AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.76
Data decisione, Autorità:
21.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00076
mm/tf
Lugano
21 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 12 aprile 1999 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
agosto 1987, __________, all'epoca alle dipendenze della Compagnia
d'assicurazioni ____________in qualità di __________, è inciampato accedendo
alla cabina di un lift che si era arrestata un poco più in alto rispetto al
livello del terreno, donde la formazione di una sorta di scalino (cfr. doc. _).
A seguito
del suesposto evento infortunistico, __________, per la prima volta il 3
settembre 1987, ha consultato il dottor __________, il quale pose la diagnosi
di "stato dopo frattura complessa tibio-fibulare; artrosi tibio tarsale
secondaria; dolori da squilibrio muscolare (statico?)" (doc. _).
Persistendo la sintomatologia dolorosa - localizzata tra il II ed il IV
metatarso del piede sinistro - il succitato medico curante ha inviato
l'infortunato da uno specialista in chirurgia ortopedica, il dottor __________,
il quale, a livello terapeutico, non è andato oltre il prescrivere l'utilizzo
di un "plantare con sostegno retrocapitale" (doc. _).
Il caso è
stato assunto da __________, la quale ha pure corrisposto le prestazioni
assicurative.
1.2. Nel corso
del mese di febbraio 1990, __________ ha annunciato una prima ricaduta
dell'infortunio dell'agosto 1987, ricaduta regolarmente assunta da __________
(doc. _).
In data 8
febbraio 1990, l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento di correzione
del V dito, eseguito dal dottor __________ presso la Clinica __________ (doc.
_).
Sentito,
in particolare, il parere espresso dal dottor __________ (doc. _), all'epoca
suo medico di fiducia, l'assicuratore LAINF ha riconosciuto l'assicurato
totalmente inabile al lavoro per il periodo 18 gennaio-15 aprile 1990. A
contare dal 16 aprile 1990, egli ha ritenuto estinto il nesso di causalità
naturale fra i disturbi ulteriormente accusati da __________ e l'infortunio
assicurato.
1.3. Una seconda
ricaduta è stata annunciata in data 8 agosto 1996 (doc. _).
Con
decisione su opposizione 23 maggio 1997 (doc. _) - confermativa di un
provvedimento emanato in precedenza - __________ ha negato il proprio obbligo
contributivo a far tempo dal 16 aprile 1990, data a partire dalla quale si è
ritenuto che __________ avesse raggiunto lo status quo sine a margine
dell'evento traumatico 20 agosto 1987.
La
suddetta decisione su opposizione è cresciuta in giudicato incontestata.
1.4. L'assicurato
ha annunciato una terza ricaduta il 15 maggio 1998 (doc. _). Dal rapporto 26
aprile 1998 del dottor __________, generalista, emerge che, nel frattempo,
sarebbe subentrato un netto peggioramento nello stato di salute di __________.
Il poc'anzi citato medico curante ha, peraltro, giudicato "… per lo meno
azzardato negare ogni valore di peggioramento delle condizioni patologiche
dell'evento infortunistico in oggetto e limitare la durata del peggioramento
avvenuto alla data del 15.4.90" (doc. _), postulando, finalmente,
"…una nuova valutazione specialistica interdisciplinare …" (doc. _).
L'assunzione
di questa terza ricaduta è stata rifiutata dall'assicuratore infortuni con
decisione formale 11 novembre 1998 (doc. _), il cui contenuto è stato, a
seguito dell'opposizione interposta da __________, sostanzialmente confermato
in data 12 aprile 1999 (doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso 7 luglio 1999, l'assicurato, rappresentato dall'avv.
__________, ha chiesto che __________ venga condannata a corrispondergli le
prestazioni assicurative in relazione alla ricaduta annunciata in data 15
maggio 1999.
Queste,
in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
… secondo il ricorrente, e richiamato il
certificato medico del dottor __________ del 26 aprile 1998 qui annesso quale
doc. C, e come del resto ribadito da diversi medici nel corso di tutti questi
anni, gli attuali disturbi del signor __________ alla gamba infortunata
sicuramente (o almeno con probabilità preponderante) in nesso di causalità
naturale ed adeguata con l'evento del 20 agosto 1987. Del resto, i rapporti
medici del dottor __________ e del dottor __________ non possono essere
considerati, nella misura in cui considerano una dinamica del sinistro del
tutto diversa da quella effettivamente successa. Si chiede quindi
conseguentemente che il qui ricorrente venga sottoposto a perizia medica a
mezzo di un istituto universitario.
