AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.160
Data decisione, Autorità:
20.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00160
BS/tf
Lugano
20 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 1999 di
__________ e __________ __________, ____________________ __________,
rapp. da __________ __________,
____________________ __________e
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
distinte decisioni del 14 settembre 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha
determinato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ e __________
__________, in qualità di persone senza attività lucrativa, nel biennio
1998/1999.
I
contributi sono stati determinati su una sostanza netta di
fr.
1'966'020 .-- evinti dalla notifica di tassazione 1995/96, con riserva di
rettifica fiscale ai sensi dell’art. 25 OAVS, e computati per metà.
1.2. Contro le
decisioni amministrative __________ __________ è tempestivamente insorto in
nome proprio ed anche per conto della moglie, postulandone l'annullamento.
Sostanzialmente
il ricorrente contesta l'affiliazione fatta dalla Cassa in quanto egli sarebbe
stato messo professionalmente in invalidità con inganno.
In merito
a sua moglie, l'assicurato rileva come la stessa in precedenza non sia stata
affiliata quale persona senza attività lucrativa.
Contestualmente
egli ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al grave.
1.3. Con decreto
presidenziale del 13 ottobre 1999 l'istanza dei ricorrenti è stata stralciata
dai ruoli poiché priva di oggetto.
1.4. Mediante
risposta del 15 novembre 1999 la Cassa propone di respingere il gravame,
rilevando innanzitutto che __________ __________ è stato affiliato quale
persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 1994, mentre __________
__________ al 1° gennaio 1997 a seguito delle disposizioni della 10a revisione,
poiché suo marito non svolge un'attività lucrativa.
Inoltre
la convenuta ha osservato quanto segue:
" 7. Nel
caso di specie, i contributi dei ricorrenti sono stati stabiliti in
via
provvisoria in base ai dati forniti dall'autorità fiscale relativi alla
tassazione 1995-96, siccome la tassazione 1997-98 non è ancora disponibile.
- Tale prassi serve unicamente per
l'emissione dei contributi
trimestrali
provvisori, in conformità all'art. 34 cpv. 1 lett. c) dell'Ordinanza AVS.
- Per quanto attiene la censura sollevata contro i Servizi
cantonali,
ribadiamo che i ricorrenti sono stati affiliati d'ufficio,
poiché si sono rifiutati di riempire il questionario di assoggettamento presso
l'Agenzia comunale AVS, alfine di regolarizzare la loro posizione assicurativa.
- Occorre evidenziare che, l'art. 64 cpv. 5 della legge AVS
"obbligo di informare", sancisce che, le persone che non hanno
un'occupazione lucrativa devono, se non sono già affiliati, annunciarsi
alla Cassa cantonale compensazione, per il tramite dell'Agenzia comunale di
domicilio."
1.5. In data 15
dicembre 1999 il TCA ha scritto la seguente lettera alla Cassa:
"
con riferimento alla succitata vertenza vi
trasmettiamo copia dello scritto 14 dicembre 1999 del ricorrente (doc. XVI) per
conoscenza.
Nel succitato scritto __________ __________
sostiene che, nonostante l'effetto sospensivo del ricorso 9 ottobre 1999, il
vostro ufficio ha iniziato delle procedure d'incasso dei contributi dovuti.
Vi assegniamo pertanto un termine di 5
giorni per prendere posizione su quanto sostenuto dal ricorrente.
Se ciò dovesse essere il caso, vogliate
specificare il periodo di contribuzione posto in esecuzione. A tal riguardo vi
preghiamo di trasmetterci l'estratto contabile dei ricorrenti.
Inoltre, ai fini dell'evasione del ricorso,
vogliate comunicarci su quali basi avete affiliato i ricorrenti quali persone
senza attività lucrativa e a partire da che data."
1.6. Con scritto
del 28 dicembre 1999 la Cassa ha dato la riposta che segue:
"
Facciamo riferimento al vostro scritto del 15
dicembre 1999 e vi comunichiamo che la Cassa non ha intrapreso alcuna procedura
d'incasso dei contributi dovuti nei confronti dei signori __________.
Come già specificato nella risposta di
causa del 15 novembre 1999 abbiamo affiliato il ricorrente nella categoria
delle persone senza attività lucrativa a decorrere dal 1. gennaio 1994, mentre
la moglie è stata affiliata a decorrere dal 1. gennaio 1997, in applicazione
delle normative della 10.a Revisione AVS.
Queste affiliazioni, effettuate d'ufficio,
siccome i medesimi si sono rifiutati di compilare i questionari, erano
necessarie per colmare le lacune contributive.
Osserviamo che il sig. __________ dal 22
aprile 1993 è al beneficio di una rendita intera AI, motivo per cui riteniamo
giustificata la procedura adottata dalla Cassa (doc. 1)."
