AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.97
Data decisione, Autorità:
04.09.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00097
mm/sc
Lugano
4 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 1999
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 23 giugno 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2
gennaio 1997, __________ - dipendente dell'Impresa generale __________ di
__________ in qualità di muratore - è rimasto coinvolto in un incidente della
circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________,
riportando, così risulta dal certificato medico LAINF 18 febbraio 1997 del PS
dell'Ospedale regionale di __________a, una distorsione cervicale, una contusione
alla spalla destra nonché una contusione pretibiale destra (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con
decisione formale 12 marzo 1999, ha negato il proprio obbligo contributivo a
far tempo dal 1° febbraio 1999. A mente dell'__________, da un canto, i
disturbi organici ancora accusati non costituirebbero più una naturale conseguenza
dell'infortunio assicurato. D'altro canto, fra i disturbi psichici e l'evento
traumatico del gennaio 1997 farebbe difetto un nesso di causalità adeguata
(cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto di __________ -
opposizione completata dall'avv. __________ in data 11 giugno 1999 (cfr. doc.
_) - l'assicuratore LAINF, il 23 giugno 1999, ha sostanzialmente ribadito il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 21 settembre 1999, __________, sempre patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto, in via principale, l'assegnazione di una rendita
d'invalidità d'entità indefinita e, in via subordinata, l'accertamento
dell'eziologia traumatica delle affezioni ancora lamentate e la retrocessione
dell'incarto all'Istituto assicuratore "… perché proceda agli accertamenti
nel senso dei considerandi" (cfr. I, p. 8).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l'insorgente ha sviluppato
l'argomentazione seguente:
"
(…)
- Nel suo referto
(atto nr. 51) il dott. __________ asserisce che "en
l'absence de lésion fracturaire et d'instabilité résiduelle, il ne me paraît
pas justifiable d'imputer à l'accident les plaintes actuelles qui me paraissent
relever d'une fibromyalgie locale que ce soit pour les plaintes cervicales ou
les plaintes de l'épaule dont l'origine est à rechercher dans le syndrome
douloureux chronique. Ce dernier a été déclenché par l'accident mais n'est plus
actuellement une conséquence directe de celui‑ci".
La
diagnosi sarebbe la fibromialgia (vale a dire un dolore muscolare, che in
dottrina può essere di origine traumatica ma pure da malattia). La causa di
questo disturbo viene fatta risalire alla sindrome dolorosa cronica. La
sindrome dolorosa cronica é ‑ in maniera riconosciuta ‑ il
risentimento soggettivo di dolori che non hanno ‑ nella loro intensità
alcuna apparente spiegazione oggettiva, segnatamente organica.
Il
medico conclude che tale sindrome é stata originata dall'incidente, ma
attualmente non può essere ritenuta una conseguenza diretta di questo. Egli
però non specifica nè dà indicazioni ispettive volte a verificare quali sia la
causa di tale diagnosi. Ci potrebbe quindi domandare se ritenga estinto il
nesso causale per motivi eminentemente medici, senonché a tale apparente
conclusione non fornisce alcuna spiegazione concreta.
(…)
- Per quanto ne
é dei disturbi neuropsicologici risentiti dall'assicurato, il dott. __________
nel referto in esame accerta che questi possono essere sia la conseguenza del
trauma cranico subito al momento dell'incidente sia la conseguenza di uno stato
depressivo che presenta il paziente (pag. 8).
A tale
proposito sono stati svolti ulteriori accertamenti presso la Clinica di
riabilitazione di __________, contenuti nel referto medico del 18.1.1999 (atto
__________nr. _).
Questi
ritengono che tali disturbi, quantificabili in misura da leggera a media,
abbiano origini multifattoriali, segnatamente l'infortunio in discussione ed
una depressione (pag. 4).
(…)
- Sulla scorta
di questo quadro medico si tratta di verificare, ora, da parte di codesto
Tribunale, se ci si trovi o meno dinanzi ad un nesso causale adeguato, ritenuto
essere data la causalità naturale.
Non é
stato oggetto di discussione che l'assicurato sia stato vittima di una
distorsione cervicale ("colpo di frusta").
A tale
soggetto la giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto modo di esprimersi a
diverse riprese.
La
causalità del colpo di frusta dev'essere valutata applicando per analogia i
criteri posti per la valutazione della causalità in un contesto psichiatrico
(DTF 117 V 359 segg., richiamata la DTF 115 V 133).
Tale
necessità di valutare il nesso causale secondo i criteri sopra descritti é
fondamentale giacché molto spesso la distorsione cervicale non presenta dei
disturbi organici oggettivi ed accertabili. Si tratta spesso di microtraumi di
difficile accertamento, ma non di meno riferibili ad un trauma distorsivo. Da
qui la necessità di valutare il nesso causale a prescindere da una situazione
organica chiara.
La
__________ da parte sua non entra neppure nel contesto della valutazione dei
criteri giurisprudenziali posti, ritenendo che gli accertamenti di natura
organica escludano a priori il nesso causale.
