AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.1999.129
Data decisione, Autorità:
27.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00129
mm
Lugano
27 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 1999
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 16 settembre 1999
emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 31
gennaio 1998, __________ - allora alle dipendenze dell'Impresa di pittura
__________ in qualità di pittore qualificato - è rimasto vittima di un
infortunio non professionale (contusione bulbare con lussazione lenticolare ed
emorragia nel corpo vitreo), a seguito del quale egli ha quasi totalmente perso
l'acuità visiva all'occhio sinistro.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Nel corso
del mese di dicembre 1998, l'interessato è stato visitato presso la Clinica
oftalmologica dell'Ospedale __________, i cui specialisti - dopo aver rilevato
un visus all'occhio infortunato di 0.1 - hanno affermato che il caso doveva
essere ritenuto ormai stabilizzato, in assenza di ulteriori misure terapeutiche
per migliorare la vista (cfr. doc. _).
1.3. Con
decisione formale 23 luglio 1999 (doc. _) - successivamente confermata in sede
di decisione su opposizione (cfr. doc. _) - l’Istituto assicuratore ha
assegnato ad __________, oltre ad un’indennità per menomazione dell’integrità
del 25%, una rendita d’invalidità temporanea del 20% per il periodo 1° maggio
1999 - 30 aprile 2000 e del 10% sino al 30 aprile 2001.
1.4. Con
tempestivo ricorso 6 dicembre 1999, __________, rappresentato dal Sindacato
__________, ha chiesto l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 50%, così
come il rimborso dei costi da lui sostenuti per l'allestimento di una perizia
medica di parte.
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati
dall'insorgente a supporto delle sue pretese ricorsuali:
"
… Si tratta di un operaio, che ha prestato per
27 anni, in forma più che dignitosa, la propria attività professionale alle
dipendenze dell'Impresa __________, per poi, soltanto perché ha subito
l'infortunio assicurato, vedersi recapitare una lettera di disdetta, con le
seguenti motivazioni: "le sue condizioni fisiche non permettono più
di svolgere l'attività di pittore" (doc. _).
Si richiama a questo punto, la lettera 25 agosto
1998, indirizzata dall'Impresa __________ alla __________, agli atti, che è la
dimostrazione del completo fallimento della ripresa del lavoro, disposta dalla
__________ nell'estate del 1998, a causa di problemi all'occhio infortunato,
problemi che continuano a persistere.
Con l'ulteriore scritto 19 agosto 1999 (doc. _),
indirizzato allo scrivente rappresentante legale del signor __________, il datore
di lavoro sottolinea che, anche alla conclusione della cura medica,
l'opponente non è più in grado di espletare le mansioni di pittore qualificato (erigere
ponteggi, utilizzare le scale, miscelare le tinte, stuccare i supporti,
profilare, ecc.), a causa dei disturbi riguardanti l'occhio infortunato e le
conseguenti emicranie.
Gli inconvenienti alla vista durante il lavoro
erano tali da comportare la necessità di far capo a frequenti pause e
sospensioni. In altri termini, ciò che riusciva al ricorrente naturale e facile
fino a due anni orsono, è diventato oggi un'impresa per lui impossibile.
Il signor __________ riferisce di essersi sempre
assunto in prima persona l'onere di organizzare il montaggio delle impalcature;
oggi non è più nemmeno in grado di salirvici.
Si contesta, quindi, nella maniera più
assoluta l'asserzione __________, secondo la quale la situazione post-infortunistica
non giustificherebbe per il signor __________ la necessità di cambiare
professione.
Inoltre, in base a tutto quanto sopra esposta,
diventa inaccettabile la tesi __________, secondo cui la limitazione di
rendimento sarebbe da quantificare al massimo nella misura del 10/20% e per un
periodo limitato ad 1 o 2 anni.
Il signor __________ può essere considerato
funzionalmente quasi monocolo, tuttavia i problemi non sono legati
esclusivamente alla diminuzione dell'acuità visiva, ma anzi e paradossalmente
dipendono dagli inconvenienti legati al campo visivo dell'occhio infortunato e
privato dell'iride, sostituito da una lente artificiale.
L'occhio sinistro gli comporta, sono parole sue,
oltre alla lacrimazione, un costante abbagliamento, che alla fine della
giornata diventa addirittura insopportabile.
… Il ricorrente si è
sottoposto ad un'accurata visita, effettuata dal Dr. __________, specialista in
medicina legale e delle assicurazioni, il quale ha redatto una relazione (doc.
_), che conferma le importanti limitazioni sopra esposte, riguardo l'attività
di pittore.
Sostanzialmente, con un'incapacità lavorativa del
75%, in una data attività, è evidente che l'interessato debba essere giudicato
inidoneo al suo svolgimento.
Il signor __________ ha affrontato una spesa di lit.