Del resto, il dottor __________ ha
confermato che il paziente, prima dell'evento del 1987, aveva sempre potuto
praticare ogni attività senza problemi, e che in ogni caso lo stato del
ricorrente era peggiorato a far tempo dalla perizia effettuata dal dottor
__________.
Si chiede quindi che il presente caso venga
assunto dall'assicuratore LAINF, che dovrà procedere all'erogazione delle
prestazioni, le quali dovranno essere fissate a mezzo di decisione separata
oppure direttamente da codesto Tribunale nel caso in cui le risposte ai quesiti
peritali dovessero essere esaurienti in merito.
Non solo ma il fatto di negare il nesso di
causalità naturale (ed adeguato), facendo invece risalire il tutto al sinistro
del 1962 in palese contraddizione con quanto emerge dalle relazioni dei dr.
__________ e __________ richieste dalla medesima assicurazione nel 1990. I due
medici, dopo attenta valutazione, avevano asserito che i disturbi lamentati
dal paziente sono imputabili all'infortunio del 20.08.1987, in quanto questo
infortunio ha provocato l'inizio dei dolori. Del resto, se il sig.
__________ non fosse stato vittima in quell'occasione dell'infortunio non
avrebbe lamentato i persistenti dolori proprio a partire da quella determinata
data" (I).
1.6. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
1.7. Pendente
causa, il TCA ha provveduto a richiamare dall'AI la perizia allestita dal
__________ di __________ in data 19 gennaio 1996 (VII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se i disturbi alla salute
accusati da __________ in occasione della ricaduta annunciata nel corso del
maggio 1998, si trovano ancora in una relazione di causalità, naturale ed
adeguata, con l'evento traumatico del 20 agosto 1987.
2.3. Ai sensi
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale,
d’infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L’assicuratore
LAINF é, ciò nondimeno, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra
l’infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità
naturale ed adeguato.
2.4.1. In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre
ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o,
quantomeno, non con la stessa gravità.
Non è
necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla
salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992,
pag. 51ss.; DTF 112 V 30, consid. 1a, 113 V 307 consid. 3a, 113 V 321, consid.
2a; RAMI 1988 U40 pag. 129; RAMI 1988 U37 pag. 52; RAMI 1986 p. 337).
L'esistenza
del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla
luce dei rapporti medici.
In
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile
all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114
V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di
causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta
(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 51).
2.4.2. Si ha,
invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e il danno alla
salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il
secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza
generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V
135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).
Il nesso
di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato
fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi
(idoneità generale e non solo per rapporto al caso di specie). Con l'avvertenza,
nota il TFA in DTF 112 V 3ss., che l'esigenza dell'idoneità generale non deve
indurre a prendere unicamente in considerazione quelle conseguenze di un infortunio
che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi effetti sul corpo, sono solite
verificarsi (DTF 113 V 307).
Una causa
non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o
addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé
stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali
possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87 II 127 e 96 II
396).
La
singolarità non deve intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. È
ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto,
solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre
con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa
(cfr. DTF 113 V 307).
L'idoneità
a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura
dell'evento (idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi
statisticamente).
2.5. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 277 - sulle nozioni di ricaduta ed
esiti tardivi, cfr., ad esempio, DTF 123 V 138).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità.
2.6. Dalle tavole
processuali emerge che __________, nel lontano 1962 - allorquando ancora non
era assicurato contro gli infortunio presso _________________ - si fratturò la
tibia ed il perone della gamba sinistra. La frattura venne trattata con
osteosintesi. Fu, in particolare, necessaria una fissazione fibula-tibia con
osteotomia della fibula 7 cm sopra la punta del malleolo e fissazione
prossimale e distale della fibula alla tibia con viti (cfr. X1: rapporto
17.1.1996 del dottor __________).
In data
20 agosto 1987, l'assicurato è nuovamente rimasto vittima di un infortunio,
annunciato a La __________ con il formulario "infortunio-bagatella
LAINF" (doc. _). Da quest'ultimo documento risulta che il ricorrente è
caduto in avanti per aver inciampato in una sorta di scalino formatosi in ragione
del fatto che la cabina dell'ascensore si era arrestata un poco più in alto
rispetto al livello del terreno.