Il
Tribunale federale al soggetto dell'adeguatezza del nesso causale dinanzi ad un
disturbo per colpo di frusta, ha avuto modo di specificarne la portata.
In
particolare il Tribunale federale (cfr. ST del 22.12.1993 nella causa P.S;
ST 31.3.1994 nella causa M; ST 9.9.1994 nella causa KR. riportate in RAMI 1995
alle pag. 113 ss) ha avuto modo di specificare che tra i criteri sostanziali
volti a valutare il nesso causale vi é senz'altro la natura della
sintomatologia in rapporto alla natura degli esiti possibili della distorsione
cervicale. In casu, particolare importanza é data dal sussistere di dolori al
collo, alla testa, a nausee, senso di vertigine, capogiro, svenimenti,
irrequietezza e l'insorgenza di stati depressivi. Si tratta per l'appunto di
malesseri tipicamente correlati al trauma distorsivo.
A tale
proposito bisogna osservare come già nel settembre 1997 il dott. __________ dell'__________
ravvisa che il signor __________ si lamenta di importanti cefalee (atto nr. _).
Nel rapporto medico circondariale del 2.1.1997 viene confermata la presenza di
importanti cefalee diurne, sia il mattino che la sera (atto nr. _).
In
occasione di una visita ispettiva del 26.3.1998 (atto nr. _) viene confermata
la presenza di cefalee già al mattino, appena alzatosi; l'insorgere di capogiri
allorquando, sul lavoro, deve chinarsi in avanti con il busto, che lo
costringono a sospendere l'attività lavorativa per qualche minuto. Il dott.
__________ nel suo referto del 16.4.1998 (atto nr. _) accerta dei dolori alla
colonna cervicale, frequenti mal di testa (che poi definisce importanti
cefalee), sensazione di svenimenti ripetuti della durata di pochi secondi,
affaticamento rapido, difficoltà alla concentrazione, sensazione di vertigine e
pesantezza davanti agli occhi.
Tali
dolori li ritiene assolutamente credibili ed oggettivabili, e li fa risalire a
delle lesioni da colpo di frusta nell'ambito di un minimo trauma cranico.
Buona
parte degli indizi sopra enunciati vengono riscontrati nel rapporto medico del
dott. __________ (atto nr. _), segnatamente le cefalee, vertigini e sensi di
svenimento ed altri ancora.
Gli
indizi sintomatologici sopra riportati vengono confermati pure nel referto
della Clinica di riabilitazione di __________.
Si
ponga mente che non solo tali riscontri vengono confermati, ma vengono da tutti
indistintamente ritenuti credibili, tanto é vero che l'incapacità al
lavoro del 25% non é in alcun modo posta in discussione.
Si
noti che il curante del signor __________, il dott. __________ nel referto medico qui compiegato conferma in
termini espliciti che prima dell'infortunio l'assicurato non ha mai
presentato "alcun correlato di natura post‑traumatica", né dei
sintomi come quelli descritti in epoca successiva.
Ne
discende che sia le cervicalgie accompagnate da cefalee, che i disturbi neuropsicologici
possono essere ritenuti in nesso causale con l'infortunio sulla scorta della
nota giurisprudenza.
Il dott. __________ nel suo referto
non fa altro che negare che gli attuali disturbi ‑ cervicalgie e cefalee ‑
siano la conseguenza della distorsione cervicale ("colpo di frusta") perché
non rintraccia dei reperti organici.
Ma la
menzionata giurisprudenza serve proprio alla valutazione del nesso causale ‑
valutazione che compete agli organi amministrativi, rispettivamente al Giudice
e non al medico ‑ in assenza di reperti oggettivi. Ne discende che il
quesito cui ha risposto il medico era in realtà di competenza degli organismi
della ____ nel contesto della valutazione del nesso causale. Anche il fatto che
il medico ritenga estinto il nesso causale non é che una sua valutazione alla
luce dell'unico quesito in gioco.
In
tutti i casi si richiede che codesto Tribunale abbia ad accertare il sussistere
del nesso causale, in via subordinata disponendo ulteriori esami peritali.
(…)" (I)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In replica,
l'assicurato ha, fra l'altro, ribadito la necessità che il TCA abbia ad
ordinare una perizia medica giudiziaria (cfr. X).
1.6. In duplica,
l'assicuratore convenuto si è riconfermato nelle proprie conclusioni, con
particolare riferimento alle risultanze della perizia eseguita dal PD dott.
__________ in data 2 novembre 1998 (cfr. XIII).
1.7. Con
ordinanza 24 gennaio 2000, questa Corte ha ordinato una perizia giudiziaria a
cura del dottor __________, spec. FMH in neurologia (XIX).
1.8. In data 30
giugno 2000, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (XXIV), il quale è stato intimato alle parti per osservazioni (XXV).
1.9. L'__________
ha preso posizione il 14 luglio 2000 (cfr. XXVI).
