AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.1999.34
Data decisione, Autorità:
28.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00034
mm/nh
Lugano
28
maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 7 dicembre 1998 emanata da
__________,
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 febbraio 1997, a
__________ __________c, dipendente della ditta __________ __________ di
__________ in qualità d’addetto alla raccolta dei __________, sono rimasti
imprigionati la mano e l’avambraccio destri fra l’autocarro ed un container per
le lattine. I medici dell’Ospedale __________ di __________, ai quali
l’infortunato si é immediatamente rivolto, gli hanno diagnosticato un “trauma
compressivo avambraccio distale, carpo e metacarpo destri” ().
Il caso é stato assunto
__________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale 14 ottobre 1998 (), l’Istituto assicuratore ha assegnato a
__________ __________ una rendita d’invalidità del 10% a contare dal 1°
settembre 1998 nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 7.5%.
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato, __________ ha, in
data 7 dicembre 1998, ribadito il contenuto della sua prima decisione
(__________).
1.3. Con tempestivo ricorso,
______ ________, patrocinato dall’avv. __________ __________, ha chiesto il
riconoscimento di una rendita d’invalidità del 30% e di un’indennità per
menomazione dell’integrità del 15% (I).
__________, in risposta,
ha postulato un’integrale reiezione del gravame (III).
Degli argomenti addotti
dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e conclusioni diremo, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. In replica, l’assicurato si é
limitato a chiedere che venga sentito quale teste il suo datore di lavoro (V).
in diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é il grado
della rendita d’invalidità così come quello dell’indennità per menomazione
dell’integrità spettanti a _______ _________.
2.3. Rendita d’invalidità
2.3.1. Definizione dell'invalidità
L'art. 4 LAI definisce
l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso concetto vale
negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello stesso senso va
letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente
o per un periodo rilevante."
Due sono dunque di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e
l'infortunio.
2.3.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché il danno alla
salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
Tuttavia, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni
rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attuale
che nelle altre relativamente confacenti.
La valutazione della
ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece
all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità, evento di
natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p.90 consid
2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici (RAMI 1993 pag. 100; Ghélew, Ramelet
et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 99; A.
Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2a ed., pag. 98ss.).
L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo. In
particolare, la determinazione dei redditi non deve fondarsi su ipotesi
d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; RCC
1989 pag. 331 consid. 4a).
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha ancora
recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in
un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato
può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la
sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid
4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 cit., consid 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994
p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più
un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di
guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per
valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato
di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
(cfr., per la conferma della
costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997 146ss).
Va, qui, sottolineato che,
secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per
valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid 4c;
RAMI 1996, U240, pag. 96; SVR 1995 UV35, pag. 106 consid 5b e riferimenti).
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non pubbl.). Ci si
discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (RAMI 1993 p.
97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.3.3. In concreto, il ricorrente é
rimasto vittima di un infortunio professionale, interessante la mano e
l’avambraccio destri.
Relativamente al succitato
evento infortunistico, __________ __________ si é sottoposto, in data 22 giugno
1998, alla visita medica di chiusura eseguita dal medico di circondario
__________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Dopo aver
proceduto ad un’anamnesi approfondita e ad uno status altrettanto completo, il
dottor __________ ha espresso la seguente valutazione riguardo ai postumi
residuali ed all’esigibilità lavorativa:
" ...
Sindrome algica sotto sforzo, deficit funzionale polso, anchilosi
articolazione metacarpo-falangeale I a sinistra, in presenza di uno stato dopo
lesione da schiacciamento il 4.2.1997 con, radiologicamente, deviazione in DISI
dell'osso semi-lunare e reperto di pregressa lesione dell'osso trapezio.
Soggettivamente
intensità dei disturbi in funzione delle attività svolte, attualmente ben
compensata con una polsiera in cuoio.
Oggettivamente
deficit funzionale multi-direzionale polso ed articolazione
metacarpo-falangeale I, ipotrofia muscolare al III distale dell'avambraccio e
prossimale del tenar.
Radiologicamente
spostamento in DISI del semi-lunare (assente a destra allo studio radiologico
del 12.1.1998), pregressa lesione del trapezio.
Sul piano
terapeutico non vengono attualmente previste misure cruenti.
Al momento attuale
la situazione risulta essere compensata in maniera adeguata da una polsiera in
cuoio, utilizzata dal paziente sul lavoro.
Dal punto di vista
medico-assicurativo procediamo con l'esame odierno alla definizione della
pratica.
