AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.299
Data decisione, Autorità:
12.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.299/AMM
24662/004
Bellinzona
12
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso dell'8 settembre 2003
presentato da
___________, ___________
(difeso
dall'avv. ___________ ___________, ___________)
contro
la decisione n.
_/ del ___________ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 16 settembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
22 agosto 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr.
250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di
fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 27 maggio 2003 in territorio di ___________:
"alla guida della
vettura ___________, dopo essersi fermato ad uno 'stop', s'inoltrava
in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14
cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;
che ___________ ___________
è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'8 settembre 2003 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
16 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda dell'insorgente
intesa all'esperimento di nuove prove – di per sé ammissibile – risulta priva
d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi
esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e
a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina
(art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in
un'intersezione dopo un segnale di "stop" ed essersi scontrato con un
autoveicolo avente la precedenza;
che la decisione dell'autorità
di primo grado fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 5
giugno 2003, pag. 4):
"il protagonista ___________
circolava su via ___________ intento a recarsi verso il
centro città. Giunto all'altezza dell'intersezione con viale ___________
(viale a senso unico percorso da tre corsie), prima di svoltare verso
destra rispetto al suo senso di marcia, si arrestava regolarmente al segnale
6.11 'stop'.
Dato che la corsia a lui
più vicino, cioè quella riservata ai bus, era libera da traffico, riprendeva la
marcia. Attraversava dapprima questa corsia ed in seguito raggiungeva quella
centrale che in quel momento era percorsa a rilento da altri veicoli
incolonnati. Visto che un conducente ivi circolante cedeva la strada al ___________,
quest'ultimo dopo aver rallentato, si immetteva sulla terza corsia di sinistra
senza di fatto avvedersi del sopraggiungere della protagonista ___________.
L'urto avveniva fra la parte anteriore sinistra del veicolo Sabbadini e la
parte anteriore destra del veicolo ___________ ";
che l'insorgente nega dal
canto suo ogni responsabilità nel sinistro; adduce – fra l'altro – di essersi
immesso con circospezione sulla terza corsia osservando costantemente il
traffico proveniente da sinistra e di non avere visto in tempo l'altro veicolo
solo poiché apparso improvvisamente, con ogni probabilità a causa della sua
velocità inadeguata (ricorso, pag. 3 verso l'alto; osservazioni del 24 luglio
2003, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto; verbale d'interrogatorio dell'interessato,
pag. 2 in alto, allegato al citato rapporto di polizia);
che in ambito penale ognuno
risponde per vero delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico
altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di
prescrizioni imputabile a propria colpa;
che l'insorgente si duole
nondimeno di come il sinistro, senza la colpa dell'altro conducente, non si
sarebbe affatto verificato, il che esclude – secondo l'interessato – ogni suo
coinvolgimento penale;
che questo giudice, esaminando
le versioni fornite dai protagonisti dell'incidente e gli accertamenti di
polizia, non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere al ricorrente una
qualsivoglia inosservanza colpevole delle norme della circolazione;
che, persistendo dubbi e
incertezze, l'insorgente deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che il ricorso, provvisto di
buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si
giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha
agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________,
– avv. ___________ ___________, ___________,
– Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster