AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.101
Data decisione, Autorità:
02.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00101
MM/tf
Lugano
2 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 1999
di
__________,
contro
la decisione del 9 luglio 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 21
novembre 1998, __________ - funzionario dell'Ufficio federale
dell'assicurazione militare e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l'__________
- si trovava a bordo dell'autovettura condotta dalla sua consorte. Dopo essersi
immessa nella rotonda di Piazza Grande a __________, la moglie - onde evitare
una collisione con un'automobile, senza precedenza, proveniente da destra -
dovette frenare bruscamente. La frenata permise certo d'evitare un incidente
della circolazione ma causò un movimento di anteroflessione del capo di
__________.
Una
risonanza magnetica del rachide cervicale, eseguita in data 8 dicembre 1998,
permise di mettere in luce un'ernia discale foraminale C5-C6 con segni di
sofferenza della radice C6 di destra (doc. _).
1.2. Con
decisione 19 maggio 1999, l'Istituto assicuratore ha integralmente negato la
propria responsabilità relativamente alla patologia di cui è portatore __________,
facendo valere che, in casu, non si sarebbe in presenza né di un
infortunio né di una lesione parificata ai postumi d'infortunio (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato personalmente, l'__________, in
data 9 luglio 1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima
decisione. Esso ha negato, a titolo abbondanziale, che la diagnosticata ernia
del disco cervicale possa essere ritenuta una naturale conseguenza dell'evento
21 novembre 1998 (doc. _).
1.3. Con tempestivo
ricorso 30 settembre 1999, __________ ha chiesto che l'__________ venga
condannato a versare tutte le prestazioni assicurative derivanti
dall'infortunio 21 novembre 1998 (I, p. 5).
Queste,
in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a supporto della
propria pretesa ricorsuale:
" L'assicuratore
nega l'esistenza di un infortunio. Nel merito quanto segue: Il concetto di
fattore esterno straordinario richiesto dall'art. 9 cpv. dell'Ordinanza
sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), serve per distinguere le
conseguenze di un infortunio da quelle di una malattia. Nel presente caso la
distinzione, a mente dell'assicuratore, si fa problematica in quanto non c'è
stato un "urto da nessuna parte", e si limitò ad esaminare se si è in
presenza di sforzi eccessivi o di un movimento scoordinato.
Per quanto concerne lo sforzo eccessivo, è provato che la
forza di decelerazione in caso di una frenata d'emergenza può raggiungere dei
valori paragonabili e quelli causati da una collisione. Non per niente
l'industria automobilistica sta studiando l'introduzione di airbag's adattativi
in quanto alcune inchieste hanno accertato lesioni dovute ad una trazione
troppo elevata della cintura, soprattutto negli impatti a bassa velocità, tra
20 e 35 km/h (Touring 16 del 23.9.99 pag. 31). Recentemente sono pure stati
introdotti limitatori di carico delle cinture che contengono lo sforzo di
trazione. L'azione lesiva si riferisce evidentemente all'effetto sul corpo
umano stesso (strappo del tessuto e fuoriuscita dell'ernia) e certamente non al
fatto di colpire qualcosa di fisicamente solido (parabrezza o cruscotto). Anche
il TFA (DTFA 123 1 Il 110) ha stabilito che dal punto di vista biomeccanico,
far dipendere correlazioni tra svolgimento infortunistico visibilmente evidente
e lesioni da meccanismo d'accelerazione rispettivamente lesioni al cervello non
è lecito. Non sono sicuramente rari i casi di lesioni e ferimenti (infortuni)
anche gravi, causati a persone che, in seguito a brusche frenate, sono state
proiettate contro il parabrezza o il sedile anteriore per il fatto che non
erano allacciate alle cinture. Nella pubblicazione di Ulrich Löhle su
"Collezione Assista, Ginevra 1998" sono evidenziati i risultati di
prove di frenata che dimostrano che nella maggior parte delle auto e in
presenza di buone condizioni stradali si deve tener conto di valori di
decelerazione di 7,5 M/S2 (op. cit., pag.
342). Il TCS dimostra praticamente l'efficacia delle cinture di sicurezza con
dei carrelli che vengono decelerati bruscamente partendo da una velocità di 11
Kmh.
