AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.1999.132
Data decisione, Autorità:
10.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00132
BS/sc
Lugano
10 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 1999 di
__________ __________ -__________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa di comp. __________, ____________________,
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
__________ __________ -__________, classe 1929, nel 1991 è stata posta al
beneficio di un rendita semplice di vecchiaia (doc. 5).
A seguito
del compimento del 65.o anno di età di suo marito __________ -__________,
classe 1934, con due distinte decisioni del 29 luglio 1999 la Cassa di
compensazione __________ __________ ha sostituito la corrente rendita,
assegnando a ciascun coniuge una rendita semplice di vecchiaia di fr. 1’508.--.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________ __________ -__________.
Egli postula l'erogazione di una prestazione assicurativa maggiore, rilevando
quanto segue:
"
Desidero protestare contro l'esiguo importo di
Fr. 1508.-- che mi è stato attribuito dalla cassa di compensazione dell'AVS di
. Come risulta dai figli di calcolo qui acclusi, il salario medio
annuale usato come base è di Fr. 83'214.-- e dovrebbe generare una somma
mensile di ca. Fr. 2000.--. Ora non capisco perché percepisco solo Fr. 1508.--.
Nella lettera di accompagnamento parlano di un "soffitto" di Fr.
3016.-- assieme a mia moglie. Questo mi sembra veramente ingiusto, visto anche
la nostra situazione: Io ricevo come rendita della __________ -
__________ Fr. 4000.-- al mese; mia moglie non riceve alcuna rendita al di
fuori dell'AVS. Con una piccola casa di proprietà di mia moglie che costituisce
il nostro terzo pilastro, ma che costa parecchio, e un bilocale che abbiamo
preso in affitto a uso di atelier, è difficile fare quadrare un budget mensile
di Fr. 3500.-- a testa! Aggiungo che da tre anni sono stato messo in
pensionamento anticipato con una somma "di passaggio" di Fr. 2900.--
mensili, e che ho dovuto pagare dei premi dell'AVS non indifferenti."
(Doc. I)
1.3. Mediante
risposta del 2 novembre 1999 la Cassa propone di respingere il ricorso.
1.4. Con
osservazioni del 17 novembre 1999 alla risposta di causa l'assicurato, non
contestando il calcolo, ribadisce di non capire il motivo per cui riceve una
rendita di fr. 1'508.-- nonostante un reddito annuo medio di fr. 83'214.--,
reddito che dovrebbe dar diritto ad una rendita di fr. 2'000.-- al mese.
1.5. In data 27
marzo 2000 il TCA ha richiamato dalla Cassa la decisione sulla rendita della
moglie.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. A partire
dal 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la decima revisione dell’AVS.
Secondo
l'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che
hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Tuttavia
l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001
(quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni
nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie
relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale
dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29 cpv. 1 LAVS).
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo
della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai
redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi
o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto
ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza
(lett.
c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.3. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due
accrediti cumulativi.
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Infine,
secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per
compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea
ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una
grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente
indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono
parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli
assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.
Anche
tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies
cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto
(art. 29 septies cpv. 6 LAVS).
Nei
periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti
educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali
(art. 29 septies cpv. 2 LAVS).
2.4. La rendita
mensile di vecchiaia, secondo l’art. 34 cpv. 1 LAVS, si compone di una frazione
dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e di
una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della
rendita).
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo minimo della rendita completa di vecchiaia ammonta a fr.
1'005.- (art. 1 Ordinanza 99 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei
salari nell'AVS/AI).
L'importo
massimo della rendita di vecchiaia corrisponde al doppio dell'importo minimo
(art. 34 cpv. 3 LAVS).
L'importo
minimo é pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici
volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio
determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo (art. 34
cpv. 4 LAVS).
2.5. Nella
fattispecie in esame, il 12 luglio 1999 __________ __________ -__________ ha
compiuto 65 anni di età, mentre sua moglie dal 1991 aveva diritto ad una
rendita semplice di vecchiaia.
Pertanto
egli ha un diritto a percepire una rendita di vecchiaia dal 1° agosto 1999,
ossia il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha compiuto i 65 anni
(cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS), per cui sono applicabili le disposizioni della 10.a
revisione della LAVS.
Infatti,
le nuove disposizioni si applicano parimenti alle correnti rendite semplici di
vecchiaia di persone il cui coniuge ha diritto ad una rendita di vecchiaia dopo
il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è stato sciolto dopo questa data (lett.
c cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della
LAVS).
Il nuovo
calcolo della rendita in corso deve essere effettuato risalendo al momento
dell’evento del 1° caso assicurato. La rendita sarà in seguito adattata a
seconda degli aumenti intervenuti in quel periodo (marg. 2005 della Circolare
II concernente il calcolo delle rendite in casi di mutazioni e successioni, edite
dall’UFAS).
Di
conseguenza la Cassa ha sostituito la rendita di vecchiaia della moglie con due
rendite semplici AVS assegnate ad ogni singolo coniuge. Per questo motivo ogni
singola rendita è stata calcolata tenendo in considerazione separatemente il
periodo di contribuzione di ciascun coniuge ed i redditi lavorativi prima del
matrimonio. Poi la Cassa ha proceduto al riparto dei redditi coniugali (splitting),
ma non ha assegnato alcun accredito per compito educativo poiché dal matrimonio
non risultano esser nati dei figli.
Ne è conseguito che la rendita dell'assicurato è stata determinata con una
scala di rendita (massima) 44 per un periodo di contribuzione completo di 44
anni ed un reddito annuo medio di fr. 83'214.--.
Anche la moglie dell'assicurato presenta una scala di rendita 44 ed un periodo
di contribuzione completo di 41 anni (per le donne), mentre il reddito annuo
medio è di fr. 75'978.--.
L'assicurato
contesta alla Cassa di avergli assegnato con un simile reddito annuo una
rendita di soli fr. 1'508.-- al mese.
2.6. Secondo
l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al
massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
a.
entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;
b. uno dei
coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a
una
rendita dell’assicurazione per l’invalidità.
Nel caso
che ci occupa, all'assicurato (ed a sua moglie) spetterebbe una rendita massima
completa AVS di fr. 2'010.--, prevista per un reddito annuo medio di fr.
72'360.-- e oltre. Tuttavia, proprio in applicazione del succitato art. 35 cpv.
2 OAVS, l'importo massimo a cui i coniugi hanno diritto è di fr. 3’015.-- (150%
di 2’010.--), suddiviso in due rendite semplici di vecchiaia di fr. 1’508.--
al mese.
In
conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto,
questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa
che è stato effettuato conformemente alle nuove disposizioni legali introdotte
con la Xa revisione dell'AVS.
Pertanto
le rendite assegnate dall'autorità amministrativa con le risoluzioni contestate
sono esatte e meritano conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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