AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.60
Data decisione, Autorità:
25.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00060
RG/sc
Lugano
25 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 luglio 2001 di
__________,
contro
la decisione del 23 luglio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 7 ottobre 1998, cresciuta incontestata in giudicato, __________, nata
nel 1954, è stata posta al beneficio di una mezza rendita per un grado
d'invalidità del 50%.
Gli
accertamenti esperiti dall'amministrazione in occasione della procedura
sfociata con la citata decisione avevano permesso di stabilire che, malgrado il
danno alla salute, l'assicurata era ancora in grado di svolgere attività
generiche leggere in misura del 65%.
1.2. Con istanza
12 settembre 2001, producendo un certificato del dott. __________ datato 27
giugno 2001, l'assicurata ha chiesto la revisione della rendita, adducendo un
peggioramento del suo stato di salute.
Esperiti
accertamenti di natura medica ed economica, di cui si dirà - per quanto
necessario - nei considerandi successivi, per decisione 23 luglio 2001
l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha confermato il grado d'invalidità
del 50%, motivando:
" Giusta
l'articolo 28 della legge federale sul l'assicurazione per l'invalidità (LAI),
l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La
rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado
d'invalidità
Diritto
alla rendita in frazioni di una rendita intera
40 per
cento almeno
un quarto
50 per
cento almeno
una mezza
66 2/3 per
cento almeno
rendita
intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il
diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50
per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la
loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta
per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che
l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente
attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato
al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado
d'invalidità in per cento.
Se il grado d'invalidità di un beneficiario di rendita si modifica
in maniera tale da influenzare il diritto alla rendita, quest'ultima è, per il
futuro, ridotta o soppressa, giusta l'art. 41 LAI.
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto non viene
oggettivato un peggioramento intervenuto allo stato di salute atto ad influire
negativamente sulla capacità lavorativa infatti, anche economicamente vi è la
conferma data dall'attività che l'assicurata svolge quale addetta alla pulizia
delle aule scolastiche presso il Consorzio scolastico __________.
Abbiamo esaminato il suo grado d'invalidità e constatiamo che non
si è modificato al punto tale da influenzare il suo diritto alla rendita. Lei
continuerà quindi a beneficiare della stesa rendita fino ad oggi erogata."
(Doc. AI _)
1.3. Con
tempestivo ricorso 27 luglio 2001 l'assicurata ha impugnato la decisione
amministrativa, facendo valere:
"
Il 12 settembre 2000 ho chiesto una modifica di
invalidità ed è stata rifiutata. La persona incaricata a trattare la pratica
sig.ra __________ dicendo dalla documentazione medica acquisita non viene un peggioramento
dallo stato di salute. Il mese di novembre del 1999 ho subito in una settimana
altri due interventi alla cervicale mettendomi una placca in titanio alla
cervicale.
Nel rapporto medico sia dal prof. __________ e
dal dott. __________ sempre nel settembre
2000 hanno confermato un'incapacità al lavoro del 75% per cento con motivi
scritti pertanto leggere documentazione medica.
Adesso siamo a luglio 2001 da allora sono
trascorsi ben 10 mesi dalla richiesta di modifica all'invalidità, più che
normale che essendo invalida al 50% dal 1997 ho dovuto ricorrere a un lavoro
perché io non vivo di rendita e non ho nessuna entrata extra e con fr. 2900.--
al mese non si può vivere e non per miglioramento di salute tutt'altro i dolori
mi persistono e non posso muovere collo e braccia come una persona normale.
Per cortesia esaminare bene rapporti medici e
tutte le date sia di richiesta e quando ho dovuto incominciare a lavorare per
forza e non per miglioramento di salute e il tempo che ci vuole per avere una
risposta dall'AI." (Doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 9 agosto 2001 l'UAI ha proposto la reiezione del ricorso osservando:
" con
decisione 7 ottobre 1999 l'assicurata, che nel corso del 1997 ha subito un
intervento di ernia discale, è stata posta a beneficio di una mezza rendita,
essendole stato riconosciuto un grado di incapacità al guadagno pari al 50%.
Nel settembre dello scorso anno l'assicurata, tramite il proprio
medico curante, ha postulato una revisione della rendita, a motivo del fatto
che nel frattempo le proprie condizioni di salute avrebbero subito un
peggioramento.