Una frenata d'emergenza non è certo un fattore
"normale" nel traffico, anche se è naturalmente possibile, come
d'altronde lo è una collisione, ma assume il carattere repentino, involontario
e straordinario richiesto dalla LAINF, e questo anche in considerazione del
principio dell'affidabilità (risultante dall'art. 27 cpv 1 della LCS) secondo
la quale ogni utente dei traffico che si comporta correttamente può ritenere
che anche gli altri si comportino secondo le norme stabilite. Perciò, in
generale, nessun utente della strada deve aspettarsi che altri conducenti
possano trasgredire alle norme di circolazione (nel presente caso mancata
concessione della precedenza). Inoltre, al passeggero di un'automobile si può
chiedere di prestare una certa attenzione al traffico ma non si può pretendere
da lui una concentrazione assoluta pari a quella del conducente, da qui il
carattere straordinario e imprevedibile dell'evento. Infortuni e lesioni (alla
colonna cervicale, ma anche al cervello) dovuti ad accelerazioni violente della
testa anche senza urti, non sono certo una rarità ed esiste in merito una vasta
bibliografia (p.es. Croft, Kongressband "HWS-Distorsion (Schleudertrauma
...). Il fatto di non aver "urtato da nessuna parte", come afferma
l'assicuratore, non può essere considerato quale motivo per giudicare se
sussiste un'azione repentina, involontaria e straordinaria, ma è semplicemente
dovuto alla protezione garantita dalle cinture di sicurezza, che hanno impedito
l'urto, ma, trattenendo il corpo, hanno permesso la proiezione violenta della
testa in avanti, con il conseguente strappo alla parte posteriore dei collo. La
tesi della __________ secondo la quale un movimento di iperflessione senza urto
della testa (e non "colpo di frusta"), non presenta gli estremi
dell'infortunio non è sostenibile. La repentina apparizione dei dolori al
collo, alla spalla e al braccio destri fino al pollice con l'importante perdita
di forza al braccio destro parlano, con probabilità preponderante, per una
lesione traumatica conseguente ad infortunio.
Il TFA ha decretato che nel caso di un quadro clinico tipico
con disturbi multipli, deve di massima essere riconosciuta l'esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l'infortunio e l'incapacità di lavoro o di
guadagno (DTFA 117 V 358). Nel presente caso, inoltre, le lesioni sono
chiaramente documentate dai risultati dell'indagine tramite risonanza
magnetica. L'origine traumatica della lesione è confermata dai seguenti fatti:
• prima
dell'infortunio non avevo mai lamentato nessun disturbo alla colonna cervicale.
• dopo
l'infortunio si è potuta constatare un'improvvisa, rilevante perdita di forza
nel braccio destro, assolutamente non presente prima;
• la risonanza non mette in evidenza fattori degenerativi
particolari, ma unicamente
un'unica ernia, evidentemente di origine traumatica;
• i
dolori alla spalla al braccio e al pollice sono perfettamente localizzabili e
hanno chiaramente tutti quale unica origine la compressione esercitata dalla
singola ernia intraforaminale;
• la
fisioterapia ha portato ad un significativo, progressivo e costante
miglioramento, senza recidive, con una massiccia riduzione della sindrome
dolorosa e una lenta, ma pure costante, ripresa della forza del braccio destro.
Il TFA (DTFA 119 V 337 seg.) ha riassunto la giurisprudenza
sul nesso di causalità naturale nel caso di conseguenze di un infortunio,
affermando che basta il fatto che l'evento abbia causato una menomazione
dell'integrità, in altre parole che l'infortunio non può essere negato senza
che contemporaneamente venisse a cadere il disturbo alla salute (DTFA 117 V 360
consid. 4a). Questi principi sono senza dubbio applicabili anche nel presente
caso (iperflessione della colonna cervicale). Il TFA ha pure considerato che in
presenza di chiari sintomi tipici per questa lesione, il nesso di causalità
naturale deve essere presupposto, anche se l'infortunio stesso dovesse
costituire unicamente una concausa dei disturbi alla salute (DTFA 117 V 360
consid. 4b)." (I).
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In replica,
l'assicurato ha avuto modo di contestare alcune delle considerazioni contenute
nell'allegato di risposta presentato dall'__________ (V).
