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Numero d'incarto:
35.1999.75
Data decisione, Autorità:
17.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00075
mm/gm
Lugano
17 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza
del 21 giugno 1999 del TFA nella causa promossa con ricorso 26 giugno 1997
(35.97.00059) da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 4 aprile 1997 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 18
agosto 1993, - all’epoca alle dipendenze della ditta __________ di __________
in qualità d’operaio ai premontaggi e, accessoriamente, occupato nella
distribuzione di stampati - é rimasto vittima, in sella al proprio scooter, di
un incidente della circolazione stradale, riportando contusioni a diverse parti
del corpo, in particolare alla spalla sinistra ed al ginocchio sinistro.
Il caso é
stato assunto dall’__________ che ha regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso - con decisione 21 novembre 1996 (doc. _), successivamente
confermata in sede d'opposizione (doc. _) - l’Istituto assicuratore ha
assegnato a __________ una rendita d’invalidità del 35% a decorrere dal 1°
novembre 1996 ed un’indennità per menomazione dell’integrità del 35%.
A notare
che l’incapacità lucrativa e la menomazione dell’integrità presentate
dall’assicurato, sono state valutate tenendo esclusivamente conto dei postumi
di natura fisica: l’assicuratore-infortuni ha, in effetti, negato la
propria responsabilità riguardo alle turbe psichiche, disturbi che non si
troverebbero in una relazione di causalità adeguata con l’infortunio 18 agosto
1993.
1.3. Statuendo
sul ricorso presentato dall’assicurato, il TCA, con sentenza 2 febbraio 1999,
ha accertato l'esistenza di un nesso di causalità, naturale ed adeguato, fra
l'evento traumatico 18 agosto 1993 ed i disturbi psichici accusati
dall'insorgente e rinviato la causa all'Istituto assicuratore convenuto
affinché si esprimesse, nuovamente, sul diritto a prestazioni (XXVII).
1.4. Contro la
pronunzia cantonale, l’__________ ha interposto ricorso di diritto
amministrativo al TFA. Nell’allegato ricorsuale, l’assicuratore-infortuni ha,
segnatamente, fatto valere che i disturbi psichici lamentati dall’assicurato
non si troverebbero in una relazione di causalità adeguata con l’evento
infortunistico dell'agosto 1993. Sempre secondo l'assicuratore LAINF, il
sinistro occorso a __________ andrebbe classificato fra gli infortuni di media
gravità, tuttavia al limite della categoria inferiore. D'altro canto, nessuno
dei fattori elaborati dalla giurisprudenza federale - neppure il criterio del
grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta a problemi somatici -
risulterebbe essere adempiuto in concreto.
1.5. Con sentenza
21 giugno 1999, il TFA ha parzialmente accolto il gravame dell’__________ nel
senso che, annullata la pronuncia cantonale, ha rinviato la causa al TCA
affinché emetta una nuova decisione dopo un complemento di istruttoria. Queste
le ragioni alla base del giudizio federale:
"nel
caso di specie, il tema di sapere se sia realizzato il presupposto di un nesso
di causalità adeguata deve rimanere indeciso. In effetti, per poter ammettere
l'esistenza di tale nesso tra un evento infortunistico e disturbi psichici
occorre dapprima stabilire, secondo il principio della probabilità
preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove in materia di assicurazioni sociali, se tra i menzionati elementi esista
un nesso di causalità naturale. Ora, detta questione di fatto non è stata
accertata in modo soddisfacente, dato che nessuno specialista in questo campo -
tranne il dott. __________, medico curante dell'interessato espressosi in
precedenti pareri - si è chinato sul problema delle turbe psichiche lamentate dall'assicurato
e tantomeno sul quesito di sapere se il danno alla salute, senza l'evento
infortunistico, non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato
nello stesso modo. Deve pertanto essere vagliato innanzitutto questo tema,
fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica" (STFA succitata, consid. 2b).
