AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.60
Data decisione, Autorità:
12.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00060
TB
Lugano
12 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 25 maggio 2001 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 25 maggio 2001
la Cassa di compensazione di Bellinzona ha respinto, con effetto al 1° aprile
2001, la richiesta 27 aprile 2001 postulata da __________ tesa all'ottenimento
di una prestazione complementare. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile
ai redditi dell'assicurata che sarebbero superiori alle spese riconosciute.
1.2. Con tempestivo ricorso 21
giugno 2001, il rappresentante della ricorrente, avv. __________ ha contestato
l'importo computato dalla Cassa a titolo di valore locativo per complessivi Fr.
21'900.- (Fr. 7'500.- come reddito della sostanza + Fr. 14'400.- per il canone
di locazione). Inoltre, egli ha aggiunto che:
" (…)
Il reale problema consiste probabilmente nel computo della
sostanza che l'Istituto delle Assicurazioni sociali ha quantificato in 1/15
della sostanza netta computabile.
In effetti non si tratta di fr. 95'890.- che la signora __________
dispone per cui si può presumere che possa la stessa venire intaccata nella
misura di 1/15 per i prossimi quindici anni, ma si tratta di una proprietà
fondiaria che evidentemente non può essere intaccata.
Infatti, se con tale ragionamento si intende non certo che la
signora __________ possa utilizzare parte dell'immobile per le proprie
necessità (è impensabile la vendita di mattoni per disporre di liquidità) si
potrebbe forse intendere che comunque potrebbe la proprietà immobiliare essere
ulteriormente ipotecata.
A parte il fatto che dubitiamo fortemente che ciò possa essere
concesso da un istituto bancario, ciò non risolverebbe il problema poiché
aumenterebbero i debiti ipotecari e quindi anche i relativi interessi.
Non si risolverebbe il grosso problema che sta a fronte di un
fabbisogno stimato dall'Istituto delle Assicurazioni Sociali in fr. 37'573.- in
una entrata di fr. 15'576.- per rendita AVS AI e di fr. 12'000.- di affitto per
un totale complessivo quindi di fr. 27'576.-." (doc. _)
1.3. Nella propria risposta 19
luglio 2001 la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del gravame.
Infatti, anche modificando sulla base di nuovi documenti (docc. _ e _) prodotti
dalla ricorrente l'importo computatole quale canone di locazione (Fr. 1'000.-
mensili contro i precedenti Fr. 1'200.- al mese, e così pure le spese di
manutenzione del fabbricato fissate quindi in Fr. 4'875.- contro Fr. 5'475.-),
i redditi della ricorrente risulterebbero superiori alle spese riconosciute di
Fr. 4'495.-, per cui non vi sarebbe comunque spazio per attribuirle una
prestazione complementare (doc. _).
1.4. La ricorrente non ha prodotto
ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in diritto
2.1. Va avantutto rilevato come la
LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte
ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost.
fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione
è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto
esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; D. Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Per l’art. 2c lett. a LPC
hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC gli
invalidi che hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI.
2.3. Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,
"
L'importo della prestazione complementare annua deve
corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese
riconosciute e i redditi determinanti."
2.4. Per quanto riguarda le spese
riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo
in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
- per le persone sole, almeno
14690 franchi e al massimo
16290 franchi;
- per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435
franchi;
- per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo
8545 franchi. Per i due primi figli si prende in
considerazione
la totalità dell’importo determinante, per due altri
figli due terzi
ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di
un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento
di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)
" Per
le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un
istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per
il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività
lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo
lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia
(cpv. 3)."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo
computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, Fr.
24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o
orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2’880.-
per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la
legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre
1998).
A decorrere dal 1° gennaio
2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno
vitale sono aumentati a Fr. 16'800.- per persone sole, Fr. 25’320.- per coniugi
e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI,
a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.5. Ancora, giusta l’art. 3c LPC
i redditi determinanti comprendono:
" a.
le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività
lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per
i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è
dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa,
il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi
dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente
computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi
40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli
dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario
delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della
prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste
persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
" Non
sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni
dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni
d'aiuto sociale;
c. le prestazioni
pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per
grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di
studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.6. Nel caso in esame la Cassa ha
ritenuto le spese riconosciute pari a Fr. 35'573.- ed ha cifrato i redditi in
Fr. 43'868.-. La sostanza computabile è stata fissata in Fr. 6'392.-. Come
indicato, __________ censura il principio del computo di 1/15 della sostanza
quale reddito non privilegiato.
