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Numero d'incarto:
31.2000.2
Data decisione, Autorità:
20.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00002
BS
Lugano
20 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 7 gennaio
2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS della
Cassa cant. di compensazione Servizio
giuridico,
6501 Bellinzona 1 Caselle,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
In relazione
alla fallita
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 3 novembre 1999 la Cassa di compensazione ha intimato a
__________ una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 35'206.-- per i
contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD degli anni 1997 e 1998 non versati dalla
fallita __________ di cui egli è stato socio gerente dal 1° luglio 1998 fino al
fallimento.
Un'altra
decisione l'amministrazione l'ha intimata al precedente socio gerente, __________
(cfr. inc. __________).
A seguito dell'opposizione 9 dicembre 1999 di __________, la Cassa ha
introdotto al TCA una petizione di data 7 gennaio 2000. In via principale
l'amministrazione postula di accertare la intempestività dell'opposizione ed in
via subordinata la condanna dell'ex socio gerente al risarcimento di fr.
35'206.--, in solidarietà con __________.
1.3. Con risposta
del 7 febbraio 2000 il convenuto, per il tramite del suo legale, non ritenendo
intempestiva l'opposizione, chiede la reiezione della petizione con protesta di
spese, tasse e ripetibili.
1.4. Con replica
del 16 marzo 2000 la Cassa ribadisce l'intempestività dell'opposizione.
in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
esso causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di
risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle
prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore
di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore
di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa
viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi
responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b e sentenze ivi citate). Il carattere
sussidiario della responsabilità degli organi di una persona giuridica
significa che la cassa di compensazione può agire contro questi ultimi solo se
il debitore dei contributi (vale a dire la persona giuridica) è diventato
insolvibile (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in
AJP/PJA 1996 pag. 1076s.; Frésard, Les developpements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
2.2. La procedura
di risarcimento del danno è sottoposta a delle regole particolari, fissate
all’art. 81 OAVS.
Secondo
questa disposizione, se una cassa di compensazione decide di avviare una
procedura di risarcimento dei danni causati dal datore di lavoro, nella
decisione, notificata per lettera raccomandata, deve essere espressamente
indicata la possibilità di inoltrare opposizione (art. 81 cpv. 1 OAVS).
Secondo
l’art. 81 cpv. 2 OAVS, infatti, il datore di lavoro può, entro 30 giorni della
notifica della decisione di risarcimento, fare opposizione presso la cassa di
compensazione che ha intimato la menzionata decisione. Da rilevare che tale
termine è assoluto, per cui non è prorogabile (DTF 105 V 106).
Questa
disposizione è ugualmente applicabile allorquando la cassa di compensazione
conviene in giudizio l’organo del datore di lavoro sussidiariamente
responsabile (DTF 108 V 194 consid. 2e).
Se la
cassa di compensazione conferma la sua decisione di risarcimento dei danni,
essa deve promuovere, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’opposizione, sotto
pena di perenzione, un’azione davanti all’autorità di ricorso del Cantone in
cui il datore di lavoro è domiciliato (art. 81 cpv. 3 OAVS).
Se il
datore di lavoro non fa opposizione, la decisione di risarcimento dei danni
cresce in giudicato e costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80
LEF (art. 97 cpv. 4 LAVS; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que
partie à une procedure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC
1991 pag. 459 §6 b/bb). Lo stesso accade se il termine di 30 giorni per
presentare opposizione non è stato rispettato (cfr. DTF 122 V 68 consid. 4c).
Infine,
se la cassa di compensazione ritiene che l’opposizione è tardiva, essa deve
ugualmente iniziare l’azione giudiziaria, al fine di rispettare il termine di
30 giorni che non è prorogabile.
Nella
petizione, accanto alle questione di merito, la Cassa deve chiedere
espressamente che il Tribunale si pronunci preliminarmente sulla tempestività
dell’opposizione e che l’impugnata decisione di risarcimento venga considerata
cresciuta in giudicato (Nussbaumer, op. cit., RCC 1991 pag. 459 §6 b/bb).
2.3. Nella
fattispecie in esame, occorre accertare se __________ si è tempestivamente
opposto alla decisione di risarcimento.
Preliminarmente deve essere tuttavia verificato quando la decisione di
risarcimento è stata validamente notificata.
Da quel momento, infatti, inizia a decorre il termine di 30 giorni entro il
quale il destinatario deve opporsi.
Nel caso
che ci occupa, il 3 novembre 1999 la Cassa ha inviato per raccomandata la
decisione al domicilio del convenuto (doc. _).
L'Ufficio postale di __________ ha confermato che tale invio è stato
regolarmente notificato il 4 novembre 1999 (doc. _).
__________ rileva che la firma di ricevuta dell'invio postale è stata apposta
dalla moglie. Tuttavia egli ritiene che la decisione sia stata notificata solo
il 10 novembre 1999 allorquando ne ha personalmente preso conoscenza.
Orbene, va ricordato che la decisione di risarcimento è un atto amministrativo
che deve essere notificata secondo le regole generali del diritto
amministrativo riguardanti la notifica al domicilio del destinatario,
rispettivamente al luogo di residenza abituale, conosciuto da parte
dell’autorità (DTF 117 V pag. 132 consid. 4a, con citazioni).
Una
decisione inviata per raccomandata è considerata validamente notificata al
momento in cui è stata consegnata al destinatario (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa
prima frase), vale a dire quando la stessa è entrata nella sua sfera di
conoscenza, oppure di una persona autorizzata a prenderla in consegna
( cfr. Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des
Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 13 n. 32, pag. 102 e giurisprudenza ivi citata).
Non è quindi necessario che il destinatario conosca il contenuto della
pronunzia (DTF 119 V 95 consid. 4c).
In queste circostanze, dunque, la decisione di risarcimento è entrata nella
sfera di conoscenza di __________ mediante ritiro dell'invio raccomandato da
parte di sua moglie.
Pertanto la decisione di risarcimento è stata validamente notificata il 4
novembre 1999.
2.4. Per quanto
riguarda il computo dei termini, va rilevato che ai sensi dell’art. 20 cpv. 1
LPA (applicabile in virtù del rinvio dell’art. 96 LAVS), un termine computato
in giorni, se deve essere notificato alle parti, decorre il giorno dopo la
notifica.
Se
l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto
come festivo dal diritto del Cantone ove ha il domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20
cpv. 2 LPA).
Infine,
prescrive l’art. 21 cpv. 1 LPA che gli atti scritti devono essere consegnati
all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine.
Il
termine è rispettato se l’atto è consegnato all’ufficio postale sino alla
mezzanotte del giorno di scadenza (cfr. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 368, pag. 168).
In
concreto, considerato che la decisione produce i suoi effetti a partire dalla
notifica regolare e che poco importa se l'interessato ha preso o meno
conoscenza del suo contenuto (DTF 119 V 95 consid. 4c con riferimenti), il
termine dei 30 giorni utili per presentare opposizione è iniziato a decorrere
al 5 novembre 1999 per scadere sabato 4 dicembre 1999, rinviato a lunedì 6
dicembre 1999.
L'opposizione
del 9 dicembre 1999 risulta essere pertanto palesemente tardiva.
Ne consegue che la decisione di risarcimento del 3 novembre 1999 è cresciuta in
giudicato, divenendo dunque esecutiva (cfr. DTF 122 V 68 consid. 4c in fine).
In queste circostanze la petizione è da dichiarare irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione del 7 gennaio 2000 non è ricevibile ai sensi dei
considerandi.
§
Di conseguenza la decisione del 3 novembre 1999 nei confronti di __________ è cresciuta
in giudicato.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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