1.6. Riprendendo
l’istruttoria, questa Corte, con ordinanza 14 luglio 1999 (II), ha ordinato una
nuova perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al dottor __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
1.7. In data 3
marzo 2000, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (XII), il quale è stato immediatamente trasmesso alle parti per
osservazioni (XIII).
1.8. __________
ha preso posizione in data 10 marzo 2000 (XIV). L'__________ ha, da parte sua,
formulato le proprie osservazioni il 20 marzo 2000 (XV).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D.
C.).
Nel
merito
2.2. Come già
indicato al consid. 1.5., il TFA, con sentenza 21 giugno 1999, ha ordinato a
questa Corte d'esperire un complemento peritale volto ad accertare l'esistenza
o meno di una relazione di causalità naturale fra i disturbi psichici accusati
dall'assicurato e l'evento traumatico 18 agosto 1993.
Il TCA,
in data 14 luglio 1999, ha così ordinato l'esecuzione di una perizia
psichiatrica a cura del dottor __________. spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
L'esperto
designato dallo scrivente Tribunale - dopo aver approfonditamente investigato
__________ da un profilo psichico - ha diagnosticato:
"Disturbo
posttraumatico da stress (DSM 309.89)
Disturbo depressivo
non altrimenti specificato (DSM 311.00) con note ansie e a volte connotazioni
di attacchi di panico in personalità con preesistente disturbo
ossessivo-compulsivo (DSM 301.4)" (cfr. XII, p. 10).
ed ha
espresso il seguente apprezzamento:
"
Per quel che concerne la sua situazione psichica
concordo con il Dr.__________ (vedesi atti): siamo di fronte ad un disturbo
posttraumatico da stress, ad una sintomatologia depressiva ed ansiosa
cronificatasi negli anni ed in parte anche iatrogena, ad una personalità
che già prima dell'incidente aveva qualche particolarità con connotazioni di
tipo ossessivo-compulsivo (magari anche con esagerate gelosie,
un'accresciuta vulnerabilità) che però non incidono su quanto possiamo
osservare adesso. Certi disturbi di personalità possono sì favorire un disturbo
posttraumatico da stress (così come lo può fare una sintomatologia ansiosa) ma
essi non costituiscono comunque la causa di questo disturbo. E' dunque più che
probabile che il peritando, senza l'incidente in questione, avrebbe continuato
la sua vita senza mai sviluppare i disturbi che hanno ora connotazioni di
malattia vera e propria e codeterminando notevolmente la sua incapacità
lavorativa.
Quest'ultima, dal punto di vista
psichiatrico, è - a mio modo di vedere - almeno del 70% e dico questo (70% e non
100%) perché ho riscontrato nel paziente una certa volontà e disponibilità,
nonostante i suoi dolori, i suoi disturbi e la sua situazione psichica molto
compromessa, a voler cercare un lavoro per qualche ora al giorno anche se è
difficile immaginarsi una tale attività (quale ad esempio un compito di
portineria con l'aiuto della moglie). Complessivamente si deve dunque a mio
avviso parlare di un'incapacità lavorativa quasi totale.
Per quel che concerne il disturbo
posttraumatico da stress sono esaudite tutte le condizioni del DSM,
verosimilmente il disturbo si è instaurato qualche mese dopo l'incidente, non
come erroneamente viene descritto dal Dr.__________ (vedasi atto) solo dopo due
anni. Il riferimento temporale del collega coincide invece più o meno con
l'inizio delle difficoltà economiche del signor __________. Questo disturbo ha entità
di malattia e codetermina notevolmente l'incapacità lavorativa che - ripeto
La prognosi comunque rimane
piuttosto riservata: è trascorso troppo tempo dall'evento traumatico e non mi
stancherò mai di esprimere il mio dissenso rispetto all'__________ che, benché
in tutti questi ultimi anni in generale si consideri sempre più la componente
psichica nell'infortunistica, a quanto pare persiste nel chiudere occhi ed
orecchie, nonché il cuore. Sarebbe davvero ora che in un trattamento
postinfortunistico venisse integrata anche una componente psichica. Altrimenti
si finisce per ritrovarsi di fronte casi come questo in cui solo anni dopo
l'incidente si comincia a parlare della psiche, anni che sarebbero stati molto
preziosi da sfruttare terapeuticamente e che invece sono passati inutilmente ed
impediscono poi praticamente una soluzione della problematica mentre se si
fosse proceduto lege artis probabilmente non si sarebbe neppure sviluppata. In
una situazione come questa si dovrebbe proprio parlare di un danno iatrogeno
che sarebbe stato più che evitabile.
