio
inoltre far notare che il succitato [ossia la vittima] indossava una mantella mimetica”:
sentenza, consid. 5, pag. 10 in alto).
Nella
misura in cui la Corte di assise ha accertato che l'imputato ha mirato ad altezza
d'uomo, considerata la pendenza del terreno, sparando con il fucile in una direzione
la cui visuale gli era pregiudicata dalla configurazione del suolo e da
numerosi arbusti, non è dunque incorsa nell'arbitrio. Né tali accertamenti risultano
scalfiti dalle digressioni del ricorrente sul tipo di munizione usata o dal
fatto che la vittima sarebbe stata colpita da pallini nel limite inferiore
della rosata, dato che è stata ferita solo nella parte alta del viso. Anzi,
esse confermano se mai che il ricorrente ha sparato proprio ad altezza d'uomo. Che poi la vittima non si sia resa conto del pericolo
in cui si trovava, altrimenti non avrebbe annunciato l'arrivo del fagiano (corrispondente
a un invito a tirare), non è argomento di pregio già per la circostanza che
spettava al ricorrente accertarsi di avere la visuale libera nella linea di
mira. Nulla conforta l'ipotesi, del resto, che la vittima dovesse attendersi
uno sparo da parte del compagno verso una direzione in cui si trovavano due
cacciatori, di cui uno non visibile.
- Il
ricorrente fa valere altresì che la Corte di assise ha violato il suo diritto
di essere sentito per essersi fondata su uno stato di fatto diverso da quella
figurante nel decreto di accusa, il quale non gli imputava di avere sparato
orizzontalmente rispetto al pendio né di avere saputo che la vittima si trovava
in una posizione di tiro a lui sovrastante. E siccome il decreto di accusa non
è stato completato né modificato nel corso del procedimento, a suo avviso la
sentenza impugnata dev'essere annullata.
a) La
procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio. L'atto di
accusa assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo
e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, in modo che
l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV 348
consid. 2b pag. 353, 116 Ia 455 consid. cc pag. 458, 103 Ia 6 consid. 1b pag.
6; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozesrecht, 3ª edizione, pag. 162 n. 6 segg. e pag. 165
n. 16). Il principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità, che
tutela l'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato
dal diritto cantonale (DTF 122 V 71 consid. 4a), ma garanzie minime sgorgano
dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 116 Ia
455 consid. Cc pag. 458). L'identità tra l'atto di accusa e l'oggetto del
giudizio non dev'essere spinta all'accesso, fino a esigere una letterale
corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 22 dicembre 1992 in re B. e
P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; sentenza del Tribunale
federale 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio
è leso, tuttavia, quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da
quella che figura nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la
possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente
completato o modificato (sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2a;
DTF 116 Ia 455 consid. cc pag. 458; Hauser/Schweri,
op. cit., pag. 192 n. 7 e pag. 195 n. 19). Un atto di accusa insufficiente non
comporta tuttavia un verdetto di assoluzione: esso va rinviato al Procuratore
pubblico perché ne presenti un altro (art. 202 CPP). Identici principi valgono
per il decreto di accusa (art. 208 cpv. 1 CPP).
