AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.15
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00015
ZA/tf
Lugano
28 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 1° giugno
2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
Impresa __________, con sede a , è stata iscritta a Registro di
Commercio il __________ 1975 (FUSC dell' 1975, cfr. doc. _).
Lo scopo
sociale della società consisteva nell'esecuzione di lavori edili di sotto e
soprastruttura, ecc.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società, con diritto
di firma individuale, dal 19 settembre 1990 sino al fallimento (cfr. doc. _).
La ditta
Impresa __________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione
AVS/AI/IPG in qualità di datrice di lavoro dal 1° ottobre 1975 al 31 dicembre
1999.
La
società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette
sistematicamente diffidare la società dal mese di febbraio 1996 ed iniziare le
procedure esecutive dal mese di maggio 1996 (cfr. doc. _), ottenendo in data 2
maggio 2000 nove attestati di carenza beni a seguito di pignoramento (cfr. doc.
_)
Con
decreti 6 settembre 2000 e 19 gennaio 2001 il Pretore del distretto di
__________ ha dichiarato l'apertura del fallimento in via sommaria ai sensi
dell'art. 231 LEF (FUSC del __________ 2001).
In data
11 maggio 2001 la Cassa ha insinuato all'Ufficio fallimenti di __________ il
proprio credito di fr. 113'597.--, importo che si è ridotto a fr. 99'708.40 per
contributi paritetici impagati nel 1996, 1998 e 1999, dopo regolare controllo
del datore di lavoro (cfr. doc. _).
1.2. Constatato
di aver subito un danno, il 2 aprile 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr.
113'597.-- concernente i contributi paritetici non versati nel 1996, 1998 e
1999 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 2 maggio 2001, __________, ha respinto l'addebito di intenzionalità
e grave negligenza, sostenendo che l'importo fatto valere dalla Cassa non
sarebbe quello definitivo, in quanto la procedura di fallimento non sarebbe
conclusa per cui vi sarebbero oggettive possibilità di recuperare dei crediti.
Inoltre i veri responsabili del danno sarebbero gli altri organi (cfr. doc. _).
1.4. Con
petizione 1° giugno 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 99'708.40 per gli oneri sociali scaduti e non liquidati
dalla società Impresa __________:
"
(…)
Nella fattispecie, il convenuto sostiene che vi
sarebbero stati altri organi responsabili della gestione corrente della
società.
Al riguardo si sottolinea che l'esistenza di
eventuali "amministratori di fatto" non scarica, a priori,
l'amministratore formale dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA inedita
del 30 marzo 1993 in re D.S., consid. 3c; STCA inedita del 7 agosto 1996 in re
O.G., consid. 2.9).
Spetta in realtà all'amministratore,
conformemente alla giurisprudenza, vigilare sulle persone incaricate della
gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali
(DTF 114 V 223).
Nell'evenienza, al convenuto, proprio in ragione
della specifica formazione (controller dipl. fed.), non potevano essergli sconosciute
sia le conseguenze del mancato pagamento dei contributi sia gli strumenti
legali per evitare una sua responsabilità personale.
Di conseguenza non avendo il convenuto
ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che, secondo la giurisprudenza,
va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, egli deve
assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Infine, anche l'asserzione di controparte secondo
cui sussisterebbero aspettative di recupero dei crediti, non potendo dunque
considerare la procedura di fallimento come ancora definita, non trova
riscontro.
Infatti, con scritto 21 maggio 2001, l'Ufficio
fallimenti del Distretto di __________ comunicava alla Cassa che il proprio
credito è stato iscritto nella III.a classe della graduatoria.
Anticipava tuttavia che, allo stato attuale della
procedura, per i creditori chirografari non è previsto alcun dividendo (Doc.
_).
Segnatamente per quanto concerne l'ammontare del
danno, si dà atto che, dopo il controllo del datore di lavoro a seguito del
fallimento (Doc. _), il credito risarcitorio è stato ridotto a fr. 99'708.40,
come all'insinuazione di credito definitiva 11 maggio 2001 all'Ufficio
fallimenti del Distretto di __________, esclusi quindi i contributi sui salari
rivendicati (Doc. _)." (cfr. doc. _)
1.5. Con scritto
9 luglio 2001, il convenuto solleva la seguente istanza:
"
Istanza per ottenimento di una sospensione
del termine di presentazione della risposta
Causa: Art.
