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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.1
Data decisione, Autorità:
26.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00001
grw/nh
Lugano
26
maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 26 dicembre 1998 di
contro
la decisione del 16 dicembre 1998 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Il 15.7.1997 __________
(__________, celibe e studente) ha chiesto il sussidio per l'assicurazione
malattia previsto dalla LCAMal per l'anno 1998.
La sua istanza é stata
respinta il 31.10.1997.
Ugual sorte ha avuto il
reclamo interposto contro tale decisione.
1.2. Adito con ricorso 28.2.1998,
il TCA ha annullato la citata decisione su reclamo e rinviato gli atti
all'amministrazione per un supplemento istruttorio (cfr STCA 10.9.1998).
1.3. Con decisione 30 ottobre 1998
l'ICAS - dopo avere effettuato gli accertamenti indicati - ha nuovamente
respinto l'istanza di sussidio per l'anno 1998.
Tale decisione é stata
confermata con la decisione su reclamo 16.12.1998.
1.4. Contro la nuova decisione su
reclamo l’interessato é tempestivamente insorto affermando quanto segue:
" ... Sono fermamente convinto
che, con tutte le prove ed indicazioni veritiere finora fornite, ho il pieno
diritto di poter usufruire delle facilitazioni previste della legge, non
superando il reddito massimo consentito (fr. 55'000.-) e riferendomi anche al
parere positivo espresso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni in data 10
settembre 1998.
Tengo nuovamente a
precisare che mio padre subentra con un contributo di mass. 20% per permettermi
un'esistenza autonoma, in aggiunta ai redditi conseguiti dei miei lavori a
tempo parziale... " (I)
1.5. In risposta, l'ICAS ha
postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del
18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato,
con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le
persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E.
18.11.1997)
Di regola, il reddito
determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1998, il Consiglio di
Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni
per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1995/1996 oppure dalla
tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (art 1
lett. a D.E. 18.11.1997 CdS).
Giusta gli art 32 cpv 1
LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.- secondo la tassazione
fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito prendendo in
considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui dipendono per
il loro sostentamento: secondo quanto stabilito dal cpv 2 di detto disposto, é
dato, in questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non
supera i fr. 55.000.-.
2.3. In concreto, non é contestato
che, per il periodo determinante, il ricorrente ha avuto un reddito lordo
annuo ritenuto in sede fiscale di fr. 294.-.
Applicabile al caso é,
dunque, di principio l’art 32 cpv 1 LCAMal: determinante per l’esistenza del
diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il suo mantenimento.
2.4. Il principio stabilito
dall'art 32 LCAMal può subire delle eccezioni la cui definizione il
legislatore ha delegato al Consiglio di Stato (art 32 cpv 3).
Facendo uso di tale
delega, l'esecutivo ha emanato l’art 52 Reg sull'assicurazione obbligatoria
contro le malattie secondo cui:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito
lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale determinante,
sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento
dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per
persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari
AVS/AI su base mensile.
Il diritto al sussidio e il calcolo
dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in
reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione."
Nella stessa ottica, va
letto l'art 67 del Regolamento che prevede:
" L'istituto delle assicurazioni sociali procede
autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in
assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nei seguenti
casi:
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono un'esistenza autonoma, con reddito
imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.- secondo
il biennio fiscale determinante."
2.5. Sulla base della
documentazione prodotta dal ricorrente, l'amministrazione ha correttamente
considerato che questi, grazie alle sue attività svolte part-time per la
__________, poteva disporre, nel 1998, di un reddito mensile medio pari a fr.
1.349,30.
In applicazione dell’art
52 RegLCAMal, può essere considerato che un istante conduce un'esistenza
autonoma soltanto se le sue entrate lorde al momento della presentazione
dell’istanza non erano inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi
della LPC su base mensile che si situa a fr. 1357.- (fr. 16.290 annui).
L'importo di cui dispone
il ricorrente non raggiunge - pur se di poco (fr. 7,70) - l'importo indicato da
tale disposto.
2.6. Non si può, nemmeno,
considerare vista la prassi restrittiva concretamente seguita dall'ICAS
nell'applicazione di tale disposto, che il caso del ricorrente presenti
particolarità tali da richiedere un accertamento del diritto del ricorrente al
sussidio ai sensi dell'art. 54 ReglcaM:
egli rientra, come ha osservato l’ICAS nella sua risposta, “nella categoria
degli assicurati con reddito imponibile = 0 reddito lordo annuo inferiore a fr.
6.000” (IV) .
In effetti, interrogato su
tale prassi in un altro caso che ha occupato lo scrivente TCA, l'ICAS ha
comunicato al TCA quanto segue:
" ... La ratio del
disposto qui i discussione è da intravedere nella concretizzazione di una possibilità
remota di assegnare il sussidio di specie in situazioni di persone sole
che, cumulativamente:
·
dimostrano di condurre un'esistenza autonoma;
·
non hanno manifestamente una "persona di riferimento"
(art. 32 LCAMal e 51 Reg. lcam) a cui far capo;
·
non sono al beneficio di sussidi assistenziali;
·
dispongono comunque di entrate proprie assai prossime ai limiti
di cui all'art. 52 Reg. LCAM (limite massimo per persone sole ai sensi della
legge federale sulle PC AVS/AI).
L'obiettivo palese
si configura con quello di evitare che a causa dell'incidenza di un premio
assicurativo contro le malattie molto elevato questa casistica di persone sia
di fatto costretta a ricorrere ad aiuti di tipo assistenziale.... " (VIII,
inc. 36.98.131)
Il ricorrente, pur
disponendo di entrate proprie assai prossime ai limiti di cui all'art. 52
RegLCAM, ha, comunque, una persona di riferimento cui fare capo.
L'intervento dello Stato
con l'assegnazione eccezionale del sussidio, in questo caso, dunque, non si
giustifica.
2.7. Occorre, dunque, procedere
all’accertamento dell’esistenza del diritto al sussidio in applicazione
dell’art 32 LCAMal.
In concreto, la persona da
cui il ricorrente dipende - almeno in parte - per il suo mantenimento é il
padre
Il padre del ricorrente ha
avuto, nel biennio determinante, un reddito imponibile superiore ai fr.
55.000.-.
Pertanto, correttamente,
l’ICAS ha negato al ricorrente la concessione del sussidio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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