b) Nel
caso in esame il decreto di accusa imputava al prevenuto di avere, nell'intento
di sparare a un fagiano di allevamento, colpito per negligenza il collega di
battuta __________, che si trovava sulla linea di tiro in posizione frontale a
una distanza di circa 30 m, parzialmente nascosto dalla vegetazione. Da tale
descrizione, seppure sintetica, l'interessato poteva desumere senza equivoco la
natura e l'origine dell'accusa rivoltagli. Che la vittima si trovasse sulla
linea di mira in posizione frontale a una distanza di circa 30 m, parzialmente
nascosta dalla vegetazione, è indubbio, tant'è che __________ è stato raggiunto
all'altezza degli occhi. Altrettanto pacifico è che, se non avesse sparato
orizzontalmente rispetto al pendio, l'accusato non avrebbe colpito al volto
__________, il quale si trovava di fronte a lui. Se, poi, l'accusato avesse saputo
che il collega __________ si trovava nella zona a lui sovrastante e nonostante
ciò avesse sparato, il delitto risulterebbe finanche intenzionale. Gli elementi
atti a descrivere il mancato rispetto dei doveri di prudenza da parte
dell'interessato, e quindi costituenti la negligenza, sono descritti nel decreto
di accusa in modo chiaro (DTF 120 IV 348 consid. 3c in fine pag. 356). Reato,
movente, dinamica corrispondono, per di più, a quelli accertati dalla Corte di
merito. Se poi, fondandosi sui verbali istruttori e sulle risultanze del
dibattimento, la Corte ha accertato, motivando tale constatazione, che l'imputato
ha sparato ad altezza d'uomo rispetto al pendio, trascurando il fatto che sopra
di lui c'erano due persone, delle quali vedeva una sola (il fratello
__________), ciò non ha mutato o modificato l'essenza dell'accusa, né ha
limitato le possibilità di difesa. Che in aula si approfondissero le circostanze
dell'accaduto era, anzi, il minimo ch'egli potesse attendersi. Il preteso vizio
di forma si rivela pertanto inconsistente.
- L'art.
125 CP punisce con la detenzione o la multa chiunque cagiona un danno al corpo
o alla salute di una persona. È negligente il comportamento di chi non scorge
le conseguenze del suo agire o non ne tiene conto per imprevidenza colpevole, omettendo
di usare le precauzioni cui sarebbe tenuto secondo le circostanze e le sue
condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP), sospingendosi così oltre i limiti del
rischio tollerabile (DTF 129 IV 119 consid. 2 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2c
pag. 64, 122 IV 133 consid. 2a pag. 135). Il pericolo che l'evento si avveri è
riconoscibile per l'autore quando il comportamento illecito è idoneo, secondo
il normale andamento delle cose e la comune esperienza, a produrlo o per lo
meno a favorirlo (DTF 127 IV 62 consid. 2d pag. 64 seg., 121 IV 286 consid. 3
pag. 289 con richiami; CCRP, sentenze del 13 settembre 2002 in re M., consid.
5; del 31 agosto 2001 in re F., consid. 4; del 22 marzo 2001 in re G., consid.
3). Non occorre che l'autore sia in grado di scorgere esattamente il risultato;
basta che abbia modo di prevedere sommariamente il verificarsi dell'evento. La
prevedibilità va negata solo se circostanze del tutto straordinarie, come ad
esempio l'imprudenza di un terzo o della vittima, si rivelano essere cause concomitanti
con le quali non si doveva assolutamente contare e che assumono una gravità
tale da apparire finanche come la causa più probabile e immediata
dell'accaduto, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori (DTF 127 IV
62 consid. 2d pag. 64 seg., 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 16 seg., 122 IV 17
consid. 2c/bb pag. 23 con rinvii, 121 IV 286 consid. 3 pag. 289; sentenza del
Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003).
Ove
sussistano norme particolari che impongano un determinato comportamento (ad
esempio in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo far capo a
esse per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude
un rimprovero di negligenza sulla base dei principi generali del diritto, come
quello che obbliga a adottare i provvedimenti necessari per la tutela di terzi
quando si crea una situazione di pericolo. In ogni modo, perché possa essere
addebitato a imprevidenza dell'autore, l'evento doveva poter essere evitato. A
tal fine si analizza un andamento causale ipotetico e si esamina se l'incidente
avrebbe potuto essere evitato ove l'autore si fosse comportato in modo
corretto. Un simile nesso causale ipotetico non può essere provato con
sicurezza. Per imputare a un soggetto il verificarsi di un incidente basta
pertanto che il comportamento dell'autore ne sia stato la causa, almeno con un
alto grado di probabilità (DTF 129 IV 119 consid. 2.2 pag. 121 seg., 121 IV 10
consid. 2b pag. 14).