500'000 per la visita e la perizia (doc. _).
(…).
… premesso quanto sopra, si ritiene che la
__________ debba nuovamente istruire la pratica, procedendo alle opportune
indagini medico/amministrative, affinché venga accertato che tipo di attività
il signor __________ è in grado di svolgere e in quale misura.
È evidente che, tenendo conto dell'importante
guadagno annuale assicurato, il discapito economico, che deriverebbe dal cambio
dell'attività professionale, sarà assai importante e il grado di incapacità al
guadagno non potrà essere certo inferiore al 50%.
In definitiva, le limitazioni del signor
__________ sono tali da non consentirgli certo di percepire, in un'attività per
lui adeguata, un reddito superiore al 50% di quanto avrebbe potuto guadagnare,
continuando a svolgere la precedente professione di pittore.
Dal profilo procedurale, tenuto conto della
necessità per il signor __________ di reperire una nuova attività lavorativa,
la __________ avrebbe dovuto concedere un termine congruo (4 o 5 mesi), durante
il quale il ricorrente avrebbe potuto ancora beneficiare dell'indennità piena
d'infortunio, conformemente alla prassi consolidata, messa in atto ogni
qualvolta si imponga un cambio di professione, dovuto alle conseguenze di un
infortunio assicurato.
Si chiede, comunque, che il signor __________
venga sottoposto ad una visita peritale neutra, che disponga riguardo
l'attività lavorativa esigibile e il grado in percentuale di capacità" (I).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.6. In replica,
__________ ha trasmesso al TCA uno scritto, datato 31 gennaio 2000, del dottor
__________ (doc. _), chiedendo, nuovamente, l'allestimento di una perizia
medica giudiziaria (V).
1.7. In data 27
marzo 2000, questa Corte ha __________, dirigente della ditta __________ (IX).
1.8. Il 5 aprile
2000, il TCA ha interpellato l'Associazione svizzera imprenditori pittori,
regione Ticino (asip-ti), chiedendo delle precisazioni riguardanti le mansioni
che un pittore qualificato è concretamente chiamato a svolgere (X).
Un'ulteriore
richiesta d'informazioni è stata formulata l'11 maggio 2000 (cfr. XIII).
Le
risposte fornite dall'asip-ti sono state trasmesse alle parti per osservazioni
(XV).
L'__________
ha preso posizione in data 30 maggio 2000 (XVI). ___________ ha presentato le
proprie osservazioni il 14 giugno 2000 (XVII).
1.9. Con
ordinanza 5 luglio 2000, questa Corte ha ordinato una perizia giudiziaria a
cura del PD dott. __________, spec. FMH in oftalmologia (XVIII).
1.10. In data 9
novembre 2000, il dottor __________ ha consegnato il proprio referto peritale
(XXIII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni
(XXIV).
1.11. L’__________
- dopo aver chiesto il parere della dott.ssa __________ della Divisione medica
di __________ - ha integralmente contestato le conclusioni a cui é pervenuto il
dottor __________ (cfr. XXV + bis).
Da parte
sua, __________ ha preso posizione in data 24 novembre 2000, ribadendo d'avere
diritto ad una rendita permanente d'invalidità del 50% (cfr. XXVI).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite é soltanto la questione di sapere se é o meno corretto che l’__________
abbia messo __________ al beneficio di una rendita d'invalidità scalare e
limitata nel tempo.
2.1.1. L'invalidità
è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Così
l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal
1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni
sociali.
In questo
senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "È considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o
per un periodo rilevante".
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla
salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti.
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Tuttavia,
se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di
regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno
della medesima proporzione (RAMI 1993, U168, p. 100; DTF 114 V 313, consid.
3b).
2.1.2. Secondo la
giurisprudenza, l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive
anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (RAMI 1986, p. 258ss., consid. 2a;
1987, p. 306, consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
105ss.).
Simili
rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, é già prevedibile
e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla
capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o
meno vicino a causa di assuefazione o adattamento.
L’adattamento
risulta da mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da
un organo sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio,
un’articolazione completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta
mobilità di altre articolazioni.
L’assuefazione
é, invece, l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in
ragione della ripetizione continua di un’attività (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 105).
Al
momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, é
ancora possibile verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame
va fatto tramite l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure
mediante la presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione
(RAMI 1993 145ss.; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 1995, pag. 128; STFA inedita 15 dicembre 1992 nella causa G.L.M.; STFA
inedita 15 dicembre 1995 nella causa G.L.M. consid. 2b).
