AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.67
Data decisione, Autorità:
28.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00067
mM/tf
Lugano
28 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 1999 di
__________,
rappr. da: Studio legale __________,
contro
la decisione del 19 marzo 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 1°
marzo 1998, __________ (), all’epoca magazziniere presso la ditta __________ SA
di __________, é rimasto coinvolto, unitamente alla propria moglie, in un
incidente della circolazione stradale avvenuto a __________, a seguito del
quale ha riportato un trauma alla colonna cervicale ed una contusione pretibiale
alla gamba destra (doc. _)
Il caso é
stato assunto dall’__________ il quale ha pure regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Con
decisione formale 12 febbraio 1999, l’Istituto assicuratore ha comunicato
all’assicurato che - per le sole sequele organiche dell’evento
traumatico del marzo 1998 - sussisterebbe una capacità lavorativa del 50% a
contare dal 4 maggio 1998 e totale a far tempo dal 25 maggio 1998. L’__________
ha, d’altro canto, negato l’esistenza di un nesso di causalità fra l’infortunio
assicurato ed i disturbi psicosomatici accusati da _______ ________
(doc. _).
A seguito
dell’opposizione presentata dall’avv. __________ per conto dell’assicurato
(doc. _), l’assicuratore LAINF ha ribadito, in data 19 marzo 1999, il contenuto
della sua prima decisione (doc. _).
1.3. Con tempestivo
ricorso, __________, patrocinato dal lic. iur. , ha chiesto che
l’ venga condannato a corrispondergli indennità giornaliere
corrispondenti ad una incapacità lavorativa totale fino al 28 febbraio 1999 e
del 75% fino al 30 aprile 1999 (I, p. 6).
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’assicurato ha fatto valere che le
turbe psichiche di cui é stato affetto sarebbero una conseguenza, naturale ed
adeguata, dell’incidente della circolazione occorsogli in data 1° marzo 1998.
Egli ha,
inoltre, postulato l’esecuzione di una perizia psichiatrica “... atta a
determinare se egli ha sofferto effettivamente di una sindrome post-traumatica
da stress a seguito dell’infortunio subito in data 1 marzo 1998. Questa perizia
permetterà di stabilire il nesso di causalità naturale e adeguato tra l’evento
infortunistico e il danno psichico” (I, p. 5).
1.4. L’__________,
in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite é circoscritto alla sola questione di sapere se i disturbi psichici
accusati da __________ si trovano in una relazione di causalità, naturale ed
adeguata, con l’infortunio del marzo 1998.
2.3. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti
previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso
d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie
professionali.
2.4. Secondo
l’art. 10 LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità
giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.
Inoltre,
a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha
diritto alla rendita d’invalidità.
2.4.1. Va comunque
ricordato che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità,
morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
E'
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. , p. 51 - 53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità della assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 i.f.).
2.4.3. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in
cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli
infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente
sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma
all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte
Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio
propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie
seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente
battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o
scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992
U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle
turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori
extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.5. Ritornando
alla presente fattispecie, in data 1° marzo 1998, l’assicurato - mentre stava
transitando sulla strada cantonale in direzione di __________, al volante della
propria autovettura - é stato tamponato da tergo da un’automobile che lo
seguiva (doc. _ e _). L’insorgente é uscito con le proprie gambe dalla vettura
ed ha immediatamente avvertito l’ambulanza, mediante la quale la consorte é
stata trasportata al PS dell’Ospedale __________ di __________ per gli
accertamenti del caso (cfr., ad esempio, doc. _).
ha consultato, per la prima volta, il suo medico curante in data 2 marzo 1998.
Il dottor __________ ha diagnosticato uno stato dopo trauma cervicale del tipo
“colpo di frusta” ed una contusione pretibiale alla gamba destra. A livello
terapeutico, egli si é limitato a prescrivere “fisioterapia, anticontusivi”
(doc. _).