Nelle
successive settimane, l'insorgente ha consultato, dapprima, il dottor
__________, spec. FMH in medicina interna e, in seguito, il dottor __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Dallo
scritto 6 ottobre 1987 del dottor __________, indirizzato al collega
__________, risulta, segnatamente, quanto segue:
"
… mi sembra di trovarmi di fronte ad uno
squilibrio statico della gamba sx in una situazione dopo frattura. Non riesco a
reperire una causa organica nuova che possa spiegare questa dolenzia.
D'altro canto anche in seguito ad una
fisioterapia posturale intensa e dopo aver tentato anche l'introduzione di un
supporto plantare non si è ottenuto nessun miglioramento. Potrebbe essere
compatibile con un neurinoma?
Ritengo ora opportuno soprattutto visto le
insistenze del paziente un consulto specialistico per far luce in questo
quadro. Non escludo possa essere presente un certo aggravamento da parte del
paziente (richiesta di rendita?).
Faccio notare che finora il paziente non si
è mai lamentato di problemi ossei o articolari" (doc. _ - la
sottolineatura è del redattore).
è stato visitato in due occasioni dal dottor __________, il 5 ed il 19 ottobre
1987, il quale ha diagnosticato degli esiti dopo contusione all'avampiede
sinistro con metatarsalgie diffuse, nonché degli esiti dopo vecchia frattura di
tibia e perone alla gamba sinistra, consolidata dopo cura conservativa e
prescritto l'utilizzo di un plantare con sostegno retrocapitale (cfr. doc. _).
In
coincidenza con l'annuncio della prima ricaduta, persistendo i dolori a livello
dei metatarsi (in particolare il V), l'assicurato è stato sottoposto, da parte
del dottor __________, ad un intervento di correzione del V dito (doc. _).
In data
20 marzo 1990, ha avuto luogo una visita di controllo presso il medico di
fiducia de La __________, il dottor __________. Quest'ultimo specialista - dopo
aver posto la diagnosi di stato dopo contusione del ginocchio, ma anche
dell'avampiede sinistro, il tutto in un soggetto già presentante esiti di una
pregressa frattura complicata-esposta, biossea, della gamba sinistra, trattata
cruentemente e con un residuato V dito, divenuto iperdoloroso in seguito - così
ha discusso la questione della causalità:
"
… i disturbi lamentati, che hanno reso non più
ulteriormente dilazionabile il già precedentemente prospettato intervento
correttivo, sono imputabili prevalentemente all'infortunio del 20.8.87, nel
quadro di un intervenuto permanente aggravamento.
In via di principio, la relazione potrebbe
anche essere qualificata solo parziale e segnatamente nel limite del 50%.
Tuttavia, trattandosi di un caso LAINF e come anche concertato con l'operatore,
dr. M. __________, per essere certi di tener equamente conto di tutti i fattori
appare proponibile l'assunzione della ricaduta, sino al ripristino dello stato
"quo ante", con il riconoscimento di un'incapacità lavorativa del:
100% dal 18.1.90 al 15.4.90
0% dal 16.4.90, epoca in cui
dovrebbe essere
ritenuto esaurito il subentrato
aggravamento, ancora imputabile all'infortunio del 20.8.87" (doc. _, p. 8 - la sottolineatura è del redattore).
Proprio
sulla base delle indicazioni fornitegli dal dottor __________, l'assicuratore
LAINF ha provveduto a chiudere la ricaduta a contare dal 16 aprile 1990, data
dalla quale all'evento traumatico assicurato non è più stato riconosciuto alcun
ruolo causale.
Nell'agosto
1996, __________ ha provveduto ad annunciare una seconda ricaduta
dell'infortunio 20 agosto 1987.