Trattandosi,
in particolare, delle lesioni oculari, vige una consolidata
giurisprudenza a mente della quale, secondo l'esperienza medica, l'handicap
risultante dalla perdita dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente
corretto in larga misura grazie all'assuefazione e all'adattamento
dell'interessato e che solo raramente (in circa il 10% dei casi) causa una
diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze
normali e a condizione che l'assicurato fornisca prova della buona volontà da
lui esigibile, l'adattamento alla situazione monoculare avviene nel giro di un
periodo che, secondo l'età dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni
al massimo. È proprio per tener conto di tale processo d'adattamento che la
prassi prevede l'erogazione di rendite transitorie (cfr., ad esempio, RAMI1986
U3, p. 258ss.; STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3a, inedita).
2.2. Ritornando
alla presente fattispecie, __________, a seguito dell'evento traumatico 30
gennaio 1998, ha quasi completamente perso l'acuità visiva all'occhio sinistro.
L'Istituto
assicuratore convenuto l'ha posto al beneficio di una rendita d'invalidità
scalare e limitata nel tempo (20% nel primo anno e 10% nel secondo), facendo
riferimento alle indicazioni risultanti dall'esperienza in materia
d'oftalmologia (cfr. consid. 2.2.2.). Ciò è pure stato confermato dalla
dottoressa __________, specialista FMH in oftalmologia presso la Divisione
medica di __________:
" Oben
genannter Patient erlitt eine Contusio bulbi links mit Linsenluxation und
Glaskörperblutung. In der Folge Implantation einer künstlichen Linse,
Vitrektomie und Versorgung mit einer Irisprint-Linse, um eine Blendung, bedingt
durch Irisinfekt, zu minimieren. Der korrigierte Visus beträgt am unfallfremden
Auge 1.0 und am betroffenen Auge 0.1. Die Kontaktlinse wird gut vertragen. Der
Patient berichtet weiterhin von einem Blenden und sei deswegen nicht 100%
arbeitsfähig.
Als Maler sollte eine 100%ige Arbeitsfähigkeit
durchaus gegeben sein. Eine Leistungseinbusse ist aber möglich, da der Visus am
betroffenen Auge sehr schlecht ist. Sollte die Blendung dermassen zunehmen, so
kann das Auge vollständig abgedeckt werden. Der Patient ist als Monokel
anzusehen. Arbeiten auf ungesicherten Gerüsten und über Schulterhöhe sind nicht
zumutbar; in gesicherten Räumen und bei ebenem Boden problemlos. Wegen der
Monokelsituation ist eine Leistungseinbusse von 10 bis 20%, terminiert auf ein
bis zwei Jahre, möglich. Wenn oben genannte Bedingungen erfüllt werden können,
ist der Patient zu 100% arbeitsfähig mit der oben erwähnten Leistungseinbusse" (doc. _; cfr., inoltre, XVI 2).
L’insorgente,
da parte sua, ha censurato la valutazione espressa dall’assicuratore infortuni
convenuto, postulando d’essere posto al beneficio di una rendita d’invalidità
del 50%. Sempre secondo __________, nell'esercizio
della sua abituale professione di pittore, egli presenterebbe una totale e
permanente incapacità lavorativa, di modo che dovrebbe riciclarsi in
un'attività alternativa, realizzando un guadagno annuo inferiore di almeno il
50% rispetto a quello che avrebbe conseguito qualora non fosse sopravvenuto il
danno alla salute.
Unitamente
al proprio gravame, __________ ha prodotto una perizia di parte allestita dal
dottor __________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni, sulla cui
base egli ha, in sostanza, fondato la succitata sua pretesa ricorsuale:
"
(…).
Gli elementi costitutivi del suo danno sono
dunque costituiti dal mancato adattamento alla visione monoculare, dalla
fotofobia con sindrome vertiginosa e dalle cefalee intense e
persistenti, con intolleranza alle lenti a contatto.
Per tali motivi egli non è più stato in grado
di montare le impalcature e di salirvi, e riesce a lavorare in modo ridotto
e rallentato nei lavori grossolani di imbiancatura, senza più poter fare lavori
di finitura (quali la stuccatura e la smaltatura delle finestre e la
profilatura di serramenti).
La perdita della sua specifica capacità
lavorativa di montatore ed imbiancatore è rilevante, ed è stata quantificata
nella misura del 75%, dal suo datore di lavoro.
Tenuto conto, a quasi due anni dal trauma, del mancato adattamento psicofisico alla nuova
situazione oculare, ritengo __________ invalido al 50% con limitazione
anche in altre attività lavorative alternative di tipo medio leggero.
Ritengo inoltre che non sia prevedibile un
miglioramento dell'attuale incapacità lavorativa (ora quantificata dall'__________
nel 20%) nel maggio 2000, né nel maggio del 2001" (doc. _).
Un
complemento peritale del dottor __________, datato 31 gennaio 2000, è stato
versato agli atti in corso di causa:
"
(…).
In realtà, come io indico con chiarezza alle
pagine 1,3 e 4 della mia relazione medicolegale del 9.11.99, __________
lavorava come imbianchino e montatore di impalcature in Svizzera, sino
al licenziamento del 30.9.99 per scarso rendimento da parte della sua ditta.