Postumi
infortunistici:
sindrome algica sotto carico, deficit funzionale
pluri-direzionale polso sinistro, anchilosi dell'articolazione
metacarpo-falangeale del pollice sinistro.
Ipotrofia della muscolatura del tenar, rispettivamente al III
distale dell'avambraccio.
Diminuzione dello sviluppo della forza muscolare.
esigibilità del lavoro
Paziente limitato
nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio sotto sforzo dell'arto
superiore sinistro adominante, l'uso prolungato, rispettivamente ripetuto di
oggetti vibranti o contundenti, i movimenti continui e ripetuti in rotazione,
rispettivamente flessione/estensione massima del polso" (doc. 30).
Sulla base delle puntuali
indicazioni fornite dal proprio medico di circondario, l’Istituto assicuratore
convenuto, in data 1° luglio 1998 (doc. __________), ha comunicato
all’assicurato che, a decorrere dal 31 luglio 1998, avrebbe posto termine
all’erogazione delle prestazioni di corta durata, ritenendolo, successivamente,
abile al lavoro nella misura massima possibile.
In data 3 settembre 1998,
l’ispettore __________ ha provveduto ad interrogare il datore di lavoro di
__________ __________ circa il grado di rendimento presentato da quest’ultimo:
"
Nessuna formazione professionale
specifica.
L’assicurato é stato assunto come operaio addetto al
servizio raccolta rifiuti. Si tratta di un buon operaio, fisicamente forte, che
ha sempre svolto egregiamente il suo lavoro. Ha sempre fatto i giri più lunghi
e impegnativi senza mai accusare problemi di alcuna natura.
È sempre addetto alla raccolta dei rifiuti. Non può
però più fare i giri lunghi dove si raccolgono mediamente circa 300 container
al giro. Ora fa i giri corti dove i container da prelevare sono di molto
inferiori. Solo così é possibile occuparlo adeguatamente e con il massimo
rendimento. Ma non é sempre possibile poterlo fare. Se viene mandato a fare i
giri lunghi il suo rendimento à ancora apprezzabile ma sicuramente ridotto di
almeno il 10%, talvolta magari anche del 15%. Non deve mai usare oggetti
vibranti.
Il signor __________ ritiene tuttavia di poter
affermare che per quanto lo riguarda é disposto ad ammettere un rendimento del
90% e ad accordare al dipendente un salario corrispondente.
In ditta non ci sono del resto altre possibilità di
occupazioni più adeguate.
(...).
Finora l’assicurato ha sempre ricevuto il salario
completo e la ditta recuperava l’indennità giornaliera __________. È stato
pagato in questa misura anche per il mese di agosto, ritenendo di poi
incamerare da noi ancora il 25% di indennità giornaliera. La ditta non ha
infatti ricevuto copia del nostro scritto 1.7.1998 e riteneva il dipendente
abile ancora nella misura del 75%. Seduta stante ho lasciato fare al signor
__________ una fotocopia del nostro scritto citato e mi sono anche accordato
per il riconoscimento ulteriore dell’inabilità del 25% anche per il mese di
agosto. Dal 1.9.1998 però fa stato la capacità lavorativa nella misura massima
possibile.
A partire da quest’ultima data la ditta provvederà a
ridurre il salario dell’assicurato nella misura del 10% indicato. Il salario
realizzabile 1998 é di fr. 3’156 al mese per 13 mesi” (doc. __________-
la sottolineatura é del redattore).
Proprio sulla base delle
risultanze della succitata indagine economica, l’assicuratore LAINF, con
decisione 14 ottobre 1998, ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità
del 10% a far tempo dal 1° settembre 1998 (doc. __________).
In data 21 ottobre 1998 -
ricevuto il certificato 28 settembre 1998 del medico curante dell’assicurato,
il dottor __________ (doc. __________) - __________ ha proceduto ad esperire un
complemento d’indagine, ancora presso il datore di lavoro di __________
__________:
"
In ditta per altra indagine, ho
riferito al titolare signor __________ __________ il contenuto dello scritto
28.9.1998 del dr. __________.
Il signor __________r, presente anche il nostro medico
di circondario dr. __________o, ribadisce quanto già comunicatoci in
precedenza, nel senso che per lui attualmente il dipendente riesce a meritare
il salario che gli viene versato e riconosciutogli nella misura del 90%.
Per il momento non si ha alcuna intenzione di ridurgli
la paga, va bene così.
Stando così le cose, l’assicurato - pur con evidenti
difficoltà nell’eseguire il suo lavoro - subisce una perdita di salario di solo
il 10%, cioè nei limiti della rendita che gli é appena stata riconosciuta” (doc.
