AIUTO
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Numero d'incarto:
30.1999.14
Data decisione, Autorità:
21.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00014
BS/tf
Lugano
21 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 1999 di
__________ __________, __________ __________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________ __________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 24 dicembre 1998 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i
contributi dovuti da __________ __________ nel 1997, quale persona senza attività
lucrativa, sulla base di una sostanza netta di fr. 703'073.-- e di un reddito
conseguito sotto forma di rendita di fr. 4'194.-- moltiplicato per 20.
Di
conseguenza la sostanza determinante ammonta a
fr.
786'953.-- (4'194 x 20 + 703073).
I succitati
dati sono stati comunicati dalla competente autorità di tassazione e concernono
la notifica di tassazione IFD 1993/94.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato facendo valere
quanto segue:
"
Con la presente inoltro regolare ricorso contro
la decisione intimatami il 24.12.1998 la stessa, è stata fissata in base alla
sostanza, nonché alla dichiarazione di tassazione fiscale (art. 25 OAVS)
entrambi in contestazione presso l'ufficio competente di esazione di __________,
non essendo personalmente, nè titolare della sostanza, tantomeno
beneficiario."
1.3. Mediante
risposta del 28 gennaio 1999 la Cassa propone di accogliere il gravame,
osservando in particolare che:
"
7. Nel caso di specie, la Cassa si è attenuta ai
dati della tassazione
1993-94, ultima
imposizione fiscale emessa dall'Autorità fiscale.
-
Gioverà sapere che la Cassa è disposta rivedere la decisione
contestata, in forma provvisoria, nel momento in cui l'assicurato ci
trasmetterà una copia della dichiarazione fiscale 1997-98, dalla quale emergono
variazioni importanti.
-
Se, più tardi, dalla comunicazione dell'Autorità fiscale
cantonale risultano sostanza e rendite superiori o inferiori, la Cassa esigerà
o restituirà la differenza di contributi (art. 25 cpv. 5 OAVS)."
1.4. Con
osservazioni del 9 febbraio 1999 alla risposta di causa l'assicurato ha
rilevato che:
"
Faccio seguito alla sua del 28 gennaio u.s.
nonché alla risposta dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali di __________,
la presente per riconfermare il mio ricorso del 7 gennaio u.s., portando a
ulteriore conoscenza che la sostanza netta di Frs. 703'073.-- come da ultima
tassazione fiscale 1993-1994 non è mai stata di mia proprietà, ma unica
proprietaria, nonché beneficiaria mia moglie __________ __________, domiciliata
a __________o, dalla quale vivo separato di fatto dal 1994.
Sarà mia premura onorare quanto dovuto a
chi di competenza non appena lo spett.le ufficio di Tassazione Fiscale, esporrà
una nuova tassazione dopo aver evaso il ricorso tutt'ora aperto, mi permetto
rispettosamente chiedere di accogliere questo mio ricorso essendo attualmente
senza attività lucrativa al minimo dovuto, assicurando già sin d'ora che
provvederò a informare le parti non appena emergeranno variazioni importanti."
1.5. Interpellato
dal TCA, con scritto del 18 agosto 1999 l’assicurato ha risposto che la
notifica di tassazione 1995/96 non è ancora disponibile in quanto sospesa
presso l'Ufficio competente di __________ (doc. VII).
Circostanza che è stata confermata dalla Divisione delle contribuzioni, Ufficio
delle procedure speciali, il quale con scritto del 30 agosto 1999 ha informato
il TCA che le tassazioni d'ufficio per gli anni 1995/96 e 1997/98 sono sospese
perché pendente una procedura amministrativa riguardo la notifica di tassazione
1993/94 e che le decisioni su reclamo saranno evase prossimamente (doc. XI).
In data 28 gennaio 2000 il suddetto Ufficio ha inoltre comunicato al TCA che
l'incarto è stato trasmesso alla Camera di diritto tributario poiché il contribuente
ha inoltrato ricorso contro le decisioni amministrative (doc. XIII).
1.6. Vista quanto
sopra, il TCA ha pertanto richiesto al ricorrente di produrre la dichiarazione
fiscale 1999/2000, trasmessa il 14 febbraio 2000 (doc. XV).
Tale documento è stato poi intimato per conoscenza alla Cassa, la quale con
scritto del 18 febbraio 2000 (doc. XVII) ha preso la seguente posizione:
"
Facciamo riferimento al vostro scritto del 16
febbraio 2000 e prendiamo atto che il ricorrente, contrariamente a quanto dichiarato
nel questionario di affiliazione delle persone non attive, ossia di non
svolgere attività lucrativa dal 1° gennaio 1997, all'Autorità fiscale
dichiarava di essere lavoratore in proprio, con un reddito indipendente per gli
anni 1997-98 di fr. 33'600.-- (doc. 1).