1.7. Il
ricorrente ha trasmesso al TCA diversi scritti dei quali si parlerà nei
considerandi di diritto, nella misura in cui siano utili per l'evasione del
presente gravame.
1.8. Il TCA ha
richiamato dall'UAI tutte le deliberazioni e decisioni concernenti la rendita
AI assegnata a __________ __________ (doc. XXXV) e chiesto all'UT di __________
delle informazioni, ricevute il 2 febbraio 2000 (doc. XXVIII), documentazione
trasmessa per conoscenza alle parti.
In data 22 febbraio 2000 il ricorrente ha preso posizione in merito a quanto
trasmesso (doc. XXXIII).
Il Tribunale ha anche richiamato dalla Cassa l'incarto personale del ricorrente
(doc. XXXI).
Infine, con lettera del 13 marzo 2000 l'UT di __________ ha informato che
__________ __________ ha impugnato la loro decisione su reclamo concernente la
notifica di tassazione IFD 1995/96 (doc. XXXVI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo
contributivo inizia il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono
i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di
sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
Tuttavia
l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001
(quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni
nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie
relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale
dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.
Sono
quindi obbligati a versare i contributi, diversamente dal vecchio diritto,
anche le vedove che non esercitano un’attività lucrativa (abrogazione del
vecchio art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS) e le mogli di assicurati, se non esercitano
alcuna attività lucrativa (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS).
Tuttavia,
i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa non
devono versare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari al
doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
Infine,
qualora entrambi i coniugi non esercitano un’attività lucrativa, essi sono
obbligatoriamente tenuti a versare i contributi (cfr. Käser, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N.2.21 pag.
60).
2.3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS delle persone senza attività lucrativa
è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non
esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i
contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto
forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di
interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 120 V 166 consid. 2 con
riferimenti).
Nella sua
giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito
conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non
dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevoli e versate in
modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il
pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un
reddito determinante.
L'Alta
corte federale ha stabilito che se le prestazione in questione,
indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle
rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare
queste ultime come delle rendite. Infatti si tratta di elementi del reddito che
esercitano un'influenza sulle condizioni sociale di una persona senza attività
lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a con
riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La
giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di
rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag.
473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),
le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS” che l’istituto di previdenza
accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere
dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per
perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite
versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC
1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali
estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da
contratti vitalizi ( Pratique VSI 1994 pag. 207), ed infine parzialmente il reddito
del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980 pag. 247
= DTF 105 V 244).
Al
contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto le
rendite dell’AVS e dell’AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456
consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Per sostanza
ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili
di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC
1952, pag. 94). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni
della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI
1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui
l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC
1976 pag. 153).
Tuttavia
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, op. cit, pag.
228, N. 10.28; P.Y. Greber; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); Champ d’application personnel
et cotisations; Basilea 1997; ad art. 10 LAVS, pag. 347, N.24.).
2.4. Il
contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato
per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Il
contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di
rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende
il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di
riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio
dell'anno precedente il periodo di contribuzione.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle
disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS,
nel tenore in vigore sino al 31.12.1996). Tali comunicazioni sulla sostanza
sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).
Gli art.
22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili
per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4
OAVS).
La
determinazione del reddito acquisito sotto forma di rendita incombe alla Cassa
di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione
delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Tuttavia
le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa
della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello
dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone
senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V.G.).
Infine il
nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “ se una persona coniugata deve pagare
contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la
rendita dei coniugi”. Quindi, i contributi della singola persona sposata senza
attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e
sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà. Tale articolo è stato
recentemente dichiarato dal TFA conforme alla legge ed alla costituzione (cfr.
Pratique VSI 1999 pag. 118).
2.5. Nella
fattispecie in esame, __________ __________ dal 1992 è beneficiario di una
rendita intera d'invalidità (grado d'invalidità 80%) ed è stato affiliato
retroattivamente nella categoria delle persone senza attività lucrativa con
decorrenza al 1° gennaio 1994 (cfr. affiliazione del 25 agosto 1999,
doc. A).
In merito la Cassa ha rilevato che l'affiliazione è avvenuta d'ufficio, non
avendo l'assicurato compilato il questionario di assoggettamento presso
l'Agenzia comunale AVS (cfr. doc. 12).
A tal proposito, rettamente l'amministrazione ha osservato che ai sensi
dell'art. 64 cpv. 5 LAVS le persone che non hanno un'occupazione lavorativa
devono, se non sono già affiliate, annunciarsi alla Cassa cantonale di
compensazione tramite l'Agenzia AVS del Comune di domicilio.
