AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1998.207
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
30.98.00207
BS/sc
Lugano
4
gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 1998 di
__________ __________, ____________________,
rappr. da: st.leg. avv. __________ __________,
____________________,
contro
la decisione del __________ 1998 emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________
__________,
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del __________
1998 la Cassa cantonale di compensazione ha posto __________ __________, classe
1936, al beneficio di una rendita di vecchiaia di fr. 1’493. -- mensili, con
effetto dal 1° ottobre 1998. La prestazione assicurativa è stata calcolata
sulla base di un reddito anno medio di fr. 78’804.-- e di una scala di rendita
33, corrispondente a 30 anni di contribuzione.
1.2. Contro la decisione
amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, per il tramite del suo
legale, postulando l’erogazione di una rendita d’importo maggiore.
In particolare la
ricorrente contesta alla Cassa di non aver computato, ai fini dellla
determinazione del periodo di contribuzione, i contributi versati dall’allora
marito durante il periodo in cui egli era dipedente all’estero di una società
con sede in Svizzera.
1.3. Mediante risposta del 17
dicembre 1998 la Cassa propone di respingere il gravame. Dopo aver illustrato
le disposizioni di legge applicabile alla fattispecie, l’amministrazione ha
osservato che:
" (...) Con sentenza del
__________ 1981 in re ____________________ il Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito quanto segue:
la qualità di
assicurato di un cittadino svizzero che lavora all'estero per conto di un
datore di lavoro domiciliato nella Svizzera e che è da lui retribuito non si
estende anche alla moglie, se quest'ultima è domiciliata all'estero insieme al
marito.
I periodi durante
i quali la moglie di un cittadino svizzero assoggettato all'assicurazione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, capoverso 1, lettera c, LAVS era
domiciliata all'estero insieme al marito e non aveva partecipato personalmente
all'assicurazione facoltativa non possono essere computati come anni di
contributi, (cfr. RCC 1982 pag. 117).
Nella
fattispecie, va precisato che il calcolo della rendita in questione è stato
effettuato sulla base degli anni di contribuzione dell'assicurata, dal 1°
gennaio 1957 (21esimo anno d'età) al 31 dicembre 1997 (anno che precede il suo
evento assicurato - diritto a rendita di vecchiaia dal 1° ottobre 1998).
Durante il periodo
dal 1957 al 1971 l'assicurata ha contribuito o parzialmente contribuito per gli
anni 1959, 1960 e 1971.
Essendo la
signora __________ all'estero e non avendo la qualità d'assicurata, non abbiamo
potuto effettuare lo "splitting" con i redditi dell'ex marito, per il
periodo dal 1962 al 1971 compreso.
Risulta pertanto
un periodo contributivo complessivo di 30 anni in luogo dei 41 anni come gli
assicurati della stessa classe d'età. Ciò consente di applicare all'assicurata
la scala delle rendite 33, di assegnare un reddito annuo medio di fr. 78'804.--
e di riconoscerle una rendita di fr. 1'493.-- mensili.
La verifica del
calcolo ha potuto stabilire l'esattezza dell'importo assegnato quale rendita
ordinaria semplice di vecchiaia." (Doc. III)
1.4. Con
lettera del 10 marzo 1999 il legale della ricorrente ha rilevato quanto segue:
" dopo aver preso atto della
documentazione prodotta dalla Cassa cantonale di compensazione, le comunico che
la mia cliente intende mantenere il ricorso inoltrato il 12 novembre 1998.
Rilevo infatti
che al momento della determinazione della rendita AVS la Cassa __________
__________aveva notificato una ricapitolazione dei conti comprendente tutti gli
anni di contribuzione dal 1959 al 1997, senza alcuna interruzione.
La stessa cosa
era d'altronde avvenuta per diversi conoscenti della signora __________
__________ (anche in qual caso coppie in cui il marito lavorava all'estero per
conto di datori di lavoro svizzeri e la moglie pure risiedeva all'estero senza
attività lucrativa e senza essersi assicurata facoltativamente all'AVS)
Da quanto
risulta, quello in questione sarebbe il primo caso "ticinese" in cui
alla ex moglie non viene riconosciuto come periodo di contribuzione il periodo
trascorso all'estero assieme al marito, alle dipendenze di un datore di lavoro
svizzero.
