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Numero d'incarto:
30.1999.96
Data decisione, Autorità:
22.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00096-97
BS/sc
Lugano
22 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi dell'8 luglio 1999 di
__________ __________, ____________________,
rappr. da: avv. __________ __________,
____________________,
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa di comp. AVS dei __________, __________ __________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto che
-
con due
decisioni del 29 giugno 1999 la Cassa di compensazione AVS dei __________ ha
fissato a __________ __________, socio gerente della __________ Sagl, i
contributi paritetici dovuti dalla società nel febbraio e marzo 1999,
rigettando parimenti l'opposizione ai precetti esecutivi n. __________e
__________;
-
contro le
decisioni amministrative si è opposta __________ __________, per il tramite
dell'avv. __________ __________, in quanto indirizzate non al recapito della
__________ __________ Sagl;
-
con
risposte del 2 agosto 1999 la Cassa ha rilevato che, a causa dell'impossibilità
di intimare i precetti al recapito della __________ Sagl, gli stessi sono stati
indirizzati al domicilio privato della socia-gerente;
-
con
lettera 24 febbraio 2000 l'avv. __________ ha inoltrato un'istanza di
assistenza giudiziaria;
-
a seguito
di una richiesta d'informazione da parte del TCA, con scritto del 18 febbraio
2000 la Cassa ha informato di esser venuta a conoscenza che la società, con
effetto retroattivo al 30 novembre 1998, non è più affiliata presso di loro,
per cui ha annullato i precetti esecutivi oggetto delle decisioni impugnate
(doc. VI);
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26
ottobre 1999 nella causa D.C.);
-
secondo
l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa
dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente
dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Di regola, i datori di lavoro
pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni mese, se occupano soltanto
pochi lavoratori, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS).I contributi
dovuti per il periodo di pagamento sono esigibili dalla sua scadenza e devono
essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 4 OAVS);
-
le
persone che non pagano i contributi ai quali sono tenuti o non consegnano il
conteggio relativo ai contributi paritetici entro i termini prescritti, devono
essere diffidate per iscritto dalla cassa di compensazione, impartendo loro un
termine supplementare da 10 a 20 giorni (art. 37 cpv. 1 OAVS). Con
l’intimazione della diffida all’assicurato è addossato una tassa da 10 a 200
franchi (art. 37 cpv. 2 OAVS). Infine i contributi che non sono stati pagati,
nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione
(art. 15 cpv. 1 LAVS);
-
la Cassa
che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta
all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi
dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale.
La
decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere
l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V
46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344; Direttive UFAS sulla riscossione dei
contributi, cifre 5118 - 5119, STCA 29 marzo 1994 in re Ch.T.);
-
vista la
comunicazione del 18 febbraio 2000, dal 30 novembre 1998 la __________ Sagl non
è più affiliata presso la Cassa convenuta per cui gli acconti mensili di
febbraio e marzo 1999 non sono dovuti;
-
l'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria deve essere respinta in
quanto nella fattispecie in esame l'assistenza di un avvocato non appare
necessaria (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a con riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi 8
luglio 1999 sono accolti.
§ Le decisioni 29 giugno 1999 sono annullate.
2.- L'istanza
24 febbraio 2000 tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
di compensazione AVS dei __________ verserà alla ricorrente fr. 100.-- a titolo
di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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