In data
17 aprile 1998, il ricorrente é stato visitato dal medico di circondario
dell’__________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il
quale - dopo aver posto la diagnosi di “sindrome vertebrale algica
primariamente medio-alta-cervicale, in presenza di uno stato dopo trauma distorsivo
l’1.3.1998” (doc. _, p. 2) - ha espresso le considerazioni seguenti:
"
Sulla base delle nozioni anamnestiche
(insorgenza progressiva dei disturbi dopo intervallo libero di alcune ore,
impressione di stanchezza attraverso pesantezza del capo, ...) così dell’esame
clinico, ritengo che la natura dei disturbi attualmente ancora accusati dal
paziente siano da ricondurre in primo luogo ad una componente muscolare.
Da notarsi tuttavia dal punto di vista
radiologico dei segni incipienti di degenerazione segmentale C5/C6, così come
una proiezione non simmetrica dell’articolazione C0/C1 con restringimento dello
spazio articolare di destra (solo problema di rotazione?).
In funzione dell’ulteriore decorso
consiglierei eventualmente di far eseguire un nuovo studio radiologico della
transizione cranio-cervicale in proiezione transorale.
Sul piano terapeutico prosecuzione della
fisioterapia come fino ad ora, con accento primario sul rilassamento, in
seguito sul progressivo rinforzo muscolare.
Sulla base del referto clinico odierno,
ritengo esigibile una ripresa almeno parziale dell’attività lavorativa a
decorrere dal più tardi dal 4.5.1998” (doc. _).
Fallito
un tentativo di ripresa lavorativa parziale (doc. _) - e ciò nonostante che il
datore di lavoro si fosse dimostrato disposto ad assegnargli soltanto delle
mansioni fisicamente leggere (cfr. doc. _) - __________ é stato sottoposto ad
una visita di controllo presso il dottor , altro medico di
circondario dell’. Quest’ultimo ha riscontrato una limitazione
funzionale algica della colonna lombare e cervicale, sottolineando, tuttavia,
una certa discrepanza fra lo status oggettivo ed i disturbi accusati
dall’insorgente. Il dottor __________ ha finalmente previsto una completa
ripresa lavorativa a far tempo dal 25 maggio 1998 (doc. _).
Visto il
persistere della sintomatologia algica a livello del collo, delle spalle e del
basso schiena con conseguente assenza dal posto di lavoro, l’insorgente, in
data 29 maggio 1998, é nuovamente stato visitato dal dottor . Il
medico di circondario dell’ ha, dapprima, avuto modo di descrivere uno
status locale senza grosse particolarità:
"
All’esame clinico movimenti spontanei del capo
in tutte le direzioni durante il colloquio.
Deambulazione fluida senza zoppia in punta
dei piedi e sui talloni senza cedimento. S1 eretto diritto C7 a piombo, lobo auricolare
più 2 cm, nessuna particolare attitudine scoliotica, distanza dito-suolo 30 cm
con svolgimento leggermente incompleto della lordosi lombare inferiore senza
attitudine scoliotica antalgica, elevazione non cadenzata reclinazione e Bending
asseriti dolenti lombari inferiori e diminuiti nella loro estensione. In
posizione eretta e supina muscolatura paravertebrale non contratta.
Raccorciamento muscolare pelvico femorale. Sul piano neurologico Lasègue
negativo.
Rachide cervicale
Nessuna contrattura o miogelosi del
trapezio, rispettivamente della muscolatura para-vertebrale alto toracica o
cervicale. Zona di irritazione basso-cervicale destra, inserzione scapolare del
levator asserita dolente.
Funzione spontanea (movimenti del capo
durante il colloquio) conservata in tutte le direzioni, flessione asserita
dolente in fase terminale con impressione di tensione basso-cervicale. Motilità
C0-C3, accoppiamento rotatorio C1/C2 conservato.
Sul piano neurologico nessun indizio per
una componente radicolare irritativa o deficitaria” (doc. _).
per poi
giungere alle conclusioni seguenti:
"
Sul piano terapeutico viene tuttora sottoposto a
delle misure passive (trigger-points) ed attive (mobilizzazione). Conclusione
delle stesse una volta terminata la serie attualmente in atto.