Qualora la
giurisprudenza citata dalla Cassa cantonale di compensazione trovasse conferma,
appare ovvio che alle competenti autorità incombeva un onere d'informazione, in
modo da permettere alla mia mandante (e a molte persone nella sua stessa
situazione) di ovviare alla pesante lacuna assicurativa, affiliandosi facoltativamente
all'AVS." (Doc. VII)
in diritto
2.1. Ai sensi dell’art. 1 cpv. 1
LAVS, nel tenore in vigore dal 1.1.1997 a seguito della 10a revisione della
LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all’AVS:
a) le persone fisiche
domiciliate in Svizzera;
b) le persone fisiche che
esercitano un’attività lucrativa in
Svizzera
c) i cittadini svizzeri
che lavorano all’estero al servizio della
Confederazione o di
istituzioni designate dal Consiglio
Federale.
Secondo l’art. 1 cpv. 2
LAVS le persone che lavorano all’estero e sono da lui retribuite per conto di
un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite possono, con
il suo consenso, continuare ad essere assicurate.
Il vecchio art. 1 cpv. 1
lett. c LAVS prevedeva l’obbligo di assicurazione per i cittadini che
lavoravano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e
che venivano retribuiti da quest’ultimo.
Infine, ai sensi dell’art.
2 cpv. 1 LAVS, rimasto invariato, i cittadini svizzeri all’estero, non
assicurati conformemente all’art. 1, possono assicurarsi se non hanno ancora
compiuto 50 anni.
2.2. Il nuovo art. 21 cpv. 1 LAVS
prevede il diritto ad una rendita di vecchiaia per gli uomini che hanno
compiuto 65 anni e per le donne che hanno compiuto 64 anni, in luogo dei 62
anni previsti dalla vecchia normativa.
Tuttavia l’età di
pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni
dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto
anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a
revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età pensionabile
non riguarda le donne nate nel 1938 o prima, le quali continueranno a percepire
una rendita con il compimento del 62.o anno di età, così come previsto dal
vecchio art. 21 cpv. 1 LAVS.
Possono pretendere una
rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai
quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti
per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1
LAVS).
A seconda che l'assicurato
abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo
periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad
una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a
dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di
una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita
di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente
il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di
contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni
di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1
LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv.
2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
-
una persona ha pagato i
contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art.
3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del
contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati
accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
L’art. 3 cpv. 3 LAVS
prevede che i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività
lucrativa e gli assicurati che lavorano nell’azienda del proprio coniuge, che
non percepiscono un salario, non devono versare alcun contributo, qualora il
coniuge versi contributi pari al doppio del contributo minimo.
2.3. Nella fattispecie in esame
per la determinazione della rendita di vecchiaia di __________ __________, nata
il __________ 1936, sono applicabili le nuove disposizioni della 10. a
revisione LAVS, poiché il diritto a percepire una rendita, a causa del
compimento dell’età pensionabile, è avvenuto dopo il 31 dicembre 1996 (cfr.
lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione
della LAVS).
Nel mese di luglio 1960
l’assicurata si è sposata con __________ __________, dal quale ha divorziato
nel 1986.
Dal 1960 (luglio) al 1971
__________ __________ ha soggiornato all’estero, dove il marito, cittadino
svizzero, lavorava e veniva retribuito da un datore di lavoro con sede in Svizzera.
Durante quel periodo sono
stati versati i contributi paritetici alla Cassa __________ di __________ in
quanto il marito era assoggettato ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS (nel
tenore in vigore sino al 31.12.1996). Tale disposizione, come visto,
prescriveva l’obbligo di contribuzione per i cittadini svizzeri che lavoravano
all’estero per conto di un datore domiciliato in Svizzera e che venivano da
lui retribuiti.
Nel determinare la rendita
di vecchiaia di __________ __________ l’amministrazione non ha tuttavia
computato tali contributi, ciò che l’assicurata contesta.
In sostanza essa postula
l’applicazione dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS, nella versione in vigore sino al
31.12.1996, applicabile comunque anche per le rendite fissate dopo l’entrata in
vigore delle nuove norme LAVS (cfr. lett. g cpv. 2 delle disposizioni
transitorie della 10a revisione della LAVS).
L’art. 29 bis cpv. 2
vecchia LAVS prevedeva in particolare che il periodo in cui le mogli senza
attività lucrativa di assicurati con attività lucrativa erano esonerate dal
versare i contributi (cfr. il vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS), veniva
computato nel calcolo del periodo di contribuzione della loro rendita semplice
di vecchiaia.