__________,
da parte sua, si è espresso in data 22 agosto 2000, chiedendo un complemento
peritale, necessario, a suo dire, per approfondire taluni punti del rapporto
peritale (cfr. XXVIII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Preliminarmente,
occorre risolvere la questione di sapere se i disturbi accusati da __________ a
contare dal 1° febbraio 1999, si trovavano ancora in una relazione di
causalità, naturale ed adeguata, con l’evento traumatico assicurato. Solo in un
secondo tempo, qualora fosse accertata la presenza di postumi di natura
infortunistica, potrà essere esaminato il diritto alle prestazioni.
2.2.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.2.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 i.f.).
2.2.3. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in
cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli
infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente
sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma
all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte
Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio
propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa
fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in
fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.2.4. Anche in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige
una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella
giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4
febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U121, p.
95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni
visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in
generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo
che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
- senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente
oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata era negata,
facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo
(DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la
DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del
tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,
ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e
la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza,
disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento
della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata
(DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR
1997 UV96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U221,
p. 109ss.).
Nella
succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime
pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna
cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di
anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti
casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli
attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri
disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il TFA ha
considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un
infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il
corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare
un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit
funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa
l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un
profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere
qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una
tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli
difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro
clinico.
La somma
Istanza ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più
potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del
nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito
dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia
di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi
all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La
particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto
uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne
deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla
colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione
della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento
infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista
oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un
effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto
che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso
di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si
trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo
organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva
ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per
analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in
effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa
in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in
assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale
lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
(DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
Un
discorso analogo, del resto, è stato sviluppato in relazione ai traumi
cerebrali, allorquando le lesioni non possono
essere sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s.
consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen
Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung,
in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999,
p. 90).
2.2.5. Alla luce dei principi evocati al precedente
considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di
sostrato organico oggettivabile - é necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto
conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si é o meno
in presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale:
" Das
Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch
zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die
natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem
konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso
aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen
zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa).”
(DTF
122 V 415=SVR 1997 UV85, p. 309ss.).
L’esistenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze,
presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche
(cfr. DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa;
STFA 17.3.1995 in re Z.; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).
Per
costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia,
oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto
da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung,
Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen
zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998
del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se
l’esistenza del nesso di causalità naturale é stata ammessa, é ancora
necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità
adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le
turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen
der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch
zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a.O., S. 82)”
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV85, p. 310).
2.3. Volendo
sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo
luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma
d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995
UV23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale. Se ciò dovesse essere il
caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri
elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid.
4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va
operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori
elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa. A differenza degli
infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale,
per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni,
bisogna differenziare le componenti somatiche da quelle psichiche.
2.4. Ritornando
alla presente fattispecie - volendo immediatamente affrontare il tema centrale
della causalità - l’assicuratore LAINF convenuto ha deciso di negare il proprio
obbligo contributivo a decorrere dal 1° febbraio 1999 (doc. _), fondandosi
essenzialmente sulle risultanze d'accertamenti specialistici eseguiti dal PD
dott. __________, fisiatra e reumatologo attivo presso l'Hôpital de __________
di __________.
Lo specialista
interpellato dall'__________ - dopo aver posto la diagnosi di "cervicalgies
sur laxité cervicale C3-C4 et surtout C4-C5 sans signe d'instabilité avec cervicarthrose
C3 à C6, céphalées tensionnelles, troubles neuropsychologiques affectant la sphère
mnésique, impingement syndrom de l'épaule D de stade II" - ha così
discusso l'aspetto eziologico:
"
3. Causalité
Pour ce qui concerne les cervicalgies avec
céphalées annoncées par le patient, elles n'ont pas actuellement de substrat
anatomique traumatique évident. En effet, la laxité
observée sans instabilité est possiblement liée à l'accident initial mais ne
peut en aucun cas être actuellement considérée comme la cause de la
symptomatologie. L'ensemble du status local cervico-brachial du patient a été
déclenché par l'accident et s'est poursuivi sur un mode classique de douleurs,
protection musculaire dans lequel l'arthrose cervicale est un facteur non
négligeable aboutissant actuellement à un status d'insertionite locale.
C'est dans ce cadre que j'inscrirai également l'impingement syndrom observé a
D. En effet, il n'y a pas de limitation franche de la mobilité articulaire de
l'épaule D. et pas actuellement d'incapacité fonctionnelle réelle. Cet impingement
survenant sans fracture préalable entre donc plus dans un cadre d'insertionite
locale que de séquelles post-traumatiques.
Il est plausible d'admettre que l'accident ait pu
avoir une relation avec le syndrome cervicale de ce patient pendant 6 mois. En
l'absence de lésion fracturaire et d'instabilité résiduelle, il ne me paraît
pas justifiable d'imputer à l'accident les plaintes actuelles qui me paraissent
relever d'une fibromyalgie locale que ce soit pour les plaintes cervicales ou
les plaintes de l'épaule dont l'origine est à rechercher dans le syndrome douloureux
chronique. Ce dernier a été déclenché par l'accident mais n'est plus
actuellement une conséquence directe de celui-ci.