Giusta l'art. 41 LAI, se il grado di invalidità del beneficiario
della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul
diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in
misura corrispondente oppure soppressa. In altri termini, la procedura di
revisione entra in linea di conto allorquando la situazione si modifica in modo
tale da modificare pure i diritti dell'assicurato (DTIF 119 V 477).
Riesaminata la problematica, lo scrivente Ufficio ritiene non vi
siano agli atti elementi sufficienti che comprovino una sostanziale modifica
dello stato di salute intervenuto a seguito dell'emanazione della decisione
iniziale.
L'assicurata, è vero, ha subito un ulteriore intervento di
decompressione alle cervicali alla fine del 1999. Il dottor __________,
esecutore dell'intervento, ha però attestato che "i disturbi residui sono
minimi" (rapp. 27 giugno 2000, doc. n. _ inc. AI). In un successivo rapporto
annotava che "segni mielopatici, documentabili, non hanno subito mutamenti
sostanziali sull'arco di quasi un decennio e la situazione può essere ritenuta
da questo punto di vista stazionaria" (rapp.‑ 11l.12.2000, doc. n. _
inc. AI).
In definitiva quindi l'asserito peggioramento non trova
sufficiente riscontro a livello oggettivo.
Da ultimo giova osservare che l'assicurata è attualmente impiegata
a metà tempo in qualità di ausiliaria di pulizie.
Nulla fa presupporre che lavori al di sopra delle proprie forze,
tanto più che durante i primi sette mesi di attività lavorativa non è stata
registrata alcuna assenza per motivi di salute (cf. rapporto dat. lavoro, doc.
n. _ inc. AI).
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il
ricorso." (Doc. _)
1.5. Con
ulteriori osservazioni 22 agosto 2001 al TCA, l'assicurata ha precisato:
"
Considerato che l'istituto delle assicurazioni
sociali invalidità insistono sul fatto che ho un lavoro a metà tempo come
ausiliaria di pulizie ho l'impressione che si appoggiano su questo fatto.
Nei primi mesi di lavoro ho un'assenza di tre
giorni, ho procurato io personalmente una sostituta per non perdere ore di
lavoro, chiedere al sig. __________ direttore delle suole di ____________poi ci
sarà sicuramente un rapporto medico del ricovero di questi per una mielografia
e tac proprio per i continui dolori alla cervicale e alle braccia.
Se dopo non sono stata assente dal lavoro per un
semplice motivo essendo stipendiata a ore se non lavori non percepisci
stipendio. Comunque tuttora sono obbligata a somministrare farmaci
anti-infiammatori sempre per i dolori e questo entrambi i medici lo sanno.
Chiedere rapporto medico dell'ultima mielografia
e confrontare le date se non lavoravo quel periodo, per chiedere il 75%
entrambi i medici un motivo ci sarà." (Doc. _)
Con
scritto 6 settembre 2001 l'UAI ha precisato di non avere osservazioni in merito
a quanto rilevato dall'assicurata.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41
LAI). La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tenere conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto nel caso di revisione della rendita, ma
anche nel caso di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai
fini della revisione del grado d'invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute.
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF
109 V 116, consid. 3 b; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a).
Le
conseguenze economiche del danno alla salute subiscono ad esempio una modifica
rilevante allorquando l'assicurato ottiene un posto di lavoro meglio
retribuito. In questo caso il reddito d'invalido è raffrontato con il reddito
ottenibile senza l'invalidità per stabilire il nuovo grado d'invalidità in sede
di revisione (SVR 1996, IV n. 70, pag. 204, consid. 3c).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione,
tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma
piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un
quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza
rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera
quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque
una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa
la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991
in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.5. Nel caso di
specie, a sostegno della domanda di revisione con rapporto 27 giugno 2001 il
dott. __________, primario di neurochirurgia all'Ospedale regionale di
__________, ha attestato:
" Le
riferiamo a proposito di questa paziente che abbiamo rivisto ambulatoriamente
il 26.6.2000 per valutare il decorso su stato dopo decompressione‑stabilizzazione
cervicale per via antero‑laterale nel dicembre del 1999.
Il decorso rimane molto favorevole e i disturbi residui sono
minimi. Le cefalee suboccipitali, chiaramente d'origine spondilogena,
rispondono bene al trattamento con Aulin che raccomandiamo di proseguire
liberamente secondo le necessità. Una fisioterapia supportiva non appare al
momento indicata.
