AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.111
Data decisione, Autorità:
14.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00111-112
30.1999.00113+164
BS/sc
Lugano
16 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 22 luglio e 14
ottobre 1999 di
- __________ __________, ____________________,
- __________ __________, ____________________
rappr. da: avv. __________ __________, ____________________,
contro
le decisioni del __________, __________e
__________ 1999 emanate da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________e,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisioni del 25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i
contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ nel biennio 1998 /1999,
quale persona senza attività lucrativa, in base ad una sostanza netta di fr.
7'892'872.-- evinta dalla notifica di tassazione IFD 1997/98.
La base di calcolo dei contributi è stata fissata, in applicazione dell’art. 28
cpv. 4 OAVS, a fr. 3'946'436.-- (7'892'872.-- : 2).
Mediante
due distinte decisioni del 7 luglio 1999 la Cassa ha determinato i contributi
personali di __________ e __________ __________ per il 1997 sulla base di una
sostanza di fr. 4'620'807.-- imposta nel biennio fiscale 1995/96, con base di
calcolo di fr. 2'310'403,50.
Infine, con decisione del 14 settembre 1999 l'amministrazione ha fissato i
contributi di __________ __________ per il biennio 1998/99, prendendo in
considerazione la sostanza netta di fr. 7'122'963.-- ( base di calcolo fr.
3'561'481,50) esposta nella notifica di tassazione IFD 1997/98.
1.2. Contro le
succitate decisioni sono tempestivamente insorti i coniugi, postulando che i
contributi vengano determinati sulla sostanza personale del marito e attribuito
in ragione del 50% tra di loro.
Essi rilevano che sin dalle loro nozze tra di loro vige il regime della
separazione dei beni e che la moglie non possiede alcuna sostanza, nè redditi.
Inoltre i ricorrenti sono del parere che il sistema adottato dalla Cassa
comporta una duplice imposizione dell'obbligo contributivo imposto sul medesimo
patrimonio, per cui contestano l'applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, in
quanto:
"
(…) Il rimando di cui all'art. 28 cpv. 4 OAVS
non può aver la portata di applicare alla sostanza le medesime regole
approntate per l'attribuzione dei redditi dei coniugi, giacché la sostanza, a
differenza del reddito, può anche avere avuto origine fuori dal periodo di
costanza coniugale.
Ciò che è qui il caso. Infatti gran parte
del patrimonio era già esistente prima del matrimonio tra i coniugi, e gli incrementi
sono stati generati dalla sostanza stessa.
Conseguentemente, la parificazione delle
posizioni dei coniugi non va effettuato colpendo due volte il patrimonio del
marito, bensì dividendo per due il contributo dovuto dal marito ed imputando
quest'ultimo alla consorte.
Di certo il legislatore non ha considerato
a fondo l'aspetto dei coniugi che non esercitano attività lucrativa, ma
sicuramente, nella ricerca dell'equilibrio AVS nella coppia, non ha voluto che
il medesimo patrimonio venisse colpito con due prelievi di contributi, una
volta per il marito ed una per la moglie.
D'altra parte, se l'interpretazione della
cassa fosse corretta, il risultato sarebbe semplicemente che il marito deve
contribuire nella misura doppia di quanto succedeva anteriormente, visto che
nella fattispecie la moglie non sarebbe nemmeno in grado di pagare il
contributo imposto su una sostanza che essa non ha.
Il che avrebbe per effetto di raddoppiare
l'onere imposto al ricorrente ed a sua moglie, il che è discriminante verso gli
altri assicurati."
(Doc. I, inc. 30.99.111)
1.3. Con le
risposte di causa la Cassa postula l'accoglimento del gravame del signor
__________ __________ per quel che concerne i contributi degli anni 1998/98 in
quanto il competente Ufficio di tassazione ha rettificato la sostanza netta
imposto nella notifica di tassazione 1997/98 in fr. 7'199'963 e la conferma
delle restanti decisioni di contribuzione.
Quanto alle contestazioni riguardo il metodo di calcolo l'amministrazione ha
in particolare osservato che:
"
(…)
- Secondo
le direttive federali sui contributi delle persone senza attività lucrativa,
marginale 1064, è determinante per il conteggio dei contributi l'insieme netto
della sostanza dei coniugi in Svizzera e all'estero.
Per le persone coniugate, si utilizza la metà della sostanza
della coppia, indipendentemente dal regime legale dei beni.