__________- la sottolineatura é del redattore).
2.3.4. Così come esposto al
precedente considerando, __________ ha stabilito il grado d’invalidità
presentato da __________ __________, fondandosi sulla perdita effettiva di
guadagno. L’Istituto assicuratore convenuto ha, dunque, rinunciato a
qualsivoglia riferimento al mercato generale del lavoro.
A mente di questa Corte,
tale procedere si rivela essere conforme alla giurisprudenza federale evocata
al consid. 2.3.2.: l’assicurato beneficia, in effetti, di un rapporto di lavoro
particolarmente stabile (cfr. doc. __________), utilizza al massimo la sua
restante capacità di lavorativa e, infine, non vi é alcuna ragione per dubitare
che il reddito corrispostogli non corrisponda ad una effettiva prestazione di
lavoro, circostanze queste, del resto, non contestate dall’insorgente.
In siffatte condizioni,
per determinare il reddito da non invalido ed il reddito da invalido, ci si
baserà sul guadagno conseguito, rispettivamente, su quello conseguibile, nel
quadro del rapporto di lavoro stabile (cfr. STFA 28 gennaio 1987 non
pubblicata, citata in A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Ergänzungsband, Berna 1989, p. 39 e giurisprudenza
ivi mezionata).
Non é affatto litigioso
che, senza l’infortunio del 4 febbraio 1997, __________ __________, nel 1998,
avrebbe percepito un salario base mensile di fr. 3’156.-- (doc.
__________, p. 2).
A far tempo dal 1°
settembre 1998, data dalla quale ha avuto inizio la nota rendita d’invalidità
del 10%, la ditta __________ __________ gli corrisponde effettivamente un
salario base mensile di fr. 2’840.40 (cfr. conteggi di salario relativi
ai mesi settembre ed ottobre 1998, prodotti sub doc. __________). La differenza
- corrispondente al grado d’invalidità dipendente dall’infortunio assicurato -
é, pertanto, esattamente del 10%.
In sede di ricorso,
l’insorgente ha rilevato che, successivamente all’evento traumatico del
febbraio 1997, si sarebbe visto “... diminuire lo stipendio gradatamente e
nettamente” (I, p. 3). A comprova di ciò, __________ __________ ha prodotto
i conteggi di salario riguardanti i mesi di novembre e dicembre 1998 (doc. S e
T), da cui risulta una diminuzione di salario che si aggira attorno al 26.5%
(sempre a fronte di un guadagno conseguibile senza infortunio di fr. 3’156.--),
da qui la pretesa che gli venga riconosciuta una rendita d’invalidità del 30%.
Dalle tavole processuali
risulta, tuttavia, che, proprio nel corso dei mesi di novembre e dicembre 1998,
il ricorrente é stato assente dal suo posto di lavoro a causa di malattia (doc.
__________). La summenzionata diminuzione di salario non é, pertanto, affatto
da mettere in relazione con i postumi dell’infortunio assicurato, di modo che
tale circostanza non può certo contribuire a supportare la tesi difesa
dall’insorgente. Del resto, con fax datato 29 marzo 1999 (cfr. doc.
__________), il datore di lavoro dell’insorgente ha avuto modo di confermare
espressamente che il salario mensile di base corrisposto a __________
__________ é stato, nel 1998, di fr. 2’840.40 (fr. 3’156.-- ./.10%) ed
é, nel 1999, di fr. 2’880.-- (fr. 3’200.-- ./. 10%).
Al riguardo, questa Corte
ritiene di potersi esimere dal provvedimento probatorio richiesto (V)
dall’insorgente (cfr, per valutazione anticipata delle prove: RCC 1986 pag.
202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del
13 febbraio 1992 in re M. O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.,
sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G. M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274).
Il ricorrente ha, d’altro
canto, affermato, che la sua situazione sarebbe “... destinata gradatamente ed
inesorabilmente a peggiorare con il passare del tempo. Di conseguenza appare di
meridiana evidenza aspettarsi un’ulteriore futura diminuzione dello stipendio
base a lui versato dal datore di lavoro” (I, p. 4).
A questo preciso riguardo,
si ricorda all’assicurato che, secondo costante giurisprudenza del TFA,
l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva
che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le
tante: STFA del 6 dicembre 1991 in re R. C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989
pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109
V 179 consid. 1; DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto
che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(STFA 17 febbraio 1994 in re F. P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re
W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re V. F., non pubblicata).