Questa evoluzione favorevole trova conferma nell'esame TAC
realizzato il 19.6.2000: esso dimostra un'eccellente ossificazione
dell'impianto e una gabbia ancorata adeguatamente e senz'altro stabile
(malgrado il leggero svitamento descritto in precedenza).
Sulla base di queste constatazioni abbiamo convenuto con la
paziente che la rivedremo per un ultimo controllo il 18.12.2000.
Per quel che concerne la capacità lavorativa e i vari problemi
relativi al reinserimento, pensiamo che una richiesta di invalidità debba
essere sostenuta nella percentuale del 75%." (Doc. AI _)
Con
successivo rapporto 11 dicembre 2000 il medesimo sanitario ha osservato:
" Questa
paziente, sottoposta nel 1991 ad una decompressione ossea C5/C6 per una
mielopatia cervicale incipiente (con decorso favorevole) ha presentato nel 1999
una radicolopatia C6 progrediente sul lato destro in presenza di una stenosi
ossea interessante soprattutto il canale e il forame di coniugazione C511C6 a
destra. Di fronte alla resistenza terapeutica dei disturbi ella è stata
sottoposta in due tempi ad un intervento di decompressione‑stabilizzazione
di questo segmento. L'evoluzione è stata sostanzialmente favorevole e, a
riposo, la signora __________ non presenta disturbi significativi. Segni
mielopatici, documentabili, non hanno subito mutamenti sostanziali sull'arco di
quasi un decennio e la situazione può essere ritenuta da questo punto di vista
stazionaria. Per contro la paziente presenta disturbi
significativi (dolore, limitazione funzionale e perdita di equilibrio alla
reclinazione forzata dei capo e dolori prevalentemente pseudoradicolari nel
senso di una sindrome miofasciale subacuta in occasione di sforzi anche
moderati con l'arto sup. destro. I disturbi si manifestano anche durante le
attività domestiche correnti che richiedono per tanto una frammentazione
temporale.
Sulla base di queste constatazioni riteniamo che la situazione
sia peggiorata rispetto alla valutazione precedente che aveva concluso nel
senso di una rendita di invalidità parziale (50%). La situazione attuale può
anch'essa essere ritenuta stazionaria e suscettibile soltanto di un trattamento
conservativo di carattere supportivo (fisioterapia ecc.) per mantenere
l'autonomia funzionale dell'Assicurata. Per questa ragione stimiamo attualmente
l'incapacità lavorativa e quindi il grado di invalidità nella misura del
75%."
(Doc. AI _)
Dagli
atti emerge inoltre che con rapporto 6 febbraio 2001 all'attenzione del medico
curante, il dott. __________ ha ancora precisato:
" Le
riferiamo a proposito di questa paziente degente nel nostro Servizio dal 23
gennaio 2001 al 25 gennaio 2001.
Diagnosi principale:
Brachialgia ds irritativa
Diagnosi secondarie:
Stato dopo stabilizzazione cervicale con gabbie di Harmsfra
C4 e C7 nel novembre 1999
Provvedimenti invasivi:
24.1.2001: mielografia cervicale
Valutazione iniziale
Questa paz., nota per stato dopo decompressione ossea C5/C6 e
stabilizzazione dapprima con Surgibone e successivamente con gabbia di Harms
tra C4 e C7 nel novembre 1999, con iniziale decorso post‑op molto
favorevole, accusa dalla fine di settembre 2000 parestesie‑disestesie
molto fastidiose in tutto l'arto sup. ds, senza deficit sensomotori
apprezzabili. Questi disturbi sono rimasti invariati a partire da quel momento.
E' stato iniziato un trattamento cori FANS, con controllo soddisfacente dei
sintomi.
Stato all'ammissione: paz. in buon stato generale, apiretica,
sistema compensato. L'esame del rachide cervicale evidenzia una discreta
limitazione della mobilità, rotazione 30‑0‑30°, flessione‑estensione
45‑0‑30°, inclinazione laterale 15‑0‑10°. La mobilità
del rachide lombare non influenza i sintomi a livello dell'arto sup. ds.
L'esame neurologico non evidenzia nessun deficit della forza, né della
sensibilità nella modalità superficiale. Senso posturale ben conservato. ROT
tutti presenti, normativi e simmetrici. La marcia avviene in modo perfettamente
naturale. Nessun segno di sofferenza centrale.
