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Numero d'incarto:
30.2007.65
Data decisione, Autorità:
19.12.2007, TCA
Titolo:
Fissazione contributi personali AVS AI IPG per indipendenti. La tassazione definitiva (IFD) é vincolante per il giudice
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.65
ir/td
Lugano
19 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4
settembre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione su opposizione 4 settembre 2007 la Cassa di compensazione CO 1 ha
fissato i contributi personali dovuti da RI 1 per gli anni 2003, 2004 e 2005 fondandosi
sul reddito conseguito dal signor RI 1 nei rispettivi anni e fissato nelle decisioni
di tassazione dell'Imposta federale diretta.
Con
il provvedimento 4 settembre 2006 CO 1 ha confermato le decisioni di fissazione
dei contributi 12 luglio 2007 per il 2003 con cui è stato determinato l'importo
complessivo dovuto in CHF 5'600.40 (comprensivo di CHF 22.20 quali spese amministrative
ed assegni famigliari per CHF 87.-); 7 agosto 2007 per il 2004 con fissazione
di un importo complessivo dovuto di CHF 7'437.20 e 7 agosto 2007 per il 2005
con fissazione di un importo dovuto di CHF 4'267.20.
B. Con
atto 1° ottobre 2007 RI 1 evidenzia come, a causa di un impedimento del suo
rappresentante egli non abbia contestato la tassazione 2003, per la tassazione
2004 e 2005 il reclamo non è stato interposto. Il ricorrente ammette che le
decisioni di tassazione per i periodi di cui si tratta sono cresciute in
giudicato ma considera che CO 1 "ritiene di non modificare" le
decisioni - che nella calcolazione degli importi dovuti non vengono contestate
da RI 1, ma delle quali viene criticato l'importo del reddito ritenuto - senza
discutere con lui, "in effetti chi ha compilato la notifica di tassazione
non ha tenuto conto di alcuni parametri che non dovevano essere assommati al
reddito effettivamente conseguito".
Dal
canto suo CO 1 propone la reiezione dell'impugnativa con osservazioni che il
Tribunale ha dovuto sollecitare e pervenute il 22 novembre 2007.
Il
Giudice delegato ha acquisito gli incarti fiscali del ricorrente ed ha
convocato lo stesso ad un'udienza il 18 dicembre 2007.
in
diritto
in
ordine
-
Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
-
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (Log; STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
- Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1
LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che
esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4
cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa
sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività
lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli
assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati
tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza
d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente
è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
- I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi
sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre.
Il reddito
dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno
di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se
l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante
il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
- Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di
una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di
tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e
2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le
indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di
compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità
fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione
devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione
e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
- Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative
alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.
8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche
per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N°
110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
- In
concreto CO 1 si è correttamente fondata sulle comunicazioni ottenute dalle autorità
fiscali ticinesi e relative alla fissazione del reddito aziendale nelle
decisioni di tassazione IFD 2003, 2004 e 2005.
Il
calcolo operato dai funzionari appare corretto come è stato possibile accertare
mediante l'acquisizione delle decisioni di tassazione. CO 1 ha proceduto considerando
il reddito aziendale IFD cui ha aggiunto i contributi AVS AI IPG personali fatturati
ed il valore dei costi d'amministrazione, in sé non contestato, che appare
corretto così come l'importo CAF.
Alla
luce dell'esame che incombe a questo Tribunale l'agire di CO 1 appare corretto.
Il giudice, come indicato al precedente considerando 6, non può scostarsi, a
meno di manifesti errori facilmente emendabili, dalla decisione di tassazione
emessa dall'autorità competente.
In
concreto lo stesso ricorrente ammette che le decisioni di tassazione sono
cresciute in giudicato. Egli contesta la composizione del reddito ritenuto dal
tassatore che comprenderebbe importi che non dovrebbero essere ritenuti nel
reddito aziendale.
Pur
comprendendo la difficile situazione del ricorrente il giudice non si trova
qui, palesemente, in una delle circostanze che la giurisprudenza ammette per
scostarsi delle decisioni di tassazione. Il signor RI 1 avrebbe dovuto
salvaguardare i propri diritti dinanzi alle autorità fiscali impugnando le
decisioni di tassazione emesse, cosa che ha fatto solo per la tassazione 2004
per la quale ha inoltrato reclamo.
Il
18 dicembre 2007 il signor RI 1 ha ribadito le sue contestazioni relative alle tassazioni
con l'ipotesi di una richiesta di procedura di revisione che, in ambito
fiscale, impone il realizzarsi di severe condizioni che spetterà all'autorità
fiscali valutare e che non appaiono liquidate.
Trattandosi
di un rimedio straordinario non occorre procedere alla sospensione della
procedura qui in discussione, al ricorrente - in caso di accettazione della
procedura di revisione - sarà possibile domandare la revisione del presente
giudizio.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tasse di
giustizia e spese.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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