1.6. In duplica,
l'assicuratore LAINF convenuto si è riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se __________ è rimasto vittima di un
infortunio ai sensi di legge. È soltanto nell'affermativa che il TCA si
troverebbe a dover rinviare gli atti di causa all'Istituto assicuratore
convenuto affinché proceda ai necessari accertamenti medici, volti ad appurare
l'eziologia del danno alla salute lamentato dall'insorgente.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. Secondo
l'art. 9 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.;
116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore l'1.1.1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
2.6. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai
sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli
effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale.
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V
283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a; STFA 23.5.1996 in re B.).
2.7. La
distinzione fra infortunio e malattia si è rivelata oltremodo problematica nei
casi di lesioni causate unicamente dai movimenti del corpo: il processo lesivo
si svolge all'interno, senza l'intervento di agenti esterni.
L'ipotesi
si dà essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
In quelle
ipotesi manca il più delle volte il fattore causale esterno: il danno è
provocato dalla sola azione del corpo, senza impatto con altre persone,
oggetti o con l'ambiente circostante.
Se le
lesioni corporali sono prodotte da movimenti scombinati, incongrui, la
giurisprudenza esigerà perché siano imputabili ad un infortunio che i movimenti
incriminati si siano prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite,
impreviste, fuori programma (cfr. STFA 18.10.1999 in re INSAI c. CSS, consid.
1). Ad es., la vittima dev'essere inciampata, scivolata, aver reagito di
sproposito, presa alla sprovvista, ad un improvviso pericolo.
Se invece
si tratta di sforzi eccessivi si ammetterà l'infortunio solo se lo sforzo
supera in modo vistoso le sollecitazioni alle quali la vittima è normalmente
esposta e alle quali per costituzione, addestramento, ecc. è normalmente in
grado di resistere. In caso contrario le lesioni sono ritenute procedere da
malattia. Al proposito, a mò d’esempio, si ricorda che il TFA ha ammesso la
straordinarietà del fattore esterno trattandosi dei seguenti sforzi eccessivi:
sollevamento, in coppia e con le ginocchia leggermente flesse, di un palo
telefonico del peso di oltre 200 kg - lombalgia (DTFA 1931, p. 15ss.);
sollevamento, in coppia ed in posizione china, di un apparecchio del peso di
300 kg da parte di un manovale edile (RAMI 1994 U180, p. 38ss.). La nostra
Corte federale non ha, invece, ritenuto il trasferimento di un paziente del
peso di 100-120 kg dal tavolo operatorio al letto uno sforzo manifestamente
eccessivo per un infermiere (DTF 116 V 136ss.). Un esame della giurisprudenza
federale dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi
inferiori ai 100 kg - trattandosi d'assicurati esercitanti attività manuali -
non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. Bühler, Der Unfallbegriff, in
Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, St. Gallen 1995, p. 241).
2.8. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permettere di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza, la semplice possibilità non basta, tali elementi, il
giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b).
Gli
stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una
lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b, 116 V 141 consid.
4b).
2.9. In concreto,
non è oggetto di contestazione la dinamica dell'evento 21 novembre 1998,
eccezion fatta per la questione della velocità dell'autovettura condotta dalla
moglie del ricorrente al momento in cui si è immessa nella rotonda (30/40 km/h
secondo , una velocità più ridotta secondo l'), aspetto,
comunque, che non riveste una rilevante importanza. La versione dei fatti è
stata puntualmente descritta dall'assicurato, rispondendo al questionario 21
dicembre 1998:
"
Giubiasco, rotonda Piazza Grande; 21.11.1998 ore
11:00.
Ero seduto quale passeggero a fianco di mia
moglie che era al volante. Si circolava a velocità moderata in colonna, da
Bellinzona in direzione del Monte Ceneri. Dopo essersi immessa nella rotonda,
mia moglie ha dovuto frenare bruscamente a fondo in quanto una vettura
proveniente da destra (senza precedenza) si immetteva improvvisamente nella
rotonda. La prontezza della frenata ha evitato ogni e qualsiasi collisione.
Purtroppo io, in quel momento, non prestavo attenzione al traffico e fui
sorpreso dalla brusca frenata. Ero regolarmente allacciato con le cinture, e
per questo motivo la violenta e improvvisa decelerazione catapultava la mia
testa in avanti con forza mentre il busto e il bacino erano trattenuti dalla
cintura. La mia testa sfiorò il cruscotto e andò a finire in mezzo alle gambe,
senza nessuna contusione, ma provocando uno "strappo" nella parte
destra posteriore del collo. Il vivo dolore iniziale si tramutò presto in un
indolenzimento della parte lesa e pertanto non mi preoccupai oltre." (doc.