In assenza di una componente neurologica irritativa
o deficitaria non ritengo indicato approfondire ulteriormente l’aspetto
diagnostico tramite TAC o risonanza magnetica. Esse non avrebbero in effetti
nessuna influenza di sorta sulla strategia terapeutica (non vi é più
specificatamente nessuna potenziale indicazione a misure cruente).
Sulla base del referto clinico odierno
si conferma la capacità lavorativa completa a decorrere dal 25 maggio 1998” (doc. _ - la sottolineatura é del redattore).
In data
26 giugno 1998, __________ é stato periziato, per conto dell’__________, dal
dottor __________, spec. FMH in neurologia.
Dopo aver
proceduto ad un’anamnesi approfondita e ad uno status neurologico altrettanto
completo - che non ha permesso d’oggettivare anormalità alcuna - il dottor
__________ così ha discusso lo stato di salute dell’assicurato:
"
Nell'ambito di una buona salute abituale dunque
il 1.3.98 questo assicurato è stato vittima di un incidente della circolazione
(a proposito del quale non posseggo dettagli concernenti l'importanza
dell'impatto o degli eventuali danni subiti dal veicolo) …. incidente che ha
comunque comportato un trauma distorsivo cervicale senza pertanto sul momento
apparizione di turbe soggettive eccetto una nervosità e delle preoccupazioni
per gli eventuali danni subiti dalla moglie, passeggera avanti, ma anche per
l'automobile stessa, che se ho ben capito apparteneva ad un amico.
Una sintomatologia post-traumatica si è
pertanto installata nelle ore o nella notte successiva... e i disturbi che il
paziente mi ha descritto a questo proposito sono credibili, entrano nell'ambito
dei sintomi sovente constatati a seguito di traumi di questo tipo.
Pertanto, da quanto risulta dagli atti
messi a mia disposizione i vari controlli medici susseguitisi non hanno
evidenziato una sintomatologia obiettiva di rilievo: nessuna constatazione
abnorme segnalata di tipo neurlogico, clinicamente è stata osservata
essenzialmente una limitazione funzionale algica medio-alto cervicale, senza radiologicamente
presenti turbe statiche o altre anomalie di tipo post-traumatico recente.
Nell'insieme il paziente ha beneficiato di
un trattamento adeguato (e se non gli è stato prescritto il porto transitorio
di un collare semi-rigido verosimilmente lo stato obiettivo non lo imponeva).
L'evoluzione post-traumatica è stata
tuttavia caratterizzata da un ampliarsi dei lamenti ("come detto sopra
sono sopraggiunte cefalee, poi delle rachialgie che sono irradiate fino nella
regione lombare, poi delle lombalgie con irradiazioni verso il membro inferiore
destro….).
Di fatto lo stato neurologico attuale
risulta interamente normale e personalmente non trovo segni che mio facciano
evocare una persistente sindrome vertebrale patologica post-traumatica sia
cervicale che dorsale o lombare e non c'è nessun elmento neppure in favore di
un eventuale sofferenza midollare o radicolare cervicale, né radicolare lombre
o lombosacrale. Se tra i vari lamenti il paziente segnala delle vertigini, il
controllo dell'equilibrio, le prove specifiche non li confermano (e non vedo
indicazioni sufficienti per un esame vestibolare nistagmografico).
A proposito di esami complementari, se
questo assicurato desidera una TAC o una MRI cervicale e persino lombare,
francamente non ne vedo l'indicazione. Certamente questi esami non sarebbero
seguiti da decisioni terapeutiche di rilievo. Tuttavia l'assicurato risentendo
come un'ingiustizia ed una mancanza di investigazione approfondita la non
esecuzione di un complemento neuroradiologico, per evitare un'ulteriore
fissazione e un'accentuazione di attitudine rivendicative, Vi consiglierei di
chieder almeno una MRI cervicale e, per meticolosità, con incidenze funzionali
(da effettuare per sicurezza di buona esecuzione sia all'ospedale __________, sia
per esempio presso il __________ presso la Clinica __________ di __________).
