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Numero d'incarto:
17.2004.31
Data decisione, Autorità:
15.06.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.31
Lugano
15 giugno
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 3 giugno 2004 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 29 aprile 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decreto di accusa del 26 agosto 2002 il Procuratore pubblico
ha riconosciuto __________ autore colpevole di omicidio colposo, proponendone
la condanna a 30 giorni di detenzione con due anni di sospensione condizionale
della pena, per avere, come uno dei docenti responsabili di una passeggiata al
lago cui partecipavano 13 studenti della Scuola __________, concorso il 28
agosto 2001 a cagionare per imprevidenza colpevole l'annegamento di __________
(nato il __________ 1986), avvenuto il 28 agosto 2001 a __________ (Comune di
__________);
che,
statuendo su opposizione al decreto di accusa, con sentenza del 29 aprile 2004
emanata nelle forme contumaciali il giudice della Pretura penale ha confermato
l'imputazione, riducendo tuttavia la pena a 20 giorni di detenzione con il
beneficio della sospensione condizionale per due anni;
che
contro tale sentenza __________ ha introdotto il 30 aprile 2004 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale;
che nella
motivazione scritta del ricorso, presentata il 3 giugno 2004, egli chiede il
suo proscioglimento e la conseguente riforma della sentenza impugnata o, in
subordine, l'annullamento della sentenza medesima e il rinvio degli atti alla
Pretura penale per nuovo giudizio;
che il
ricorso non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che il ricorrente è stato giudicato in contumacia (art. 277 cpv. 1
CPP) siccome rimasto assente al processo, quantunque – come ha accertato il
primo giudice – regolarmente citato (verbale del dibattimento, pag. 2);
che
all'inizio del dibattimento il difensore non risulta avere contestato la
regolarità della citazione, né avere chiesto un rinvio del processo;
che egli
si è limitato, in effetti, a produrre una lettera di quello stesso 29 aprile
2004 in cui comunicava al giudice l'impossibilità, per il suo assistito, di
presenziare all'udienza, non avendo costui mezzi sufficienti per finanziare la
trasferta dagli Stati Uniti alla Svizzera e trovandosi per di più “una persona
a lui vicina” in gravi condizioni di salute;
che,
tuttavia, il giudice non ha dispensato l'accusato dal comparire in aula, né ha
riconosciuto in qualche modo giustificata l'assenza (art. 277 cpv. 1 con
riferimento all'art. 274 CPP);
che,
secondo costante giurisprudenza, in caso di sentenza contumaciale il ricorso
per cassazione è proponibile solo contro la dichiarazione di contumacia, ovvero
sulla questione di sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di
procedere in assenza dell'accusato (Rep. 1982 pag. 194 con la sentenza del Tribunale
federale parzialmente riprodotta in calce; CCRP, sentenza del 9 gennaio 2003 in
re J. con riferimenti);
che non è
dato ricorso per cassazione, invece, contro la sentenza come tale (CCRP, loc.
cit.; DTF 122 I 36 consid. 2 pag. 37, 121 IV 340 consid. 1a pag. 341);
che
all'accusato è data nondimeno la facoltà di chiedere in ogni momento, entro sei
mesi nei casi di competenza della Pretura penale (art. 277 cpv. 3 CPP) ed entro
il termine di prescrizione dell'azione penale nei casi di competenza delle
Corti di assise (art. 316 cpv. 1 CPP), la revoca del giudizio pronunciato in assenza
e lo svolgimento del processo con rito ordinario (CCRP, loc. cit.;
analogamente: sentenza del 15 luglio 2003 in re G.);
che, per
quanto avvertito alla fine del processo circa il limitato potere cognitivo
della Corte di cassazione e di revisione penale nel caso di giudizi in assenza
(verbale del processo, pag. 3), il ricorrente non muove censure contro la
dichiarazione di contumacia, ma insorge contro la sentenza di primo grado
lamentando arbitrio nell'accertamento dei fatti e violazioni del diritto federale;
che in
condizioni del genere il ricorso si rivela d'acchito inammissibile;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP con rinvio
all'art. 9 cpv. 1 CPP);
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
– Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona;
– Servizio
coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;
– Eredi
fu __________, per il tramite dell'avv. __________ (parte civile);
– avv.
__________ (rappr. parte civile).
Terzi implicati
PC1
rappr. da: RC1
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
___________________________________________________________________________________________________
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per
proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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