In ogni modo, nel caso specifico, vi è un
nesso naturale fra l'incidente ed il disturbo posttraumatico da stress e pure
la sintomatologia depressiva ed ansiosa. E' vero che il soggetto è già stato
ansioso in passato, ha pure avuto problemi di ossessioni ma questi, senza
l'incidente, non avrebbero mai portato ad un'incapacità lavorativa.
Dal punto di vista terapeutico - ripeto -
proporrei comunque una cura antidepressiva ed una cura di sostegno ma non credo
che a medio-lungo termine si possa riconquistare chissà quale capacità
lavorativa restante in più di quella attribuita al peritando, ossia maggiore del
30%".
Per quel
che riguarda la questione della causalità, a mente del dottor __________,
l'attuale stato psichico dell'assicurato é certamente una naturale
conseguenza dell'evento infortunistico 18 agosto 1993:
"2. Accerti
il perito l'esistenza o meno di un nesso causale naturale - perlomeno probabile
- fra l'infortunio del 18 agosto 1993 e lo stato psichico attuale
dell'assicurato.
Non vi è solo un probabile ma un sicuro nesso causale
naturale fra l'infortunio del 18 agosto 1993 e lo stato psichico attuale
dell'assicurato, come si può facilmente evincere anche dalla diagnosi posta,
ossia quella di disturbo posttraumatico da stress" (XII, risposta al quesito n. 3 di parte
ricorrente - la sottolineatura è del redattore).
"3. Da
quando sussistono disturbi psichici? Quale ne è il decorso a tutt'oggi?
Dobbiamo distinguere due tipi di sintomatologia:
quella preesistente all'incidente che
consiste in un disturbo ossessivo-compulsivo e sicuramente anche in una
personalità irascibile che però, nonostante situazioni critiche (per esempio
l'inserimento in una lista di possibili richiamati in Angola) non ha mai fatto
sì che il peritando scompensasse anche se ha perso qualche volta il controllo
arrivando alle mani (con la moglie, con il direttore dell'__________); come già
spiegato diffusamente questa di per sé non avrebbe mai portato ad
un'invalidità;
e
quella del disturbo posttraumatico da stress, chiaramente indotto
dall'incidente in questione nonché la sintomatologia depressiva ed ansiosa pure
reattiva all'incidente ed alle vicissitudini assicurative e legali ad esso
connesse.
Il
decorso di questi disturbi è piuttosto sfavorevole soprattutto perché si è
perso molto tempo prima di trattarli" (XII,
risposta al quesito n. 3 di parte convenuta - la sottolineatura è del
redattore).
Così come
già emerge dalla risposta fornita al quesito n. 3 di parte convenuta, il perito
giudiziario ha esplicitamente riconosciuto la presenza di turbe psichiche
preesistenti all'infortunio assicurato, consistenti in disturbi della
personalità "… (innanzitutto un disturbo ossessivo-compulsivo ma magari
anche qualche tratto di gelosia eccessiva)" (cfr. XII, risposta al quesito
n. 5.1. di parte convenuta). Il dottor __________ ha, ciò nondimeno, escluso
che essi possano essere la causa del diagnosticato disturbo posttraumatico da
stress:
"3. che
influsso gioca la personalità preesistente nell'elaborazione dell'infortunio?
La personalità preesistente dell'assicurato può aver facilitato
l'apparizione di un disturbo posttraumatico da stress ma non ne è la causa. Con
verosimilitudine preponderante il signor __________ non avrebbe mai sviluppato
gli attuali sintomi psichici se non avesse subito l'incidente in questione e le
relative conseguenze"
(XII, risposta al quesito n. 5.3. di parte convenuta).
