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Numero d'incarto:
36.1999.117
Data decisione, Autorità:
13.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00117+184
grw/nh
Lugano
13 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso/petizione del 16
agosto 1999 di
__________,
2.
__________,
3.
__________,
rappresentati da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto che, - con petizione
(relativamente alle assicurazioni complementari) e ricorso (relativamente
all'assicurazione obbligatoria) 16 agosto 1999 __________, rappr. __________,
hanno chiesto che il TCA accerti che la disdetta dei contratti di assicurazione
malattia da loro inviata il 16 dicembre 1998 ha avuto effetto il 31.12.1998
(I);
- il
17.9.1999 è giunta, allo scrivente TCA copia delle lettere inviate lo stesso
giorno dalla __________ agli attori in cui si legge in particolare quanto
segue:
"
… Dal controllo interno dell'invio della polizza
è risultato che le polizze del 12 ottobre 1998 per i suoi figli __________
sono state inviate il 15 ottobre 1999. Ciò è avvenuto nell'ambito di un invio
in blocco e non tramite raccomandata, di modo che noi non possiamo dimostrare
con probabilità preponderante la ricezione di tali polizze. In base alla sua
lettera del 30 novembre 1998 sono state quindi verosimilmente inviate le nuove
polizze del 4 dicembre 1998, che sostituivano quelle del 12 ottobre 1998. I suoi
figli hanno confermato che la disdetta da lei firmata del 10 dicembre 1998
corrisponde alla loro volontà. In seguito è stata trasmessa una procura al
Tribunale.
Per quanto riguarda le assicurazioni
complementari, rileviamo che le stesse sono rette dal 1° gennaio 1997 dalla
legge sul contratto d'assicurazione (LCA).Ciò significa che dal punto di vista
del diritto giudiziale, per quanto riguarda la disdetta dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e delle assicurazione complementari,
sono necessarie due procedure giudiziali distinte. Dato però che nel suo
ricorso del 16 agosto 1999 lei ha incluso entrambe, nella presente prendiamo
posizione anche in merito alla situazione delle assicurazioni complementari.
Secondo la cifra ___ delle relative CGA, l'assicurazione di capitale per
infortunio (categoria assicurativa _) può essere disdetta in ogni momento per
la fine di un trimestre. Con ciò la disdetta del 10 dicembre 1998 è avvenuta in
tempo utile con effetto al 31 dicembre 1998. Secondo la cifra ___ della CGA, la
disdetta straordinaria delle assicurazioni complementari Ambulatoriale,
Ospedale, Cure di lunga durata e Complementare con effetto al 31 dicembre 1998
è possibile soltanto se le singole assicurazioni subiscono un aumento di premio
dal 1° gennaio 1999. In tal senso la __________ dispone già di numerose
sentenze valide a suo favore, emesse da Tribunali cantonali delle
assicurazioni. In considerazione degli aspetti complessivi del caso, la
__________ è comunque disposta a riconoscere la validità della disdetta delle
assicurazioni complementari per i suoi figli, con effetto al 31 dicembre 1998.
Sulla base delle precedenti
constatazioni ed in considerazione di queste circostanze le chiediamo di voler
ritirare il suo ricorso del 16 agosto 1999. In tal caso il Tribunale potrà
stralciare la relativa procedura dai ruoli. Dato che la continuazione
dell'assicurazione esiste presso l'__________, le fatture dei premi saranno
annullate retroattivamente dal 1° gennaio 1999. Invieremo una copia della presente
lettera al Tribunale cantonale delle assicurazioni e la preghiamo di voler far
pervenire la sua risposta direttamente a tale istanza." (VII e doc.);
- con atto
18.10.1999 __________, in rappresentanza dei figli, ha comunicato quanto segue
al TCA:
"
…
Considerato che con lettera 17 settembre 1999 la
__________ riconosce la validità della disdetta delle assicurazioni con effetto
al 31 dicembre 1998.
La procedura citata risulta pertanto priva di
oggetto e vi invitiamo cortesemente a volerla stralciare dai ruoli." (XI);
- la
facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare la propria petizione
costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna
alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF
118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA
1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del
rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza di una parte e la transazione
pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite
dal ruolo.
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- Le cause
sono stralciate dai
ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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