Tale richiesta non può
essere accolta.
2.4. Rettamente la Cassa ha fatto
riferimento alla sentenza del ____________________ 1981 del TFA, in cui,
confermando la propria giurisprudenza, ha statuito che la qualità di assicurato
di un cittadino svizzero che lavora all’estero per conto di un datore di lavoro
domiciliato in Svizzera e da lui retribuito non si estende alla moglie, se
quest’ultima è domiciliata all’estero insieme al marito. Pertanto il periodo in
cui il marito ha versato i contributi non può essere computato alla di lui
moglie, non avendo inoltre essa partecipato personalmente all’assicurazione
facoltativa, ciò che avrebbe potuto fare visto che il marito era assoggettato
obbligatoriamente (DTF 107 V 1s = RCC 1982 pag. 117, cfr. anche P.Y. Greber,
J.L. Duc, G. Scartazzini; “Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel et cotisations”;
Basilea 1997; art. 1 LAVS N. 32, pag. 31; Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichtes
zum AHVG, Zurigo 1996, pag. 153; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen
AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N.1.2, pag. 6,).
Per applicare il vecchio art.
29 bis LAVS la moglie senza attività lucrativa doveva pertanto essere personalmente
assoggettata all’AVS (in virtù del domicilio in Svizzera, cfr. art. 1 cpv. 1
lett. a LAVS rimasto invariato) e, se domiciliata all’estero, versare facoltativamente
i contributi quale cittadina svizzera all’estero (art. 2 LAVS, cfr. anche marg.
5026 delle Direttive sulle rendita (DR) edite dall’UFAS). Infatti lo statuto di
assicurato del marito è personale e non si estende alla moglie (cfr. Käser, op.
cit, N 1.2 pag. 6).
Il TFA ha negato
l’estensione della qualità di assicurato alla moglie a seguito
dell’assoggettamento obbligatorio del marito in quanto esercitante un’attività
lucrativa in Svizzera (DTF 104 V 121).
E’ pur vero che la
giurisprudenza (DTF 104 V 124 consid. 3a, riportato anche in DTF 107 V 2 in
fine) ha eccezionalmente ammesso un’estensione della qualità di assicurato alla
moglie non assoggettata all’obbligo assicurativo (secondo il cosiddetto
“principio dell’unità della coppia”, cfr. Greber, op. cit., art. 1 LAVS N. 31
pag. 31, il quale sottolinea che si tratta di un “élement cependant relativisé
par le Tribunale fédéral des assurances déjà dans les années cinquante”) nel
caso di domicilio in Svizzera del coniuge (perché secondo il vecchio diritto
civile il domicilio del marito valeva anche per la moglie) o se il medesimo,
domiciliato all’estero, aveva aderito all’assicurazione facoltativa (poiché
secondo il vecchio art. 2 cpv. 4 LAVS l’affiliazione all’assicurazione
facoltativa della donna sposata non poteva per principio avvenire
indipendentemente dal marito.
Nel frattempo anche tali
eccezioni non sono più applicabili in quanto, da una parte, con la riforma del
1988 del Codice civile il domicilio della donna sposata non dipende più da
quello del marito (cfr. Käser, op. cit., N.1.28 s, pag. 17 s). D’altra parte,
con la recente revisione della LAVS l’art. 2 cpv. 4 LAVS è stato abrogato (per
cui, in applicazone del principio di parità di trattamento, ogni cittadino
svizzero all’estero, uomo o donna, può aderire all’assicurazione facoltativa
indipendentemente dallo stato civile (cfr. in merito __________, op. cit., art.
1 LAVS, N 33 pag. 32 e art. 2 LAVS, N 15/16 pag. 88). Restano comunque
riservate le convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale che prevedono
una simile estensione ai familiari della persona assicurata riportate da Käser
(op. cit, N.1.2., pag. 6, nota 6 a pié pagina), che tuttavia non concernono il
caso concreto.
Vista anche l’evoluzione
del diritto che si discosta dal principio dell’unità della coppia (cfr. anche
il nuovo sistema di rendite indipedente dallo stato civile indrodotto con la
riforma della LAVS), il TCA non può che applicare la giurisprudenza federale
citata.