La lagnanza non può essere accolta. La lettera dell'art. 3c lett.
c LPC (cfr. consid. 2.5.) è infatti chiara: ai beneficiari di rendite di
vecchiaia viene computato, a titolo di reddito determinante, un decimo della
loro sostanza netta; per le altre categorie, quindi per le persone beneficiarie
di rendite d'invalidità e per superstiti, tale quota ammonta ad un
quindicesimo.
Questo concetto è ulteriormente specificato al N. 2102 delle
Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS:
" Per
i beneficiari di rendite di vecchiaia, al reddito si aggiunge un
decimo della sostanza netta che supera la franchigia (art. 3c cpv.
1 lett. c LPC), mentre per i beneficiari di rendite d'invalidità e per
superstiti si aggiunge un quindicesimo di tale sostanza. Per i beneficiari di
rendite di vecchiaia che vivono in istituto o in ospedale, i Cantoni possono
aumentare fino a concorrenza di un quinto l'importo della sostanza che sarà
computato quale reddito (art. 5 cpv. 3 lett. b LPC; cfr. N. 4008 segg.)."
Scopo di questa norma è di far sì che il richiedente di una
prestazione complementare faccia anzitutto capo alla propria sostanza. Infatti,
lo Stato interviene concedendo una PC soltanto nell'eventualità in cui i mezzi
propri non permettono di garantirsi un reddito minimo poiché le spese
riconosciute superano i redditi.
2.7. Secondo l’art. 3c cpv. 7
lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi
determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, inoltre,
" La
valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata
secondo le regole stabilite dalla legislazione
sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.”
Se la sostanza immobiliare serve da abitazione all'assicurato, si
applica dunque questo capoverso. Esso vuole facilitare l'amministrazione cantonale
nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore
direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa
l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).
Secondo la volontà del legislatore, dunque, dal 1° gennaio 1992 la
sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede
fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta
(Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), N. 2109).
A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili ed i loro accessori
nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del
suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata
in RDAT I-1993, pag. 232).
Giusta l'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI, per gli assicurati la cui
sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale sulle
prestazioni complementari possono essere stabiliti servendosi di una tassazione
fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come
periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel
frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Per quanto attiene alla determinazione della sostanza, dalla
notifica di tassazione 1999-2000 della ricorrente (agli atti
dell'Amministrazione) risulta che il valore di stima degli immobili nel Comune
(corrispondenti ai fondi partt. nn. __________e __________RFD di __________) è
stato fissato in Fr. 181'035.- ed è tale valore che deve essere ritenuto. La
Cassa, nella decisione impugnata, si è di contro basata soltanto sul catastrino
fiscale, fissando il valore di stima totale dei due citati immobili in Fr.
181'890.-.
Per determinare la sostanza netta, ai sensi del N. 2107 delle DPC
bisogna ancora dedurre dalla sostanza lorda i debiti comprovati.
In casu, la ricorrente ha documentato che al momento in cui la
decisione litigiosa è stata presa (25 maggio 2001), i propri debiti ammontavano
a CHF 61'000.- (cfr. agli atti della Cassa).
Ne discende che la sostanza netta assomma a CHF 95'035.- (CHF
181'035.- - CHF 61'000.- - CHF 25'000.-).
Conformemente inoltre a quanto evidenziato al considerando 2.6.,
soltanto 1/15 di tale importo deve essere conteggiato alla ricorrente a titolo
di reddito non privilegiato, quindi CHF 6'335.-.
Ci si potrebbe domandare se la valutazione dei mappali __________
e __________RFD di __________ effettuata dall'Amministrazione è realmente
corretta o se non andavano piuttosto utilizzate due diverse modalità di
calcolo: il valore di stima per quanto attiene alla sostanza immobiliare che
serve da abitazione alla ricorrente (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI) (e meglio
quindi attinente all'appartamento al primo piano della costruzione sita sulla
part. n. __________abitato dall'assicurata) ed il computo del valore venale
concernente la sostanza immobiliare che non serve da abitazione alla
richiedente, come l'appartamento al pianoterra del summenzionato fondo n.
__________che è locato alla famiglia __________ (cfr. consid. 2.8.) e la part.
n. __________.
Infatti, l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI recita:
" La
sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o
a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata
al valore corrente."
Secondo tali termini, nella misura in cui la sostanza non serve
più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della
prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il
valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.
Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito
di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni
complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere
trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC
1991 pag. 424).
In una sentenza pubblicata in VSI 1994 pag. 290, il TFA ha
specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o
un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non
abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.
Il valore venale o valore reale (valeur vénale, Verkehrswert) di
un immobile è il valore di vendita suscettibile di essere ottenuto nel quadro
di una normale transazione. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
stabilito che questo principio è pure applicabile al prezzo pagato per dei
fondi agricoli secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 pag. 194).