Proprio per il fatto che egli non fu più in
grado di montare le impalcature e di salirvi determinò la sua rilevante
perdita di capacità lavorativa specifica, indicata anche dal suo datore di
lavoro alla __________ e causa del licenziamento.
Poiché __________ è ora monocolo funzionale con
mancato adattamento alla sua nuova situazione oculare (a causa di fotofobia,
vertigini, cefalee persistenti), propongo al signor Giudice di valutare con
attenzione la specifica situazione lavorativa dell'assicurato,
certamente molto diversa da quella di un architetto disegnatore o di un
operaio magazziniere"
(doc. _).
2.3. Allo scopo
di chiarire, segnatamente, in quale misura i postumi infortunistici incidono
sul rendimento di __________, lo scrivente TCA - dando così seguito alla
richiesta formulata da parte ricorrente - ha ordinato una perizia medica,
affidandone l'allestimento al PD dottor __________, spec. FMH in oftalmologia.
Il perito
giudiziario ha, in primo luogo, minuziosamente descritto lo status oculare
destro e sinistro presentato dall’insorgente ed ha posto la sua diagnosi:
"
Status oculare
Occhio destro
Visus 10/10 senza correzione, il segmento anteriore, cristallino
e fondo nella norma.
Oftalmotono 12 mmHG
Campo visivo (Goldmann): limiti periferici
regolarmente e modicamente ristretti.
Occhio sinistro
Visus 1/10
con la sua lente a contatto protettiva (senza protezione) e con iride dipinta.
2/10
con S - 1.75 C - 3/40° (refrazione automatica).
Lieve iniezione congiutivale con discreta
vascolarizzazione del limbo corneale in alto.
Cornea trasparente con piccola macula paracentrale
inferiore.
Camera anteriore profonda, calma. Iredectomia totale
dalle 10 alle 2 con sottile bordo basilare.
Lentina ben posizionata nel solco ciliare.
Papilla ottica ben delimitata, vasi retinici
fisiologici, alterazione distrofica tenue della regione macolare.
Oftalmotono: 12 mmHg
Campo visivo (Goldmann): fortemente e
concentricamente ristretto a 30° attorno al punto di fissazione con il test più
grande (V/4).
Esame ortottico
Leggera exoforia che si scompensa facilmente con
divergenza dell'occhio sinistro.
Stereoscopia assente anche con aggiunta di C-3/40°.
Fusione: sopprime occhio sinistro.
Motilità conservata.
Convergenza abbastanza buona.
Visione dei colori
(tavole di Hishihara): lieve anomalia di percezione nell'asse rosso-verde con
deviazione verso la prontanomalia.
Diagnosi
-
Pseudofachia posteriore
-
Iridectomia totale superiore
-
Maculopatia post-traumatica
Stato dopo trauma contusivo oculare grave con sublussazione
cristallino, emorragia vitreale parziale" (XXIII, p. 2-4).
L’esperto
designato dal TCA ha poi avuto modo d’esprimersi circa la natura e l’entità del
danno oculare dipendente dall’evento traumatico del gennaio 1998:
"
In particolare quali sono gli effetti diretti
ed indiretti dell'infortunio sulla capacità visiva dell'assicurato, nonché le
conseguenze che la medesima lesione comporta sull'occhio sano e sull'intera
persona?
Diminuzione della vista e assenza di binocularità.
Tutta la sintomatologia descritta può essere
provata oggettivamente tranne l'abbagliamento all'occhio destro, disturbo che
sembra molto diminuito per rapporto a quanto accusato precedentemente.
La lente a contatto protettiva mette al riparo
dalla luce fastidiosa l'occhio sinistro. La lente bene eseguita è ben
sopportata, con qualche disturbo in condizioni atmosferiche particolari.
Non vedo particolari implicazioni di questo stato
oculare sull'intera persona"
(XXIII, risposta al quesito peritale n. 2 di parte ricorrente).
Rispondendo
al quesito n. 6 di parte ricorrente, il perito giudiziario ha categoricamente
escluso che il qui insorgente possa essere considerato in grado, in un prossimo
futuro, di superare gli impedimenti connessi al danno oculare di cui è
portatore, grazie ad assuefazione e adattamento:
"
La risposta al quesito 4) è definitiva oppure
si può verosimilmente prevedere un superamento delle limitazioni nel corso
degli anni, grazie ad adattamento, rispettivamente assuefazione, alla
menomazione?`
La risposta al quesito 4) è definitiva e non
potrà essere modificata nel corso degli anni. Quindi verosimilmente non ci
potrà essere un adattamento né assuefazione alla menomazione" (XXIII, p. 8).