Comment faut-il inscrire les plaintes neuropsychologiques
du patient dans ce contexte? (essentiellement les troubles mnésiques)
Je n'ai pas la réponse car ces symptômes peuvent
être soit la conséquence du traumatisme crânien lié à l'accident soit la
conséquence d'un état dépressif que semble présenter le patient actuellement.
De l'évaluation psychiatrique devrait donc ressortir l'imputabilité de ces
symptômes à l'accident ou non." (doc. _).
Così come
già emerge dalla risposta al quesito n. 3, il Prof. __________ ha, dunque,
suggerito all'__________ di predisporre un'indagine psichiatrica (cfr. doc. _,
p. 7).
Dalle
tavole processuali emerge che, durante il periodo 14 dicembre 1998-13 gennaio
1999, __________ ha soggiornato presso la Clinica
di riabilitazione di __________. In questo ambito, egli è stato sottoposto a
consulto psichiatrico, rispettivamente, neuropsicologico.
Per quel
che concerne l'aspetto psichico, il dottor __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia nonché responsabile del reparto di psicosomatica, ha
diagnosticato una:
"
Depressive Verstimmung von nicht sicher
bestimmbaren Ausmass, möglicherweise larvierte Depression bei erhöhter, leicht
ängstlich gefärbter Spannung und dysfunktionalen Bewältigungsmustern (ICD-10:
F34.9).
Grundlage zu obigen Diagnosen bildet eine
Persönlichkeitsstruktur mit deutlich zwanghaften Zügen." (doc. _).
Per quel
che riguarda, invece, l'aspetto neuropsicologico, __________ è stato
periziato dalla psicologa __________ - il cui referto 6 gennaio 1999 è,
peraltro, stato vistato dalla Prof.ssa __________ - la quale ha posto in luce
dei disturbi, di un'intensità leggera sino a medio-grave, a carattere multifattoriale:
"
Die Leistungsstörung ist als leicht bis mittelschwer
einzustufen.
Als Hauptfaktoren sind schmerzbedingte
Leistungseinbrüche und im Gefolge der depressiven Verstimmung (siehe Konsil von
Dr. __________) auch eine gewisse Leistungshemmung anzunehmen.
Die vom Patienten beobachteten Konzentrations-
und Gedächtnisstörungen lassen sich am ehesten mit schmerzbedingten
Konzentrationseinbrüchen erklären. Hinweise auf eine hirnorganische
Mitbeteiligung sing keine vorhanden (siehe Akten und Angaben des Patienten).
Die insgesamt besseren Leistungen als bei der neuropsychologischen
Untersuchung, die am 18.9.1998 in Sion durchgeführt wurde, wo u.a. schwere mnestische
Defizite sowohl bei verbalen wie bei figuralen Inhalten wie auch Aufmerksamkeitsstörungen
beobachtet wurden, kann mehrere Ursachen haben:
-
Die erneute Begegnung mit der vergleichbaren
Untersuchungssituation kann sich in einem generellen Lerneffekt ausgewirkt
haben.
-
Die verbalen Lern- und Frischgedächtnisaufgaben
wurden in der Muttersprache durchgeführt, was die besseren Leistungen erklären
könnte.
-
Schliesslich war der Patient bei der aktuellen
Untersuchung weniger durch Schmerzen beeinträchtigt, worüber er bei der letzten
Untersuchung durchgehend klagte." (cfr. doc. _).
Prima di
procedere all'emanazione della decisione formale 12 marzo 1999, l'Istituto
assicuratore convenuto ha ancora interpellato il proprio medico di circondario,
il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, secondo il quale __________
avrebbe presentato - tenuto conto dei soli postumi infortunistici - una
capacità lavorativa completa:
"
Vedi relazione peritale del PD Dr. __________
del 2.11.1998.
Per quanto attiene all'aspetto specifico della
causalità, il perito riporta esplicitamente i disturbi accusati dal paziente al
cinto scapolare e al rachide cervicale ad un quadro di inserzionite locale del
tipo fibro-mialgica nell'ambito di una sindrome dolorosa cronica.
In assenza di alterazioni strutturali e di
instabilità segmentale residuale all'esame radiocinematografico, il rapporto di
causalità viene ritenuto estinto trascorsi 6 mesi.
In relazione con i disturbi di carattere neuro-psicologico
(essenzialmente inerenti alla memoria), viene consigliata una valutazione
psichiatrica.
Il rapporto della Clinica di riabilitazione di
__________ del 18.1.1999 non comporta alcun elemento di giudizio che permetta
d'invalidare l'aspetto specifico della causalità, così come ritenuto dal PD Dr.
__________.
Per quanto attiene all'aspetto specifico dei
disturbi neuro-psicologici viene confermata da una parte l'assenza di
alterazioni strutturali cerebrali e dall'altra la presenza di disturbi psichici
suscettibili di spiegare, in associazione con la componente algica, il quadro neuro-psicologico
alterato presentato dal paziente.