Per
giudicare circa un suo relativo obbligo prestativo, l'assicuratore convenuto ha
invitato il ricorrente a sottoporsi ad una visita di controllo presso il dottor
__________, il quale ha categoricamente negato che i disturbi accusati
dall'assicurato alla caviglia ed al piede sinistri potessero ancora essere
considerati una naturale conseguenza dell'infortunio sopravvenuto in data 20
agosto 1987:
"· esiti
d'infortunio nel 1962 allorquando il paziente subì un trauma all'arto inferiore
sinistro con frattura biossea, trattata cruentemente mediante plurimi
interventi. La guarigione è avvenuta con netta deviazione della gamba sinistra
in valgo associata a paresi del nervo fibularis;
· esiti di asserito trauma alla caviglia
nel 1980 di cui non siamo in possesso di atti medici. Il paziente, a
quell'epoca, non era alle dipendenze di __________. Sui radiogrammi di quel
mentre, secondo quanto documenta la perizia medica del collega Dott.
__________, si osservava un'artrosi post-traumatica con presenza di maggiore
trasparenza, ogivale, in sede malleolare esterna. Questo documento depone per
un iniziale processo degenerativo della caviglia sinistra su base dei netti
disturbi di staticità da ricondurre agli esiti dell'incidente del 1962;
· esiti di asserito infortunio in data 20
agosto 1987 nel quale il paziente avrebbe subito una contusione al ginocchio
sinistro e ai metatarsi del piede sinistro. Dagli atti medici di quell'epoca si
evince che essenzialmente si trattò di una contusione dei metatarsi sede di
precedente problematica congenita. Il caso fu assunto in maniera largheggiante
e chiuso, con il ripristino dello stato quo ante, a partire dal 16.4.1990.
CAUSALITÀ:
Alla luce di quanto testé indicato, si
nega quindi qualsivoglia causalità probabile, preponderante o sicura fra
l'evento del 20.8.1987 e la sintomatologia accusata dal paziente. Purtroppo
lo stato dell'arto inferiore sinistro è da ricondurre in misura preponderante
con gli esiti del grave infortunio del 1962 interessante l'arto medesimo.
Le
ulteriori prese di posizione da parte del Servizio Accertamento Medico
dell'Assicurazione Invalidità possono essere delucidatorie confermando quanto
sopra.
Non
nego che la situazione sociale e globale dell'interessato sia assai precaria
nondimeno questo ci esime dall'eseguire una valutazione obbiettiva della
situazione" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Nel
quadro della procedura d'opposizione, le parti hanno deciso - di comune accordo
- l'esecuzione di una perizia specialistica, affidata al dottor __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica a __________, il quale ha consegnato la
propria valutazione della fattispecie nel referto 30 aprile 1997. Dopo aver
ricostruito, in maniera minuziosa, i dati anamnestici riguardante il qui
ricorrente ed aver, altrettanto compiutamente, descritto lo status ortopedico
del suo arto inferiore sinistro, il dottor __________ ha posto la seguente
diagnosi:
"
Arthrose et ankylose en équin de la
tibio-tarsienne, défaut d'axe en valgum du tibia avec hallux valgus consécutif.
Perésie motrice du sciatique poplité externe
et syndrome post-trombotique stade A, le tout séquellaiere de la fracture des
deux os de la jambe gauche remontant à 1962.
Etat après contusion du membre inférieur
gauche en 1987" (doc. _).
Rispondendo al quesito n. 5 postogli dalle parti, il consultato
specialista ha avuto modo d'affrontare la questione riguardante l'eziologia dei
disturbi accusati da __________ a livello della gamba sinistra, esprimendo un
parere del tutto analogo a quello manifestato, tempo prima, dal medico di
fiducia de La __________, il dottor __________:
"5.1. Aux termes de la
vraisemblance prépondérante, et en considérant l'état préexistant présenté par
l'assuré (en particulier conséquences accident de 1962), existe-il un rapport
de causalité naturelle entre le diagnostic posé et l'accident du 20.8.87?
Non.
En
heurtant son genou et son membre inférieur gauche contre le fond de
l'ascenseur, Monsieur __________ s'est fait une contusion de son membre
inférieur gauche qui présentait déjà à cette date les séquelles sévères de
l'accident de 1962 retenu sous point no. 4.
Cette
situation a été documentée dans le rapport du 6 octobre 1987 du Dr. __________.
5.2. L'accident
du 20.8.1987 a-t-il causé une aggravation durable ou passagère de l'état de la
santé de l'assuré?
Il
est possible qu'il y ait eu une aggravation passagère de la situation, mais
certainement pas durable et même si l'on doublerait, étant donné les antécédents,
le temps de récupération, il faut quand même signaler que la __________ a déjà
été généreuse en acceptant de prendre en charge le traitement en 1990 en
s'alignant aux propos de l'expertise du Dr. __________.
