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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.20
Data decisione, Autorità:
22.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00020
mm
Lugano
22
aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 17 febbraio
1999 di
__________,
rappr. da: __________
contro
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Dal 15 gennaio al 14 luglio
1998, __________ __________ é stata alle dipendenze del Salone __________ di
__________ __________, con il quale ha stipulato un contratto di lavoro di
durata determinata, nell’ambito di un periodo di pratica professionale
finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione (doc. __________).
1.2. Durante il succitato periodo,
__________ __________ é divenuta, in due occasioni, totalmente inabile al
lavoro: dal 10 al 14 giugno 1998 e dal 13 luglio (o dal 6 luglio?) al 31 agosto
1998. Il test allergologico, eseguito dal dottor __________, spec. FMH in
dermatologia, ha permesso di mettere in luce un “allergia di tipo tardo al
colorante utilizzato nel negozio di parrucchiere dove lavora la signorina
__________ e la reazione a due sostanze di base di utllizzo dei parrucchieri:
4-fenilendiamina e 4-toluendiamina” (doc. __________).
1.3. Con scritto 29 ottobre 1998,
__________ __________, rappresentata dal Sindacato __________, ha interpellato
l’Associazione svizzera dei padroni parrucchieri, sollecitando la
corresponsione di prestazioni assicurative (segnatamente, dell’indennità
giornaliera d’infortunio - doc. __________).
Evidentemente non
soddisfatta della risposta fornitale dall’Associazione svizzera dei padroni
parrucchieri, __________ __________ ha pure adito, in due occasioni, la
Commissione paritetica nazionale del mestiere di parrucchiere (cfr. doc.
__________ e __________).
1.4. In data 15 gennaio 1999,
__________ __________ ha comunicato quanto segue all’Associazione svizzera dei
padroni parrucchieri:
“1. In via principale agli accertamenti della malattia
professionale secondo i dispositivi LAINF.
- In via subordinata d’emettere senza ulteriori
indugi una decisione di rifiuto prestazioni contro la quale non esiteremo
ad interporre tempestivo ricorso.
Qualora non dovreste procedere nelle modalità
richieste, preannunciamo che decorso un termine, congruo, che poniamo al 15
febbraio 1999, procederemo all’inoltro di una petizione per denegata giustizia
al lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano” (doc.
__________).
1.5. Con ricorso per denegata
giustizia 17 febbraio 1999 diretto contro l’Associazione svizzera dei padroni
parrucchieri, __________ __________z, sempre patrocinata dal Sindacato
__________, ha formulato le seguenti pretese:
“In via principale:
- Che
venga ordinato alla __________ __________ -__________ __________
di __________, di prendere posizione.
In via subordinata:
- Chiediamo
che alla signora __________, sia riconosciuta l’indennità per la perdita
di guadagno per l’inabilità lavorativa al 100%, a causa d’infortunio, dal
13 luglio al 31 agosto 1998 e considerando che
attualmente la signora sta svolgendo un programma di reintegrazione
dell’ufficio invalidità poiché non potrà più esercitare la
professione appresa, chiediamo che l’assicurazione paghi la differenza tra
l’ipotetico stipendio che avrebbe potuto percepire e l’indennità di
reintegrazione dell’ufficio invalidità” (I, p. 3).
1.6. L’Associazione svizzera dei
padroni parrucchieri, in risposta, ha contestato la propria legittimazione
passiva, facendo notare che l’assicuratore é la __________ __________,
rispettivamente, la __________ __________ __________, compagnie con le quali
l’ex datore di lavoro di __________ __________, __________ __________, ha
stipulato un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera di malattia,
rispettivamente, un’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF (III).
1.7. In replica, __________
__________ ha, in sostanza, ribadito quanto già fatto valere con il suo primo
allegato (V).
in diritto
2.1. Conformemente all’art. 58
LAINF, l’assicurazione contro gli infortuni é gestita, secondo le categorie
d’assicurati, dall’Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(cfr. artt. 61ss. LAINF) o da altri assicuratori autorizzati (cfr. art. 68 cpv.
1 LAINF: si tratta degli istituti di assicurazione privati, delle casse
pubbliche d’assicurazione contro gli infortuni e delle casse malati) e dalla
cassa suppletiva da loro amministrata (cfr. artt. 72ss. LAINF).
I summenzionati
assicuratori hanno la qualità di autorità ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. e
LPA (ad eccezione delle casse pubbliche che, sebbene siano anch’esse detentrici
del potere pubblico, soggiaciono al diritto cantonale o comunale), ciò che
permette loro, in particolare, d’emanare delle decisioni (art. 99 LAINF - cfr.,
a questo proposito, __________, Die Verfügung im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, Berna 1983, p. 54ss.).
L’art. 105 cpv. 1 LAINF
prevede che le decisioni prolate in virtù della presente legge e i conteggi dei
premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni mediante
opposizione all’organo decisionale.
Giusta l’art. 106 cpv. 1
LAINF, l’interessato può adire il competente tribunale cantonale delle
assicurazioni contro le decisioni su opposizione secondo l’articolo 105
capoverso 1, che non sono impugnabili con ricorso alla commissione federale di
cui all’articolo 109.
Il capoverso 2 recita,
d’altra parte, che il ricorso può essere interposto se l’assicuratore, malgrado
la richiesta dell’interessato, non emana alcuna decisione o decisione su
opposizione.
Sulla scorta di quanto
precede, si deduce che il Tribunale cantonale delle assicurazioni é competente
a giudicare, segnatamente, quei litigi in materia d’assicurazione contro gli
infortuni, insorti fra l’ “interessato” - si tratta, in primo luogo (ma non
solo), dell’assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 284) - ed un assicuratore LAINF.
2.2. Ritornando alla presente
fattispecie, la vertenza vede opposti __________ __________ all’Associazione
svizzera dei padroni parrucchieri.
È di immediata evidenza
come quest’ultima non abbia affatto la qualità di assicuratore ai sensi della
LAINF: l’Associazione svizzera dei padroni parrucchieri non é, in effetti,
nient’altro che un’organizzazione mantello, di carattere patronale, che
raggruppa i proprietari di negozi di parrucchiere. Fra i suoi compiti, vi é
quello di stipulare dei contratti d’assicurazione collettivi (ad esempio, di
malattia e/o d’infortunio), a cui i suoi membri possono poi aderire,
beneficiando di condizioni particolarmente vantaggiose.
__________ __________, che
sostiene essere stata affetta da malattia professionale giusta l’art. 9 LAINF,
avrebbe dovuto far valere le proprie pretese nei confronti di quell’assicuratore
LAINF che ha percepito i premi durante l’ultima esposizione al rischio (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 226).
Dal momento in cui non si
tratta di una vertenza che vede coinvolto un assicuratore ai sensi dell’art. 58
LAINF, lo scrivente Tribunale non può che constatare la propria incompetenza.
Il gravame presentato da __________ __________ ha, pertanto, da essere
dichiarato senz’altro irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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