Il PD
dott. __________ ha, finalmente, preso posizione riguardo all’esigibilità
lavorativa, tema, in casu, centrale:
"
Tenuto conto del danno all'occhio sinistro il
ricorrente è ancora in grado di esercitare l'attività di pittore edile così
come vige sul mercato generale del lavoro e facendo astrazione dalle condizioni
vigenti presso l'ex-datore di lavoro?
Ritengo questa
domanda fuorviante poiché troppo ipotetica.
Riesce difficile nel caso in discussione fare
astrazione dalle condizioni di lavoro presso la Ditta __________, alle
dipendenze della quale il signor __________ lavorò per oltre tre decenni.
Dal verbale d'udienza del signor __________, di
data 27.03.2000, risultò che le mansioni del signor __________ erano quelle di
un pittore qualificato e cioè parecchio diverse da quelle di un imbianchino
edile.
Ricapitolando il signor __________ svolgeva
lavori di:
·tinteggiatura
·verniciatura
·applicazione di intonaci
·isolazioni termiche
·risanamento beton
·montaggio e smontaggio ponteggi
L'importante diminuzione visiva, nonché la
perdita della binocularità (v. stato ortottico), ormai definitive, sono un impedimento
assoluto all'attività di montare ponteggi. Oltre al montaggio e smontaggio,
va tenuto presente la pericolosità per un monocolo di svolgere il lavoro sulle
impalcature.
Queste menomazioni sono pure un importante
handicap per tutti i lavori di rifinitura che rappresentano la parte maggiore
dell'attività di un pittore qualificato.
Oltre a ciò, data la difficoltà a riconoscere
correttamente i colori (vedi status oculare), il signor __________ non è più
idoneo a miscelare correttamente le tinte.
La risposta alla domanda n. 2 è quindi negativa
poiché la stessa non tiene conto della reale situazione del paziente. Se il
paziente non fosse un pittore qualificato tutto sarebbe da riconsiderare sotto
un'altra ottica.
A giudizio del perito, il signor __________ è
ancora in grado di svolgere l'attività di pittore qualificato?
In particolare, con riferimento all'atto di
causa XIV, quali delle seguenti attività possono definirsi esigibili per
l'assicurato e in quale misura: tinteggiature, verniciatura a spruzzo,
sabbiatura, posa plastiche murali, isolazioni termiche, risanamento beton,
montaggio e smontaggio di ponteggi?
Il signor __________ non è più in grado di
svolgere l'attività di pittore qualificato in modo completo.
In particolare, può eseguire tinteggiature e
verniciature senza rifiniture, non è atto a posare tappezzerie, può eseguire
solo stuccature grossolane. La verniciatura a spruzzo e la sabbiatura provocano
appannamento alla lente. La posa di plastiche murali potrebbe ancora rientrare
nelle sue competenze. Il risanamento beton e le isolazioni termiche pure, senza
però l'impiego di lana di vetro causa la produzione di polvere. Il montaggio e
lo smontaggio di impalcature come pure qualsiasi lavoro sulle impalcature gli
sono preclusi.
Per ciò che concerne la tinteggiatura occorre
ricordare che a causa del disturbo nella percezione dei colori, come già
segnalato precedentemente, il paziente ha difficoltà nella miscelatura dei
colori" (XXIII, risposta
ai quesiti n. 2 di parte convenuta e n. 5 di parte ricorrente).
Così come
già emerge da quanto precede, il dottor __________ ha enunciato una valutazione
dell'esigibilità lavorativa fondamentalmente diversa rispetto a quella
espressa, a suo tempo, dalla dottoressa __________, ciò che egli ha avuto modo
di esplicitamente confermare, rispondendo al quesito n. 3 di parte convenuta:
"
Nel caso in cui non condividesse le
conclusioni della dott.ssa __________ la preghiamo di indicare i motivi.
Non condivido le conclusioni della dott.ssa
__________.
Innanzitutto il senso dei colori del signor
__________ non è normale ed a questo soggetto occorrerebbe fare un esame più
completo (anomaloscopio) che non ho potuto eseguire nel mio studio.
La Clinica di __________ sarà certamente in grado
di dare un risultato più sicuro.
Il tempo speso nel montaggio/smontaggio delle
impalcature, dagli atti presi in considerazione, è al quanto discordante (dal 5
al 50%), ma non solo questo è da considerare, bensì anche il lavoro sulle
impalcature, che reputo poco indicato per un monocolo.
Infine non concordo sulla parità dei requisiti
richiesti ad un pittore o ad un muratore monocolo.
Ritengo che un pittore abbia esigenze di lavoro
più differenziate e precise di quelle di un muratore (ad esempio le rifiniture)" (XXIII, p. 5).