5.3. Quand
est-ce que le status quo ante/sine a été atteint?
Avec
la date de clôture du dossier par le Dr. __________, c'est-à-dire le 18
novembre 1987.
Afin
de ne pas compliquer ce dossier déjà chargé, je vous propose d'accepter
l'argumentation de l'expertise du Dr. __________ et de considérer ce dossier
comme clos avec la date du 16 avril 1999.
A
partir de cette date, il faudra au moins accepter la condition du status quo
sine" (doc. _).
Con la decisione su opposizione 23 maggio 1997 (doc. _), La
__________ ha fatto proprie le conclusioni a cui é pervenuto il dottor
__________ ed ha, di conseguenza, negato il proprio obbligo contributivo in
ragione di un estinto nesso di causalità naturale fra i disturbi alla salute
fatti valere da __________ e l'evento infortunistico assicurato.
La
summenzionata decisione su opposizione è finalmente stata accettata
dall'assicurato che ha omesso d'impugnarla innanzi a questo TCA.
Nel corso
del mese di maggio 1998, all'assicuratore LAINF convenuto è pervenuto un terzo
annuncio di ricaduta dell'infortunio 20 agosto 1987 (doc. _). Unitamente
all'annuncio, è stato prodotto un certificato del dottor __________,
generalista, documento che, perlomeno nelle intenzioni di __________, dovrebbe
avvalorare la tesi dell'esistenza di una relazione di causalità naturale fra
danno alla salute lamentato ed evento traumatico assicurato. A notare che il
suddetto medico curante attribuisce grande importanza al fatto che i disturbi
accusati dal suo paziente - il quale, in precedenza, avrebbe sempre potuto esercitare
attività sportive - si sarebbero aggravati proprio in coincidenza con
l'infortunio dell'agosto 1987:
"
Ho preso visione degli atti medici consegnatimi,
in particolare la decisione della __________ 23 maggio 1997, il rapporto medico
del Dr. __________ del 30 aprile 1997, il risultato della RM della caviglia
sinistra 24.9.97.
Ho avuto occasione di vedere e visitare il
signor __________ in data 17.2.98 nel mio studio.
Come prima impressione devo segnalare che
la meccanica dell'infortunio del 20.8.97 sembra sia stata completamente
travisata.
In effetti il __________ si è trovato di
fronte l'ascensore sollevato dal piano appartamento di almeno 60 cm.
Quindi non "formando uno scalino"
come descritto nella decisione su opposizione del 23 5 97 ma formando una
specie di voragine dove il ________ è scivolato con una metà del corpo.
Alla visita del 17 2 98 ho trovato un
paziente con gravi difficoltà deambulatorie, con atteggiamento antalgico con
forte valgismo del ginocchio e della tibiotarsica sin.
Deviazione scoliotica della colonna
vertebrale come conseguenza della alterazione statica dell'arto inferiore sin.
Nell'infortunio del 20 8 87 il __________
ha riportato la contusione della tibiotarsica, ginocchio, coscia sinistra, anca
sinistra, scivolando come da lui spiegato, sotto il pavimento dell'ascensore
che si era arrestato a 60 cm dal suolo.
E' evidente che il __________ era già
allora portatore delle conseguenze dell'infortunio del 1962 e di una non ben
precisata problematica genetica preesistente ai metatarsi del piede sinistro.
E' certo che l'arto inferiore sinistro è
stato sede di accadimenti infortunistici e non che l'hanno portato a subire
indagini come l'artroscopia del ginocchio, l'intervento sul 5 dito per la
deviazione congenita, e questo anche prima dello infortunio del 20.8.87.
E' però pure accertato che l'infortunato ha
potuto sempre praticare attività sportiva senza disturbi particolari fino
all'evento del 20.8.87.
Lo stato attuale é nettamente peggiorato,
stando a quanto asserisce il paziente, rispetto a quello constatato il 5.3.97
del Dottor __________.
Non mi addentro in una descrizione
clinicamente obiettivabile della situazione dell'apparato muscoloscheletrico
dell'arto inferiore sinistro, che è compito di una auspicabile ulteriore visita
specialistica di controllo.
