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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.25
Data decisione, Autorità:
19.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00025
BS/tf
Lugano
19 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 1999
di
__________ __________, ____________________,
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa di compensazione AVS, __________
__________ e __________ di __________,
____________________,
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 18
novembre 1998 __________ __________, classe 1932 e nubile, ha presentato una
richiesta tendente all'erogazione di una rendita di vecchiaia.
Con
quattro decisioni del __________ 1999 la Cassa di compensazione AVS, Commercio
all'ingrosso e commercio di transito le ha assegnato retroattivamente una
rendita semplice di vecchiaia con decorrenza dal 1° marzo 1994 di fr. 1'429.--.
La
prestazione assicurativa è stata determinata sulla base di un reddito annuo
medio di fr. 33'840.-- e di un periodo di contribuzione completo di 41 anni che
corrisponde alla scala di rendita massima 44 ed è stata rivalutata
rispettivamente al 1° gennaio 1995, 1997 e 1999.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata postulando
quanto segue:
"
Come potrete constatare dalle fotocopie unite
devo ricevere gli arretrati delle rendite AVS.
Ora da questo conteggio risulta che non mi
sono corrisposti gli interessi ai quali credo di avere diritto, in quanto se un
cittadino paga le imposte in ritardo, gli viene giustamente addebitato
l'interesse.
Io spero che vogliate esaminare questo caso
ed in attesa di una vs. risposta in merito, ringrazio anticipatamente e porgo i
migliori saluti."
1.3. Mediante
risposta del 5 marzo 1999 la Cassa propone di respingere il gravame osservando
che:
"
Il calcolo della rendita è in ordine. La signora
__________ ha fatto la richiesta di una rendita di vecchiaia troppo tardi.
Avrebbe avuto diritto alla rendita a
partire dal 01 marzo 1994.
Secondo la legge svizzera se una persona fa
la richiesta troppo tardi non esistono interessi sugli arretrati."
1.4. Con lettera
del 1° ottobre 1999 il TCA ha chiesto alla ricorrente di indicare i motivi per
cui ha inoltrato tardivamente la richiesta per l'erogazione di una rendita di
vecchiaia.
Nonostante
il sollecito dell'11 novembre 1999 la ricorrente è rimasta silente.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. A norma
dell'art. 21 cpv. 1 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 1996,
applicabile alla fattispecie) hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli
uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 62 anni.
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutte le persone assicurate
oppure i loro superstiti, se sono stati pagati i contributi durante almeno 1
anno intero (art. 29 cpv. 1 vecchia LAVS).
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 LAVS), vale a
dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di
una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 vecchia OAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se l'assicurato, dal 1° gennaio dopo aver
compiuto i 20 anni e fino all'inizio del diritto alla rendita, ha pagato i
contributi per lo stesso numero di anni come gli assicurati della sua classe di
età (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
In
presenza di lacune contributive, gli art. 52bis e 52ter OAVS prevedono dei
correttivi.
Inoltre,
la rendita é calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 30
cpv. 1 LAVS). A sua volta, il reddito annuo medio è determinato sommando i
redditi dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato ha pagato i contributi e
dividendo il totale per il numero degli anni di contribuzione. Il reddito annuo
medio accertato in conformità delle norme surriferite, infine, è rivalutato
secondo il fattore di cui all'art. 51 bis OAVS (cfr. art. 30 cpv. 4 LAVS).
Infine,
di regola ogni due anni le rendite ordinaria vengono adeguate all’evoluzione
dei prezzi e dei salari (cfr. art. 33 ter cpv. 1 LAVS).
2.3. __________
__________ è nata il __________ 1932, per cui il suo diritto a percepire una rendita
AVS decorre dal 1° marzo 1994 (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS). Tuttavia essa ha
presentato la relativa richiesta nel 1998 ciò che ha consentito alla Cassa di
versarle retroattivamente le prestazioni assicurative, rispettando comunque il
termine di cinque anni di perenzione di cui all'art. 46 cpv. 1 LAVS.
L'assicurata
non contesta il calcolo della rendita, che comunque risulta essere corretto, ma
chiede il riconoscimento di interessi sugli arretrati dovuti.