In queste circostanze
dunque rettamente la Cassa non ha computato alla ricorrente i contributi
versati dall’ex marito durante il periodo 1960 (luglio) - 1971.
2.5. La ricorrente censura inoltre
la mancata informazione da parte dell’autorità consolari.
Occorre rilevare che, per
costante giurisprudenza, ai consolati non sussiste l’obbligo di informare
sull’adesione all’assicurazione facoltativa. Se interpellate, le rappresentanze
svizzere sono comunque tenute a dare delle informazioni corrette (cfr. DTF 121
V 69 consid. 4a). Qualora tali informazioni dovessero risultare errate,
l’assicurato, a determinate condizioni, può essere tutelato nella buona fede
(cfr. DTF 121 V 65 s).
Nel caso in esame, la
ricorrente non ha mai sostenuto di essersi recata al Consolato per delle
informazioni inerente l’assicurazione facoltativa, tantomeno di aver ricevuto
una
informazione errata.
Pertanto la presente fattispecie non rappresenta un caso di tutela della buona
fede.
2.6. Essendo l’assicurata nata nel
1936, per il calcolo della sua rendita fa stato il periodo di contribuzione che
va dal 1° gennaio 1957 (1° gennaio susseguente il compimento del 20.o anno di
età) al 31 dicembre 1997 (anno in cui precede il diritto alla rendita a seguito
del compimento del 62.o anno di età).
Dagli estratti dal conto
individuale di __________ __________ ( dove sono registrati i redditi da
attività lucrativa soggetti a contribuzione, art. 135 OAVS) e dal foglio di
calcolo allestito dalla Cassa risulta che l’assicurata ha contribuito
personalmente all’AVS il 1959, il 1960 (per 7 mesi fino al matrimonio), per cui
vi è una lacuna relativa agli anni 1957 e 1958 durante i quali essa aveva
soggiornato all’estero (cfr. curriculum vitae agli atti).
La ricorrente è poi
nuovamente assicurata, per il tramite del marito, a decorrere dal loro rientro
in Svizzera nel 1971 (5 mesi di contribuzione) fino al 1986. Dopo il divorzio
__________ __________ ha di nuovo ininterrottamente contribuito personalmente
sino alla nascita del diritto alla prestazione assicurativa in oggetto.
Ai 28 anni di
contribuzione così risultanti vanno aggiunti 2 anni in applicazione dell’art.
52d OAVS, previsto per colmare le lacune anteriori al 1° gennaio 1979.
Risulta dunque un periodo
di contribuzione complessivo di 30 anni.
Rispetto ai 41 anni di
contribuzione degli assicurati della sua classe di età, __________ __________
presenta pertanto un periodo di contribuzione incompleto, ciò che comporta
l’assegnazione di una rendita parziale.
Per il calcolo della scala
di rendita sono presi in considerazione solo gli anni interi di contribuzione,
per cui in base alle tabelle UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis.
LAVS, si ottiene con 30 anni la scala di rendita 33.
2.7. Verificato il periodo di
contribuzione della ricorrente, occorre esaminare il reddito annuo medio
(RAM).
Va innanzitutto rilevato
che, ai sensi dell’art. 29 quater LAVS, reddito annuo medio si compone
dell'assicurato si compone:
-
dei redditi risultanti
da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per
compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per
compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi
dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art.
51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è
determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti
per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di
contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo
determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve
unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.8. Sono presi in considerazione
unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati
versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone
che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e
in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5
capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29
quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies
cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili
di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
(lett. b);
- il matrimonio è stato
sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla
ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che
segue il compimento e il 31 dicembre che
procede l’insorgere
dell’evento assicurativo da parte del
coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies
cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i
quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art.
29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b
LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies
cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli
assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano l’autorità parentale
su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f
OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due accrediti comulativi.
Generalmente l’anno di
inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle
Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con
il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito
è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno
in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito
corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al
momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle
persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito
per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Infine, secondo art. 29 septies
cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali gli
assicurati che hanno assistito parenti di linea ascendente o discendente nonché
fratelli e sorelle i quali presentavano una grande invalidità almeno di grado
medio e beneficiavano di una corrispondente indennità AVS/AI e che vivevano
nella stessa economia domestica. Sono parificati ai parenti i coniugi, i
suoceri e figliastri. Tuttavia gli assicurati devono far valere tale diritto
ogni anno e per iscritto.
