AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.1999.79
Data decisione, Autorità:
16.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00051+79
BS/nh
Lugano
16 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 26 aprile e 22
giugno 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
le decisioni del __________emanate da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
__________o, classe 1934, è stato affiliato dalla Cassa cantonale di
compensazione nella categoria degli indipendenti, a decorrere dal 1° gennaio
1994.
Con due
distinte decisioni del 7 aprile 1999 la Cassa ha quindi determinato i
contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato negli anni 1994, 1995 e
1996 sulla base di un reddito medio aziendale (netto) di fr. 55'000.-- evinto
dalla tassazione IFD 1995/96, ritenuto un capitale investito nell'azienda
nullo.
1.2. Contro le
decisioni amministrative è tempestivamente insorto __________ __________.
Sostanzialmente egli postula la determinazione dei contributi 1995 e 1996 sulla
base del reddito aziendale di fr. 30'000.-- imposto nella notifica di
tassazione IFD 1997/98.
1.3. Mediante
risposta del 17 maggio 1999 la Cassa propone di accogliere il gravame,
osservando in particolare che:
"5. Secondo l'art. 25 cpv. 4 dell'Ordinanza AVS, quando il
reddito netto conseguito nel primo esercizio commerciale si discosta in modo
particolarmente sensibile dalla media di quello conseguito nei due anni
successivi, solo a partire dall'anno che precede il secondo periodo ordinario
di contribuzione i contributi saranno fissati in base al guadagno determinante
per il conteggio dei contributi di tale periodo (marg. 1285 - 1287 DIN).
Alla luce di quanto precede e ritenuto che per
la tassazione 1997-98 il ricorrente è stato imposto per un reddito aziendale di
fr. 30'000.-, proponiamo a questo Tribunale quanto segue:
a)
per l'anno 1994 venga confermata la decisione
con un reddito aziendale di fr. 55'000.- (tassazione 1996-96);
b)
per gli anni 1995 e 1996 venga rettificata la
decisione in base ad un reddito aziendale di fr. 30'000.- (tassazione
1997-98)."
1.4. Con
decorrenza 1° gennaio 1997 __________ __________ è stato affiliato quale
persona senza attività lucrativa
Mediante
decisione 9 giugno 1999 l'amministrazione gli ha fissato i contributi personali
del 1997 sulla base di una sostanza di fr. 427'856.-- evinta dalla notifica di
tassazione IFD 1995/96.
Questa
decisione annullava e sostituiva la precedente del 5 maggio 1999 in cui egli
stato imposto con il contributo minimo di legge.
1.5. Anche contro
questa decisione __________ __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso di
data 22 giugno 1999.
Egli
chiede che i contributi vengano determinati in base ad una sostanza di fr.
155'052.-- imposta nella notifica di tassazione IFD 1997/98.
1.6. Con risposta
del 12 luglio 1999 al succitato ricorso, la Cassa propone questa volta la
reiezione del gravame, rilevando in particolare quanto segue:
"4. Secondo le direttive federali sui contributi delle
persone senza attività, marginale 2064, è determinante per il conteggio dei
contributi l'insieme netto della sostanza in Svizzera e all'estero.
Il giorno di riferimento per la determinazione
della sostanza corrisponde di regola al 1° gennaio dell'anno precedente il
periodo di contribuzione (marg. 2080 DIN).
Nel caso di specie, i contributi a carico del
ricorrente sono stati stabiliti in base ai dati forniti dall'Autorità fiscale,
che sono vincolanti per la Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 e 29 cpv. 3
dell'Ordinanza AVS).
Il competente Ufficio di tassazione, ha
confermato che i dati sono esatti e che la tassazione è cresciuta in giudicato
(doc. 2).
Il ricorrente è vedovo dal 28 settembre
1996."
1.7. Il TCA ha
chiamato dall'UT di __________ l'incarto dell'assicurato relativo ai bienni
1995/96 e 1997/98.
In seguito il TCA ha chiesto delle informazioni al ricorrente, le cui risposte
sono state intimate alla Cassa per una presa di posizione. Delle risultanze di
questo scambio di corrispondenza si terrà conto nei considerandi di diritto.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (secondo il nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
1997), gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che
esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 62 anni,
se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
2.3. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente
da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente
sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per
lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le
disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi
per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella
straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.4. Nella
procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio
conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il
periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo
di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22
cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell’art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione
intercantonali.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la cassa di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.5. La procedura
straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se
l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito
hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha
stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di
professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito,
a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità
dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito,
la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i
relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta
attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo
periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Secondo
la consolidata giurisprudenza del TFA la modifica delle basi di reddito è determinante
per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del
reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio
precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982
pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).
Va ancora
ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto
della tassazione intermedia.
Piuttosto,
nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione,
l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni
anno civile in base al relativo reddito annuo.
Per
l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi
sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.
Si
considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno
nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente
costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22
cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono
rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983
pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).
2.6. Nella
fattispecie in esame __________ __________ è stato affiliato quale persona
esercitante un’attività lucrativa indipendente con decorrenza dal 1°
gennaio 1994.
Ne consegue che i contributi del 1994 devono essere determinati secondo
la procedura straordinaria ex art. 25 cpv. 1 OAVS (cfr. consid. 2.5.), ovvero
sulla base del reddito conseguito in quell’anno, evinto dalla notifica di
tassazione 1995/96 (anni di computo 1993/1994).