Alla luce di quanto precede, il ricorrente
dovrà rivolgersi all'Agenzia comunale AVS di __________ e regolarizzare la
posizione nei confronti dell'AVS, conformemente all'art. 64 cpv. 5 della legge
AVS."
Invitato
a presentare delle osservazioni su quanto scritto dall'amministrazione, il
ricorrente, con lettera del 28 febbraio 2000 (doc. XIX), ha ribadito che:
"
Mi permetto rispettosamente contestare lo
scritto del 18 c.m. della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, in
quanto ripetutamente dichiarato nella precedente corrispondenza il mio
desiderio di mettermi in regola con i contributi mi pone in una posizione di
disagio, in quanto mi rendo conto che la dichiarazione 99/2000 è stata male
interpretata. E' pure vero che da quasi un anno a questa parte sto svolgendo
un'attività la quale mi permette di risolvere la mia situazione nel campo del
lavoro non avendo trovato nessuna occupazione alle dipendenze di terzi.
Ma ribadisco che negli anni 97/98 sono
rimasto senza alcuna attività lucrativa, perciò la richiesta della spett.le
Cassa non è giustificata.
Faccio appello alla vs. comprensione nel
giudicare quanto sopra e mi permetto rispettosamente farvi osservare che se
questo lavoro che svolgo parzialmente dovesse protrarsi in futuro, sarà mia
premura come dimostrato nella dichiarazione alla Autorità fiscale, informare
tutti gli interessati."
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo
contributivo inizia il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono
i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di
sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
Tuttavia
l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001
(quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni
nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie
relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale
dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.
2.3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa
è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non
esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i
contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto
forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di
interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC
1986 pag. 350).
La
giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di
rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag.
473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),
le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS” che l’istituto di previdenza
accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le
rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag.
433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da contratti vitalizi (
Pratique VSI 1994 pag. 207), ed infine parzialmente il reddito del coniuge non
assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980 pag. 247 = DTF 105 V
244).
Al
contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto le
rendite dell’AVS e dell’AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456
consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Per sostanza
ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili
di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC
1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag.
15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della
moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag.
174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato
ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag.
153).
Tuttavia
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, pag.
228, N. 10.28; P.Y. Greber; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel
et cotisations; Basilea 1997; ad art. 10 LAVS, pag. 347, N.24.).
2.4. Il
contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato
per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Il
contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di
rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende
il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di
riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio
dell'anno precedente il periodo di contribuzione.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle
disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS).
Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser,
op. cit., pag. 231, N. 10.34).
Gli art.
22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili
per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4
OAVS).
La
determinazione del reddito acquisito sotto forma di rendita incombe alla Cassa
di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione
delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Tuttavia
le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa
della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello
dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone
senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V.G.).
2.5. Nella
fattispecie in esame la Cassa ha affiliato __________ __________ al 1° gennaio
1997 quale persona senza attività lucrativa sulla base del relativo
questionario da lui sottoscritto il 5 ottobre 1998 (doc. 2). Pertanto i
contributi del 1997 dovevano essere fissati in base alle "condizioni
sociali" ex art. 10 LAVS vigenti al momento dell'affiliazione.
La Cassa, non avendo a disposizione dati recenti, ha dovuto tuttavia prendere
in considerazione l'ultima tassazione (1993/94) disponibile, periodo in cui il
ricorrente era coniugato e esercitava un'attività lucrativa.
Di questa circostanza l'amministrazione era consapevole, tant'è che con la
risposta di causa si è detta pronta di rivedere, in forma provvisoria, la
decisione nella misura in cui dalla notifica di tassazione 1997/98 risultino
delle modifiche rilevanti.
Ora, nella dichiarazione 1999/2000, alla voce "reddito da attività
indipendente" , __________ __________ ha indicato un reddito di
fr. 33'600.-- nel 1997 e altrettanto nel 1998 (cfr. doc. XV).
Nello scritto 28 febbraio 2000 il ricorrente ha tuttavia sostenuto di non aver
esercitato negli anni 1997/1998 un'attività lucrativa, ma di averla iniziata
nel 1999 (" quasi un anno da questa parte sto svolgendo
un'attività…..").
Di fronte a queste affermazioni contraddittorie, ritenuto inoltre che
attualmente il contenzioso fiscale non risulta ancora terminato, appare
opportuno che la Cassa convochi l'assicurato per accertare la sua situazione
contributiva nel 1997, vale a dire se egli debba essere considerato persona con
o senza attività lucrativa.
Nel frattempo la decisione contestata deve essere annullata, anche perché non
rispecchiava le " condizioni sociali" esistenti al momento
dell'affiliazione di persona non attiva professionalmente.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§) La
decisione del 24 dicembre 1998 è annullata.
2.- Gli atti
sono rinviati alla Cassa affinché proceda agli accertamenti di cui al
consid.2.5.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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