"4. Oltre
all'infortunio sussistono altri fattori psichici che giocano un ruolo nella
genesi o nella persistenza dei disturbi?
Oltre all'infortunio non sussistono fattori psichici che giocano un
ruolo nella genesi della sintomatologia descritta, eventualmente fattori
psichici possono aver giocato un ruolo nella persistenza dei disturbi essendo
il peritando descritto come una personalità ossessiva ma - ripeto - anche senza
questa caratteristica avrebbe potuto sviluppare un disturbo posttraumatico da
stress" (XII, risposta al
quesito n. 5.4. di parte convenuta).
In
siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca
di fare capo alla valutazione espressa dal dottor __________, il cui referto
peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro
nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione
(cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui
deve essergli riconosciuta piena forza probante - può senz'altro venir ammessa
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra le turbe psicogene accusate
da __________ e l'evento infortunistico in questione, conclusione quest'ultima,
del resto, espressamente condivisa da ambedue le parti (cfr. XIV e XV).
2.3. Con il
proprio giudizio 2 febbraio 1999, il TCA aveva già attentamente vagliato la
questione dell'adeguatezza del nesso di causalità fra i disturbi psichici
accusati dall'insorgente e l'evento traumatico dell'agosto 1993, e ciò in applicazione
della giurisprudenza federale inaugurata dalla DTF 115 V140ss..
Allo
scopo d'evitare inutili ripetizioni, si fa semplicemente riferimento alle
argomentazioni esposte al considerando 2.5. della summenzionata pronunzia - che
si danno qui per integralmente riprodotte - argomentazioni dalle quali lo
scrivente Tribunale non intende affatto scostarsi.
Questa
Corte intende, comunque, esprimere alcune considerazioni riguardo al contenuto
del ricorso di diritto amministrativo interposto dall'__________ in data 3
marzo 1999.
In primo
luogo, la sentenza 22 settembre 1997 in re CMMB c. __________, citata a pagina
9, concerne una fattispecie totalmente diversa rispetto a quella ora sub
judice: là, in effetti, si trattava di stabilire a quali condizioni un danno
psichico provocato da uno choc nervoso, può essere ritenuto infortunio ai
sensi di legge.
In
secondo luogo, con riferimento alla pronunzia 11 novembre 1998 in re __________
c. R. (cfr. ricorso 3.3.1999, p. 9), non corrisponde assolutamente a verità che
l'inabilità lavorativa di natura organica ebbe una durata di quasi 4 anni. In
realtà, così come risulta chiaramente dal considerando 4 (p. 9), l'incapacità
lavorativa è stata, al massimo, di 1 anno e 4 mesi (12.4.1991-agosto
1992).
2.4. Lo scrivente
TCA, nei considerandi che precedono, ha assodato che le turbe psichiche
lamentate dall’assicurato si trovano in una relazione di causalità, naturale ed
adeguata, con l’evento infortunistico 18 agosto 1993.
Pertanto,
l’impugnata decisione dell’__________ - nella misura in cui le prestazioni sono
state fissate considerando unicamente i disturbi fisici di cui soffre
__________ - non può certo venir tutelata.
Si
giustifica, pertanto, un nuovo rinvio della causa all’assicuratore LAINF
convenuto affinché si esprima, mediante l’emissione di una decisione formale,
sul diritto a prestazioni, tenendo conto pure dei disturbi di natura psichica.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, l’impugnata decisione é annullata ed é accertata l’esistenza di un
nesso causale naturale ed adeguato fra l’infortunio 18 agosto 1993 ed i
disturbi psichici lamentati dall’insorgente, così come ai considerandi.
La causa
é rinviata all’__________ affinché si esprima nuovamente, mediante l’emissione
di una decisione formale, sul diritto a prestazioni (cfr. consid. 2.4.).
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’__________
verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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