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Numero d'incarto:
17.2002.9
Data decisione, Autorità:
07.03.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00009
Lugano
7 marzo 2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 26
febbraio 2002 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 28 gennaio 2002 della Pretura
del Distretto di Bellinzona nei confronti di
__________,
(patrocinato dal lic. iur. __________,
studio avv. __________)
non ricorrente;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con decreto di accusa del 28 novembre 2001 il Procuratore
pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per
avere, il 28 agosto 2001, su un'ex strada consortile a __________, sferrato un
pugno allo zigomo sinistro di __________, provocandole un ematoma infraorbitale
e una forte dolenzia alla palpazione (certificato medico rilasciato quello
stesso giorno dal dott. __________);
che per
tale reato il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di __________ a una
multa di fr. 300.–, rinviando la parte civile a far valere le sue pretese
davanti al foro competente;
che,
statuendo su opposizione, con sentenza del 28 gennaio 2002 il Pretore del Distretto
di Bellinzona ha assolto l'accusato;
che
contro tale giudizio __________ ha inoltrato una dichiarazione di ricorso il 1°
febbraio 2002 alla Corte di cassazione e di revisione penale;
che nella
motivazione scritta del 26 febbraio 2002 essa chiede la conferma del decreto di
accusa, fr. 1'644.95 a titolo di risarcimento dei danni e fr. 150.– per la riparazione
del torto morale;
che il
ricorso non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non
destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti né la valutazione delle
prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP);
che
problemi del genere sono sindacabili unicamente qualora il giudizio impugnato
denoti gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP);
che
arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì
chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto
palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125
I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid.
3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: 127 I 41 consid. 2a).;
che il
potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale è limitato all'arbitrio
anche nell'applicazione del principio in dubio pro reo come norma sulla
valutazione delle prove (DTF 124 IV 88 consid. 2a);
che il
Pretore, riferendosi al rapporto di polizia del 27 ottobre 2001, ha accertato
che l'imputato aveva riconosciuto di avere tagliato la strada con il proprio
veicolo alla controparte, e, dal momento che questa aveva ripetutamente
azionato gli avvisatori ottici e acustici del proprio mezzo, di avere accostato
per controllare se il portellone della sua automobile fosse aperto, avvicinandosi
poi alla vettura di lei (consid. 2);
che ne
era seguita una discussione animata, con scambio di parole grosse (consid. 2);
che,
nondimeno, l'accusato aveva negato di avere colpito la denunciante con un pugno
(consid. 2);
che ai
fini del giudizio – come ha rilevato il Pretore – occorreva pertanto stabilire
se l'imputato avesse effettivamente inferto un pugno alla denunciante, come
questa sosteneva, procurandole le lesioni descritte nel certificato medico
(consid. 5 cpv. 1);
che al
riguardo il primo giudice ha constatato come il medico si fosse limitato a riprendere
le affermazioni della paziente, senza pronunciarsi sulle possibili cause dell'affezione
(consid. 5 cpv. 2);
che,
pertanto, secondo il Pretore, né il certificato medico né la fotografia agli
atti risultavano idonei a dimostrare che l'accusato avesse davvero sferrato un
pugno alla denunciante (consid. 5 cpv. 3);
che, in
conclusione, di fronte alle antitetiche versioni delle parti, il Pretore ha prosciolto
l'imputato per insufficienza di prove (consid. 5 in fine);
che la ricorrente si duole di arbitrio nell'accertamento
dei fatti, affermando che il certificato medico e la fotografia sono chiari,
attestando essi un ematoma che solo un forte pugno poteva avere provocato e,
date le circostanze, solamente il denunciato poteva avere sferrato;
che gli argomenti della ricorrente, seppure plausibili,
non bastano a sostanziare l'ipotesi che, di fronte a versioni contrastanti, il
Pretore sia incorso in arbitrio concludendo che nessuna delle due si impone
sull'altra al punto da poter essere considerata quella più vicina alla realtà
(consid. 5 cpv. 4), tanto più che il certificato riferisce di percosse, e non
di un pugno, e che la fotografia, peraltro datata a mano, è atta tutt'al più a confermare quanto diagnosticato dal medico, ma null'altro;
che,
pertanto, il ricorso deve essere respinto;
che gli
oneri processuali, ridotti al minimo per tenere conto della particolarità del caso,
seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP);
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
450.–
sono
posti a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
avv. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
__________;
–
lic. iur. __________;
–
Comando della polizia cantonale, Bellinzona;
–
Pretore del Distretto di Bellinzona;
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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