Volendo
sintetizzare le risultanze della perizia elaborata dal PD dottor __________, si
dirà che __________ presenta, quali postumi permanenti dipendenti
dall’infortunio assicurato, una quasi totale diminuzione della capacità visiva
all'occhio sinistro e la perdita della binocularità. L'aspetto della causalità
non ha fatto oggetto di discussione fra le parti.
Il perito
giudiziario ha riconosciuto l'assicurato non più in grado di svolgere alcune
delle mansioni che la professione di pittore qualificato richiede, escludendo,
altresì, che questa situazione possa migliorare grazie ad assuefazione e
adattamento.
2.4. Con le proprie osservazioni 23 novembre 2000 (XXV),
l’Istituto assicuratore convenuto ha censurato la perizia giudiziaria, facendo
essenzialmente appello all’apprezzamento 17 novembre 2000 della sua oftalmologa
di fiducia. Queste, in particolare, le considerazioni enunciate da
quest'ultima:
"
Wenn der Patient Mühe hat mit dem
Farbenerkennen, kann eine Untersuchung in Zürich organisiert werden und zwar
eine vollständige Prüfung des Farbensehen an beiden Augen. Die Farberkennung
monokular genügt, um die volle Leistung zu bringen, d.h. wenn am gesunden Auge
keine Pathologie auftritt, kann dieses Kriterium nicht geltend gemacht werden.
Dass das andere Auge eine Farbe nicht sieht oder schlechter,
ist bei dem Visus von 0.1 möglich, führt aber nicht zur Behinderung, da das andere
Auge die Farben erkennt, was im Malerberuf eigentlich erforderlich ist, wenn
man selber Farben mischen muss oder Abtönen muss.
Es sollten die ungesättigten Fansworth-Untersuchungen
sowie der Test mit dem Nagelanomaloskop durchgeführt werden mit entsprechender Interpretierung.
Die Anpassung an eine Monokelsituation ist eine Erfahrungstatsache,
die auch die Gerichte anerkennen, die nicht einfach
umgestossen werden kann. Meistens zeigt sie sich im Führen eines PW's. Fährt
der Patient Auto, so hat die Anpassung erfolgreich stattgefunden, verzichtet jedoch
der Patient auf das Führen eines PW's, so kann angenommen werden, dass er doch grössere
Schwierigkeiten empfindet, die ihm diesen Schritt nicht ermöglicht haben und als
glaubwürdig zu taxieren ist. (Möglicher Verlust des dominanten Auges).
Arbeiten auf gesicherten Gerüsten sind für
Monokel durchaus zumutbar, da die Gefahr bei einem Fehltritt hinunterzustürzen
nicht da ist. Auf den üblichen Baustellen sind praktisch sämtliche Gerüste gesichert
mit entsprechenden Bautreppen und entsprechenden Handläufen, so dass auch bei
einem Fehltritt keine Verletzungsgefahr bzw. ein Halten an den seitlichen
Abstützungen möglich wird.
Weiter ist zu sagen, dass unser Patient kein
richtiger Monokel ist, er weist immerhin noch einen Restvisus am verbliebenen
Auge von 0.1 und ein Gesichtsfeld, so dass er viel besser dasteht als ein
Monokelopatient.
Was die Anforderungen zwischen Maler und Maurer
anbetrifft, kann ich nur zitieren aus den augenärztlichen Begutachtungen von
Rudolf Sachsenweger, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York, betragen die
Erfordernisse an den Maurer für Sehschärfe und mittlere Sehschärfe von 0.5/0.2.
Beim Maler genügt diese Anforderung ebenfalls. Das Farbensehen ist aber beim
Maler logischerweise erforderlich.
Bei Präzisionsarbeiten, d.h. Kanten ausmalen, muss
sich der Maler mit einer fehlenden Stereopsis mehr Zeit geben bzw. mehr abdecken,
daher die Kante sauber machen kann, was sich vielleicht ein Maler mit guter Stereopsis
möglicherweise ersparen kann. Darum wird auch eine Leistungseinbusse erkannt" (XXVbis).
2.5. In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi
dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella
messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (RCC 1986, pag. 200
consid. 2a; DTF 107 V 174 consid. 3, 112 V 32ss.; STFA 6 luglio 1993 in re M.
D.).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV
130).
Il giudice
può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di
altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio
l'esattezza della perizia giudiziaria.
Merita
tuttavia di essere sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al
perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha
uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato
giudiziario che lo sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice
penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (RCC 1986, pag.
201 consid. 2a).
Per ciò
che concerne il valore probante di un rapporto medico é determinante il fatto
che lo stesso per i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio esteso,
prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in
piena conoscenza dell’incarto, sia chiaro nell’esposizione delle relazioni
mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni
dell’esperto siano motivate (RAMI 1991 U133, pag. 311ss. consid. 1b).