_).
2.10. Nel caso di
specie, non vi è stato l'intervento di un fattore causale esterno. Il danno
alla salute si è, in effetti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con
altre persone né con oggetti.
Va,
dunque, esaminato se, in concreto, si possa ammettere che vi sia stato uno
sforzo eccessivo o un movimento scombinato del corpo.
2.11. La dinamica
dell'evento 21 novembre 1998 permette già di per sé di scartare l'ipotesi di
uno sforzo manifestamente eccessivo (cfr. consid. 2.7.), così come
pertinentemente osservato dall'Istituto assicuratore convenuto in sede di
decisione su opposizione.
Il
carattere infortunistico dell'avvenimento in questione può quindi essere
riconosciuto solo se il normale decorso del movimento fosse stato disturbato in
maniera manifestamente insolita, imprevedibile, fuori programma (cfr. Bühler,
op. cit., p. 245).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1996 U253, p. 205s., il TFA ha avuto modo di
valutare la realizzazione del fattore esterno straordinario, trattandosi di un
assicurato che, a seguito di una corsa sulle "montagne russe", ha
lamentato una distorsione a livello del rachide cervicale accompagnata da
sindrome cervicale, cefalee, tinnito, vertigini e difficoltà di concentrazione.
La nostra Corte federale ne ha, finalmente, negato l'esistenza, sulla base dei
seguenti argomenti:
"
Ein in verschiedene Richtungen drehendes sowie hin-
und herschaukelndes Wägelchen auf einer rotierenden Vergnügungsbahn mit sich
ändernden Geschwindigkeiten setzt den Benützer beträchtlichen Beschleunigungs-,
Brems-, Dreh-, Schaukel- und Schleuderbewegungen aus, was die Attraktion
solcher Fahrten ausmacht. Es gehört zu deren programmgemässem Ablauf, dass der
Körper und namentlich auch die auf Distorsionen besonders anfällige
Halswirbelsäule grossen Zentrifugaldräften ausgesetzt wird. In dieser den
Körper stark belastenden Situation zufolge häufiger und rascher Änderungen der
Bewegungsabläufe der Vergnügungsbahn kann grundsätzlich nicht Ungewöhnliches
erblickt werden. Es sind denn auch keine HWS-Distorsionen anderer Bahnbenützer
bekannt, was das Fehlen der Ungewöhnlichkeit der auf den Körper einwirkenden
Kräfte belegt und grundsätzlich auf die gesundheitspolizeiliche
Unbedenklichkeit einer derartigen Vergnügungsbahn hinweist. Unter
Berücksichtigung der allein entscheidenden objektiven Umstände ist kein
ungewöhnlicher Vorgang im Sinne der Rechtsprechung gegeben, wenn die
Halswirbelsäule der Beschwerdegegnerin gemäss ihrer Darstellung den als
ruckartig beschriebenen Kräfteeinwirkungen ausgesetzt war. Diese fanden
vielmehr im Rahmen des Alltäglichen und Üblichen statt, zumal nicht etwa eine
falsche Bedienung des Betriebspersonals oder ein technischer Defekt an der
Bahnanlage geltend gemacht wird, was allenfalls zu einer Störung des üblichen
Bewegungsablaufes und damit zu programmwidrigen Rotationen und Beschleunigungen
hätte führen können. Jeder Bahnbenützer muss sich angesichts der augenfälligen
mehr oder weiniger ruckartigen Bewegungsabläufe der beträchtlichen
Krafteinwirkungen bewusst sein, denen er seinen Körper mit einer solchen
Vergnügungsfahrt aussetzt".
Ad
un'identica conclusione il TFA è pervenuto nella pronunzia pubblicata in RAMI
1998 U311, p. 468s., riguardante un assicurato vittima di una distorsione
cervicale, provocata dall'impatto del suo autoscooter contro un altro
nell'ambito di un autoscontro:
"
In einem Zusammenstoss zwischen zwei Scootern liegt
ungeachtet des Umstandes, ob die Beteiligten auf den Aufprall gefasst sind oder
nicht, nichts Ungewöhnliches, da bei diesen Vergnügungsfahrten die Kollision
mit andern Teilnehmern gesucht und eben auch in Kauf genommen wird, dass ein Aufprall
unerwartet erfolgt".