Anche tale accredito
corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento
dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies cpv. 4 LAVS) e viene
ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto (art. 29 septies cpv. 6
LAVS).
Nei periodi nei quali
sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti educativi non
possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali (art. 29 septies
cpv. 2 LAVS).
Infine, nel calcolare la
rendita di vecchiaia da assegnare alla persone vedove e divorziate nate prima
del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia
stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per
compiti educativi o assistenziali (lett. c cpv. 2 delle Disposizioni
transitorie alla 10 revisione della LAVS).
2.9. Il reddito annuo medio è
determinato dai redditi da attività lucrativa sui quali __________ __________
ha versato i contributi durante il proprio periodo di contribuzione, aggiuntivi
del riparto dei redditi coniugali ed eventuali accrediti per compiti educativi;
il tutto deve essere infine diviso per gli anni di contribuzione.
Dalla tabella di calcolo
allegata agli atti, risulta che la Cassa ha dapprima proceduto alla somma dei
redditi da attività lucrativa ed alla ripartizione dei redditi coniugali,
giungendo ad una somma di complessivi fr. 1’326’038.-- di redditi.
Giustamente la Cassa non
ha proceduto allo splitting per il periodo 1960 -1971 in quanto, come visto,
durante quel periodo __________ __________ non era assicurata all’AVS.
Infatti prescrive l’art.
29 quinquies cpv. 3 LAVS che i redditi che i coniugi hanno conseguito durante
gli anni civili di matrimonio sono ripartiti per metà ed attribuiti a ciascun
coniuge qualora il matrimonio è stato sciolto per divorzio; questo solo nella
misura in cui entrambi i coniugi nel periodo di contribuzione sono stati
assicurati all’AVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Effettivamente
dall’incarto agli atti risulta che la Cassa di compensazione __________
(competente per la ripartizione dei redditi del marito) aveva notificato alla
Cassa cantonale di compensazione (competente per il calcolo della rendita in
parola) una ricapitolazione dei conti individuali comprendente anche la
ripartizione dei redditi del marito eseguita per il periodo contestato. Tale
modo di procedere è tuttavia erroneo, per cui fa stato la correzione efettuata
in seguito e notificata al legale dalla Cassa di compensazione con lettera del
4 febbraio 1999 (trasmessa per conoscenza al TCA), dove non è stata eseguita
la ripartizione dei redditi coniugali per il periodo in questione (doc. VI).
Dunque, i fr. 1’326’038.--
di redditi devono essere rivalutati con il fattore 1,636 (prima iscrizione
determinante nel conto individuale dell’assicurata risale al 1959, cfr. tabelle
sulle rendite edizione 1998) giungendo quindi ad un importo di fr.
2’193’897.--.
Il tutto deve essere poi
diviso per 30 anni di contribuzione e si ottiene un reddito annuo medio di fr.
72’313.--.
L’assicurata ha avuto dal
suo matrimonio due figli, per cui la Cassa le ha riconosciuto degli accrediti
per compiti educativi (compresi quelli transitori di cui alla lett. c cpv. 2
delle disposizioni transitorie della 10a revisione della LAVS, cfr. consid. 2.8
in fine) che hanno portato il reddito anno medio da
fr. 72’313.-- a fr.
81’865.--, il quale arrotondato secondo il multiplo successivo secondo le
tabelle UFAS, corrisponde a
fr. 82’386.--.
Con un RAM di fr.
82’386.-- ed una scala di rendite 33, in applicazione delle citata tabelle
sulle rendite, si giunge ad una rendita di vecchiaia di fr. 1’493.--
(stato 1998).
Infine, va detto che nella
decisione contestata la Cassa ha erroneamente indicato un reddito anno medio di
fr. 78’804.--.
Si tratta di comunque un
errore che non ha nessuna conseguenza poiché oltre i fr. 71’640.-- di reddito
annuo medio la rendita rimane di fr. 1’493.-- mensili (cfr. tabelle delle
rendite). Ciononostante la Cassa è invitata a rettificare tale errore.
Nel caso di specie, dopo
attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare
l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa. La rendita è infatti stata
stabilita in conformità delle norme succitate.
Gli elementi in possesso
di questa autorità giudicante non permettono, infatti, di pervenire a
conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.
Pertanto la rendita
assegnata dall'autorità amministrativa con la decisione contestata è esatta e
merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________,
____________________a, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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