2.6. Nel caso
concreto, la decisione circa la rendita d’invalidità può essere presa in
funzione dell’attività normalmente svolta da un pittore qualificato sul mercato
generale del lavoro, facendo astrazione della particolare situazione del
ricorrente presso l'Impresa di pittura __________, tanto più che - così come
emerge dalle tavole processuali (cfr. doc. _) - __________ ha perso il proprio
posto di lavoro presso la summenzionata azienda già nel corso del mese di settembre
1999 (cfr., per due casi analoghi, STCA 14.9.1998 in re M. P. c. INSAI,
confermata dal TFA con pronunzia 18.2.1999, nonché STCA 20.11.2000 in re M.
P.-Q. c. INSAI).
Per
questa ragione lo scrivente TCA ha provveduto ad interpellare, in due distinte occasioni,
i responsabili dell'Associazione svizzera imprenditori pittori, regione Ticino,
chiedendo loro delle precisazioni riguardanti sia
le mansioni generalmente svolte da un pittore qualificato sia la percentuale di
tempo dedicata ad ognuna di esse (cfr. X e XIII).
Queste le
loro risposte:
"
… con riferimento alla vostra richiesta del 5
aprile u.s., vi informiamo che l'argomento è stato sottoposto ad alcuni
colleghi titolari di imprese.
Vi possiamo pertanto comunicare che il montaggio
e lo smontaggio d'impalcature rientra fra i compiti di un pittore qualificato
nella misura del 5/10% del tempo" (XII)
"
… con riferimento alla vostra lettera dell'11
maggio u.s., vi informiamo che non siamo in grado di rispondere nella forma
matematica richiestaci, poiché le mansioni di pittore qualificato non sono
necessariamente ripetibili.
Il pittore deve adattarsi giornalmente a svolgere
l'attività in conformità delle esigenze del mercato che è estremamente
variegato.
Ad ogni modo le mansioni che è chiamato a svolgere
un pittore qualificato sono le seguenti:
Si osserva
che le attività enumerate dai responsabili dell'asip-ti sono in buona parte
sovrapponibili a quelle che __________ era chiamato concretamente a compiere
presso la ditta __________ (cfr., al riguardo, IX).
Ciò
nondimeno - sulla scorta della giurisprudenza poc'anzi evocata - va da sé che
questa Corte non può considerare la circostanza che il ricorrente, presso
quella ditta, era occupato, per il 50% del suo tempo, a montare e smontare
ponteggi, giacché ciò si discosta in modo manifesto da quanto normalmente
accade sul mercato generale del lavoro (cfr. XII). In questo ordine d'idee, le
considerazioni espresse dall'assicurato in data 14 giugno 2000 a proposito
dell'attività di montaggio e smontaggio di ponteggi (cfr. XVII), sono
irrilevanti.
Questo
Tribunale non ignora evidentemente la prassi secondo cui, conformemente
all’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva
di un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie
all’assuefazione e all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa
una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze
normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui
esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene nel giro di un
periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei
mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss. e STFA
del 5.12.2000 in re L. L. c. INSAI, inc. 35.99.102).
Tuttavia,
non va dimenticato che l’applicazione di tale giurisprudenza é limitata a
quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o una vista
stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte come
tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecuzione di
movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid.
3b).
Lo
scrivente Tribunale - prestando attenzione ai suesposti dettami
giurisprudenziali - é dell’avviso che le risultanze della perizia giudiziaria
meritino d'essere condivise, nella misura in cui il PD dott. __________ ha
saputo mettere in luce taluni impedimenti nell'esercizio della professione di
pittore qualificato, che verosimilmente non potranno essere superati neppure
grazie all'assuefazione e all'adattamento.
Il perito
giudiziario ha considerato improponibili il montaggio e lo smontaggio delle
impalcature, i lavori da effettuare sui ponteggi nonché, in generale, tutte
quelle mansioni che richiedono precisione nella loro esecuzione (cfr. XXIII,
risposta al quesito n. 5 di parte ricorrente: "… può eseguire
tinteggiature e verniciature senza rifiniture, non è atto a posare
tappezzerie, può eseguire solo stuccature grossolane").
Il dottor
__________ ha, inoltre, affermato che, citiamo: "la verniciatura a spruzzo
e la sabbiatura provocano appannamento alla lente", ed ancora: "il
risanamento beton e le isolazioni termiche pure [nel senso che tali compiti
appaiono ancora come esigibili, n.d.r.], senza però l'impiego di lana di vetro
causa la produzione di polvere" (cfr. XXIII, risposta al quesito n. 5 di
parte ricorrente).