L'aspetto specifico dell'adeguanza tra questi
disturbi psichici e l'avvenimento infortunistico del 2.1.1997 esula dalla
competenza medica.
Per quanto attiene all'aspetto somatico dei
disturbi cervicali, rispettivamente del cinto scapolare, si conferma la
componente muscolare tensionale, rispettivamente miofasciale dei disturbi
accusati dal signor __________.
Il ruolo giocato da fattori tensionali nella
modulazione dell'intensità dei disturbi accusati dal paziente, traspare pure
chiaramente sia dalla valutazione psichiatrica del dr.__________ del
19.12.1998, sia dal referto neuro-psicologico del 12.1 1999." (doc. _).
Nell'ambito
della procedura d'opposizione, il qui ricorrente ha, in particolare, prodotto
un rapporto del dottor __________, generalista, il quale ha affermato che i
disturbi accusati dal suo paziente sarebbero da ricondurre all'infortunio del 2
gennaio 1997, e ciò nella misura in cui sono insorti soltanto dopo di esso:
"
Certifico di aver preso nuovamente visione il
dossier medico del paziente summenzionato in mio possesso.
Ho rivisto la presa di posizione della spettabile
__________, l'incapacità lavorativa e rispettivamente la causalità con
l'infortunio subito in data 2 gennaio 1997.
Confermo d'aver discusso a lungo anche l'aspetto
giuridico con l'avvocato del paziente summenzionato.
Le mie conclusioni sono le seguenti:
Non c'è nulla da osservare per quanto riguarda
l'incapacità lavorativa, che è stimata, da parte degli esperti della
__________, al 25%.
Per quanto riguarda il nesso causale con il
suddetto infortunio faccio notare che:
Il paziente è in mia cura dal 1983. Non è mai
stato curato per problemi alla colonna cervicale, alla nuca, alla spalla, non è
mai stato in mia cura per cefalea, mai avuto problemi di distonia
neurovegetativa, depressione, esaurimento, ecc..
In tutto questo periodo, non ho mai certificato
una lunga incapacità lavorativa (né per malattia né per infortunio).
Le mie cure erano per affezioni intercorrenti di
tipo influenza e piccoli infortuni (bagatella).
Con queste osservazioni voglio sottolineare che
il paziente, prima dell'infortunio, è sempre stato sano e quindi abile al
lavoro al 100%.
Il suo comportamento nel mio studio è sempre
stato corretto, non sono mai state riscontrate tracce di depressione o di altre
malattie psichiche che abbiano influenzato la capacità lavorativa.
Tutti i problemi riguardanti la sindrome
cervicale, le diagnosi di cervicocefalgie e i riscontrati disturbi neuropsicologici
(da leggeri a medi) sono subentrati tutti in seguito all'infortunio del 2
gennaio 1997.
Voglio attirare l'attenzione particolarmente sui
disturbi neuropsicologici riscontrati nella perizia dell'istituto di
__________.
Sia da parte della medicina infortunistica che da
parte della giurisprudenza vi è una chiara relazione fra i disturbi
summenzionati ed il trauma distorsivo della colonna cervicale.
Queste mie osservazioni non sono il succo di una
mia elaborazione cerebrale ma bensì sono cose che mi vengono insegnate dai
medici insegnanti della medicina manuale, società della quale faccio parte da
più di 25 anni.
Mi riferisco particolarmente al Prof. __________
ed al Prof. __________ della __________ di __________, medici specialisti in reumatologia
rispettivamente in neurologia, che attestano questo nesso di causale e lo
spiegano con una momentanea ipoperfusione della base del cervello durante il
trauma di tipo colpo di frusta.
Come citato sulla parte 4 del rapporto d'uscita
del 12 gennaio 1999, l'interpretazione della "Deutliche Belastungsintoloranz"
è che tutto ha un correlato post-traumatico in quanto non era presente
prima dell'infortunio." (doc. _)
2.5. Allo scopo
di finalmente chiarire la fattispecie da un profilo medico, questa Corte -
dando così seguito ad un'esplicita richiesta di parte ricorrente - ha ordinato
una perizia giudiziaria affidandone l'allestimento al dottor __________,
__________ medico del Dipartimento di
neurologia presso __________ de __________ nonché medico aggiunto presso il
Servizio di neurologia del __________ di __________.
Si dirà immediatamente che il perito giudiziario, dopo
aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi ed aver altrettanto
puntualmente descritto lo status neurologico, ha condiviso, nella sostanza, la
valutazione espressa dal PD dottor , interpellato, a suo tempo, dall’
(cfr. doc. _), pervenendo alla conclusione che l'evento traumatico
assicurato ha giocato un ruolo causale semplicemente transitorio, associato ad
una sindrome dolorifica d'origine morbosa, già preesistente.
D'altro
canto, i disturbi a carattere neuropsicologico sono verosimilmente da
ricondurre, sempre secondo il dottor __________, a delle lesioni cerebrali neonatali - messe in luce grazie alla risonanza
magnetica eseguita presso il __________ in data 29 maggio 2000 (cfr. XXIV, p.