Per contro non ritengo sufficientemente
motivata una TAC o una MRI lombare.
Resterò a disposizione per un complemento
di valutazione dopo esecuzione dell'esame summenzionato.
Aggiungo che non raramente dei traumi
cervicali tipo distorsivo possono essere seguiti da una sintomatologia
soggettiva protraendosi nel tempo, di fatto non quantificabile e senza
constatazioni patologiche obiettive concomitanti.
Per concludere, visto quanto precede nel
presente caso, i disturbi persistenti non condizionano un'attuale incapacità
di ripresa del lavoro, nei termini ritenuti dalla __________.
Infine al paziente che mi chiedeva delle
misure terapeutiche per migliorare il proprio stato mi sono permesso di
prescrivergli del "Dogmatil" 50 mg. 1-2 compresse al giorno."
(doc. _)
Dando
seguito a quanto suggerito dallo specialista in neurologia, in data 16 luglio
1998, l’insorgente é stato sottoposto ad una risonanza magnetica del rachide
cervicale, presso la Clinica __________ di __________.
L’esame
ha permesso d’escludere la presenza di lesioni traumatiche osteoarticolari (cfr.
doc. _).
Il 4
settembre 1998, __________ ha privatamente consultato il dottor __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Dal
relativo referto 18 settembre 1998 emerge che il succitato specialista non é
andato oltre il constatare una muscolatura molto rigida, senza riuscire ad
oggettivare acuna lesione acquisita di natura traumatica. Dal profilo
terapeutico, il dottor __________ ha suggerito una “... riabilitazione un po'
generale, in una clinica dove si potrà eseguire sia una riabilitazione
ortopedica per migliorare la situazione muscolare a livello di tutta la schiena
in una certa sindrome pan-vertebrale, sia dove il paziente possa effettuare un
trattamento psicosomatico. Quest’ultimo mi sembra importante in quanto il
paziente mi riferisce di sentirsi psicologicamente molto strano con il morale a
terra, appena sente un rumore si spaventa tantissimo e ha una sensazione di
panico” (doc. _).
Il dottor
__________, con l’apprezzamento medico 1° marzo 1998, ha ancora avuto modo di
prendere posizione riguardo alle considerazioni espresse dal dottor __________,
confermando la ripresa lavorativa in misura completa a contare dal 25 maggio
1998 e l’estinzione del nesso di causalità naturale al più tardi a far tempo
dal 16 luglio 1998, data in cui é stata eseguita la nota RM a livello del
rachide cervicale:
"
Il referto del dr. __________ del 18.9.1998 non
contiene nuovi elementi di giudizio atti ad invalidare quanto precedentemente
affermato in occasione dell'esame medico-circondariale del 26.5.1998 e nel
referto del dr. __________ del 2.7.1998.
In effetti il dr. __________ conferma anche
alla luce della risonanza magnetica l'assenza di alterazioni strutturali
acquisite riconducibili all'evento infortunistico in parola, rileva l'esattezza
a proposito delle alterazioni degenerative segmentali e pone l'accento sulla
presenza di una componente psico-somatica.
Come a suo tempo giustamente preconizzato
nel referto del 29.5.1998 e ripreso dal dr. __________ il 2.7.1998, la
risonanza magnetica effettuata il 16.7.1998 non ha apportato nessun nuovo
elemento diagnostico (la clinica insegna!) e di riflesso nessuna influenza
nella strategia terapeutica (come volevasi dimostrare!).
Essa assume invece un chiaro valore medico-legale
confermando l'assenza di alterazioni strutturali acquisite di natura
post-traumatica.
Se da una parte per quanto attiene al
trattamento psico-somatico la necessità di una presa a carico del paziente
traspare chiaramente nel referto del 18.9.1998, le indicazioni per una
riabilitazione di natura ortopedica vengono dall'altra per contro descritte
utilizzando una terminologia molto vaga, diffusa: … esecuzione di una
riabilitazione un po' generale, …presenza di una certa sindrome panvertebrale,
… .