E' a mio parere per lo meno azzardato
negare ogni valore di peggioramento delle condizioni patologiche all'evento
infortunistico in oggetto e limitare la durata del peggioramento avvenuto alla
data del 15.4.90.
E' del resto ragionevole considerare
l'evento del 20 8 87 come determinante per il cambiamento sensibile delle
abitudini di vita del paziente.
Quindi ragionevole anche la conclusione che
un accadimento di tale importanza abbia assunto forza preponderante nella
sequela del progressivo peggioramento.
Ritengo accettabile la esposizione dei
sintomi dolorosi fattami dal paziente, e mi sembra coscienzioso chiedere almeno
il consenso per una nuova valutazione della portata e della forza determinante
dall'infortunio in oggetto.
Chiedo pertanto alla __________ di
assegnare al __________ la possibilità di tale nuova valutazione specialistica
interdisciplinare, nella piena coscienza e certezza dell'importanza che
l'evento infortunistico del 20 8 87 ha rivestito nell'evoluzione dello stato di
invalidità del signor __________i." (doc. _)
Il dottor
__________, in data 28 ottobre 1998, ha ancora avuto modo di commentare,
criticamente, il contenuto del certificato 26 aprile 1998 del dottor
__________, consigliando a __________ di rifiutare la presa a carico della
ricaduta:
"
Il caso è stato valutato e definito da parte mia
a suo tempo ed in seguito il paziente è stato ancora esaminato dal Dott.
__________, chirurgo ortopedico; molto semplicemente non vi sono reliquati
infortunistici riguardanti i pregressi asseriti infortuni annunciati a
__________ e non vi è più alcun nesso di causalità naturale fra gli infortuni
assicurati da __________ e i disturbi attualmente lamentati dal paziente.
Per altro sottolineo come le versioni sulla fattispecie denunciata stanno
mutando: inizialmente si trattava di un gradino, ora siamo giunti a cm. 60 di
voragine nella quale il protagonista vi sarebbe scivolato con metà corpo.
Nondimeno queste indicazioni non hanno alcun valore dal profilo assicurativo-legale
essendo di norma la prima versione quella valida e facente stato. D'altro
canto, anche ammesso che il signor __________ fosse finito nella presunta
voragine, le constatazioni mediche successive non indicarono lesioni plausibili
od evidenti.
Del resto non nutro alcun dubbio riguardo
il fatto che questa persona sia un autentico caso sociale cosicché se
come tale vorrete considerarlo, si tratta di una diversa disquisizione che non
capisco perché dovrebbe essere "benedetto" dal servizio medico
assicurativo.
Ribadisco che, dal profilo medico, il caso
è definitivamente chiuso, non vi sono ricadute e, nel caso, non ne
possono essere riconosciute altre nuove soprattutto sulla base dei certificati
sottoscritti dal dott. __________: il fatto che il collega in occasione della
visita del 17.2.1998 abbia trovato il paziente con gravi difficoltà
deambulatorie, atteggiamento antalgico e con forte valgismo del ginocchio e
della tibiotarsica sinistra, deviazione scoliotica della colonna vertebrale
come conseguenza della alterazione statica dell'arto inferiore sinistro è
certamente plausibile ma si tratta di uno stato conseguente all'infortunio del
1962 e non certamente ai fatti del 1987.
Pertanto, alla luce del mio precedente
rilevamento, confortato dall'approfondimento specialistico del collega
ortopedico, non vi sono ulteriori riesami da considerare o altro da
aggiungere" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
2.7. Con il
ricorso 7 luglio 1999, viene contestato l'univoco apprezzamento espresso dagli
specialisti consultati da La __________, i dottori __________ e __________,
considerato non suscettibile d'infirmare il valore probante dell'ulteriore
documentazione medica presente agli atti, segnatamente i rapporti dei dottori
__________ e __________, così come la certificazione 26 aprile 1998 stilata dal
dottor __________. A mente di __________, le conclusioni a cui sono pervenuti i
dottori __________ e __________ sarebbero, inoltre, viziate dal fatto d'aver
considerato "…una dinamica del sinistro del tutto diversa da quella
effettivamente successa" (I, p. 6).