Inoltre, il TFA ha sentenziato che il valore che raggiunge un immobile nel
corso di normali transazioni commerciali è in genere più elevato del valore
fiscale (RCC 1991 pag. 424).
La questione può rimanere indecisa, in quanto anche già
considerando soltanto al valore di stima tutta la sostanza immobiliare
appartenente all'assicurata (partt. nn. __________ e __________RFD di
__________) per un valore complessivo di Fr. 181'890.- (da correggere in Fr.
181'035.-), non è possibile attribuire alla ricorrente una prestazione
complementare, poiché i redditi sono comunque superiori alle spese riconosciute
(cfr. consid. 2.9.).
2.8. Quanto al reddito lordo della
proprietà fondiaria, la ricorrente rileva che il canone di locazione
computatole dalla Cassa (Fr. 1'200.- mensili x 12 mesi = Fr. 14'400.-) è
superiore all'effettivo canone percepito (Fr. 1'000.- x 12 mesi = Fr. 12'000.-,
docc. _). Di conseguenza, il reddito lordo della sostanza dovrebbe essere
fissato in Fr. 19'500.-, contro Fr. 21'900.- (Fr. 7'500.- per il valore
locativo dell'appartamento abitato dalla ricorrente + Fr. 14'400.- per il
canone di locazione dell'altro appartamento).
A sostegno della propria tesi, l'interessata produce da una parte
un contratto di locazione perfezionato con i conduttori __________ e __________
valido a far tempo dal 1° marzo 1995 (doc. _), dall'altra un avviso di
accredito attestante il pagamento della pigione di Fr. 1'000.- per il mese di
gennaio 2000 da parte della famiglia __________ (doc. _). Infatti, sebbene il
predetto contratto contempli una pigione iniziale di Fr. 1'260.- al mese, a
mente della ricorrente il canone di locazione sarebbe stato successivamente
ridotto a Fr. 1'000.- mensili.
A tal proposito questo TCA osserva che agli atti della Cassa
figura un altro contratto di locazione più recente concluso con __________ ed
__________ ed avente effetto al 1° dicembre 1995. Il canone di locazione è
stato fissato a Fr. 1'200.- al mese, per complessivi Fr. 14'400.-.
Invitato da questo Tribunale a chiarire la fattispecie (doc. _),
il legale della ricorrente ha precisato che uno dei due appartamenti sito
nell'abitazione di cui al mappale __________RFD di __________ è abitato dai
signori __________. Inoltre, la riduzione della pigione a CHF 1'000.- al mese
ha avuto luogo a far tempo dal 1° gennaio 1999 (doc. _). A comprova di ciò egli
produce il questionario per la determinazione del reddito immobiliare per il
periodo fiscale 2001/2002 compilato dalla ricorrente (doc. _), dal quale
risulta che per gli anni 1999 e 2000 quest'ultima ha incassato per
l'appartamento al pianterreno locato a __________ Fr. 12'000.- all'anno.
Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua
sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile
precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata
la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Stante quanto precede e sulla scorta della documentazione
acquisita agli atti (in particolare l'avviso di accredito: doc. _, la
dichiarazione dell'avv. __________: doc. _, come pure il questionario per la
determinazione del reddito immobiliare 2001/2002: doc. _), la scrivente Corte
ritiene provato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali (SVR 1996 KV Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag.
263 segg.; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 pagg. 210 e 211), che
l'interessata ha effettivamente percepito per l'anno 2000 - che torna
specificatamente applicabile per il presente giudizio – un reddito lordo della
proprietà fondiaria ammontante a Fr. 19'500.- (Fr. 7'500.- relativi al valore
locativo dell'appartamento abitato dalla medesima + Fr. 12'000.- per la
locazione del secondo appartamento alla famiglia __________).
In simili condizioni, le spese di manutenzione dei fabbricati
devono essere conseguentemente modificate in Fr. 4'875.- (25% del valore
locativo pari a Fr. 19'500.-).
Le altre poste relative alle spese riconosciute alla ricorrente
rimangono di contro invariate, per un totale pari a Fr. 36'973.-.
Nella risposta di causa la resistente ha fatto propri i suddetti
importi.
2.9. Malgrado la correzione
esaminata al consid. 2.8., in particolare la riduzione di Fr. 2'400.- del
reddito determinante (Fr. 21'900.- - Fr. 19'500.-), l'assicurata non ha
comunque diritto alle prestazioni complementari. Infatti, i redditi, composti
della sostanza computabile 1/15 pari a Fr. 6'335.-, della rendita AI di Fr.
15'576.- e del reddito lordo della proprietà fondiaria ammontante a Fr.
19'500.-, assommano complessivamente a Fr. 41'411.- e superano ancora le spese
riconosciute (Fr. 36'973.-) per l'importo di Fr. 4'438.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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