Parking on sidewalk: hearing violation led to annulment

30.2006.285Outro Tribunal13 de ago. de 2007Granted

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RI 1 appealed a disciplinary fine of CHF 120 imposed by CRTE 1 for parking on a sidewalk without leaving 1.5 meters for pedestrians. He asked for a reduction and instalment payments, relying on letters previously sent to the intermunicipal police. The court found that these submissions had not been forwarded to CRTE 1, which violated the right to be heard. It therefore annulled the decision and left it open to the authority to restart the contravention proceedings. No court fees or costs were charged.

Sumário Omnilex

Art. 29 Cost.; right to be heard in disciplinary-fine proceedings; if submissions addressed to the police are not transmitted to the deciding authority, and may have influenced the assessment of the sanction, the resulting decision is not void but merely annulable. Under the principle of good faith, the police must either inform the fined person of the absence of a right to observations or forward the written submissions so that they can be considered in the determination of the fine (consid. 5-6).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2006.285

Data decisione, Autorità: 13.08.2007, PRPEN

Titolo: Parcheggiare su un marciapiede

Incarto n. 30.2006.285 25399/603

Bellinzona 13 agosto 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 ottobre 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 13 ottobre 2006 n. 25399/603 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 14 novembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. CRTE 1 con decisione 13 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”.

Fatti accertati l’11 giugno 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo la riduzione della multa inflitta e la rateazione della stessa.

C. Con comunicazione 14 novembre 2006 CRTE 1 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. Giusta l’art. 43 cpv. 2 LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC)

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 60 minuti – una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione 228.1).

  1. CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver parcheggiato il proprio veicolo su di un marciapiede senza lasciare sufficiente spazio per il transito dei pedoni.

  2. Il ricorrente, dal canto suo, non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di prime cure, limitandosi a chiedere che l’importo della multa venga ridotto in considerazione del suo statuto di studente e che gli sia concesso il pagamento dilazionato dello stesso. Tale richieste erano peraltro state rivolte alla Polizia intercomunale di __________ con scritti 6 luglio e 3 agosto 2006, acclusi al gravame. Nel primo scritto egli descriveva, tra l’altro, le circostanze in cui è avvenuta l’infrazione.

  3. Nella fattispecie concreta, come si evince dal fascicolo processuale, tali scritti non sono stati trasmessi alla CRTE 1.

È ben vero che la procedura di multa disciplinare non prevede la possibilità per il multato di formulare osservazioni. Tuttavia, in virtù del principio della buona fede, la polizia era tenuta a informare il multato di tale particolarità oppure trasmettere quanto ricevuto alla CRTE 1, che ne avrebbe potuto, se del caso, tenere conto nella commisurazione della multa, atteso che nell’ambito della procedura ordinaria l’autorità decidente non è vincolata dagli importi stabiliti dall’ordinanza concernente le multe disciplinari.

  1. E’ indubbio che la mancata trasmissione degli scritti di cui sopra viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la CRTE 1 si è pronunciata senza tener conto delle considerazioni da lui espresse.

Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

In queste circostanze la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.

Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

per questi motivi, visti gli art. 29 Cost; 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

  1. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the impugned parking fine had to be annulled because the police failed to transmit the appellant's written submissions to the deciding authority, violating the right to be heard.

Decisão extraída

Yes. The non-transmission of the appellant's letters violated the right to be heard and made the decision annulable.

Fundamentação extraída

Even if the disciplinary fine procedure does not provide for observations, good faith required the police to inform the appellant or forward his written submissions to the deciding authority so they could be considered in setting the fine.

Questão jurídica principal

Whether the court should reduce the amount of the disciplinary fine or allow payment by instalments.

Decisão extraída

The court did not reach the merits of the requested reduction or instalment arrangement because the decision was annulled for procedural reasons.

Fundamentação extraída

Once the hearing violation was found, the correct remedy was annulment and remittal to the authority to resume the contravention proceedings if it so wished.

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