Già in occasione del suo referto del
2.7.1998 il dr. __________ sollevava delle osservazioni dalle quali si può intravvedere
il ruolo esercitato dai fattori extra-infortunistici: … malgrado un trattamento
adeguato … l'evoluzione post-traumatica è caratterizzata da un'ampliarsi dei
lamenti … (pag. _).
Da ritenersi in questo senso anche il fatto
che malgrado la presenza di un quadro clinico favorevole (vedi referto dr.
__________ 2.7.1998 ed esame medico-circondariale del 26.5.1998) il paziente
rifiuta (vedi lettera dr. __________ del 27.5.1998) la ripresa di una attività
lavorativa, che comporta la manipolazione di cestelli del peso massimo di 5 kg
con periodi di sorveglianza del processo di lavorazione delle macchine della
durata di 40 minuti.
In caso di necessità esso aveva addirittura
ancora la possibilità di rivolgersi ai colleghi di lavoro.
Considerato quanto precede, ritengo che
un'ulteriore somatizzazione della sintomatologia risentita dal paziente
nell'ambito di un soggiorno stazionario in clinica per trattamento (un po'
generale) di "certi" disturbi al rachide, non solo non sia
suscettibile di portare ad un giovamento significativo per il paziente, ma risulti
per finire essere addirittura controproducente.
Vedi in questo contesto la ricca
letteratura internazionalmente riconosciuta sulla problematica della
cronicizzazione dei disturbi del rachide.
Tra questi non per ultimo pure l'esito
dello studio patrocinato in Svizzera dal Fondo Nazionale sulla Ricerca
scaturito nel programma di Prevenzione "Back in time".
Da notarsi come in presenza di un quadro
clinico normale (vedi referto dr. __________) la __________ e il datore di
lavoro avevano a suo tempo realizzato delle condizioni quadro favorevoli per il
progressivo reinserimento del paziente nel processo lavorativo.
Sulla base di quanto precede:
-
viene quindi confermata la ripresa dell'attività lavorativa
nella misura del 50% a decorrere dal 4.5.1998 e in misura completa a partire
dal 25.5.1998;
-
i disturbi descritti dal dr. __________ nel referto del
18.9.1998 vengono ricondotti a fattori contingenti non infortunistici, il cui
trattamento deve evitare, dal punto di vista medico, ulteriori processi di somatizzazione;
-
per quanto attiene all'aspetto medico-assicurativo della
causalità questa viene ritenuta estinta al più tardi in occasione dell'esame di
risonanza magnetica del 16.7.1998 a conferma dell'assenza di alterazioni
strutturali acquisite di natura post-traumatica recente e dopo che il dr.
__________ non abbia riscontrato alcun "segno che faccia evocare una
persistente sindrome vertebrale patologica post-traumatica, sia cervicale che
dorsale o lombare e nessun elemento neppure in favore di un'eventuale sofferenza
midollare o radicolare cervicale, né radicolare lombare o lombo-sacrale. Se tra
i vari lamenti il paziente segnala delle vertigini, il controllo
dell'equilibrio, le prove specifiche non li confermano…"."
In sede
d’opposizione alla decisione formale 12 febbraio 1999, l’assicurato ha prodotto
un certificato del dottor __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
suo medico curante, da cui emerge la presenza di una sindrome post-traumatica
da stress (ICD-10: F43.1) - caratterizzata da ansia, depressione e astenia -
affezione invalidante che, sempre secondo il dottor __________, sarebbe una
naturale conseguenza dell’infortunio 1° marzo 1998 (doc. _).
Il
summenzionato psichiatra ha sostanzialmente ribadito la propria tesi nel
rapporto 8 giugno 1999, indirizzato alla patrocinatrice di __________:
"
Il paziente citato in epigrafe é stato
sottoposto ad un trattamento ambulatoriale, corto e mirato, terminandolo il
26.04.1999. La sua psicopatologia, con manifestazioni ansioso-depressivo-asteniche,
presentava, alla fine della cura, dei segnali di un miglioramento i quali però,
pur essendo oggettivabili, necessitano del tempo per essere meglio
accettati-assimilati da parte del Signor __________.