15) - lesioni rimaste a lungo asintomatiche.
L'esperto designato dal TCA ha così giustificato,
peraltro in maniera senz'altro convincente, la propria opinione:
"
Résumons les faits: Monsieur __________ est aujourd'hui
âgé de 38 ans. Il est originaire du __________, est marié, père d'un enfant de
10 ans en bonne santé. Il ne peut pas donner des détails sur sa naissance. Il a
toutefois eu une scolarité de seulement 4 ans dans son pays d'origine, sans
terminer le cycle d'études obligatoires. Il nous explique souffrir depuis
environ 5 ans, probablement plus longtemps si on tient compte du dossier
radiologique, de lombalgies chroniques motivant parfois des arrêts de travail
d'une quinzaine de jours pour traitement physiothérapeutique. Il signale aussi
des céphalées, rares. Il confirme l'absence de consultations pour des troubles
à caractère psychique avant l'accident.
L'accident survient il y a 3 ½ ans. Son mécanisme
est décrit plus haut. Il s'agit d'un traumatisme crânien simple, sans perte de
connaissance ni amnésie traumatique. Il s'accompagne de cervicalgies, survenant
non pas immédiatement, mais après un délai de 10 minutes environ, avec
probablement syndrome cervical (non décrit), associés à une contusion de l'épaule
et une contusion prétibiale droite.
Dans les semaines qui suivent s'installent des
céphalées, plus fréquentes qu'antérieurement.
Sous traitement, le patient s'améliore,
amélioration surtout lors d'un séjour en réhabilitation à __________. Il
reprend donc son travail, d'abord à temps partiel, par la suite à plein temps,
avec un rendement jugé à 75 %, 4 mois après l'accident.
Cette situation est figée depuis lors, malgré une
tentative de réhabilitation à __________.
Actuellement, les plaintes concernent avant tout
des douleurs chroniques, d'intensité fluctuante, parfois météo‑dépendantes.
Ces douleurs, de localisation très diffuse, sont surtout importantes au niveau
du crâne et cervical, et s'associent à des troubles attentionnels et de la
concentration, il faut bien le dire faibles, limitant un peu sa capacité
de travail.
Plus particulièrement, la description des
céphalées en fait des algies éventuellement cervicogéniques.
Le status neurologique du patient est normal.
L'appréciation neuropsychologique n'a pas été répétée, s'agissant de troubles
de nature non spécifique (troubles attentionnels et de la concentration)
légers, déjà évalués il y a 2 ans, sans caractère d'évolutivité. Cliniquement,
au moment de l'examen, le patient n'apparaît pas comme déprimé ni ralenti.
Enfin, l'impact de la douleur sur la vie
quotidienne est faible (15 / 70 IDP).
L'examen clinique met par contre en évidence un
syndrome douloureux diffus à caractère fibromyalgique au niveau cervico‑dorso‑lombaire,
prenant aussi les membres inférieurs, s'étendant donc bien au‑delà de la
colonne cervicale, dont la motilité est parfaitement normale, et montrant
encore une extension des zones douloureuses au‑delà des descriptions que
l'on en a donné cliniquement jusqu'ici.
L'examen du dossier radiologique montre des
troubles dégénératifs diffus, y compris au niveau cervical, en l'absence de
lésions traumatiques, comme le confirment les radiologues qui ont examiné les
clichés antérieurement.
Nous avons été surpris à l'__________ de trouver
(comme déjà en partie au moins présentes sur un scanner cérébral de 1997, sans
évolution depuis 3 ans) des images mettant en évidence des séquelles d'une
souffrance cérébrale, probablement périnatale, avec atrophie hémisphérique en
défaveur de la droite et lésions séquellaires discrètes au niveau sous‑cortical
postérieur ddc. Nous commencerons donc à discuter sur ce point.
Ces lésions cérébrales sont certainement
anciennes, probablement périnatales. En effet, rien dans l'anamnèse du patient
évoque un traumatisme crânio‑cérébral avec implication cérébrale
évidente. Une implication cérébrale aurait comporté une perte de connaissance
ou tout au plus une amnésie traumatique et posttraumatique de relativement
longue durée, associée cliniquement à un hémisyndrome gauche qui n'est
certainement pas présent chez le patient.
Les lésions constatées peuvent éventuellement
expliquer des difficultés de scolarité : remarquons que le patient n'a pas
terminé le cycle d'études obligatoires.
Ces lésions pourraient‑elles expliquer les
discrets troubles à caractère attentionnel et de la concentration, inapparents
jusqu'à l'accident de 1997 ? Cela est au moins possible.
Quant à la possibilité que le traumatisme de 1997
soit la cause des lésions cérébrales, cela est exclu pour les raisons décrites
plus haut.
Un autre problème doit être discuté avant de
revenir à l'accident : la présence, depuis 1 à 2 ans avant l'accident lui-même,
d'un syndrome chronique douloureux lombaire, ayant nécessité quelques arrêts de
travail pour traitement physiothérapeutique.