Considerato
che il 1995 è l'anno che precede il periodo ordinario 1996/1997, i
relativi contributi sono da stabilire in base al reddito netto determinante per
questo periodo (cfr. consid. 2.5), ossia il reddito imposto nel biennio fiscale
1995/96.
Quindi anche i contributi del 1996 sono calcolati con un reddito
aziendale risultante dalla notifica di tassazione 1995/96 che ammonta a fr.
55'000.--.
Il
ricorrente contesta tale modo di calcolo, in quanto il suo reddito imposto nel
biennio fiscale 1997/98 (anni di computo 1995/96) corrisponde a fr. 30'000.--.
Implicitamente chiede l'applicazione dell'art. 24 cpv. 4 OAVS.
2.7. Ai sensi
dell’art. 24 cpv. 4 OAVS, a determinate condizioni, la procedura
straordinaria per la fissazione dei contributi si protrae oltre il prossimo
periodo ordinario di contribuzione di cui all’art. 25 cpv. 1 in fine e cpv. 3
OAVS. Nella misura in cui infatti il reddito del primo esercizio si scosta, in
modo particolarmente sensibile, da quello degli anni susseguenti, i contributi
vengono calcolati soltanto a contare dall'anno precedente il secondo periodo
ordinario di contribuzione, fondandosi sul reddito netto che serve di base per
il calcolo dei contributi di questo periodo (art. 25 cpv. 4 OAVS nel suo tenore
valido sino al 31 dicembre 1994; applicabile alla fattispecie in esame, cfr.
Pratique VSI 1995 pag. 4s).
In tali
casi, comunque, il calcolo dei contributi non viene effettuato sulla base della
procedura ordinaria e quindi in virtù del sistema “praenumerando” già a partire
dall’anno precedente il primo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv.
3 seconda frase OAVS), bensì unicamente a partire dall’anno precedente il
secondo periodo di contribuzione. I contributi sono quindi fissati in base al
reddito sul quale sono dovuti.
Secondo
la prassi amministrativa lo scarto tra il primo e gli esercizi successivi è
considerato particolarmente sensibile quando il reddito netto del primo
esercizio contabile, convertito in guadagno annuo, si differenzia del 25%, in
più o in meno, dal reddito medio dei due anni seguenti (aggiuntivi dei
contributi AVS; DTF 115 V 176) e la differenza è sensibile anche in relazione
all'importo dei contributi (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, n° 1282). Questa prassi
fondata sulla giurisprudenza resa in relazione agli art. 25 cpv. 1 e 2 OAVS, è
stata avallata dal TFA (DTF 120 V 161; Pratique VSI 1994 pag. 283; RCC 1981
pag. 489 consid. 3b; STFA inedita 9 aprile 1997 in re A.O.; Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna
1996, N.14.79, pag. 301).
Dal 1°
gennaio 1995, l’art. 25 cpv. 4 è stato riformulato nel senso che l’estensione
della procedura straordinaria rimane applicabile solo se il primo esercizio
commerciale inizia il 1 ° gennaio di un anno pari o comincia in un anno dispari
e termina in un anno pari (art. 25 cpv. 4 lett. a, b).
2.8. Nel caso che
ci concerne l'art. 25 cpv. 4 OAVS può essere applicato visto che tra il primo
anno commerciale (fr. 55'000) e i due susseguenti (fr. 30'000.-- di media) vi è
uno scarto di oltre il 25% richiesto dalla giurisprudenza.
Di
conseguenza, il TCA può aderire alla proposta di giudizio formulata nella
risposta di causa 17 maggio 1999.
Ne
consegue che il prossimo periodo ordinario slitta al 1998/99 per cui i redditi
dal 1994 al 1996 corrispondono a quelli conseguiti nei rispettivi anni. Questo
significa che per i contributi del 1994 la base di calcolo rimane un reddito
aziendale di fr. 55'000.-- (tassazione 1995/96, anni di computo 1993/94),
mentre per gli anni 1995 e 1996 il reddito di riferimento è di fr. 30'000.--
(tassazione 1997/98, anni di computo 1995 e 1996).
In tal
senso le decisioni del 7 aprile 1999 sono da modificare.
2.9. Per l'anno
1997 la Cassa ha affiliato __________ __________ quale persona senza attività
lucrativa, poiché in data 30 dicembre 1998 egli aveva dichiarato che in
quell'anno non aveva esercitato attività alcuna, passando poi nel 1998 a
salariato (cfr. doc. 3 allegato alla presa di posizione 13 marzo 2000 della
Cassa in doc. XIII).
Tuttavia,
nella dichiarazione fiscale 1999/2000 (anni di computo 1997/98) __________
__________ per il 1997 ha dichiarato un reddito aziendale di fr. 30'000.--,
consistente in un'attività indipendente ridotta (cfr. scritto 2 marzo 2000 in
doc. XI).
In queste circostanze, dunque, l'affiliazione nella categoria degli
indipendenti deve essere estesa anche per il 1997 e quindi gli atti sono
trasmessi alla Cassa per la determinazione di questi contributi. Ne consegue
che la decisione 9 giugno 1999 è da annullare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
26 aprile 1999 è accolto.
§
Le decisioni relative agli anni di contribuzione 1995 e 1996 sono modificate
nel senso che il reddito aziendale di riferimento è di fr. 30'000.--;
confermata rimane invece la decisione per l'anno 1994.
2.- Il
ricorso 22 giugno 1999 è accolto ai sensi del consid. 2.9
§ La
decisione 9 giugno 1999 è annullata e gli atti sono rinviati
alla
Cassa cantonale di compensazione affinché determini i contributi da
indipendente per il 1997.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________,
____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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