Per quanto concerne la valutazione della
capacità lavorativa del paziente questa, sul piano amministrativo, é stata
sempre di competenza del Dr. __________: comunque, a mio giudizio, il signor
_____ era totalmente inabile al lavoro il 18.12.1998 (data dell’inizio del mio
trattamento) così come nei mesi antecedenti; dal 01.03.1999 la sua incapacità
era quantificabile al 75% fino al 30.04.1999 e dal 01.05.1999 il paziente é
stato da me giudicato totalmente abile al lavoro.
Affermo altresì che la psicopatologia del
paziente é da ricondurre all’infortunio del 1 marzo 1998 (evento psicotraumatico)”
(doc. _).
2.6. Con il
proprio gravame, __________ ha preteso aver diritto alle indennità giornaliere
anche dopo il 24 maggio 1998, e ciò in ragione dell’esistenza di turbe psicogene
invalidanti in relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l’evento
infortunistico 1° marzo 1998. A ragione l’assicurato non pretende aver
lamentato, appunto dopo il 24 maggio 1998, un’incapacità lavorativa dipendente
da postumi di natura organica: l’abbondante documentazione medica agli atti
conferma, in effetti, che, perlomeno da un profilo somatico, l’insorgente aveva
ritrovato una piena capacità lavorativa.
Come
indicato al precedente considerando, il ricorrente ha effettivamente
necessitato di un trattamento psichiatrico durante il periodo dicembre
1998-aprile 1999. Il suo medico curante, lo psichiatra __________, ha, da parte
sua, diagnosticato una Sindrome post-traumatica da stress (ICD-10:F43.1),
patologia che si troverebbe in una relazione di causalità naturale con
l’incidente della circolazione del marzo 1998 (cfr. doc. _ e doc. _).
Ora,
questa Corte non può esimersi dall’osservare come le certificazioni del dottor
__________ appaiano invero piuttosto scarne, di modo che alle stesse non
potrebbe certo venire riconosciuto quel valore probante necessario per poter
vagliare la lite (cfr., al riguardo, RAMI 1991 U133, p. 312 consid. 1b e STFA
21.6.1999 in re I. c. D. C. G., non pubblicata).
Essa
ritiene, ciò nondimeno, di potersi esimere dall’esaminare più da vicino la
questione di sapere se le turbe psichiche di cui ha sofferto __________ siano o
meno una conseguenza naturale dell’infortunio 1° marzo 1998, poiché, così come
verrà meglio dimostrato ai seguenti considerandi, l’adeguatezza del nesso di
causalità, aspetto che dev’essere valutato alla luce dei criteri sviluppati
nella DTF 115 V 133ss., non può, in ogni caso, venire ammessa (cfr. STFA
20.12.1994 in re L. inedita).
In questo
ordine d’idee - essendo l’esame della causalità adeguata una mera questione
giuridica - appare senz’altro inutile che il TCA abbia ad ordinare la richiesta
perizia psichiatrica.
2.7. Contrariamente
a quanto preteso da __________ (per una panoramica dei casi in cui la
giurisprudenza federale ha ammesso l’esistenza di un infortunio di grado medio
al limite della categoria superiore, cfr. RAMI 1999 U330, p. 122ss.),
l’infortunio occorsogli in data 1° marzo 1998 va, tutt’al più,
classificato fra gli infortuni di grado medio, al limite della categoria
inferiore.
L’assicurato
é rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale fra i più
banali: dalle tavole processuali emerge, difatti, che il veicolo su cui
viaggiava, una __________, é stato semplicemente tamponato da un’altra
automobile proveniente da tergo.
Le
conseguenze per l’insorgente si sono rivelate essere, tutto sommato, assai
modeste. Prova ne sia il fatto che il ricorrente - a differenza della moglie
che é stata immediatamente trasportata con l’autolettiga al PS dell’Ospedale
__________ di __________ per gli accertamenti del caso (ma, comunque, dimessa
la sera stessa) - ha consultato il proprio medico curante soltanto il giorno
seguente. Il dottor __________, da parte sua, ha accertato un trauma al rachide
cervicale ed una contusione pretibiale alla gamba destra
(cfr., ad
esempio:
STFA 28 novembre 1994 in re E. C. (U107/94), nella quale il TFA ha
riconosciuto essere di grado medio al limite della categoria inferiore,
l’incidente in cui l’autovettura dell’assicurato é stata travolta,
frontalmente/lateralmente, da un veicolo uscito, imprudentemente, da uno stop.