-
Inoltre, la marginale 2069 (DIN) recita che, per le persone
sposate è determinante la metà del reddito della coppia conseguito sotto forma
di rendite, indipendentemente dal regime legale dei beni.
-
Nel caso di specie, i contributi del ricorrente sono stati
stabiliti in base ai dati forniti dall'Autorità fiscale, che sono vincolanti
per le Casse di compensazione (art. 23, cpv. 4, OAVS). (…)"
(Doc. III, inc. 30.99.111)
1.4. Il TCA ha
richiamato d'ufficio l'incarto fiscale dei ricorrenti relativi ai bienni
1995/96 e 1997/98 e chiesto all'UT di __________ Campagna di confermare la
sostanza netta imposta nel biennio fiscale 1997/98.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo
contributivo inizia il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono
i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di
sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
Tuttavia
l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001
(quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni
nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie
relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale
dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.
Sono
quindi obbligati a versare i contributi, diversamente dal vecchio diritto,
anche le vedove che non esercitano un’attività lucrativa (abrogazione del
vecchio art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS) e le mogli di assicurati, se non esercitano
alcuna attività lucrativa (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS).
Tuttavia,
i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa non
devono versare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari al
doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
Infine,
qualora entrambi i coniugi non esercitano un’attività lucrativa, essi sono
obbligatoriamente tenuti a versare i contributi (cfr. Käser, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N.2.21 pag.
60).
2.3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa
è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non
esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i
contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto
forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di
interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 120 V 166 consid. 2 con
riferimenti).
Nella sua
giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito
conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non
dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevoli e versate in
modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il
pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un
reddito determinante.
L'Alta
corte federale ha stabilito che se le prestazione in questione,
indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle
rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare
queste ultime come delle rendite. Infatti si tratta di elementi del reddito che
esercitano un'influenza sulle condizioni sociale di una persona senza attività
lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con
riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La
giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di
rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag.
473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),
le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS” che l’istituto di previdenza
accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere
dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per
perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite
versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC
1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali
estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da
contratti vitalizi ( Pratique VSI 1994 pag. 207), ed infine parzialmente il
reddito del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980
pag. 247 = DTF 105 V 244).
Al
contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto le
rendite dell’AVS e dell’AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456
consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Per sostanza
ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili
di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC
1952, pag. 94). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i
beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique
VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui
l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC
1976 pag. 153).
. Tuttavia
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, op. cit., pag.
228, N. 10.28; P.Y. Greber; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel
et cotisations; Basilea 1997; ad art. 10 LAVS, pag. 347, N.24.).
2.4. Il
contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato
per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Il
contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di
rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende
il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di
riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio
dell'anno precedente il periodo di contribuzione.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle
disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS,
nel tenore in vigore sino al 31.12.1996). Tali comunicazioni sulla sostanza
sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).
Gli art.
22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili
per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4
OAVS).
La
determinazione del reddito acquisito sotto forma di rendita incombe alla Cassa
di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione
delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Tuttavia
le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa
della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello
dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone
senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V.G.).
Infine il
nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “ se una persona coniugata deve pagare
contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la
rendita dei coniugi”. Quindi, i contributi della singola persona sposata senza
attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e
sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà.
2.5. Nella
fattispecie in esame, __________ __________ dal 1° gennaio 1994 risulta essere
affiliato quale persona senza attività lucrativa.
Sua moglie __________ __________ è stata invece affiliata, sempre come persona
non esercitante attività lucrativa, a partire dal 1° gennaio 1997.
Infatti, come visto al consid. 2.2., ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS,
entrato in vigore al 1.01.1997, un coniuge senza attività lucrativa non deve
pagare i contributi nella misura in cui il suo consorte, con un’attività
lucrativa, ha versato contributi per almeno il doppio del contributo minimo
(cfr. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a
edizione, Berna 1996, N.2.22, pag. 60, P.Y. Greber, J.L. Duc, G. Scartazzini;
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS); Champ d’application personnel et cotisations; Basilea
1997; N. 18 ad art. 3 LAVS, pag. 206).
Qualora
entrambi i coniugi non esercitano un’attività lucrativa, essi sono obbligatoriamente
tenuti a versare i contributi (cfr. Käser, op., cit., N.2.21 pag. 60).
Per
questi motivi, dal 1° gennaio 1997 anche __________ __________ è tenuta a
versare i contributi personali.
I
ricorrenti contestano la modalità di calcolo dei contributi, ritenuto che fra
loro vige la separazione dei beni.