52 LAVS, Impresa __________ fallita e
Cassa __________ di
compensazione AVS/AI/IPG, __________
Incarto: __________
Motivazione: La
procedura ebbe inizio con un valore di causa di CHF 113'597.--. A seguito di
una richiesta d'ispezione, da parte del sottoscritto, la richiesta viene
ridotta a CHF 99'708.40.
Vi sono tuttora due sospesi
che possono determinare il valore di causa:
- il riconoscimento
di assegni familiari
anticipati
dalla società è tuttora in contestazione;
- il risultato, a
livello di dividendo, della
procedura di fallimento.
Sulla base delle
considerazioni citate, chiedo che la procedura venga sospesa sino alla
definizione delle due pendenze citate."
(cfr. doc. _)
1.6. Con risposta
del 31 agosto 2001, il convenuto ha ribadito quanto espresso con l'opposizione,
aggiungendo:
"
Richiamate le mie precedenti segnalo, a
complemento delle precedenti osservazioni, come la Cassa __________ di
Compensazione AVS, abbia omesso di accreditare gli assegni familiari anticipati
dalla ditta per il periodo 1998 e per la somma di CHF 12'820.--. A sostegno
della fondatezza e della correttezza degli assegni famigliari anticipati, si
osserva come, agli stessi dipendenti e con le stesse situazioni famigliari, gli
assegni siano stati riconosciuti sia per il 1997 sia per il 1999." (cfr.
doc. _)
1.7. Con scritto
10 ottobre 2001, la Cassa ha osservato:
"
con riferimento al procedimento di cui margine
ed in particolare all'ordinanza del 3 settembre 2001, le comunichiamo di non
avere ulteriori mezzi di prova da produrre.
La questione del mancato riconoscimento degli
assegni familiari dipende dal fatto che la società non ha provveduto a fornire
alla Cassa __________ assegni familiari le informazioni necessarie, affinché il
diritto venisse riconosciuto.
L'attrice si è attivata informando il convenuto
del fatto che qualora i dati mancanti fossero pervenuti, sarebbe stato
riconosciuto il diritto con conseguente correzione dell'importo fatto valere in
petizione. sebbene la controparte si sia dichiarata disposta a collaborare
(Doc. _), nulla è stato in concreto realizzato. Di conseguenza, il valore di
causa rimane invariato." (cfr. doc. _)
1.8. Con scritto
17 ottobre 2001, il convenuto ha osservato:
"
Mi riferisco alla vostra cortese del 16 u.s. e,
dopo un incontro con la Cassa __________ degli Assegni Famigliari, nel quale ho
potuto finalmente chiarire la base delle differenze. Inoltre ho avuto accesso
all'incarto presso l'UE di __________ e quindi potuto iniziare la completazione
della documentazione relativa agli assegni familiari. Al momento attuale
risulta mancante unicamente una dichiarazione della __________ che ritengo
poter ottenere entro la fine del corrente mese. In seguito potrò completare
tutto l'incarto da presentare alla __________ ed ottenere quindi il
riconoscimento degli stessi.
Vi chiedo quindi gentilmente di voler attendere
la completazione di questo incarto." (cfr., doc. _)
1.9. Sollecitato
dal TCA a voler completare gli accertamenti inerenti agli assegni di famiglia
(cfr. doc. _), in data 30 ottobre 2001, il convenuto ha osservato:
"
Seguito alla vostra cortese del 29 u.s., in
allegato, vi rimetto copia della documentazione inviata all'Istituto
Assicurazioni Sociali, relativa alla disputa degli assegni famigliari.
Sono quindi dipendente, per i termini di
risposta, direttamente dal citato IAS, un ritardo a questo punto non può essere
imputato a mia negligenza.
Ritengo che l'IAS v'informerà direttamente sulla
definizione della contestazione." (cfr, doc. _).