2.4. Secondo la
costante giurisprudenza del TFA, nel settore delle assicurazioni sociali per
principio non vengono versati interessi di mora, a meno che la legge non lo
preveda espressamente (DTF 119 V 134, 119 V 79 e 113 V 50 con riferimenti).
Ad
esempio, per quel che riguarda i contributi AVS, tale obbligo di versamento è
previsto dall’art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, che rimanda all’art. 41 bis
(interessi moratori) e all’art. 41 ter (interessi compensativi) OAVS (cfr. SVR
1994 AHV Nr. 39 pag. 106).
Questo principio conosce
delle eccezioni.
Infatti, il TFA ha
riconosciuto il diritto ad interessi moratori allorché si riscontrano
“circostanze particolari”.
Queste circostanze sono
state considerate realizzate in presenza di manovre illecite o dilatatorie
degli organi amministrativi (DTF 101 V 118 ).
In DTF 108 V 19 consid.
4b (= RCC 1983 pag. 156 consid. 4b) l’Alto tribunale, dopo avere confermato la
propria prassi, ha aggiunto che per poter attribuire eccezionalmente interessi
moratori in assenza di base legale oltre all’atto illecito è ancora necessario
un agire colposo da parte dell’amministrazione ( o di un’autorità di ricorso)
(cfr. anche DTF 117 V 352 consid. 3, 116 V 327).
Il TFA ha tuttavia
rifiutato il versamento generalizzato di interessi per determinati gruppi di
casi (ad esempio per denegata giustizia costatata in via giudiziaria). Tale
impostazione è fondata sulla circostanza che nel diritto delle assicurazione
sociali il riconoscimento di interessi moratori è giustificato, come in
passato, soltanto in via eccezionale e in casi isolati che particolarmente
urtano il senso del diritto (DTF 113 V 50 consid. 2a, RCC 1990 pag. 47 consid.
3).
Questi principi sono
stati confermati dal TFA in una sentenza pubblicata del 1993 (cfr. DTF 119 V
78) dedicata alla questione del riconoscimento di interessi di mora nella
procedura di risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS.
Infine, con sentenza
inedita 2 aprile 1998 in re P.B. (K 125/97) l'Alto tribunale ha nuovamente
confermato la propria giurisprudenza annullando una decisione del TCA (inc. 36.1996.156)
in cui aveva riconosciuto un diritto generalizzato di interessi di mora su
prestazioni sociali arretrate.
In via
abbondanziale va comunque ancora aggiunto che del tutto diversa è la situazione
in materia di previdenza professionale, in particolare per quanto concerne le
prestazioni. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, in mancanza di
disposizioni di regolamento dell’istituto di previdenza, vengono riconosciuti
degli interessi moratori sulla base dell’art. 104s. CO (DTF 119 V 82 consid.
3b; 119 V 131; 116 V 112; 115 V 35 consid. 8; SZS 1990 pag. 155, 1989 pag.
214).
2.5. Nella
fattispecie in esame, visto che nell'ambito della prestazioni di vecchiaia non
sussiste una norma di legge che statuisce l'obbligo dell'amministrazione di
versare degli interessi di mora, la richiesta della ricorrente deve essere
respinta.
L'assicurata
non ha nemmeno spiegato per quale motivo ha atteso quattro anni per presentare
la richiesta di erogazione di una rendita. Dunque, alla Cassa non può essere
imputato un comportamento illecito e colposo giustificante l'erogazione di
interessi di mora.
Del resto
è notorio che, al momento dei fatti, le donne all'età di 62 anni (età che a
seguito della 10 a revisione nel 1997 è stata aumentata gradatamente) hanno diritto
ad una rendita AVS. Inoltre le casse cantonali di compensazione forniscono gli
Ufficio di stato civile dei promemoria sulla AVS (cfr. marg. 10001 delle
Direttive sulle rendite, edite dall'UFAS) per cui la ricorrente doveva essere
sufficientemente informata in merito ai sui diritti.
Comunque
sia, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza federale, nessuno può
prevalersi dell'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DTF 113
V 88; 111 V 338 consid. 4).
Sta di
fatto che la ricorrente non ha subito alcun pregiudizio economico in quanto
retroattivamente la Cassa le ha versato integralmente il dovuto.
In queste
circostanze, dunque, la decisione contestata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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