Tutto ben
considerato, questa Corte non ritiene di dover dar seguito alle censure
sollevate dall’insorgente, ritenendo che l’opinione dei dottori __________ e
__________ possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che
ora lo occupa. L'assicuratore LAINF convenuto ha, quindi, correttamente negato
il proprio obbligo contributivo in relazione alla ricaduta annunciata
dall'insorgente nel maggio 1998, ritenendo che i disturbi alla salute fatti ivi
valere non potevano più essere considerati una naturale conseguenza
dell'infortunio 20 agosto 1987.
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202
consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13
febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza
TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere
sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 p. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162
consid. 2b).
Come
poc’anzi detto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente
di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni
dello specialista in chirurgia ortopedica consultato dall’__________, se si
considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo
sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209;
sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre
1983 in re M.; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in
materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in
linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però,
essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996
pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re
UAI c. F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
2.8. Il medico
curante dell'assicurato, il dottor __________ i, ha cercato di relativizzare la
fondatezza scientifica delle conclusioni a cui sono pervenuti gli specialisti
__________ e __________ a proposito dell'eziologia dei disturbi accusati dal
suo paziente, sostenendo che la dinamica dell'evento infortunistico sarebbe
stata "… completamente travisata" (doc. _). In effetti, __________
non sarebbe semplicemente inciampato in uno scalino creatosi in ragione del
fatto che la cabina del lift si era arrestata un poco più in alto rispetto al
livello del suolo; egli sarebbe, bensì, scivolato con metà del corpo in una
sorta di voragine creatasi sotto il pavimento della cabina dell'ascensore,
riportando lesioni ben più gravi rispetto a quelle ritenute dai medici
consultati da La __________ (cfr. doc. _: "contusione della tibiotarsica, ginocchio, coscia
sinistra, anca sinistra").
La suesposta dinamica, descritta - per la prima volta - dal dottor
__________i, nel suo certificato 26 aprile 1998, non può venir considerata
dallo scrivente TCA, nella misura in cui è si trova in contrasto con la
versione dei fatti costantemente fornita nel passato. In effetti, secondo la
dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
- 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331
- 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha dato
immediatamente dopo l'infortunio, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche.
Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime
constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (DTF 115 V 143
consid. 3c; RAMI 1988 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.;
RDAT II-1994 p. 189).
In sede
d'annuncio d'infortunio-bagatella LAINF 4 settembre 1987, così è stato
descritto l'evento 20 agosto 1987:
"
L'ascensore si è fermato un po' più in alto, formando
uno scalino nel quale sono inciampato e sono caduto in avanti" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
La
medesima descrizione dell'accaduto figura - tralasciando a proposito di citare
i referti dei dottori __________ e __________ - ad esempio, nel rapporto 6
ottobre 1987 del dottor __________ (doc. _: "All'inizio di quest'anno
entrando in un lift (che sembra non avesse raggiunto il livello normale) prese
un colpo al piede sx …") oppure nella relazione peritale 23 marzo 1990 del
dottor __________ (doc. _: "… intenzionato a recarsi da un cliente,
portando una valigia, l'ascensore si fermava più in alto del piano giusto, per
cui uscendo, sarebbe accidentalmente inciampato nel dislivello, cadendo in
avanti …).
Infine,
non può neppure essere ignorato il fatto che, nell'opposizione 3 febbraio 1997,
è stato l'assicurato stesso ad aver esplicitamente ripreso la versione
risultante dall'annuncio d'infortunio 4 settembre 1987 (cfr. 10, p. 2 in
fine), ragione per cui appare perlomeno curioso che ora egli pretenda che
il TCA abbia a considerarne una diversa.
Il dottor
__________ ha, in seguito, affermato che l'infortunio 20 agosto 1987 avrebbe
provocato un aggravamento duraturo dello stato di salute di __________, motivo
per cui definisce "per lo meno azzardato" (doc. _) sostenere che il
suddetto evento traumatico avrebbe giocato un ruolo causale soltanto sino al 15
aprile 1990. Decisivo, a mente del medico curante, sarebbe la circostanza che
il ricorrente, dopo essere rimasto vittima dell'infortunio assicurato, avrebbe
dovuto abbandonare ogni attività sportiva, attività da sempre praticate senza
problema alcuno.