1.10. In data 8
novembre 2001, la Cassa ha ridotto l'importo del danno motivando:
"
Con riferimento al procedimento di cui a margine
ed in particolare all'ordinanza del 31 ottobre u.s., le comunichiamo che, in
data 26 ottobre 2001 (Doc. _), la Cassa ha riconosciuto il diritto agli assegni
familiari per gli anni 1998 e 1999 per un importo complessivo di fr. 16'470.--.
E' tuttora in sospeso la posizione dell'ex
dipendente __________, per il quale la Cassa attende della documentazione da
parte del convenuto.
In ragione di quanto sopra esposto, il valore di
causa deve essere ridotto a fr. 83'238.40." (cfr. doc. _)
1.11. In data 20
novembre 2001, il convenuto ha prodotto uno scritto di stessa data inviato
all'Istituto delle assicurazioni sociali del tenore seguente:
"
Diamo seguito alla vostra del 30 ottobre 2001 e
prendiamo atto delle vostre conclusioni.
Allo scopo di poter definire anche al posizione
del signor __________, vi chiediamo gentilmente quale procedura dobbiamo
seguire e quale documentazione lo stesso signor __________, che ci legge in
copia, deve produrre." (doc. _ allegato 7)
1.12. Ancora in
data 14 gennaio 2002 il TCA ha sollecitato presso la Cassa e il convenuto di
provvedere alla definizione della posizione di __________ (cfr. doc. _)
1.13. Con scritto
18 febbraio 2002, la Cassa ha osservato che:
"
Con riferimento alla richiesta di informazioni
del 14 gennaio u.s., le comunichiamo che il danno risarcitorio ammonta a fr.
83.238.40.
Il convenuto non ha dato seguito alle richieste
della Cassa assegni familiari (cfr. Doc. _), affinché si potesse stabilire
l'ammontare degli assegni familiari da dedurre dal danno relativamente al
dipendete __________." (cfr. doc. _)
La Cassa
ha anche prodotto uno scritto del 26 ottobre 2001 dell'Istituto delle
assicurazioni sociali al convenuto del seguente tenore:
"
In allegato vi ritorniamo la richiesta per
assegni di famiglia del signor __________ perché incompleta.
In particolare la richiesta dovrà essere
completata con le seguenti indicazioni:
- una dichiarazione rilasciata dalla Cassa
disoccupazione presso la
quale la moglie del
dipendete era iscritta attestante in quale percentuale era alla ricerca di un
posto di lavoro ed il relativo termine quadro;
- precisare se la moglie del dipendente durante
gli anni 1998 e 1999
ha svolto delle
attività lucrative (indicare il nome del datore di lavoro ed il relativo grado
d'occupazione ed il periodo esatto durante il quale ha esercitato la sua
attività)." (cfr. doc. _)
1.14. In data 19
febbraio 2002, questo TCA ha nuovamente sollecitato presso il convenuto la
definizione della posizione di __________:
"
In riferimento alla causa sopraccitata, le
trasmettiamo copia della lettera del 18 febbraio 2002 della Cassa . di
compensazione al TCA (XX) con i relativi allegati _) per conoscenza (con facoltà
di presentare ev. osservazioni scritte entro 10 giorni).
Nello stesso termine di 10 giorni voglia
pure precisare la posizione del signor __________ così come già richiestole in
data 15 novembre 2001 e 14 gennaio 2002.
Le ricordiamo inoltre il suo obbligo quale parte
in causa a collaborare all'accertamento dei fatti. La avvertiamo che in caso di
non risposta, il Tribunale deciderà sulla base degli atti acquisiti sino ad
oggi."
(cfr. doc. _)
A
tutt'oggi la richiesta del TCA è rimasta inevasa.
in
diritto
2.1. In via
preliminare deve essere esaminato se la Cassa ha iniziato prematuramente la
presente procedura di risarcimento, in quanto il convenuto osserva che la
procedura fallimentare non è ancora finita.
Il
convenuto ha postulato la sospensione della causa in attesa di un eventuale
versamento di un dividendo nell'ambito della procedura fallimentare e in attesa
di definire l'importo del danno sulla base di un eventuale riconoscimento di
assegni di famiglia.
La
società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette
sistematicamente diffidare la società dal mese di febbraio 1996 ed iniziare le
procedure esecutive dal mese di maggio 1996 (cfr. doc. _), ottenendo in data 2
maggio 2000 nove attestati di carenza beni a seguito di pignoramento (cfr. doc.
_)
Con
decreti 6 settembre 2000 e 19 gennaio 2001 il Pretore del distretto di
__________ ha dichiarato l'apertura del fallimento in via sommaria ai sensi
dell'art. 231 LEF (FUSC del __________ 2001).
Il TFA ha
stabilito che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il
danno è causato (insorgenza del danno). Nell’ambito di un fallimento del datore
di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è
da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere
recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170
consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi
recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H.,
pag. 4).
Tuttavia,
decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione ex art 82 OAVS non è
però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione
ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das
Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem
Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA
inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
In caso
di fallimento la Cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via
di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. Il
TFA ha ancora di recente confermato che la Cassa ha, di regola, conoscenza del
danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è
depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei
crediti contributivi nel fallimento (cfr. DTF 126 V 443).
Tale
conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima
del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la Cassa è stata resa
edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei
creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe
(DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo
al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr.
Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).
Nel caso
concreto é vero che al momento di intimare la decisione di risarcimento la
procedura di fallimento era ancora in corso e che non è da escludere
l'eventuale versamento di un dividendo.
Secondo
la giurisprudenza la Cassa non è tuttavia tenuta ad agire nell'istante in cui
il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non
dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima
della conoscenza precisa del danno effettivo. In caso di pagamento nell’ambito
del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR
2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid.
3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).
Per intentare la causa la Cassa non deve quindi attendere l'inizio della
decorrenza del termine annuale di perenzione (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag.
74):
"
(…)
Elle résulte en fait d'une confusion entre les
règles définissant le moment de la survenance du dommage en cas d'insolvabilité
de l'employeur (cf consid. 3 a) et les principes déterminant le moment de la
connaissance du dommage par la caisse, terme à partir duquel court le délai de
péremption du droit de demander la réparation de ce dommage (cf consid. 3 b).
Lorsque, comme en l'espèce, l'employeur est une personne morale, le dommage
est réputé survenu au moment de la faillite. A partir de ce moment là, en
effet, la caisse lésée ne peut agir que contre les organes de la faillite, lesquels
répondent à titre subsidiaire du dommage causé. S'il n'incombe pas à la
caisse d'agir dès le moment de la survenance du dommage, parce qu'elle n'a pas
en mains tous les éléments permettant de motiver une demande en justice (cf.
ATF 118 V 195‑196 consid. 3a‑b et les références), en revanche,
rien ne l'empêche de le faire (NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS,
RCC 1991 p. 407). Si, à ce moment‑là, l'ampleur du dommage ne peut pas
être mesuré, ni exactement ni approximativement, parce que le dividende est
incertain, la caisse devra, dans sa décision en réparation, ordonner au responsable
de payer la totalité du montant dont elle a été privée, moyennant une cession
de son droit à un dividende éventuel (ATF 114 V 82 consid. 3 b, 113 V 183 s.
consid. 3 b).
Cela étant, une demande de mainlevée des oppositions
à une décision en réparation ne peut être rejetée d'emblée au motif que le
dividende est encore incertain. (…)"
Infine,
va rilevato che la cassa di compensazione non può farsi cedere dalla massa dei
creditori delle pretese ex art. 260 LEF prima di iniziare una procedura
risarcimento danni (cfr. RCC 1983 consid. 8 pag. 477).
In queste
circostanze la Cassa era pienamente legittimata ad intimare la decisione di
risarcimento danni che ci occupa, senza dover attendere il versamento di un
eventuale dividendo.
Anzi,
l’amministrazione doveva agire tempestivamente, pena la perenzione del suo
credito risarcitorio ex art. 82 cpv. 1 OAVS.
Visto
quanto esposto, la postulata sospensione della causa in attesa di un eventuale
dividendo (cfr. doc. _) non appare giustificata.
Inoltre
la richiesta di sospensione in attesa di definire la problematica relativa agli
assegni di famiglia è in seguito divenuta priva di oggetto, ritenuto che con
scritto 17 ottobre 2001 il convenuto ha comunicato al TCA di aver chiarito con
la Cassa gli aspetti relativi a tali assegni (cfr. doc. _, consid. 1.8) senza
più nulla eccepire al riguardo.
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.
6).
2.4. __________
ha contestato l'importo fatto valere dalla Cassa quale danno ex art. 52 LAVS.
Per quel
che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare
la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc.
(cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del
resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla
cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una
decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato,
l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso
può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei
contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei
contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone
chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr.
Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti,
la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati
protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto
insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento
ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H
234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
Ora in
casu, il convenuto si limita a contestare in modo generico il credito
risarcitorio della Cassa senza collaborare alla definizione del danno come più
volte richiesto dal TCA (cfr. consid. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14), contravvenendo
quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991
pag. 133, consid. II/1b).
Nell'evenienza concreta,
dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_), dagli estratti conto dei contributi (cfr. doc. _), dalle dichiarazione dei
salari (cfr. doc. _) e dalle correzioni apportate dalla Cassa in corso di causa
(cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
Il danno ammonta dunque a fr.
83'238.40 (cfr. consid. 1.10).
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b
e 193 consid.2b)
2.8. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995
nella causa C.,__________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 19
settembre 1990 sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc.
_).
2.8.1. Il convenuto
sostiene che sarebbero altri organi ad occuparsi della gestione corrente.
Accettando
il mandato di amministratore unico della Impresa __________, __________ ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 5 novembre
2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA del 31 agosto 2001, nella causa
B., H 446/00, consid. 4a).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo ad "altri organi" (dei quali peraltro non ha fornito il o
i nominativi), bensì anche e soprattutto all'amministratore unico __________,
trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra
5 CO (cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA
del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario
si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia"
(cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13
febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995
nella causa C., consid. 3b, H 294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono
sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde
__________ non ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere
informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come
e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati
(ad esempio interpellando direttamente la Cassa). Il convenuto si è limitato a
dire che " altri organi si occupavano della gestione corrente".
Tutto ciò
non è sufficiente.
__________,
in violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di amministratore
unico di una società anonima, non ha comunque svolto nessun tipo di controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata
del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa
M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi
vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les
développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991,
pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie
dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e
B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA
del 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo
dei presunti "altri organi", non giustifica comunque la passività di
__________. Egli non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza
che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei
propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
Il
convenuto non poteva, nella veste di amministratore unico di una società
anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe
dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici
venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17 gennaio 2002
nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b).
Essersi
fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è
segno di una grave negligenza dell'amministratore unico. I controlli gli
avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società
(cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del
17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001
nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che
navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla
sin dal mese di febbraio 1996 e precettarla dal mese di maggio 1996.
Se avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe
certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Se è vero che
l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti
- tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero
che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano
effettivamente svolte (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H
38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid.
3b).
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa dei presunti "altri
organi", si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è
applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per
giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità
dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata
in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).
Il TFA ha
infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag 309):
"
En l'espèce, les faits reprochés aux recourants
sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait,
quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de
l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en
relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du
code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur
jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable
(solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs
de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de
l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43
al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022
ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36,
note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS
implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle,
soit une négligence grave."
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS.
Il
convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di
amministratore di una società anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa C., H 194/01, consid. 4c, nella fattispecie si trattava di un membro del
CdA), tanto più che inoltre che il convenuto ha una specifica formazione di controller
dipl. fed. (cfr. STCA del 17 aprile
2001 nella causa A. e B., Inc. 31.00.11-12, consid. 2.7; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4b e STFA dell'11 gennaio 2002
nella causa C., H 102/01, consid. 5, nelle due fattispecie si trattava di un
laureato in scienze economiche).
Egli ha
omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa
omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr.
RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta
accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico
(cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c;
STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non
pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a)
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è quindi
in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa
(STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ AVS
l'importo di fr. 83'238.40
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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