Ces troubles sont‑ils les premiers signes
du développement d'un syndrome douloureux diffus chronique, dit aussi syndrome fibromyalgique,
qu'on retrouve aujourd'hui ? Cela est aussi au moins probable.
Venons‑en à l'accident. Il s'agit d'une
distorsion cervicale lors d'un traumatisme crânien par transfert d'énergie au
niveau cervical haut. La distorsion cervicale est simple, sans implication des
structures nerveuses centrales ou périphériques. Il s'agit donc de micro‑lésions
pluri‑étagées, associées à des douleurs projetées depuis les structures
cervicales au niveau crânien : c'est la notion de céphalées cervicogéniques. A
cela s'associent des contusions mineures à l'épaule et à la jambe droite qui,
en principe, auraient dû guérir dans les 15 jours.
Les lésions cervicales décrites, avec douleurs
localisées, régressent habituellement en effet aussi sans laisser de séquelles,
dans les 6 mois.
Tel n'est pas le cas chez notre patient qui,
comme le dit son médecin‑traitant, « n'avaìt pas l'intention de guérir de
son accident »
Cliniquement aujourd'hui, on constate un syndrome
fibromyalgique diffus, encore étendu par rapport aux descriptions ‑antérieures,
montrant donc un caractère progressif, qui n'est pas seulement aggravé par le
traumatisme, mais qui s'est étendu progressivement bien plus tard qu'en 1997.
Rien ne permet aujourd'hui de distinguer le
syndrome fibromyalgique diffus dont souffre __________ d'un syndrome analogue
d'une personne n'ayant pas subi de traumatisme crânien et de lésion cervicale.
On peut ainsi donc résumer l'histoire clinique du
patient.
Monsieur __________ présentait probablement avant
l'accident des séquelles neuropsychologiques minimes d'une souffrance cérébrale
néonatale, inapparente jusqu'à l'accident.
Depuis 5 ans, il développe un syndrome
douloureux, d'abord régional, au niveau lombaire.
La lésion cervicale d'il y a 3 ½ ans précipite
l'évolution du syndrome, qui d'ailleurs se développe encore bien au‑delà
du traumatisme, pour aboutir actuellement à un syndrome douloureux diffus.
Il aggrave donc un syndrome douloureux antérieur,
qui aurait abouti tôt ou tard à la situation actuelle.
L'accident n'est donc, dans ce cas, qu'une cause
associée, transitoire, à un syndrome douloureux d'origine non traumatique, qui
avait débuté avant le traumatisme lui-même.
Le syndrome fibromyalgique s'accompagne de
dysfonctionnements cérébraux à caractère neuropsychologique : dans le cas de
notre patient, un dysfonctionnement est vraisemblablement favorisé par des
lésions cérébrales néonatales, inapparentes jusque là."
(doc. XXIV)
Rispondendo,
quindi, ai quesiti postigli dalle parti, il dottor __________ ha esplicitamente
avallato la diagnosi posta, a suo tempo, dal PD __________, ossia quella di una
sindrome fibromialgica diffusa (cfr. XXIV, risposta al quesito n. 2 di
parte convenuta).
Egli ha,
inoltre, ribadito che, attualmente, i disturbi accertati non si trovano ormai
più in una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato e, in
questo ordine d'idee, ha affermato di condividere la decisione dell'__________
di ritenere chiuso il caso a decorrere dal 1° febbraio 1999 (cfr. XXIV,
risposta ai quesiti n. 7 e 8 di parte convenuta e n. 2 di parte ricorrente).
Per il
resto, a mente del perito giudiziario, le attuali condizioni di salute di
__________ sono verosimilmente da considerare stabilizzate e non più
suscettibili di miglioramento attraverso ulteriori misure terapeutiche (cfr.
XXIV, risposta al quesito n. 4 di parte ricorrente).
Ora, alla
luce delle conclusioni, motivate e persuasive, a cui é pervenuto il dottor
__________i, questa Corte non può che ritenere che __________ - in ogni caso a
contare dal 1° febbraio 1999 - non presentava più alcun postumo infortunistico oggettivabile
di natura organica.
Scontato
è, per concludere, il fatto che, nella misura in cui il dottor __________
difende la tesi dell'esistenza di un legame causale fra l'infortunio ed i
disturbi accusati dall'assicurato, poiché questi ultimi si sarebbero
manifestati soltanto dopo di esso (cfr. doc. _), il suo apprezzamento è
privo di pertinenza scientifica e, come tale, non può essergli riconosciuto
quel valore probante necessario per derimere la lite. Va qui rilevato che la
giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid.
2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; STCA 2.9.1999 in re M.;
cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
D'altra
parte, nella recentissima sentenza pubblicata in RAMI 1999 U356, p. 570ss., il
TFA ha nuovamente ribadito che, in presenza di certificazioni emananti da
medici curanti, il giudice può e deve tenere conto del fatto che, per
esperienza, essi si esprimono piuttosto in favore del proprio paziente (STFA
11.6.1997 in re B., 22.2.1994 in re B. e 22.10.1984 in re P.; Plädoyer 6/94, p.