A mente
di questa Corte, le suesposte due fattispeci si distinguono essenzialmente da
quella ora sub judice.
In
effetti, tanto nel caso dell'otto volante, quanto in quello dell'autoscontro,
l'interessato vi partecipa già cosciente del fatto che il proprio corpo sarà
soggetto a delle intense sollecitazioni, vuoi in ragione delle ripetute e
repentine modifiche nella direzione di movimento, vuoi a causa degli urti
imprevisti. Dall'otto volante oppure dall'autoscontro, egli pretende
giustamente simili emozioni. Del resto - come ha sottolineato il TFA con
pertinenza - tutto ciò costituisce, in fin dei conti, l'essenza stessa del
divertimento (cfr. RAMI 1996 succitata, p. 205: "Ein
in verschiedene Richtungen drehendes sowie hin- und herschaukelndes Wägelchen
auf einer rotierenden Vergnügungsbahn mit sich ändernden Geschwindigkeiten
setzt den Benützer beträchtlichen Beschleunigungs-, Brems-, Dreh-, Schaukel-
und Schleuderbewegungen aus, was die Attraktion solcher Fahrten ausmacht").
Diverso
è, evidentemente, il discorso concernente la circolazione stradale. Al
proposito, non può essere, in effetti, seriamente sostenuto che movimenti di anteroflessione
del capo e del segmento cervicale, siano parte integrante, rappresentino,
insomma, il decorso "secondo programma", di un normale viaggio in
autovettura. Riprendendo gli stessi termini utilizzati dal TFA, di regola,
colui che sale su un'automobile e s'immette nel traffico, non cerca, e neppure
deve contare, di rimanere coinvolto in situazioni quale quella in cui si è
venuto a trovare __________ a seguito della repentina frenata effettuata dalla
moglie.
Si deve
riconoscere che, con l'andare degli anni, il traffico sulle nostre strade si è
viepiù intensificato, di modo che anche le condizioni di circolazione sono, man
mano, divenute sempre più difficoltose. In special modo, all'interno dei centri
abitati, dove la circolazione è meno fluida che altrove, può capitare che gli
automobilisti debbano, talvolta, anche compiere brusche manovre di frenata,
questo - come è, d'altronde, capitato nella presente fattispecie - in ragione,
frequentemente, del comportamento indisciplinato di un altro utente della
strada.
Secondo
il TCA, ciò non è ancora sufficiente per concludere, come lo ha fatto
l'Istituto assicuratore convenuto, che "… nelle condizioni attuali di
circolazione, il fatto di dover frenare bruscamente quando si viaggia
nell'abitato e nelle rotonde per evitare un ostacolo qualsiasi non costituisce
un elemento particolare e straordinario, …" (cfr. III, p. 5). Del resto,
il TFA - statuendo in tutt'altro ambito, nel caso di un calciatore dilettante
vittima di una distorsione a seguito di un'ostruzione dell'avversario - ha
affermato che l'esistenza di un fattore esterno straordinario non può essere
negata per il semplice fatto che si é in presenza di una violazione delle
regole del gioco assai comune (RAMI 1993 U165 p. 58ss.).
Tutto ben
considerato, lo scrivente Tribunale ritiene che siano soddisfatte, in concreto,
le condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il
carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno: il repentino
movimento di anteroflessione del capo e del segmento cervicale compiuto da
__________ si è, in effetti, prodotto in circostanze esterne inabituali,
imprevedibili.
Sono,
quindi, dati i singoli elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art.
9 cpv. 1 OAINF.
2.12. Alla luce di
quanto esposto al precedente considerando, il ricorso presentato da __________
merita, dunque, d'essere accolto. La decisione impugnata deve, perciò, essere
annullata e l'incarto va rinviato all'__________affinché abbia a verificare se
il danno alla salute lamentato dall'assicurato sia o meno da ricondurre
all'evento infortunistico del novembre 1998.
Va
rilevato che dalle tavole processuali non risulta affatto che la questione
riguardante l'eziologia dell'ernia discale cervicale abbia fatto oggetto
d'accertamenti specialistici.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é
accolto.
Di
conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti di causa rinviati
all'Istituto assicuratore convenuto affinché proceda ai necessari accertamenti
medici, volti ad appurare l'eziologia del danno alla salute lamentato
dall'insorgente a livello del rachide cervicale.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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