-
La
Corte di assise ha accertato che l'imputato sapeva come sopra di lui vi fossero
due persone, di cui ne vedeva però solo una. Dell'altra egli sapeva che
indossava una pellegrina mimetica e sentiva la voce. Ciò nonostante, egli aveva
sparato in quella direzione ad altezza d'uomo, tenendo conto della pendenza del
terreno, secondo una linea di mira la cui visuale gli era ostacolata – già a 30
m – dalla configurazione del terreno e da numerosi arbusti che formavano una
specie di cortina (“effetto macchia”: fotografia n. 20). Facendo fuoco in
simili circostanze, foss'anche sotto l'effetto dell'emozione per l'avvistamento
della preda, egli aveva infranto le regole più elementi che una persona
normalmente attenta e ragionevole avrebbe osservato nelle medesime circostanze
(consid. 5, pag. 10).
-
Il
ricorrente obietta che in campo venatorio non sussistono norme giuridiche
specifiche riguardanti la sicurezza, né disposizioni sul comportamento da
tenere nel corso di una battuta di caccia o sul modo in cui questa debba
svolgersi. Egli sostiene poi di avere rispettato le regole della prudenza,
sparando a un bersaglio certo e assicurandosi, per il fatto di tirare verso
l'alto, che il campo di tiro fosse libero. Con simili argomenti egli ripropone
però, in sostanza, la versione dei fatti già esposta nell'ambito delle censure di
arbitrio. Il ricorrente sapeva – giovi ripetere – che nell'area a lui
sovrastante si trovavano due persone: vedeva l'una e sentiva l'altra, che
sapeva indossare una cappa mimetica. Ciò nondimeno, egli ha sparato
praticamente in linea orizzontale rispetto alla pendenza del terreno, verso una
direzione in cui la visuale sull'altezza di tiro gli era impedita, già a 30 m,
da arbusti che formavano l'effetto di una macchia. Per di più, come detto, il
ricorrente non ha mai preteso di essere stato certo che __________ si trovasse
nell'avvallamento, ma semplicemente di presumere che egli si trovasse dalla
medesima parte del fratello, molto più spostato a destra rispetto alla sua
posizione di tiro. Se si considera inoltre che fra i partecipanti non v'erano
accordi sulle posizioni da tenere, mal si comprende come nelle circostaze
descritte egli potesse ritenere di far fuoco senza remore.
Cacciatore
di ventennale esperienza (sentenza, consid. 1, pag. 4), il ricorrente non può
nemmeno definirsi vittima di imperizia. E che egli abbia controllato la linea
di mira è contraddetto dalle sue stesse dichiarazioni, avendo ammesso che, non
appena il fagiano aveva preso il volo, egli aveva alzato l'arma e senza indugio
aveva esploso un colpo nella direzione da cui proveniva il volatile (sentenza,
consid. 2, pag. 6). Si aggiunga che il ricorrente, citando un manuale per la
formazione del candidato cacciatore (ricorso, pag. 9), ammette l'esistenza di
norme di comportamento (“prima di lasciare partire il colpo [il cacciatore] deve
essersi assicurato che il campo di tiro è libero”). A ciò si aggiungono le
raccomandazioni contenute nella pubblicazione di Aldo Pedraita La caccia nel
Canton Ticino, usate dagli aspiranti cacciatori fino a qualche tempo fa e
menzionate nel giudizio impugnato (pag. 10 seg.), le quali prevedono per la
“caccia all'aspetto delle anitre” – in analogia con il caso concreto – che “si
dovrà tirare solo quando il selvatico passa più o meno sopra la vostra testa e
mai orizzontalmente”.
-
Il
ricorrente non può nemmeno valersi del fatto che un cacciatore accetti pericoli
e rischi superiori a quelli cui una qualsiasi persona normalmente si trova
esposta. Certo, chi si limita a rendere possibile, a organizzare o a favorire
l'esposizione a pericolo di un'altra persona, non è colpevole – in linea di
principio – di lesioni personali o di omicidio ove si realizzi il rischio
consapevolmente accettato da tale persona e di cui quest'ultima è anzitutto responsabile
(DTF 125 IV 189 consid. 3a pag. 193). L'esercizio dell'arte venatoria può bensì
comportare qualche incognita, ma ciò non autorizza a sparare ad altezza d'uomo,
per di più senza adeguata visuale, in una zona in cui si trovano due persone.
