AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.181
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00181
BS
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 1999
di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________emanata da
Cassa __________, ____________________ __________,
in materia di rendita __________
ritenuto che - con decisione del
13 settembre 1999 la Cassa di compensazione ha assegnato a __________
__________, classe 1916, una mezza rendita per coniugi di fr. 814.-- al mese.
Infatti
ai sensi dell'art. 22 vLAVS la moglie può chiedere per sé il versamento della
metà della rendita per coniugi;
- con
ricorso pervenuto al TCA il __________ 1999 __________ __________ ha contestato
la delibera amministrativa.
Quanto
alle giustificazione della tardività nell'inoltrare il proprio gravame egli ha
rilevato di esser stato degente all'Ospedale __________ di __________ per più
di un mese e per la situazione conflittuale con la moglie;
- su
richiesta del TCA, l'assicurato ha prodotto un certificato medico del 16
novembre 1999 in cui il Dr. __________ ha attestato una degenza ospedaliera dal
__________ 1999 al ____________________ 1999 per cardiopatia ischemica
instabile e sindrome ansio depressiva-cronica con esacerbazione acuta;
rilevato che - ai sensi
dell'art. 84 cpv. 1 LAVS contro le decisioni delle Cassa di compensazione gli
assicurati possono ricorrere entro 30 giorni al TCA (cfr. art. 1 della Legge di
procedura per i ricorsi davanti al TCA);
-
il
ricorso del 4 novembre 1999 è manifestamente tardivo poiché la decisione
impugnata reca la data 19 settembre 1999, fatto esplicitamente ammesso anche
dal ricorrente medesimo;
-
il
gravame può essere interpretato anche come istanza tendente alla restituzione
in intero dei termini per ricorrere dovuta a motivi di salute;
-
a norma
dell'art. 24 della LPA, applicabile alla fattispecie in virtù del rinvio di cui
all'art. 96 LAVS, la restituzione in intero per l'inosservanza di un termine
può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito.
Tale
istituto giuridico è un rimedio di natura eccezionale il cui scopo è quello di
evitare che un'omissione processuale incolpevole o dovuta a negligenza
scusabile determini conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di
assicurare un ordinato svolgimento del processo. Condizione essenziale per la
restituzione in intero contro il lasso dei termini è pertanto l'assenza di
colpa significativa della parte che è incorsa nell'omissione o del suo
rappresentante (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
pag. 60 e riferimenti ivi citati, cfr. anche STFA inedita 25 febbraio 1999 in
re E.B, I 469/98). La legge permette quindi la restituzione in intero contro il
lasso dei termini solo se alla parte o al suo rappresentante non può essere
mosso alcun rimprovero
(DTF 110
1b 95).
- la
malattia o la degenza in ospedale costituiscono un impedimento giustificante la
restituzione in intero solo se l'infermità è di natura tale da impossibilitare
la persona ad agire essa stessa entro il termine o a conferire a un terzo un
mandato di rappresentanza.
Nel caso
in cui la malattia impedisce alla persona di agire personalmente ma
quest'ultima potrebbe presumibilmente, secondo le circostanze, incaricare un
terzo di difendere i propri interessi e vi rinuncia, la restituzione in intero
non può essere accordata.
Se la
parte si ammala in un tempo precedente lo scadere del termine è di regola
possibile e presumibile che difenda i propri interessi o che ricorra
all'ausilio di un terzo per difenderli; al contrario se la parte si ammala
verso lo scadere del termine si reputa che quest'ultima non è generalmente in
grado di agire personalmente o di incaricare un terzo e di conseguenza verrà
accordata la restituzione in intero (DTF 112 V 255).
- nel caso
in esame __________ __________ è rimasto degente fino al 19 agosto 1998, quindi
quasi un mese prima della notifica della decisione. Il danno alla salute
lamentato dall'assicurato non gli ha comunque impedito di rivolgersi per
iscritto nel mese di settembre alla Pretura di __________ (doc. 2).
Infine i
problemi con la moglie ampiamente descritti nell'atto di ricorso non sono
sicuramente validi per giustificare la tardività del ricorso.
In
conclusione, lo stato di salute del convenuto non è stato tale da impedirgli di
presentare tempestivamente ricorso alla decisione 13 settembre 1999 o di
incaricare in tal senso un suo rappresentante (DTF 112 V 255s) per cui
l'istanza di restituzione in intero dei termini non può essere accolta.
In queste
circostanze, dunque, il ricorso in esame risulta essere tardivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
tendente alla restituzione dei termini è respinta.
2.- Il ricorso
4 novembre 1999 non è ricevibile.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il dispositivo no. 1 entro 10 giorni
dalla notifica del presente giudizio, il dispositivo no. 2, invece, entro 30
giorni.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve essere indirizzato Tribunale federale delle
assicurazioni, __________ __________, ____________________ ed indicare quale
decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster