AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.27
Data decisione, Autorità:
24.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00027
cs/nh
Lugano
24 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 23 febbraio 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 23 febbraio 2001 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) ha
respinto la richiesta di __________ tendente all'assegnazione di una rendita
d'invalidità, per i seguenti motivi:
"
Il nostro Ufficio con deliberazione del 6
febbraio 2001, l'ha riconosciuta invalida nella misura del 42% a partire dal 1.
gennaio 1986, con eventuale pagamento della prestazione dal 1. febbraio
1999 conformemente all'art. 48 cpv. 2 della Legge federale per
l'assicurazione invalidità.
Dagli atti in nostro possesso rileviamo i
seguenti dati:
a)
è nata il __________;
b)
è cittadina italiana;
c)
risiede in Svizzera dal __________.1979;
d)
prima del diritto alla rendita d'invalidità non ha mai contribuito all'AVS
Svizzera.
Hanno diritto alle rendite ordinarie tutti gli
assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno
pagato i contributi per almeno un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI stato 1.
gennaio 1986).
Considerato che lei non assolve questa
condizione, la sua richiesta è respinta.
Le precisiamo che la sua pratica è trasmessa al
Servizio delle prestazioni complementari per l'esame delle condizioni per
l'ottenimento di tale prestazione." (doc. _)
1.2. Contro
questa decisione, l'assicurata, tramite l'__________, è insorta al TCA facendo
valere quanto segue:
"
Rileviamo che il vostro ufficio con
deliberazione del 6.2.01 ha riconosciuto la nostra associata invalida nella
misura del 42%, a partire dal 1.1.86, con eventuale pagamento della prestazione
dal 1.2.99.
Base legale: art. 48 cpv. 2.
Sostenete inoltre che hanno diritto alle rendite
ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si
manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno intero (art. 36 cpv.
LAI).
In considerazione del fatto che l'associata non
assolve questa condizione avete respinto la richiesta.
Quest'ultima non può accettare la vostra
decisione, e meglio per i seguenti
MOTIVI:
La nostra associata, prima della nascita del
diritto alla rendita d'invalidità, non è mai stata alle dipendenze di un datore
di lavoro e non ha quindi mai versato contributi AVS.
Riteniamo comunque che il periodo di
contribuzione sia stato assolto in funzione dei contributi versati dal coniuge.
Sarebbe oltremodo ingiusto rifiutare prestazioni
assicurative sulla base di disposizioni legali superate dall'ultima revisione
della Legge, che penalizzano un'assicurata casalinga che all'epoca della
nascita del diritto non ha presentato la richiesta perché ignorava questo suo
diritto." (doc. _)
1.3. La Cassa,
nella sua risposta del 25 aprile 2001, propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
Per principio hanno diritto a una rendita
ordinaria dell'AI, con le eventuali rendite complementari e per figli, quegli
assicurati invalidi che, al manifestarsi dell'invalidità, avevano già versato
contributi almeno durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI).
Trattandosi di donne sposate, divorziate (per la
durata del matrimonio) o vedove, i periodi durante i quali esse non hanno
esercitato un'attività lucrativa ed erano perciò esenti dall'obbligo
contributivo (art. 3 cpv. 2 lett. b e c LAVS) non sono tenuti in considerazione
per la determinazione della durata minima di contribuzione.
Le persone che non hanno diritto a una rendita
dell'AVS o dell'AI in quanto non raggiungono la durata minima di contribuzione
ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 LAVS hanno ciononostante diritto a una
prestazione complementare se, oltre alle condizioni generali (soggiorno e
domicilio, nazionalità e periodo d'attesa, condizioni economiche), adempiono
pure il presupposto seguente:
¨
si tratta di invalidi che avrebbero diritto a
una mezza rendita Al o ad una rendita intera Al se adempissero le condizioni
assicurative di cui all'articolo 6 capoverso 1 LAI (art. 2c lett. b LPC).
Nella fattispecie si osserva che, in occasione
dell'emissione della decisione 23 febbraio 2001, il nostro ufficio ha trasmesso
la pratica dell'assicurata al servizio prestazioni complementari e che in data
12 marzo 2001 la ricorrente ha presentato la relativa domanda.
Il suddetto servizio provvederà quindi
prossimamente all'intimazione della relativa decisione di prestazione complementare."
(doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAI hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione
invalidità gli svizzeri, gli stranieri e gli apolidi, se sono assicurati
all'insorgere dell'invalidità. Fatto salvo l'art. 9 capoverso 3, i cittadini
stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e
la loro dimora abituale in Svizzera e in quanto, all'insorgere dell'invalidità,
abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto
ininterrottamente in Svizzera per dieci anni (nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 1997). Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati
all'estero (art. 6 cpv. 2 LAI).
A norma
dell'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati
legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato
contributi per almeno un anno intero.
Fatto
salvo il capoverso 3 le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per
analogia al calcolo delle rendite ordinarie (art. 36 cpv. 2 LAI). Il cpv. 3
prevede che se l'assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando
diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un
supplemento percentuale.
Secondo
gli art. 50 OAVS e 29 ter cpv. 2 LAVS applicabili in virtù del rinvio dell'art.
32 OAI, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata
assicurata secondo gli articoli 1 o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale
e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo, se il
coniuge ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo o se
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza.
Contrariamente al vecchio diritto un assicurato può pertanto soddisfare
l'esigenza del periodo minimo di contribuzione senza aver pagato personalmente
i contributi (DTF 125 V 253). Queste norme, più favorevoli e introdotte con la
10a revisione dell'AVS, non si applicano tuttavia ai casi d'assicurazione
sopraggiunti sotto il vecchio diritto e per i quali il diritto alla rendita è
stato rifiutato poiché la condizione della durata minima di contribuzione
(vecchio art. 29 cpv. 1 LAVS), non è stato adempiuto (DTF 126 V 5, consid. 1 b
pag. 8).
2.3. Va poi
rilevato che l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS in vigore fino al 31 dicembre 1996
prevedeva che non erano tenuti a pagare contributi le mogli di assicurati
quando non esercitavano un'attività lucrativa, come pure le mogli che
lavoravano nell'azienda del marito, se non ricevevano salario in contanti.
Con
l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS (1° gennaio 1997), l'art. 3
cpv. 2 lett. b LAVS è stato abrogato e a norma del nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a
LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi
contributi pari almeno al doppio del contributo minimo i coniugi senza attività
lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa.
Infine,
il cpv. 1 lett. c disp. trans. della 10a revisione dell'AVS prevede che le
nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il
31 dicembre 1996.
2.4. In concreto,
l'assicurata, cittadina italiana, è stata riconosciuta invalida al 42% a
partire dal 1° gennaio 1986, con eventuale diritto del pagamento alle
prestazioni a partire dal 1° febbraio 1999 in applicazione dell'art. 48 cpv. 2
LAI. L'UAI ha comunque negato l'assegnazione di una rendita non avendo
l'assicurata contribuito per almeno un anno all'AVS (doc. _).
Quest'ultima
circostanza è del resto stata confermata dall'insorgente nel proprio gravame
(doc. _). Essa ritiene comunque che il periodo di contribuzione sia stato
assolto in funzione dei contributi versati dal coniuge.
Orbene,
in una recente sentenza del 20 ottobre 2000 pubblicata in DTF 126 V 273, il TFA
ha precisato che per i casi d'assicurazione intervenuti prima del 1° gennaio
1997 non è possibile rinunciare, retroattivamente, al requisito del versamento personale
dei contributi. Per tale motivo una persona assicurata in ragione del proprio
domicilio al momento in cui è intervenuta l'invalidità, nel 1985, ma che non
aveva versato i propri contributi per la durata minima di un anno, non ha
diritto a una rendita d'invalidità neppure dopo l'entrata in vigore della 10a
revisione dell'AVS, indipendentemente dai contributi versati dal coniuge. Il
TFA ha in particolare affermato:
"
c) Zwar trifft zu, dass laut der am 1. Januar
1997 im Rahmen der 10. AHV-Revision in Kraft getretenen Fassung von art. 6 Abs.
2 IVG bei der Ermittlung der einjährigen Mindestbeitragsdauer für den
ordentlichen Rentenanspruch nach IVG keine persönliche Beitragsentrichtung mehr
nötig ist (BGE 125 V 253 Erw. 1). Dies verschafft der Versicherten aber noch
keinen Anspruch auf eine Invalidenrente. Vielmehr ist Folgendes zu beachten:
Die Invalidität gilt laut Art. 4 Abs. 2 IVG als eingetreten, sobald sie die für
die Begründung des Anspruch auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und
Schwere erreicht hat. Vorliegend ist nach dem Gesagten erstellt und im übrigen
nicht bestritten, dass der Versicherungsfall (Eintritt der Invalidität
bezüglich einer Rente) bereits in den 80er Jahren eingetreten ist. Im damaligen
Zeitpunkt waren die versicherungsmäs- sigen Voraussetzungen (einjährige
Mindestbeitragsdauer) nach den damals geltenden Rechtsvorschriften
unbestrittenmassen nicht erfüllt. Daher könnte die Versicherte nach neuem Recht
nur dann Anspruch auf eine Invalidenrente erheben, wenn bei
Versicherungsfällen, welche vor dem 1. Januar 1997 eingetreten sind,
rückwirkend vom Erfordernis der persönlichen Beitragsentrichtung abgesehen
werden könnte. Wie das Eidg. Versicherungsgericht in AHI 2000 S. 174 ff Erw.
3-5 einlässlich dargelegt hat, wollte der Gesetzgeber mit Ausnahme der in Ziff.
1 lit. f Abs. 2 (betrifft Witwenrenten geschiedener Frauen) und Ziff. 1 lit. h
(betrifft Staatsangehörige von Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der
Schweiz) übBest. AHV 10 ausdrücklich geregelten Fälle keine Anknüpfung neuen
Rechts an früher eingetretene Versicherungsfälle (erster Staz von Ziff. 1 lit.
c Abs. 1 übBest. AHV 10; vgl. ferner BGE 126 V 5 und nicht veröffentliches
Urteil H. vom 6. Dezember 1999). Der vorliegende Sachverhalt lässt sich unter
keine dieser Ausnahmen subsumieren. Demnach muss es dabei sein Bewenden haben,
dass im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für eine Rente die versicherungs-
mässigen Voraussetzungen nicht erfüllt waren und die Versicherte sich nicht
rückwirkend auf die erst später in Kraft gesetzten Erleichterungen der 10. AHV
-Revision berufen kann. Da sich sodann auch aus dem Abkommen zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik vom 14.
Dezember 1962 über Soziale Sicherheit nichts zu ihren Gunsten ableiten lässt,
hat sie keinen Anspruch auf eine Invalidenrente."
Diversa è
invece la situazione dell'assicurato il cui diritto alla rendita sorge dopo il
1° gennaio 1997 (DTF 125 V 253). Diversamente da quanto disposto
dall'ordinamento precedente l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS,
con il nuovo diritto un assicurato può adempiere il requisito della durata
minima di contribuzione di un anno che schiude il diritto alla rendita
ordinaria dell'AVS/AI senza aver personalmente versato contributi.
Infine,
in una sentenza del 23 marzo 1999 (Pratique VSI 2000 pag. 173, citata nella
sentenza sopra riportata), l'alta Corte, in un caso concernente l'assegnazione
di una rendita di vecchiaia, ha affermato che alla donna sposata con un
assicurato non ancora al beneficio di una rendita, a cui non venne assegnata
una rendita di vecchiaia ordinaria in base all'art. 29 cpv. 1 vLAVS, per
difetto del periodo minimo richiesto di un anno di contribuzione, anche con
l'entrata in vigore della 10a revisione (1° gennaio 1997) il diritto alla
rendita non le è dato: questo neppure se la condizione della durata minima di
un anno di contribuzione sarebbe attualmente adempiuta, tenuto conto del nuovo
art. 29 cpv. 1 LAVS che permette di considerare gli anni nei quali possono
essere computati degli accrediti per compiti educativi.
In
concreto, pertanto, l'assicurata, invalida nella misura del 42% dal 1° gennaio
1986, come indicato dalla Cassa non può beneficiare della rendita d'invalidità,
poiché non ha pagato personalmente i contributi durante almeno un
anno. Ciò anche se ha avuto due figli, nati nel __________, rispettivamente nel
__________che le darebbero diritto, applicando la 10a revisione della LAVS, ad
accrediti per compiti educativi.
Infatti,
il caso di specie si apparenta a quello giudicato dal TFA e pubblicato in DTF
126 V 273 e nel quale, come visto, l'alta Corte ha spiegato i motivi per i
quali ai casi d'invalidità sorti prima del 1° gennaio 1997 non si applicano,
tranne eccezioni non adempiute in concreto, le norme introdotte dalla 10.a
revisione dell'AVS.
In queste
circostanze, il TCA non può che respingere il ricorso e confermare la decisione
dell'amministrazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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