Mai la vittima avrebbe ragionevolmente accettato di partecipare a una battuta
di caccia in simili condizioni. Il principio dell'affidamento invocato dal
ricorrente, applicabile non solo nell'ambito della circolazione stradale ma
anche laddove si tratti di coordinare il comportamento di più persone (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a
edizione, n. 32 ad art. 18 CP, pag. 61), potrebbe essere di rilievo qualora
all'interessato non fosse imputabile leggerezza alcuna e la vittima avesse
violato i propri doveri di prudenza in modo imprevedibile (DTF 120 IV 252
consid. 2d/bb pag. 255). Nel caso specifico però il ricorrente non poteva
confidare sul fatto che __________ sarebbe rimasto nell'avvallamento, già per
il fatto che tra di loro non v'era accordo in tal senso e che la vittima doveva
stanare il fagiano con i cani. L'interessato non poteva quindi seriamente
escludere che, a tale scopo, il compagno si trovasse a perlustrare la zona
sovrastante, tanto più che egli poteva solo sentirlo e non vederlo. In
definitiva, nulla induce a ritenere nemmeno che alla vittima sia addebitabile
colpa alcuna, per cui le tesi del ricorrente sull'interruzione del nesso causale
adeguato e della fatalità non possono trovare ascolto. Accertando che con il
proprio comportamento egli ha realizzato i presupposti dell'art. 125 cpv. 2 CP,
la Corte di assise ha applicato correttamente perciò il diritto federale.
-
Da
ultimo il ricorrente censura l'entità della pena inflittagli, rimproverando
alla Corte di avere disatteso i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 63
CP. Egli lamenta una condanna eccessivamente severa e non conforme alla prassi
invalsa per reati del genere, per altro evocata nella sentenza impugnata senza
il benché minimo riferimento a simili precedenti. Ora, il giudice commisura la
pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita
anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della
colpa è il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione
numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito
(determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli,
modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente,
durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda e così via. Per
quanto riguarda l'autore, in specie, occorre considerare la sua situazione
familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita,
l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere.
Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,
compresa la collaborazione prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento
(DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag.
113). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce poi di ampia
autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come
il Tribunale federale – ove la sanzione inflitta si ponga fuori del quadro
edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di
valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente
severa o esageratamente mite, al punto da denotare abuso del potere di
apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 18 seg., 123 IV 49 consid. 2a pag.
50 seg. e 150 consid. 2a pag. 152 seg.con richiami).
Nel
commisurare la pena a 60 giorni di detenzione la prima Corte ha tenuto conto
del grado di negligenza, tanto più grave da parte di un cacciatore con
ventennale esperienza, e delle tragiche conseguenze derivate alla vittima, uomo
relativamente giovane. D'altro lato la Corte non ha mancato di considerare che
l'imputato è incensurato, si è sempre comportato più che correttamente e che in
aula ha manifestato sofferenza per il danno causato, ancorché attribuito più a
fatalità che a sé medesimo (consid. 6). Ciò posto, nel suo risultato la pena in
questione non denota eccesso o abuso di apprezzamento. È vero che invano si
cercherebbe nella sentenza impugnata un riferimento utile alla “prassi usuale
delle Corti per reati di questo tipo”, cui la motivazione rinvia. D'altro canto
però, un raffronto con altri casi suole quasi sempre essere infruttuoso già per
il fatto che, nella commisurazione della pena, due fattispecie non sono quasi
mai identiche, segnatamente dal profilo soggettivo. Né si evince dalla sentenza
impugnata, contrariamente a quanto il ricorrente adombra, che il fatto di
ascrivere l'episodio a fatalità abbia sia stato motivo di aggravamento della
pena. Anche in proposito il ricorso è destinato quindi all'insucceso.
- Dato
l'esito del ricorso, gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv.
1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, si giustifica di attribuire
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 800.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________;
– __________;
– Procuratore
pubblico __________;
– presidente
della Corte delle assise correzionali di Bellinzona in Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (servizi centrali), Bellinzona;
–
Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona;
– Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, Taverne;
– Ministero
pubblico della Confederazione, Berna;
– IAS,
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio di regresso, Bellinzona
(rif. NR __________);
– avv.
__________ (per la parte civile).
N.B.:
l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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