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Numero d'incarto:
36.1999.168
Data decisione, Autorità:
27.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00168
grw/nh
Lugano
27 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 18 novembre
1999 di
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
è assicurata contro le malattie presso l'__________.
Nel 1999
la sua copertura assicurativa comprendeva, oltre all'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie, l'assicurazione integrativa per prestazioni
speciali, l'assicurazione integrativa per prevenzione e medicina alternativa,
l'assicurazione integrativa ospedaliera) e, infine, l'assicurazione integrativa
per cure dentarie.
Anche i
figli di __________ sono assicurati presso l'__________ nelle seguenti
modalità:
__________,
per il 1999 beneficia, oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico‑sanitarie,
delle seguenti assicurazioni integrative rette dalla LCA:
‑
assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni speciali
‑
assicurazione integrativa di cura medica per la prevenzione e la medicina
alternativa
‑
assicurazione integrativa ospedaliera per il reparto privato
‑
assicurazione d'infortunio per morte ed invalidità
__________,
per il 1999 beneficia, oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico‑sanitarie,
delle seguenti assicurazioni integrative rette dalla LCA:
‑
assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni speciali
‑
assicurazione integrativa di cura medica per la prevenzione e la medicina
alternativa
‑
assicurazione integrativa ospedaliera per il reparto privato
‑
assicurazione d'infortunio per morte ed invalidità
__________,
per il 1999 beneficia, oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico‑sanitarie,
delle seguenti assicurazioni integrative rette dalla LCA:
‑ assicurazione integrativa di
cura medica per prestazioni speciali
‑ assicurazione integrativa di
cura medica per la prevenzione e la medicina alternativa
‑ assicurazione integrativa
ospedaliera per il reparto privato
‑ assicurazione d'infortunio per
morte ed invalidità
Con
petizione 18.11.1999 l'__________a ha affermato che __________ non aveva
provveduto a pagare i premi per i mesi da maggio a giugno 1999 afferenti alle
assicurazioni complementari sue e dei figli: l'importo scoperto, relativamente
ai premi delle sole assicurazioni complementari, per tali mesi ammontava a fr.
438.- (fr. 88,40 x 3 mesi: premi per le assicurazioni stipulate a nome di
__________ e fr. 19,20 x 3 mesi: premi dovuti per le assicurazioni
complementari di ogni figlio).
Visto che i
ripetuti solleciti di pagamento erano rimasti senza esito, l'__________ ha
fatto spiccare, nei confronti di __________ un precetto esecutivo (PE no.
__________ spiccato il 14.9.1999 dall'UE di __________): contro questo
precetto l'escussa ha interposto opposizione.
Con la
citata petizione, la cassa chiede, perciò, che __________ venga condannata al
pagamento di fr. 438.- oltre interessi e spese e che l'opposizione da questa
interposta al PE no. __________ dell'UE di __________ venga rigettata in via
definitiva (I).
Nella
petizione, la cassa ha inoltre precisato quanto segue:
" … Le
coperture oggetto della presente procedura erano state pattuite dall'allora
marito della signora __________. Quest'ultima aveva formalmente controfirmato
le proposte assicurative in palese segno di accettazione dei relativo
contenuto. A far tempo dal 27 agosto 1998, a seguito di una procedura di
separazione, i coniugi __________ sono stati autorizzati dal Pretore della
Giurisdizione di __________ a vivere separati. In questo contesto, con scritto
di data 14 gennaio 1999 il signor __________ ha invitato l'istante a sospendere
l'addebito diretto dei premi. Gli stessi ‑ a parte quelli oggetto della
presente procedura ‑ sono comunque stati onorati dalla signora __________
e questo a dimostrazione dell'avvenuta ripresa ‑ nella loro integralità ‑
le relazioni contrattuali precedentemente sottoscritte. Del resto l'emissione
da parte dell'istante di polizze di versamento intestate alla qui convenuta non
è mai stato oggetto di contestazione.
Dunque, pure i pagamenti dei premi effettuati dalla signora
__________ per il tramite delle citate polizze dimostrano l'avvenuta ripresa
dei rapporto contrattuale e di riflesso giustificano la presente procedura nei
confronti della qui convenuta limitatamente alle prestazioni assicurative non
ancora solute…" (I pag. 3)
La
petizione è stata intimata a __________ il 30.11.1999 con l'assegnazione di un
termine di 20 giorni per la presentazione della risposta (II).
Tale
termine è trascorso infruttuoso: pertanto, con ordinanza 20.1.2000 è stato
assegnato alla parte convenuta un nuovo e perentorio termine di 10 giorni per
la presentazione della risposta con l'avvertenza che, in caso di silenzio, il
TCA avrebbe proceduto all'emanazione del giudizio sulla base degli atti
contenuti nell'incarto (III).
è sempre rimasta silente.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Ritenuto
che la documentazione prodotta dalla parte attrice dimostra, con sufficiente
verosimiglianza, la qualità di assicurata di __________ e dei suoi figli per i
periodi considerati dal P.E. e che l'obbligo al pagamento dei premi richiesti
deriva in modo chiaro dalle CGA delle assicurazioni complementari stipulate
dalla convenuta per sé e per i figli e visto il perdurante silenzio della parte
convenuta, la petizione inoltrate dall'__________ non può che essere accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
Di
conseguenza:
__________ è condannata a pagare all'__________ l'importo di fr. 438 oltre
interessi al 5% a partire dal 14.9.1999.
- l'opposizione interposta
dall'escussa al PE no __________ dell'UE di __________ è rigettata in via
definitiva.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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