Nella
misura in cui il dottor __________ difende la tesi dell'esistenza di un legame
causale fra l'infortunio ed i disturbi al membro inferiore sinistro, poiché
questi ultimi si sarebbero manifestati soltanto dopo di esso, il suo
apprezzamento è privo di pertinenza scientifica e, come tale, non può essergli
riconosciuto quel valore probante necessario per derimere la lite. Va qui
rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere
apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto
una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V
341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; STCA
2.9.1999 in re M., a conoscenza del patrocinatore dell'assicurato; cfr., pure,
Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
D'altra
parte, nella recentissima sentenza pubblicata in RAMI 1999 U356, p. 570ss., il
TFA ha nuovamente ribadito che, in presenza di certificazioni emananti da medici curanti, il giudice può e deve tenere conto del fatto che, per esperienza,
essi si esprimono piuttosto in favore del proprio paziente (STFA 11.6.1997 in
re B., 22.2.1994 in re B. e 22.10.1984 in re P.; Plädoyer 6/94, p. 67; U.
Meyer-Blaser, op. cit., p. 31).
In sede
di ricorso, __________ - il quale, in occasione della seconda ricaduta, rinunciando
ad impugnare la decisione su opposizione 23 maggio 1997 de La __________,
aveva implicitamente riconosciuto la fondatezza delle conclusioni a cui erano
giunti i dottori __________ e __________ - ha osservato che le valutazioni
manifestate dagli stessi specialisti si troverebbero "… in palese
contraddizione con quanto emerge dalle relazioni dei dr. __________ e
__________ richieste dalla medesima assicurazione nel 1990. I due medici, dopo
attenta valutazione, avevano asserito che i disturbi lamentati dal paziente
sono imputabili all'infortunio del 20.08.1987, in quanto questo infortunio ha
provocato l'inizio dei dolori" (I, p. 7).
La
summenzionata obiezione non regge ad un attento esame della documentazione a
cui si riferisce l'insorgente. In realtà, le conclusioni a cui sono pervenuti i
dottori __________ e __________ non fanno altro che confermare quelle
espresse, anni prima, dai colleghi __________ e __________, i quali,
collegialmente, avevano deciso di fissare al 16 aprile 1990, la data in cui
__________ è reputato aver raggiunto lo status quo sine a margine
dell'infortunio 20 agosto 1987 (cfr., d'altronde, doc. _, risposta al quesito
peritale n. 5.3.: "Avec la date de la clôture du dossier par le Dr.
__________, c'est-à-dire le 18 novembre 1987. Afin de ne pas compliquer ce
dossier déjà chargé, je vous propose d'accepter l'argumentation de
l'expertise du Dr. __________ et de
considérer
ce dossier comme clos avec la date du 16 avril 1990" - la
sottolineatura è del redattore).
È, d'altro
canto, chiaro che se l'assicuratore LAINF convenuto, in occasione della prima
ricaduta, ha ammesso il proprio obbligo contributivo, è perché deve aver
riconosciuto che, all'epoca, i disturbi accusati dall'assicurato continuavano a
rappresentare una naturale conseguenza dell'infortunio dell'agosto 1987 (cfr.,
del resto, doc. _: rapporto 28.3.1990 del dottor M. __________). Ciò non
significa, ovviamente che il legame di causalità debba necessariamente
sussistere per tutto il resto della vita dell'insorgente!
Vero è
che la dottoressa __________, spec. FMH in neurologia - interpellata dal
__________ - ha accertato la presenza di una "… paresi parziale del nervo
peroneo sinistro, con debolezza alla retroflessione delle dita del piede,
…" (X2), patologia attribuita ad un infortunio avvenuto nel 1986 circa
(recte: 1987?). Il ricorrente ha, tuttavia, completamente omesso
d'indicare che, sempre secondo la succitata neurologa, "… questo disagio
non impedisce il paziente durante la guida e non vedo nessuna problematica
neanche alla semplice deambulazione. Questa dichiarazione concorda con i
risultati dei miei predecessori (dr. __________ e dr. __________) che non
portano pertanto ad un'invalidizzazione nella funzione d'impiegato
d'ufficio" (X2). Ed ancora: "Tengo a precisare che il signor
__________ sembra deciso a non più lavorare. Mi permetto pertanto supporre che
l'assicurato - con un'attitudine dimostrativa e sfuggente - cerca mezzi per
raggiungere i suoi scopi: l'ottenimento di una rendita d'invalidità, che dal
punto di vista neurologico, non gli spetta per nulla" (X2 - la
sottolineatura è del redattore).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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