A seguito dell’urto, l’automobile dell’assicurato é entrata in collisione con
una seconda autovettura;
STFA 31 marzo 1994 in re M. St. (U119/91), nella quale é stato
riconosciuto di grado medio, l’incidente in cui l’automobile dell’assicurato, a
seguito di un tamponamento, é uscita di strada verso sinistra, ha urtato un
palo, si é girata di 180° ed ha terminato la sua corsa dopo circa 7 metri;
STFA 25 gennaio 1994 in re A. K. (U75/93), nella quale é stato
riconosciuto di grado medio, l’incidente in cui la vettura dell’assicurato é
stata tamponata da un autocarro;
STFA 6 gennaio 1995 (U185/94) nella quale la Corte federale ha
riconosciuto essere di grado medio al limite della categoria inferiore, l’incidente
in cui l’assicurata, incinta di sei mesi, ha riportato un “colpo di frusta”
alla colonna cervicale a seguito di uno scontro frontale;
STFA 7.8.1996 in re H. (U191/95), nella quale é stato riconosciuto di
grado medio, l’incidente in cui l’autovettura guidata dal marito
dell’assicurata é uscita di strada, é salita su di una scarpata e si é
rovesciata sul tetto);
-
STCA
23.11.1998 in re V.-R. (confermata dal TFA con sentenza 18.6.1999), nella
quale é stato classificato negli infortuni di grado medio, l’incidente della
circolazione in cui il veicolo su cui viaggiava l’assicurata si é frontalmente
scontrato con un’autovettura condotta da un individuo in stato d’ebrietà;
-
STCA
10.3.1999 in re D.-F., nella quale é stato riconosciuto essere di grado
medio al limite della categoria inferiore, l’incidente in cui il
veicolo su cui viaggiava l’assicurata é stato tamponato
sul lato posteriore sinistro da un’autovettura imprudentemente uscita
da un dare precedenza;
-
STCA
27.7.1999 in re D., nella quale é stato riconosciuto essere di
grado medio al limite della categoria inferiore, l’incidente in cui
il veicolo su cui viaggiava l’assicurata, fermo ad
un semaforo, é stato tamponato da tergo da un’autovettura che
la seguiva.
Il
giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4.3.. Per
ammettere l’adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati o la particolare
intensità dei fattori effettivamente intervenuti. Ciò non é tuttavia qui il
caso.
Né
l’incidente della circolazione stradale 1° marzo 1998 si é svolto secondo
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari né il
ricorrente ha riportato delle lesioni somatiche particolarmente gravi.
Non si
può neppure parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica né
di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico errato che
ha notevolmente aggravato gli esiti dell’infortunio. A questo proposito, si
ricorda che - per i soli postumi somatici - la cura medica (in sostanza, si é
trattato di trattamenti fisioterapici) ha potuto venire chiusa già nel corso
del mese di maggio 1998, a distanza di neppure 3 mesi dal giorno
dell’infortunio.
L’inabilità
lavorativa non é affatto stata lunga, considerando che __________ - sempre per
le sole sequele organiche dell’infortunio assicurato - é stato riconosciuto
abile al lavoro nella misura del 50% a decorrere dal 4 maggio 1998 e in misura
completa già a partire dal 25 maggio successivo.
Infine,
sapere se il criterio dei dolori somatici persistenti é o meno soddisfatto non
é qui determinante, siccome questo criterio, da solo, non sarebbe comunque sufficiente
per ammettere l’adeguatezza della relazione di causalità fra l’evento
infortunistico ed i disturbi accusati dall’insorgente.
Se ne
deduce che l’infortunio del 1° marzo 1998 non ha avuto, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione dei disturbi psichici di cui ha sofferto __________. In
siffatte condizioni, l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi,
essere ammessa.