Orbene, secondo costante giurisprudenza del TFA, i contributi del marito senza
attività lucrativa sono calcolati anche sulla base della sostanza della moglie
qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi, indipendentemente se sulla
stessa l’altro coniuge abbia un usufrutto. Logicamente lo stesso vale anche per
il caso contrario. Questa giurisprudenza, valida anche alla luce del nuovo
diritto matrimoniale (cfr. RCC 1991 consid. 4b pag. 437), si basa sul fatto che
tra coniugi vige l’obbligo di mantenimento (art. 163 CC), ciò che rappresenta
un vantaggio economico che influenza le “condizioni sociali” dell’altro coniuge
(cfr. RCC 1991 consid. 4b pag. 437, Pratique VSI 1999 pag. 121 consid. 3bb).
Tuttavia, proprio per evitare che in caso di coniugi senza attività lucrativa
soggetti a contribuzione si prelevino due volte i contributi sul medesima
sostanza e reddito, il Consiglio federale ha introdotto, come visto al consid.
2.3, il nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS (cfr. il commento a questo articolo in
Pratique VSI 1996 pag. 24). Tale articolo prevede che i contributi di ogni
singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sulla metà
della sostanza e del reddito da pensione coniugali (art. 28 cpv. 4 OAVS).
Inoltre, recentemente il TFA ha statuito che questo articolo è conforme alla
legge ed alla Costituzione (DTF 125 V 221).
Ne consegue che rettamente la Cassa ha computato i redditi da pensione e la
sostanza coniugali, prendendone in considerazione solo la metà come base di
calcolo dei contributi di ogni singolo coniuge.
2.6. Nella
presente fattispecie in esame determinanti per i contributi del 1997 e
1998/1999 sono i redditi conseguiti sotto forma di pensione e la sostanza
imposti rispettivamente nelle notifiche di tassazione IFD 1995/96 e 1997/98.
Questo, in applicazione analogica della procedura ordinaria ex art. 22/23 OAVS
di fissazione dei contributi per gli indipendenti, (art. 29 cpv. 3 OAVS).
Per tutte
le persone senza attività lucrativa le Casse di compensazione domandano alla
competente autorità fiscale le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi
(applicazione analogica dell’art. 27 cpv. 1 OAVS).
Dalla
comunicazione del 24 aprile 1999 (doc. 1 inc. 30.99.112) dell’UT di __________
Campagna relativa alla notifica di tassazione IFD 1995/96 si evince che al 1°
gennaio 1995 la sostanza netta (in Svizzera) effettiva dei coniugi __________
ammonta a fr. 4'620'807.--, mentre al 1° gennaio 1997 la sostanza netta è di
fr. 7'892'872.-- (cfr. comunicazione del 22 maggio 1999, doc. 1 inc.
__________, concernente la tassazione IFD 1997/98).
Questi dati trovano parzialmente conferma dagli incarti fiscali richiamati dal
TCA.
Infatti, nel riparto intercantonale d'imposta relativo al biennio 1997/98 la
sostanza imponibile in Ticino e nel Cantone __________ è stata rettificata in
fr. 7'122'963.-- (riparto trasmesso dall'UT di __________ Campagna al TCA ,
doc. X inc. 30.99.111) al quale fa riferimento la comunicazione 17 agosto 1999
del citato ufficio di tassazione al fiscalista dei ricorrenti (doc. 2 inc.
30.99.111).
Per contro, la sostanza netta al 1° gennaio 1995 (tassazione 1995/96) ammonta a
fr. 4'620'807.-- (senza la deduzione sociale della sostanza prevista dalla
legislazione fiscale e non dall'AVS).
In queste circostanze, dunque, rettamente la Cassa propone di rettificare la
decisione 25 giugno 1999 relativa ai contributi 1998/1999 dovuti da __________
__________ con una sostanza determinante di fr. 7'122'963, così come è stato
proceduto per fissare i contributi della moglie nel medesimo periodo di
contribuzione (cfr. decisione 14 settembre 1999). Evidentemente la base di
calcolo corrisponde alla metà di tale importo, come prevede l'art. 28 cpv. 4
OAVS.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il ricorso
contro la decisione 25 giugno 1999 nei confronti di __________ __________ è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi, gli altri gravami sono invece respinti.
§ La decisione 25 giugno 1999 è modificata ai sensi del
consid. 2.6.; confermate rimangono le restanti pronunzie
amministrative.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà a __________ __________ fr. 100.-- di ripetibili parziali.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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