Il TCA
ritiene che, grazie a dei semplici occhiali di protezione, quali quelli che
__________ già utilizzava allorquando si trovava alle dipendenze della ditta
__________ (cfr. doc. _), egli potrebbe ancora eseguire - senza alcuna
diminuzione di rendimento - le attività di verniciatura a spruzzo, sabbiatura,
risanamento di beton e isolazioni termiche. Del resto, si osserva che, nel
passato, mai l'assicurato aveva sollevato delle lamentele in relazione
all'esecuzione delle summenzionate mansioni (cfr., ad esempio, doc. _:
"Non riesce più ad eseguire lavori di profilatura e a ciò non sarebbe di
alcuna utilità l'applicazione di carta adesiva come consigliato dal medico.
(…). Dai superiori gli vien rimproverato che nei lavori di otturazione e di
ritocchi non nota tutti i difetti e taluni vengono trascurati. Non è più in
misura di miscelare le giuste tinte dei colori, accostamento di fogli di
tappezzeria che non combaciano, lavori che devono essere rifatti. Incespica
spesso negli oggetti posti al suolo perché dice di non scorgerli. (…)").
Va, al riguardo ricordato anche l'obbligo per l'assicurato di compiere ogni
sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998
in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U240 p. 96; SVR 1995 UV35
p. 106 consid. 5b e riferimenti).
non può più invece essere considerato in grado di svolgere le mansioni di
montaggio e smontaggio delle impalcature. In effetti, è nella natura delle cose
che l'operaio addetto a tale attività, si trovi a dover lavorare su dei
ponteggi ancora privi delle prescritte misure di protezione, ciò che comporta,
indubbiamente, un rischio concreto di caduta per un monocolo.
Per
contro, questa Corte è dell'opinione che non
sussistano impedimenti di sorta per il solo fatto di dover eseguire dei lavori
su delle impalcature, dal momento che, in applicazione dell'Ordinanza sulla
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione
del 29 marzo 2000 (cfr., pure, la precedente Ordinanza dell'8 agosto 1967), i
ponteggi devono essere muniti di adeguate protezioni, precisamente allo scopo
di scongiurare il rischio di cadute.
Nel già
citato giudizio 5 dicembre 2000 in re L. L. (così
come é stato il caso in precedenti sentenze), il TFA è peraltro pervenuto ad
una identica conclusione, trattandosi di un muratore che aveva completamente
perso l'acuità visiva all'occhio destro a causa della rottura del bulbo
oculare.
Infine,
nell'esecuzione di lavori di precisione - quali possono essere considerate la
profilatura, le stuccature di dettaglio oppure ancora
la posa di tappezzerie - è senz'altro giustificato ammettere l'esistenza di un
qual certo discapito di rendimento, circostanza quest'ultima che, d'altronde, è
stata esplicitamente riconosciuta dalla dottoressa __________ nel suo referto
del 17 novembre 2000 (cfr. XXVbis: "Bei Präzisionsarbeiten, d.h. Kanten
ausmalen, muss sich der Maler mit einer fehlenden Stereopsis mehr Zeit geben bzw.
mehr abdecken, daher die Kante sauber machen kann, was sich vielleicht ein Maler
mit guter Stereopsis möglicherweise ersparen kann. Darum wird auch eine Leistungseinbusse
erkannt" - la sottolineatura è del redattore).
Sulla
scorta di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene di potere quantificare nel 20%
la riduzione di rendimento da ricondurre ai postumi dell'evento traumatico
assicurato (il 7.5% circa in ragione dell'impossibilità di svolgere l'attività
di montaggio e smontaggio delle impalcature, e ciò in ossequio ai dati forniti dall'asip-ti
(cfr. XII), ed il 12.5% circa per tener conto delle difficoltà nel compiere i
lavori di precisione).
Con
l’impugnata sua decisione, l’Istituto assicuratore convenuto ha assegnato
all’insorgente una rendita d’invalidità degressiva del 20% per il
periodo 1° maggio 1999 - 30 aprile 2000 e del 10% sino al 30 aprile 2001.
Secondo costante giurisprudenza, é, in effetti, lecito assegnare una rendita
transitoria se, al momento della sua determinazione, é già prevedibile e
verosimile che le incidenze dell’infortunio sulla capacità di guadagno si
attenueranno in un prossimo futuro in seguito all’adattamento e
all’assuefazione dell’assicurato ai postumi dell’infortunio (DTF 109 V 24
consid. 2b, 106 V 49 consid. 1 e 2a).
Nella
presente fattispecie __________ ha, tuttavia, diritto ad una rendita
d’invalidità permanente del 20%, e ciò in ragione del fatto che lo
scontato adattamento non potrà verosimilmente realizzarsi.
La
decisione 16 settembre 1999 dell’__________deve pertanto essere riformata, nel
senso che - dal 1° maggio 1999 in poi (cfr., al proposito, STCA 1.9.1999 in re
C. M. c. INSAI) - all’assicurato dev’essere assegnata una rendita d’invalidità
del 20%.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
Di
conseguenza, il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità permanente
del 20% a far tempo dal 1° maggio 1999.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’__________
verserà all’insorgente l’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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