Dopo
l'affiliazione, l'amministrazione ha richiesto all'assicurato i contributi retroattivamente
al 1° gennaio 1994, questo entro il termine quinquennale di perenzione
dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (cfr. doc. 6 e 7 allegati al doc. XXXI).
Il
ricorrente sostanzialmente contesta di esser stato messo in "invalidità
professionale", facendo riferimento in particolare alla controversia sorta
tra lui ed il suo ultimo datore di lavoro, approdata in Pretura (cfr. punto 10
del ricorso). Parimenti egli contesta l'agire del suo medico durante la
procedura di accertamento dell'invalidità. Inoltre egli ha affermato più volte
l'intenzione di chiedere allo Stato un risarcimento per i torti da lui subiti.
Sta di fatto che, come si evince dalla documentazione inviata dall'UAI, con
decisione del 23 luglio 1993 la Cassa di compensazione delle banche (competente
a quel tempo per emettere la decisione concernente la prestazione
assicurativa), a seguito della constatazione di un grado d'invalidità dell'80%
da parte della Commissione AI del Canton Ticino, ha posto __________ __________
al beneficio di una rendita AI, con effetto dal 1° novembre 1992 (doc XXV/5).
Tale grado d'invalidità è stato confermato dalle successive revisioni; la
prossima è prevista al 1° luglio 2000
(cfr. doc. XXXV/ 1-4).
Dal momento che la decisione di assegnazione della rendita AI è rimasta incontestata
e che l'assicurato da diversi anni riceve una rendita d'invalidità,
l'affiliazione fatta dalla Cassa deve essere confermata.
Tuttavia, se durante la prossima revisione della rendita l'assicurato dovesse
ritenersi ingiustamente posto in invalidità, egli dovrà richiedere all'UAI
l'emanazione di una decisione formale, contro la quale egli può opporsi al TCA.
2.6. Per quel che
concerne __________ __________, dal 1° gennaio 1997 essa è tenuta a versare i
contributi personali quale persona senza attività lucrativa.
Come visto al consid. 2.2. , a seguito della 10a revisione LAVS l'esonero di
contribuzione per le mogli non attive professionalmente di assicurati
esercitanti un'attività lucrativa è caduto (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2
lett. b LAVS), a meno che il coniuge abbia versato il doppio del contributo
minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
Dal
momento che suo marito non esercita un'attività lucrativa, la ricorrente è
tenuta a versare i contributi. Infatti, qualora entrambi i coniugi non
esercitano un’attività lucrativa, essi sono obbligatoriamente tenuti a versare
i contributi (cfr. Käser, op., cit., N.2.21 pag. 60).
2.7. Per quel che
riguarda i contributi in oggetto, questi sono da determinare sulla base dei
dati fiscali evinti dalla notifica di tassazione IFD 1997/98 (anni di computo
1995 e 1996), in analogia alla procedura ordinaria di determinazione dei
contributi personali degli indipendenti (cfr. art. 22 OVAS ss in relazione
all.art. 29 cpv. 4 OAVS).
Siccome la menzionata non era stata ancora allestita, la Cassa ha rettamente
fissato i contributi basandosi sulla notifica di tassazione 1995/96, questo
alfine di evitare la perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS. Infatti, come previsto
per gli indipendenti, la Cassa di compensazione deve valutare il reddito da
pensione e la sostanza determinante per la fissazione del contributo annuo,
sulla base di tutti gli atti a sua disposizione allorché le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito o la comunicazione tardiva potrebbe
causare una perdita di contributi (cfr. art. 24 cpv. 1 OAVS in relazione con
l'art. 26 cpv. 1 OAVS: RCC 1980 pag. 58 consid. 3 b).
Tuttavia,
più tardi, se dalla competente autorità di tassazione viene comunicato un
reddito (rispettivamente, per le persone senza attività lucrativa, la sostanza
determinante) superiore o inferiore, la Cassa di compensazione esigerà o
restituirà la differenza dei contributi (cfr. art. 25 cpv. 5 OAVS applicabile
per analogia alla procedura straordinaria dell'art. 24 OAVS; RCC 1991 pag. 39
consid. 4 b, RCC 1989 pag. 171 consid. 2c, RCC 1988 pag. 594 consid. 3 b).
Ora, dagli accertamenti eseguiti dal TCA è risultato che a tutt'oggi la
notifica di tassazione 1997/98 non è ancora disponibile, mentre quella relativa
al biennio fiscale 1995/96 è oggetto di un ricorso presso la Camera di diritto
tributario (doc. XXXVI).
Considerato che attualmente non sono disponibili i dati fiscali definitivi,
richiamata la facoltà della Cassa di determinare i contributi in via
provvisoria sugli atti a sua disposizione, appare opportuno mantenere la
decisione contestata, riservato comunque il diritto al conguaglio ex art. 25
cpv. 5 OAVS.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________,
____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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