Così come pertinentemente
osservato __________ (III, p. 2s.), qualora, nel futuro, le circostanze che
stanno alla base della decisione di riconoscere un’invalidità del 10% dovessero
mutare a detrimento dell’assicurato - in particolare, se il suo stato di salute
dovesse effettivamente peggiorare - a quest’ultimo rimarrebbe riservata la
facoltà di chiedere una revisione della rendita in forza dell’art. 22 LAINF
(cfr. STFA 28 gennaio 1987 succitata).
Parimenti irrilevante ai
fini del presente giudizio é quanto sostenuto riguardo alle asserite difficoltà
che l’insorgente incontrerebbe - in ragione della sua età, della sua scarsa
formazione professionale, ecc. - qualora dovesse essere costretto a riciclarsi
in un’attività alternativa, e ciò nella misura
in cui, attualmente,
__________ __________ beneficia di un rapporto di lavoro stabile e nulla lascia
presagire che, in un prossimo futuro, qualcosa debba cambiare.
Sulla scorta di quanto
precede, nella misura in cui all’insorgente é stata assegnata una rendita
d’invalidità del 10% a decorrere dal 1° settembre 1998, l’impugnata decisione
__________ merita senz’altro tutela da parte di questa Corte.
2.4. Indennità per
menomazione dell’integrità
2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4;
RAMI 1987 pag. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto
parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e
il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., pag. 121).
2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113
V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1
cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta
inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà adeguatamente
conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
esclusa la revisione.
2.4.4. __________ ha allestito una
serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5. Con il proprio ricorso,
l’assicurato ha preteso aver diritto ad un’indennità per menomazione
dell’integrità del 15%, osservando, segnatamente, che: “... oggettivamente si
concorda sul fatto che una mano anchilotica con deficit funzionale
multi-direzionale del polso e riduzione progressiva della forza muscolare non
possa essere assimilato alla perdita di una mano come inteso all’allegato 3
della OAINF, ma occorre ad ogni buon conto dare il giusto peso alle menomazioni
riscontrate. Giusta gli art. 24 e 25 della LAINF, in concorso con l’allegato 3
della OAINF, é lecito ritenere che una situazione come quella in esame, che
rende la mano praticamente priva di funzione attiva, causi una menomazione
importante e durevole, tanto a livello professionale che nella vita di tutti i
giorni” (I, p. 5).
__________, da parte sua,
ha assegnato all’assicurato un’IMI del 7.5%, fondandosi sul parere 22 giugno
1998 del suo medico di circondario, il dottor __________:
"
reperto
Sindrome algica
sotto carico, deficit funzionale pluri-direzionale polso sinistro, anchilosi
dell'articolazione metacarpo-falangeale del pollice sinistro.
Ipotrofia della
muscolatura del tenar, rispettivamente al III distale dell'avambraccio.
Diminuzione dello
sviluppo della forza muscolare.
valutazione
7,5%.
giustificazione
Vedi tabella 5 e
tabella 3, estratto LAINF, edizione __________ 1990: per quanto attiene al
polso quadro clinico complessivo paragonabile ad un'artrosi di iniziale media
entità: 5%. Il valore superiore non viene attualmente giustificato, il quadro
clinico essendo significativamente migliore rispetto ad un'artrodesi del polso.
Anchilosi
dell'articolazione metacarpo-falangeale I: 2.5%.
Una tale anchilosi
corrisponde al massimo a 1/8 di un'amputazione completa del I. raggio a partire
dall'articolazione carpo-metacarpale. Rimane in effetti conservata tutta la
funzione carpo-metacarpale, così come quella della presa a pinza, soprattutto
tra il pollice e l'indice, in parte minore anche il medio." (doc.
__________)
Questo Tribunale ritiene
che il citato apprezzamento possa validamente costituire da supporto probatorio
al giudizio che ora lo occupa.
Al proposito, va ricordato
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d;
sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio
1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del
25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.
274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid.
2b).
Il TCA, chiamato a
pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in
concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista consultato
dall’_____, se si considera che per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF
104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2
novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 30 seg.).
In queste condizioni,
ritenuto peraltro che l’assicurato non ha portato alcun argomento
medico-scientifico pertinente a sostegno della sua richiesta e ricordato, per
quanto attiene al valore dei pareri rilasciati dai medici __________, la
sentenza pubblicata in DTF 122 V 157ss. (cfr. pure DTF 123 V 175ss. in cui il
TFA ha ammesso l’indipendenza e l’imparzialità dei periti dei centri medici
d’accertamento dell’AI), la decisione impugnata non può che essere tutelata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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