Decorso
L'esame è stato ben sopportato dalla paziente. La mielografia e la
TAC effettuata in presenza di mezzo di contrasto non evidenziano chiare
compressioni delle strutture nervose. I dolori presentati dalla signora
__________ possono essere di origine neurogena, irritativa.
L'esame evidenzia un buon consolidamento della spondilodesi.
Non poniamo quindi un'indicazione alla revisione chirurgica.
Proponiamo il proseguimento del trattamento con FANS (Aulin) che
ha portato finora un notevole beneficio alla paziente.
Non prevediamo ulteriori controlli, ma restiamo a disposizione
qualora fosse necessario." ((Doc. AI _)
2.6. Chiamata a
statuire in questa vertenza, questa Corte non può che rilevare come l'incarto
difetti degli elementi necessari a stabilire se, rispetto alla situazione
medica posta alla base della decisione amministrativa del 7 ottobre 1998, le
condizioni di salute dell'assicurata e gli influssi di queste sulla sua
capacità lucrativa si siano modificate o meno.
Gli atti
medici del dott. __________, infatti, se da un lato (come evidenziato
dall'amministrazione in sede di risposta) confermano, con riferimento
all'intervento di decompressione-stabilizzazione eseguito nel 1999,
un'evoluzione sostanzialmente favorevole come pure l'assenza di sostanziali
mutamenti dei segni mielopatici, d'altro lato, in relazione all'attestato
peggioramento rispetto alla precedente valutazione, evidenziano la presenza di
"disturbi significativi, dolore, limitazione funzionale e
perdita di equilibrio alla reclinazione forzata del capo e dolori
prevalentemente pseudoradicolari nel senso di una sindrome miofasciale subacuta
in occasione di sforzi anche moderati con l'arto sup. destro" che si
manifestano "anche durante le attività domestiche correnti che
richiedono per tanto una frammentazione temporale" (cfr. consid. 2.5).
Inoltre, sebbene dopo l'intervento subito nel novembre 1999 vi sia stato un
decorso inizialmente favorevole, nel suo successivo rapporto 6
febbraio 2001, il dott. __________ ha precisato che l'assicurata "accusa
dalla fine di settembre 2000 parestesie‑disestesie molto fastidiose in
tutto l'arto sup. ds, senza deficit sensomotori apprezzabili" e che
tali disturbi "sono rimasti invariati a partire da quel momento" (consid. 2.5).
Del
resto, nel suo rapporto 4 gennaio 2001 pure il medico curante, dott.
__________, ha rilevato che "dopo il secondo intervento la paziente
lamentava parestesie e disestesie al braccio destro che sono andate aumentando
fino a diventare molto fastidiose e stabili verso fine settembre 2000"
(cfr. doc. AI _).
La
succitata refertazione medica avrebbe quindi dovuto indurre l'amministrazione
ad un più approfondito esame della fattispecie dal profilo medico, al fine di
stabilire se ed in che misura tali disturbi comportano un aumento delle
limitazioni nell'esercizio delle attività ritenute esigibili in misura del 65%
in occasione della precedente procedura amministrativa. A dipendenza dell'esito
di tali accertamenti, l'amministrazione avrebbe quindi potuto valutare se vi è
stata o meno una modifica della situazione invalidante.
L'assenza
di un peggioramento delle condizioni di salute tale da influire sulla capacità
lucrativa non è del resto neppure deducibile dal fatto che l'interessata eserciti
attualmente l'attività di addetta alle pulizie in misura del 50% (cfr. doc. AI
_), difettando qualsivoglia elemento agli atti che consenta di ritenere
l'esercizio di siffatta attività siccome esigibile dal profilo medico.
In simili
circostanze l'incarto deve essere retrocesso all'UAI perché esperisca più
approfonditi accertamenti di natura medica, ed eventualmente professionali,
atti a stabilire se ed in che misura lo stato di salute descritto nei
summenzionati atti medici incida sulla sua capacità lavorativa in attività
adeguate, e se eventuali maggiori limitazioni - rispetto a quelle riscontrate
in precedenza - nell'esercizio di tali attività comportino una modifica del
diritto alla rendita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata.
2.- Gli atti
vengono retrocessi all'UAI affinché renda un nuovo provvedimento dopo
l'esperimento degli accertamenti indicati al considerando 2.6.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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