67; U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 31).
2.6. Con le
proprie osservazioni 22 agosto 2000, l'assicurato ha postulato che il perito
giudiziario abbia a rispondere - "a guisa di approfondimento" (cfr.
XXVIII) - ad alcuni quesiti complementari.
Da parte
sua, lo scrivente TCA ritiene assolutamente superfluo interpellare il dottor
__________, così come preteso da __________, nella misura in cui il suo referto
peritale 26 giugno 2000 è a tal punto chiaro da non necessitare d'ulteriori
delucidazioni. Del resto, è già sin d'ora evidente che le risposte del perito
non conterrebbero, comunque, dei nuovi elementi di valutazione.
Per quel
che concerne, segnatamente, la questione riguardante il momento a partire dal
quale l'insorgente ha raggiunto lo status quo sine a margine dell'evento
infortunistico assicurato, il neurologo ha spiegato che, in assenza di un
preesistente sostrato morboso, traumi cervicali quali quello accusato da
__________ guariscono, secondo l'esperienza, nell'arco di 6 mesi (cfr.
XXVII, p. 19), opinione questa condivisa pure dal PD dott. __________ (cfr.
doc. _, p. 8).
D'altro
canto, il dottor , rispondendo al quesito n. 8 di parte convenuta, si
è dichiarato d'accordo - senza alcuna riserva - con la data di chiusura del
caso decisa dall'Istituto assicuratore convenuto. Ciò significa che, al più
tardi a contare dal 1° febbraio 1999, l'infortunio non ha più giocato alcun
ruolo causale, donde l'estinzione dell'obbligo prestativo dell'.
2.7. Dalle tavole
processuali emerge che __________ ha pure accusato delle turbe psichiche
(cfr., ad esempio, doc. _, p. 7 e, soprattutto, doc. _).
Il dottor
__________, perito giudiziario, ha riferito che, al momento dell'esame,
l'assicurato non appariva affatto depresso (cfr. XXIV, p. 18).
In sede d'impugnata
decisione su opposizione 23 giugno 1999, l'assicuratore LAINF convenuto,
ammessa l'esistenza di disturbi a livello psichico - ha lasciato in sospeso la
questione concernente la causalità naturale, difettando, in ogni caso,
l'adeguatezza del nesso causale (cfr. doc. _, p. 6).
In casu,
la questione di sapere se __________ sia o meno effettivamente portatore di
disturbi psichici, può qui rimanere insoluta. In effetti, anche se si dovesse
ritenere accertata una loro presenza, così come l’esistenza di un nesso di
causalità naturale con l’evento traumatico del gennaio 1997, all’Istituto
assicuratore convenuto non potrebbe, comunque, ancora essere imposto un obbligo
contributivo, poiché, così come verrà meglio dimostrato al seguente
considerando, l’adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che dev’essere
valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss., non può, in
ogni caso, essere riconosciuta.
2.8. Così come
pertinentemente fatto notare dall'assicuratore LAINF convenuto, l'infortunio
occorso a __________ va, tutt'al più, classificato fra gli infortuni di grado
medio, al limite della categoria inferiore, e ciò in ossequio ad un'ormai
affermata prassi federale (cfr. STFA 21.6.1999 in re E., 20.3.1998 in re K.,
6.6.1997 in re D., tutte inedite).
L'assicurato
è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale fra i più
banali: dalle tavole processuali, in particolare dal rapporto di polizia 10
gennaio 1997 (doc. _), si evince, in effetti, che la parte laterale destra del
veicolo su cui egli viaggiava unitamente alla moglie, è entrata in collisione
con la parte anteriore di una vettura, il cui conducente, tale __________, non
aveva ossequiato il segnale di "stop". L'auto guidata da __________ circolava
ad una velocità dichiarata di 30/35 km/h. A seguito dell'urto, il veicolo del
qui insorgente si è girato di 90° a sinistra, terminando la propria corsa
contro un muro di recinzione.
Le
conseguenze per il ricorrente si sono rivelate essere, tutto sommato, assai
modeste. Dal certificato 18 febbraio 1997 del PS dell'__________ risulta che i
medici hanno semplicemente riscontrato delle escoriazioni/contusioni
superficiali pretibiali a destra, con una mobilità, rispettivamente, una
stabilità senza problemi, nonché dei dolori a livello paravertebrale e della
spalla destra. Le indagini radiologiche eseguite hanno permesso, peraltro, di
escludere la presenza di lesioni ossee. La cura istituita è rimasta
strettamente conservativa: collare morbido, analgesici e riposo (cfr. doc. _).
Il
giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.3.. Per
ammettere l’adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati o la particolare
intensità dei fattori effettivamente intervenuti. Ciò non é tuttavia qui il
caso: nessuno dei fattori di rilievo appare, difatti, soddisfatto.
Se ne
deduce che l’infortunio del 2 gennaio 1997 non ha avuto, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione dei disturbi psichici apparentemente accusati da __________. In
siffatte condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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