Ritenuto
come l’Istituto assicuratore convenuto non possa essere considerato
responsabile per l’affezione psichica accusata dal ricorrente, l’impugnata
decisione su opposizione é senz’altro meritevole di tutela.
2.8. L’insorgente
ha infine preteso essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
2.8.1. Secondo
l’art. 108 cpv. 1 LAINF i Cantoni regolano la procedura dei rispettivi
Tribunali delle assicurazioni. Una delle condizioni da osservare è la seguente:
"
dev’essere garantito il diritto di patrocinio.
Se le circostanze lo giustificano, al ricorrente è accordata l’assistenza
giudiziaria gratuita” (art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF).
2.8.2. Secondo la
giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria
si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 114).
Con
riferimento ad una disposizione analoga all’art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, in
materia di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), il TFA ha
statuito che la concessione dell’assistenza giudiziaria è subordinata alle
seguenti condizioni (STFA non pubbl. del 2.9.1994 in re J.P.H; DTF 108 V 269;
103 V 47; 98 V 117; cfr. anche ZBL 94/1993 p. 517):
a) il
richiedente deve trovarsi nel bisogno.
L'indigenza
posta alla base dell'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS deve essere interpretata in
modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (STFA
non pubbl. citata).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare
se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e
delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115
V 195, il coniuge o i genitori, Cocchi-Trezzini, Codice di procedura civile
ticinese, Lugano 1993, ad art. 155, p. 237). L’obbligo dello Stato di accordare
l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento
derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in
linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far
capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155,
p. 237 e giurisprudenza ivi citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il
limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni
sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai
fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.
7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più
mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia
(STFA non pubbl. succitata p. 3).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
Nella
sentenza apparsa recentemente in SVR 1998 UV11, p. 29ss., il TFA ha, d’altro
canto, ritenuto che il fatto di ricevere prestazioni complementari non permette
senz’altro di concludere che il richiedente sia indigente.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 236 no. 5).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Essa deve tuttavia
essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a
partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della
procedura (DTF 118 Ia 369ss.).
Da
un punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della domanda di assistenza
giudiziaria (DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso
tra domanda e decisione è importante (cfr., anche, Cocchi-Trezzini, op. cit.,
ad art. 155 p. 236 no. 2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
b)
l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato.
Il
TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella
misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte
oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF
119 Ia 265/6).
c)
il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole.
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di
condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui
si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 157 p.
42 N 4).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito
favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente
severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,
il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso
che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A. D.).
2.8.3. Nel caso di
specie, dagli atti di causa risulta che __________ é stato licenziato dalla
ditta __________ SA con effetto a contare dal 31 agosto 1998 (doc. _). D’altro
canto, l’Istituto assicuratore convenuto ha cessato di corrispondergli
l’indennità giornaliera a partire dal 25 maggio 1998.
L’assicurato,
a causa delle note turbe psichiche, ha ritrovato la propria capacità lavorativa
a far tempo dal 1° maggio 1999 (cfr. doc. _). Solo a quel punto, egli ha potuto
iscriversi all’Ufficio del lavoro italiano (VI). A notare, al riguardo, che
l’indennità versata ai frontalieri disoccupati corrisponde - per il 1999 - al 35%
dell’ultimo salario lordo percepito in Ticino (Legge n. 147/1997; importo
provvisoriamente stabilito in data 30 luglio 1999 con circolare n. 164
dell’INPS).
Dalle
tavole processuali risulta altresì che la moglie dell’insorgente, __________,
non esercita attività lucrativa alcuna (cfr. dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà 19.7.1999, acclusa a VI).
In simili
circostanze - vista l’esiguità delle entrate di cui può disporre e pur
considerando che il costo della vita in Italia é leggermente inferiore a quello
in Ticino - __________ non può che essere considerato indigente. Pertanto,
l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria deve essere
accolta, essendo adempiuti anche gli altri presupposti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria é accolta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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